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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3430/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 10 aprile 2025, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difeso dall' Avv. Giorgio Trimarchi;
Parte_1 C.F._1
attrice contro
(c.f. ), e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Nunzio Sinagra;
convenuta
e nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa nell'ambito della Controparte_2 C.F._2
procedura esecutiva dall'avv. Pietro Giorgianni;
convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2018, ha introdotto l'odierno Parte_1 giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dalla medesima spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 185/2011 R.G.E. avvita da
[...] per l'importo di € 102.043,99 avente quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 370/1996 emesso dal Tribunale di Messina in data 20 luglio 1996.
In particolare, l'opponente ha chiesto venisse accertata l'invalidità ed inefficacia della procedura esecutiva immobiliare e a sostegno della propria domanda ha evidenziato che il Tribunale di
Messina, con sentenza n. 1799 del 26/08/2014, aveva revocato l'originario titolo esecutivo, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
accertando un minor credito pari ad € 14.460,79, e che il creditore procedente aveva continuato l'esecuzione senza precisare il sopravvenuto minor credito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 ottobre 2018 si è costituita in giudizio la evidenziando di esser intervenuta nella procedura Controparte_1
esecutiva con comparsa depositata in data 24 aprile 2018, con la quale aveva già dato atto dell'intervenuta sentenza di revoca del titolo esecutivo e di aver chiesto la prosecuzione dell'esecuzione nei limiti dell'importo di € 14.460,79.
Non si è costituita in giudizio , seppur ritualmente citata, con la conseguenza che Controparte_2
ne va dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Va, preliminarmente, osservato che i procuratori delle parti hanno congiuntamente evidenziato l'intervenuta carenza di interesse delle medesime alla definizione nel merito dell'odierna opposizione e hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la decisione del giudizio solo in ordine alla regolazione delle spese di lite, attesa l'intervenuta estinzione della procedura esecuzione con provvedimento del 19 gennaio 2024, che ha altresì disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Sul punto, va rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ.,
22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass.
Civ., 08.072010, n. 16150).
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, ma non anche in ordine alle spese di lite, con riferimento al rimborso delle quali le parti hanno insistito in atti e verbali di causa.
Alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali. Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Civ. n. 29.11.2016, n.
24234; cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244).
Al solo fine della determinazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, ritiene il presente Giudice che l'unico motivo di opposizione proposto da
(dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e dalle specificazioni fornite dalla Parte_1
parte con note depositate in data 2 dicembre 2021 si evince che la medesima non ha chiesto dichiararsi la totale improcedibilità della procedura esecutiva, ma solamente che venga accertato il diritto di procedere ad esecuzione per il minor importo statuito con la sentenza n. 1799/2014; così la domanda: “accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia della procedura esecutiva immobiliare recante R.g.es.imm. n. 185/2011 pendente presso il Tribunale di Messina, e del relativo titolo esecutivo, promossa e proseguita per un importo eccedente l'effettivo credito spettante al creditore procedente”) sia condivisibile, considerato che, ai sensi dell'art. 653, c. 2, c.p.c., “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”.
Tanto premesso, ai fine della liquidazione delle spese processuali, deve osservarsi che, nonostante la condivisibilità del motivo di opposizione e il periodo trascorso dall'emissione della sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 370/1996 (26 agosto 2014), Controparte_1
a seguito dell'opposizione svolta da non ha contestato la circostanza che
[...] Parte_1
l'esecuzione dovesse proseguire per il minor importo di € 14.460,79.
L'odierna convenuta, infatti, con la comparsa di intervento depositata in data 6 aprile 2018 (in data antecedente all'udienza fissata – a seguito di mero rinvio – dal Giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della preliminare fase sommaria dell'opposizione) ha precisato che “le ragioni creditorie oggi azionate sono quelle riconosciute dalla unita (All. 7) sentenza resa addì 26/8/2014 del Tribunale di Messina, avente n. 1799/2014, nel giudizio di opposizione al detto D.I. n.
370/1996; e segnatamente Euro 14.460,79 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla segnata scadenza delle cambiali oggetto del D.I.”.
La stessa odierna opponente, d'altronde, ha dato espressamente atto che, a causa dell'adesione della creditrice procedente ai motivi di opposizione, non è stato necessario richiedere un provvedimento cautelare durante la fase sommaria dell'opposizione dinnanzi al Giudice dell'esecuzione (che per tale ragione non ha provveduto alla liquidazione delle relative spese).
Va, altresì, considerato che – diversamente da quanto dedotto dall'opponente – non si rinvengono nell'ambito della procedura esecutiva n. 185/2011 R.G.E. atti posti in essere da
[...]
(ovvero dalla precedente creditrice e sua dante causa, Controparte_1 [...]
successivamente all'emissione della sentenza n. 1799/2014 e volti a dare Controparte_3
impulso alla procedura per l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo revocato.
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice che sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) per compensare interamente le spese di lite, considerata la circostanza che il creditore, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo n. 370/1996, non ha svolto atti di impulso della procedura volti ad ottenere l'intero pagamento dell'importo indicato nel revocato decreto ingiuntivo e che l'odierna convenuta
(già in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio di merito) non ha contestato la deduzione dell'opponente in ordine al proprio diritto di agire esecutivamente per il minor importo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indicato nella sentenza n. 1799/2014 e che, pertanto, non si è resa necessaria una domanda cautelare da parte dell'opponente (effettivamente non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3430/2018 R.G., promosso da contro Parte_1 [...]
e nei confronti di , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così è deciso in Messina, il 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3430/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 10 aprile 2025, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difeso dall' Avv. Giorgio Trimarchi;
Parte_1 C.F._1
attrice contro
(c.f. ), e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Nunzio Sinagra;
convenuta
e nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa nell'ambito della Controparte_2 C.F._2
procedura esecutiva dall'avv. Pietro Giorgianni;
convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2018, ha introdotto l'odierno Parte_1 giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dalla medesima spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 185/2011 R.G.E. avvita da
[...] per l'importo di € 102.043,99 avente quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 370/1996 emesso dal Tribunale di Messina in data 20 luglio 1996.
