Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 868/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 18.02.2025 svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Palagini, presso il suo studio in Pisa, alla Via A. Battelli n. 39, elettivamente domicilia
RICORRENTE
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gerardo Vesci e Leonardo Vesci, con indirizzo pec: Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 9.9.2022, il ricorrente, ha impugnato il licenziamento irrogato per giusta causa in data 18.03.2022, chiedendo “In via principale: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale, ex art. 2 e 3 d.lgs n. 23/2015 e conseguentemente: condannare P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Castelvetro di Modena, via Modena n.
53, ex art. 2 del d.l gs. n. 23/2015, al pagamento di un'indennità non inferiore a dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
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- condannare CP_1
P.IV in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1
legale in Castelvetro di Modena, via Modena n. 5, al pagamento di un'indennità sostitutiva della reintegrazione, ex art. 2 c. 3 D.lgs. 23/2015, pari a quindici mensilità̀ dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- previa declaratoria della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento de quo, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale per la natura diffamatoria e ingiuriosa nella somma che sarà ritenuta in via equitativa In ogni caso: - con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA e contributo unificato”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era lavoratore dipendente della resistente con contratto a tempo indeterminato CP_2
dal 27/05/2019 ed in precedenza aveva lavorato con la medesima società dal 2015 al
2018 per effetto di rapporti di somministrazione di manodopera;
b) le sue mansioni erano quelle di operatore pluriservizio con inquadramento al 5 livello del CCNL Turismo Settore Pubblici Esercizi del 8.02.2018 con 100 ore settimanali, successivamente ridotte a 60 a seguito della pandemia da Covid-19;
c) più in particolare, si occupava della pulizia e del riordino della cucina e della sala del punto vendita sito in Pisa alla Piazza della Stazione n.12;
d) in data 18.03.2022, aveva ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa, la quale trovava fondamento in una lettera denuncia inviata al datore di lavoro dalla collega e relativa a condotte offensive tenute in suo danno;
CP_3
e) non aveva posto in essere alcuno dei fatti e dei comportamenti rappresentati nella lettera di denunzia spontanea della collega tanto che aveva sporto, a sua CP_3
volta, denuncia all'autorità giudiziaria.
1.2. Con memoria depositata in data 3.2.2023 si è costituita la società resistente la quale, ha chiesto il rigetto del ricorso, in ragione del fatto che, tra l'altro, le condotte contestate di cui alla lettera denuncia della collega di lavoro trovavano conferma CP_3
Pag. 2 di 12 nelle dichiarazioni rese dagli altri colleghi e in ordine ai fatti avvenuti Pt_2 Parte_3
in data 19 e 20 febbraio 2022.
2. La domanda è di illegittimità del licenziamento è infondata e quindi deve essere respinta.
2.1. Preliminarmente, occorre dare conto delle condotte riferite al ricorrente e per le quali è stato emesso il provvedimento espulsivo. Più in particolare, come riportato nella contestazione disciplinare del 7.3.2022, con la lettera inviata al datore di lavoro in data
2.3.2022 la dipendente aveva segnalato che “lo sottoscritta CP_3 CP_3
nata a [...] il 27/1 0/1989 vorrei mettere a conoscenza l'azienda di alcuni
[...]
comportamenti da parte del collega nei miei confronti. La situazione è Persona_1
andata peggiorando sempre di più da quando lui tornando a Pisa Buffet come crew dopo il suo percorso di crescita come manager Mcd inizia con costanza nei miei turni ad offendermi, fare i dispetti, prendermi in giro, screditando il mio ruolo fino anche a minacciarmi di chiamare il Sig. in quanto stando a ciò che diceva lui, CP_4
io non mi potevo permettere di poterlo riprendere su una procedura che stava sbagliando perché aveva tutta la stima del sig. e se solo avesse scoperto CP_4
testuali parole " te non hai minimamente idea di quello che potrebbe fare a una come te se scopre che ti permetti anche solo di osservarmi". E sempre un crescere di CP_4
provocazioni continue, offese fino a quando per fortuna l'azienda apre il locale vicino di Versilia est, a questo punto lui si offre di andare a supportare per il periodo estivo il nuovo punto vendita, io ne sono molto felice sperando di non vederlo per un periodo cosa non vera perché nonostante lui lavori in locale diverso capita molteplici volte che io scendendo di casa ( abito molto vicino al locale) per andare a lavoro nel turno di chiusura me lo trovo letteralmente davanti il portone che si offre di portarmi a lavoro in macchina cosi non faccio il tragitto a piedi tanto cè lui, ovviamente rifiuto tutte le volte.
Finisce l'estate lui rientra da Versilia est, provoca parlando male di tutti i colleghi che ha trovato in estate ma soprattutto inizia sempre a dirmi che non c'è nessuna persona che là non parla male di me, che tutti sono sempre continuamente a parlare di male di me, che nessuno mi stima, che mi odiano tutti e altre mille pressioni. Ignorandolo smette di parlare degli altri colleghi e inizia come sempre lui di prima persona con le sue mille violenze psicologiche avvicinandosi sempre di più anche fisicamente durante
Pag. 3 di 12 il turno nonostante lo allontani sempre. Siamo a ottobre 2021 , lui torna da un periodo lungo di ferie, uscendo dal turno di chiusura, chiudo la porta d'ingresso del locale lato p.77a della Stazione, ci salutiamo tutti quando mentre stavo andando a casa lui all'improvviso inizia a fare discorsi tutti strani tipo " si si vai ma da chi mai dovrai andare? '"' Chi mai avrai a casa?" io mi giro dicendoli che non era fatti suoi e continuo per la mia strada, lui insiste e mi dice che "sapeva tutto, che mi potrebbe fare anche le descrizioni e che a casa mi aspettava ", non conoscendo nessuna persona con il Per_2
nome di proseguo non pensandoci più anche se stranamente, lo ritrovo in auto Per_2
girando su se stesso sulla rotonda prima di casa mia . (non era la prima volta che lo vedevo girare su quella rotonda quando uscivo da lavoro) Non riesco subito a collegare ciò che era successo quella sera, lo riesco a fare solo dopo qualche giorno, non è vero che non conosco nessuna persona di nome . è il mio vicino di casa, Per_2 Per_2
salendo io stessa le scale di casa e vedendo il suo nome sulla cassetta postale all'interno del palazzo, riesco a collegare, esco subito fuori ai campanelli ma come mi ricordavo sui campanelli abbiamo solo i cognomi, rientro dentro controllo le cassette e l'unico vicino ad avere il nome scritto è proprio lui ( ) anche sulla mia non c'è Per_2
scritto niente. Mi spavento moltissimo perché non è un nome comune come possono essere altri, e un nome usato si ma particolare, capisco o per lo meno lo credo io che lui un giorno sapendo che io fossi in turno e trovando un modo per entrare mi sia entrato dentro il mio palazzo. Ho troppa paura, non posso dimostrare niente nel privato, ma è una persona che comunque mi devo trovare sempre a lavoro, e decido di chiedere aiuto al mio store manager ( e area manager (Alain Yoda), la Testimone_1
paura che questo collega provando, facendo finta o altri mille motivi posso andare oltre sul mio posto di lavoro inventandosi qualsiasi cosa è veramente tanta. Da quel momento avendo preso coscienza della gravità entro in turno sempre con il terrore di vederlo, in tutto questo periodo ho provato qualsiasi metodo per cercare di tenere le cose sotto controllo ma qualsiasi modo che io adotti con lui il risultato e sempre lo stesso. Un'altra volta mentre facevo l'inventario in cella positiva, lui mi entra dentro ed inizia a urlarmi ad offendermi, mi si avvicina fisicamente, io terrorizzata scappo fuori e appena sono uscita lui mi segue ma a quel punto cambia totalmente atteggiamento, tutte le violenze verbali le bisbiglia nell'orecchio, guardandomi negli occhi sorridendo.
Pag. 4 di 12 Aspetta sempre il momento di essere solo con me, e anche se non esiste lo trova, facendo finta di venire a prendere qualcosa nelle celle anche se l'ho lasciato in reparto a fare altro;
quando la sera dobbiamo lanciare la chiusura in ufficio, quando facciamo il giro di controllo, il mio orario di entrata o uscita, anche è stato lasciato in postazione, lui si divincola;
in turno lo fa sempre sottovoce o bisbigliando, non si fa mai né notare né sentire ma anzi. Una sera avevo il mio zaino in ufficio mc con le chiavi del locali dentro, ero in reparto con gli altri crew, aldueza, aveva il turno di sala, quindi nei suoi compiti rientrava anche buttare via la spazzatura, ad un certo punto lo vado a cercare per accertarmi che la stia andando a fare ma lui non si trova più, era sparito e il mio zaino era aperto. Aveva preso le chiavi del locale da dentro ed era uscito senza dirmi niente, già di per se grave visto che ero il suo manager, ma la cosa per me ancora più grave è che si era permesso di aprirmi lo zaino e rovistare nei miei affetti personali calpestandomi ancora una volta nella mia persona. Tra il periodo natalizio, le mie ferie e le sue, e la malattia covid, per molto tempo non ci vediamo, ma al suo rientro non cambia niente. Martedì 15 febbraio, lui è nuovamente in turno con me, entra, si lava le mani, passa per andare a prendere il grembiule, io sono davanti alla per fare un Per_3
gelato, e nell'orecchio mi bisbiglia "vedrai oggi cosa ti faccio in turno, te lo mando in difficoltà vedrai" e se ne va sempre passando con le sue solite avvicinamenti fisici che nonostante siano respinti insiste. Sabato 19 febbraio, siamo in chiusura insieme, lui è al lavaggio, sta riempiendo la vasca con il detersivo per stoviglie ma invece di farlo semplicemente girando il tasto fa pressione con l'acqua calda da sopra dove c'è il cubo concentrato facendo uscire in vasca praticamente solo detersivo concentrato, sapendo comunque di avere dei colleghi vicino, l'ho corretto ma lui insisteva, ho chiesto supporto alla mia collega manager che era accanto che ovviamente mi ha dato ragione provando a farli capire che così sarebbe stato dannoso per i clienti, avremmo rischiato di avvelenare qualcuno e abbiamo svuotato la vasca, pulita, e riempita di nuovo come procedura. Sia io che la mia collega continuiamo a gestire il turno, chiudiamo il locale, mentre lei era in ufficio io passo e vedo di nuovo la vasca piena di schiuma e detersivo, tanto non era al lavaggio, la svuoto, lavo e la lascio a riempiere, mentre sto Pt_1
per uscire dal lavaggio arriva lui ed inizia ad offendermi "io non capisco un cazzo" "io sono soltanto una deficiente” “devo cambiare lavoro, sono lì per miracolo” “fai schifo
Pag. 5 di 12 come persona” “te domani vedrai cosa ti faccio se qualcosa e sporco" "chi pensi di essere” “te per me non sei nessuno io ho il diritto di non ascoltarla neanche una così" mentre mi diceva tutto questo mi stava spingendo forte, cercavo di non muovermi in nessun modo anche se la sua forza era maggiore in quanto uomo, avevo tanta paura che lui si inventasse qualcosa e si facesse male per finta per darmi problemi e allora ho iniziato a urlare chiamando aiuto ai crew ma, per quanto il reparto sia piccolo i due crew più vicini erano una in magazzino e uno al banco front e soprattutto di sera con tutti i rumori chi è al lavaggio non si sente, appena si è affacciata la crew che era in magazzino lui ha subito smesso di spingere e si è allontanato da me all'istante ed a iniziato a dire cose senza senso del tipo"eh avevo ragione io eh visto?non ti fidi mai di me ah ah". L'unica cosa che ho saputo dire alla crew in quel momento è stata "quando vi chiamo dovete correre subito" ma ovviamente poverina come può un collega soltanto lontamente immaginare? Domenica 20 febbraio, lui è in cucina alle cotture carne,( faceva 12-20.30) io sono di aiuto shift a una manager in formazione, supporto in un momento di affollamento la linea due, lui inizia a provocare su piccole cose e mai sul personale ovviamente perché ci sono colleghi intorno, ma è una provocazione continua sul fatto che secondo lui io non chiudevo bene i cassetti dell'uhc, non lo considero allora cambia strategia, inizia a provocare sul fatto che non comunico all'addetto carne
(che casualmente era lui) che le proteine era finite, insiste non rispondo alle provocazioni, insiste ancora, a questo punto è la mia collega manager (la stessa di sabato) dicendo che dovrebbe stare zitto perché io sto rispettando la procedura, che io non devo comunicare con lui perché è giusto cosi, finisce il momento di caos e me ne torno davanti. Finito il turno di apertura della manager di formazione, lei mi viene a salutare ringraziandomi, mi lancia dei baci come ringraziamento ( io sono davanti la cassa mc, proprio al limite mc/bar) che arriva lui da dietro ed inizia a mandarmi i bacini nell'orecchio, come sempre aveva abbandonato la propria postazione, a quel punto lo respingo me ne vado via con la collega nei magazzini dietro in zona ufficio, ed insieme a noi si unisce la referente mld. Dopo quello che è successo sabato, io non riesco più a lavorare con lui, la paura che ho di quella persona è tantissima, ho paura che in un momento di follia possa farmi qualcosa, che si posso fare anche del male da solo per accusarmi, ho paura di lui perché non è una persona stabile, ho paura che sia
Pag. 6 di 12 disposto a fare di tutto pur di attaccare la mia persona per provare a rovinarmi in qualsiasi modo. Sono umilmente dispiaciuta della situazione ma purtroppo è esattamente quello che mi sta accadendo da ormai troppo tempo, e non riesco più a tollerare e sopportare tutto questo. ln fede . CP_3
2.2. Il licenziamento intimato dalla società convenuta rientra nell'ipotesi di licenziamento disciplinare per giusta causa. La “giusta causa” di licenziamento è integrata dal gravissimo inadempimento dal lavoratore, tale da compromettere la relazione fiduciaria con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
La natura disciplinare del licenziamento per giusta causa è unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza, in base alla tesi c.d. ontologica elaborata dalla Corte di cassazione, secondo la quale “il licenziamento motivato da un comportamento del lavoratore, addebitabile allo stesso a titolo di colpa (in senso generico), cioè il licenziamento per mancanze, è per sua stessa natura, sempre una sanzione disciplinare, e, come tale, è sempre soggetto alla procedura di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970” (così, Cass. 8576/1987). Pertanto, il licenziamento per giusta causa può essere intimato al lavoratore solo previo esperimento del procedimento disciplinare descritto nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Quanto alla riconducibilità della condotta del lavoratore all'interno della categoria di
“giusta causa”, viene in rilievo non solo la definizione generale di cui all'art. 2119 c.c., ma anche l'eventuale indicazione, ad opera del contratto collettivo, delle condotte punibili con la sanzione disciplinare del licenziamento. Tale indicazione, peraltro, non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti del giudice, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo;
ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore;
per altro verso, il giudice può escludere altresì che il
Pag. 7 di 12 comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato” (così, Cass. 6606/2018); e tuttavia, “le previsioni dei codici disciplinari contenute nei contratti collettivi costituiscono parametro integrativo della clausola generale di fonte legale configurata dalla giusta causa o, con diversità solo di grado, dal giustificato motivo soggettivo di licenziamento, per cui, pur non essendo vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso, la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.” (così, Cass. 8902/2024).
2.2.1. Nel caso di specie, si deve valutare nell'ordine se, alla luce dei fatti acquisiti al giudizio, risulti che il ricorrente abbia posto in essere la condotta contestata;
in secondo luogo, se tale condotta integri o meno un gravissimo inadempimento e, quindi, una “giusta causa” di licenziamento;
e, infine, se il procedimento disciplinare sia stato esperito nel rispetto dei requisiti formali imposti dalla legge.
2.3 Quanto al primo aspetto, le condotte sanzionate con la massima sanzione disciplinare trovano conferma anzitutto nel narrato della collega di lavoro del ricorrente CP_3
la quale, in qualità di “persona offesa”, tra l'altro ha confermato nel corso
[...] dell'udienza del 10.11.2023 i fatti segnalati al datore di lavoro con la comunicazione del
2.3.2022.
Circa la valenza probatoria di tale comunicazione deve rilevarsi come essa appare completa, intrinsecamente razionale e credibile ed ha trovato conferma altresì in elementi estrinseci, rappresentati dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro Tes_2
e .
[...] Testimone_3
La prima escussa quale testimone nell'udienza del 10.11.2023 ha dichiarato come “Sono
a conoscenza della segnalazione del 2.3.2022. 10) In tale periodo io lavoravo presso la
Stazione centrale di Pisa ed ero a conoscenza che tra le due persone ci fossero. Sono stata testimone di due episodi. Sono a conoscenza della segnalazione di cui al capitolo in quanto ne ho sentito parlare direttamente da 12) Posso confermare la mia CP_3
dichiarazione. mi ha riferito di aver rilasciato la dichiarazione di cui Testimone_3
al capitolo…. 21) Posso confermare che vi è - un mazzo di chiavi situato lato binari,
Pag. 8 di 12 che sono appese alle porte perché si aprono solo da dentro;
- un mazzo di chiavi situato invece lato piazza affidato al/alla Manager in turno in chiusura che può appenderle al collo o riporle nella propria borsa. Posso confermare che il dipendente in turno incaricato di buttare la spazzatura, nel momento in cui per espletare tale incombente, necessita delle chiavi del locale, può e deve utilizzare quelle situate lato binari”.
Quest'ultima con la dichiarazione datata 3.3.2022 aveva rappresentato come in data
20.2.2022 avesse assistito all'episodio relativo alle continue puntualizzazioni del ricorrente sui metodi di produzione delle carni tanto che dovette intervenire la collega al fine di “poter lavorare in modo tranquillo”. Successivamente, la Testimone_4
stessa testimone ha evidenziato di avere notato alla fine del turno che il ricorrente “si stava staccando dal reparto ed era dietro di noi e a presa in giro mandava bacini a lei.
Chiaramente in maniera fastidiosa”. La stessa testimone ha riferito inoltre l'episodio del 2.3.2022 nel quale il ricorrente le confidò che “ mi mette i bastoni tra le Per_4
ruote e io lo faccio con lei. Il tono di queste parole a mia impressione era cattivo ed arrabbiato tanto che gli rispondevo: “non sono a conoscenza dei vostri rapporti”.
La testimone ha parimenti confermato la dichiarazione resa al datore di Testimone_3
lavoro in data 3.3.20222 nella quale aveva evidenziato come nel giorno 19.2.2022, durante il turno di lavoro, il ricorrente “stava sbagliando il riempimento della vasca con acqua e sapone. La collega lo stava correggendo ma lui continuava a ribatterle sostenendo di avere ragione. Mentre passavo per andare alla cella sono stata fermata da lei che mi ha espressamente chiesto di aiutarla… la collega era agitata visibilmente”. Inoltre, ha rappresentato che, nel successivo giorno 20.2.2022 “sul pieno del lavoro lui ha iniziato a controbattere a e a puntualizzare una serie di Per_4
piccole cose senza senso proprio come se la volesse innervosire. Non facendo invece nessuna puntualizzazione a me, ad esempio, che ero in cucina con lui… Diventando la questione invalidante per il buon funzionamento del turno, sono dovuta intervenire in modo fermo per ricordargli che tutte le sue puntualizzazioni non avevano nessuna motivazione. Solo a quel punto, come la sera prima, lui ha iniziato a lavorare in silenzio”.
Tali dichiarazioni testimoniali, in sostanza, rappresentano significati riscontri del narrato della dipendente ed attribuiscono alle sue dichiarazioni valore CP_3
Pag. 9 di 12 probatorio anche con riguardo agli eventi verificatisi quando: 1) ella faceva l'inventario
“in cella positiva, lui mi entra dentro ed inizia a urlarmi ad offendermi, mi si avvicina fisicamente, io terrorizzata scappo fuori e appena sono uscita lui mi segue ma a quel punto cambia totalmente atteggiamento, tutte le violenze verbali le bisbiglia nell'orecchio, guardandomi negli occhi sorridendo”; 2) “Martedì 15 febbraio, lui è nuovamente in turno con me, entra, si lava le mani, passa per andare a prendere il grembiule, io sono davanti alla per fare un gelato, e nell'orecchio mi bisbiglia Per_3
"vedrai oggi cosa ti faccio in turno, te lo mando in difficoltà vedrai" e se ne va sempre passando con le sue solite avvicinamenti fisici che nonostante siano respinti insiste”; 3) in data 19 febbraio 2022, subito dopo gli episodi confermati dai testimoni sopra esaminati, “mentre sto per uscire dal lavaggio arriva lui ed inizia ad offendermi "io non capisco un cazzo" "io sono soltanto una deficiente” “devo cambiare lavoro, sono lì per miracolo” “fai schifo come persona” “te domani vedrai cosa ti faccio se qualcosa e sporco" "chi pensi di essere” “te per me non sei nessuno io ho il diritto di non ascoltarla neanche una così" mentre mi diceva tutto questo mi stava spingendo forte, cercavo di non muovermi in nessun modo anche se la sua forza era maggiore in quanto uomo, avevo tanta paura che lui si inventasse qualcosa e si facesse male per finta per darmi problemi e allora ho iniziato a urlare chiamando aiuto ai crew ma, per quanto il reparto sia piccolo i due crew più vicini erano una in magazzino e uno al banco front e soprattutto di sera con tutti i rumori chi è al lavaggio non si sente, appena si è affacciata la crew che era in magazzino lui ha subito smesso di spingere e si è allontanato da me all'istante ed a iniziato a dire cose senza senso del tipo"eh avevo ragione io eh visto?non ti fidi mai di me ah ah". L'unica cosa che ho saputo dire alla crew in quel momento è stata "quando vi chiamo dovete correre subito" ma ovviamente poverina come può un collega soltanto lontamente immaginare?”.
Trattasi in sostanza di condotte che dimostrano senza ombra di dubbio un persistente e reiterato comportamento ostile, ostruzionistico e persecutorio nei confronti della collega
, con significative ripercussioni inoltre sull'attività aziendale. CP_3
2.4. L'idoneità di tale condotta ad interrompere, in maniera immediata e irreversibile, il rapporto fiduciario con il datore di lavoro risulta evidente alla luce delle comuni valutazioni relative al normale e rispettoso svolgimento delle relazioni interpersonali,
Pag. 10 di 12 soprattutto se inserite nel contesto di un rapporto lavorativo. Inoltre, tale condotta integra una chiara violazione del dovere di rispetto della personalità e dignità dei colleghi di lavoro, anche in considerazione dell'obbligazione generale gravante in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. D'altro canto, ai sensi dello stesso art. 213 del Ccnl applicato “in via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:… gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia dei superiori della clientela e dei colleghi di lavoro”. Alla luce di tale ricostruzione, la condotta contestata al ricorrente deve ritenersi correttamente ricondotta nella nozione di
“giusta causa” di licenziamento.
2.5. Per quanto concerne gli aspetti formali del procedimento disciplinare, e, in particolare, la specificità, della contestazione disciplinare, si deve ritenere che il procedimento sia stato correttamente esperito dal datore di lavoro. In particolare, la contestazione del
7.3.2022 risulta specifica, in quanto contenente una dettagliata descrizione dei fatti contestati al lavoratore, e tempestiva, in quanto effettuata ad una distanza di pochi giorni dal ricevimento da parte del datore di lavoro della “dichiarazione /denuncia” della dipendente datata 2.3.2022, in modo da consentire il pieno CP_3
esercizio del diritto di difesa del lavoratore.
3. Come tale, pertanto, il licenziamento per giusta causa comminato deve ritenersi legittimo sia nel merito che nella forma.
4. La domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale per la natura diffamatoria e ingiuriosa del licenziamento deve essere respinta stante l'accertamento della legittimità del licenziamento.
Solo per completezza deve considerarsi come secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, dà luogo al risarcimento del danno, non si identifica con la mancanza di giustificatezza dello stesso, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso del datore di lavoro, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio” (così,
Cass. civ., 6845/2010).
Pag. 11 di 12 Nella fattispecie in esame, deve ritenersi come siano rimaste estranee, anche rispetto allegazioni delle parti, sia le particolari forme o modalità offensive del recesso datoriale sia i pregiudizi patiti dal lavoratore.
5. In ragione della complessità anche istruttoria sottesa al presente contenzioso si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
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