In particolare, l'opponente ha chiesto venisse accertata l'invalidità ed inefficacia della procedura esecutiva immobiliare e a sostegno della propria domanda ha evidenziato che il Tribunale di
Messina, con sentenza n. 1799 del 26/08/2014, aveva revocato l'originario titolo esecutivo, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
accertando un minor credito pari ad € 14.460,79, e che il creditore procedente aveva continuato l'esecuzione senza precisare il sopravvenuto minor credito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 ottobre 2018 si è costituita in giudizio la evidenziando di esser intervenuta nella procedura Controparte_1
esecutiva con comparsa depositata in data 24 aprile 2018, con la quale aveva già dato atto dell'intervenuta sentenza di revoca del titolo esecutivo e di aver chiesto la prosecuzione dell'esecuzione nei limiti dell'importo di € 14.460,79.
Non si è costituita in giudizio , seppur ritualmente citata, con la conseguenza che Controparte_2
ne va dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Va, preliminarmente, osservato che i procuratori delle parti hanno congiuntamente evidenziato l'intervenuta carenza di interesse delle medesime alla definizione nel merito dell'odierna opposizione e hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la decisione del giudizio solo in ordine alla regolazione delle spese di lite, attesa l'intervenuta estinzione della procedura esecuzione con provvedimento del 19 gennaio 2024, che ha altresì disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Sul punto, va rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ.,
22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass.
Civ., 08.072010, n. 16150).
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, ma non anche in ordine alle spese di lite, con riferimento al rimborso delle quali le parti hanno insistito in atti e verbali di causa.
Alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali. Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Civ. n. 29.11.2016, n.
24234; cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244).
Al solo fine della determinazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, ritiene il presente Giudice che l'unico motivo di opposizione proposto da
(dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e dalle specificazioni fornite dalla Parte_1
parte con note depositate in data 2 dicembre 2021 si evince che la medesima non ha chiesto dichiararsi la totale improcedibilità della procedura esecutiva, ma solamente che venga accertato il diritto di procedere ad esecuzione per il minor importo statuito con la sentenza n. 1799/2014; così la domanda: “accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia della procedura esecutiva immobiliare recante R.g.es.imm. n. 185/2011 pendente presso il Tribunale di Messina, e del relativo titolo esecutivo, promossa e proseguita per un importo eccedente l'effettivo credito spettante al creditore procedente”) sia condivisibile, considerato che, ai sensi dell'art. 653, c. 2, c.p.c., “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”.
Tanto premesso, ai fine della liquidazione delle spese processuali, deve osservarsi che, nonostante la condivisibilità del motivo di opposizione e il periodo trascorso dall'emissione della sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 370/1996 (26 agosto 2014), Controparte_1
a seguito dell'opposizione svolta da non ha contestato la circostanza che
[...] Parte_1
l'esecuzione dovesse proseguire per il minor importo di € 14.460,79.
L'odierna convenuta, infatti, con la comparsa di intervento depositata in data 6 aprile 2018 (in data antecedente all'udienza fissata – a seguito di mero rinvio – dal Giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della preliminare fase sommaria dell'opposizione) ha precisato che “le ragioni creditorie oggi azionate sono quelle riconosciute dalla unita (All. 7) sentenza resa addì 26/8/2014 del Tribunale di Messina, avente n. 1799/2014, nel giudizio di opposizione al detto D.I. n.
370/1996; e segnatamente Euro 14.460,79 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla segnata scadenza delle cambiali oggetto del D.I.”.
La stessa odierna opponente, d'altronde, ha dato espressamente atto che, a causa dell'adesione della creditrice procedente ai motivi di opposizione, non è stato necessario richiedere un provvedimento cautelare durante la fase sommaria dell'opposizione dinnanzi al Giudice dell'esecuzione (che per tale ragione non ha provveduto alla liquidazione delle relative spese).
Va, altresì, considerato che – diversamente da quanto dedotto dall'opponente – non si rinvengono nell'ambito della procedura esecutiva n. 185/2011 R.G.E. atti posti in essere da
[...]
(ovvero dalla precedente creditrice e sua dante causa, Controparte_1 [...]
successivamente all'emissione della sentenza n. 1799/2014 e volti a dare Controparte_3
impulso alla procedura per l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo revocato.
Alla luce di quanto dedotto, ritiene il presente Giudice che sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) per compensare interamente le spese di lite, considerata la circostanza che il creditore, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo n. 370/1996, non ha svolto atti di impulso della procedura volti ad ottenere l'intero pagamento dell'importo indicato nel revocato decreto ingiuntivo e che l'odierna convenuta
(già in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio di merito) non ha contestato la deduzione dell'opponente in ordine al proprio diritto di agire esecutivamente per il minor importo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indicato nella sentenza n. 1799/2014 e che, pertanto, non si è resa necessaria una domanda cautelare da parte dell'opponente (effettivamente non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3430/2018 R.G., promosso da contro Parte_1 [...]
e nei confronti di , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così è deciso in Messina, il 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli