Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00124/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
– della “Cartella di pagamento n. -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 11.646,83 per “prelievi latte” relativi alle annate 1995/96 e 1996/97, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la cartella di pagamento, meglio descritta in epigrafe, emessa dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (Ader) per il pagamento della somma di euro Euro 11.646,83 su ruolo AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura reso esecutivo il 23 giugno 2021, per “prelievi latte” e “interessi” per gli anni 1995 e 1996, oltre “Oneri di riscossione”.
La parte ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) nullità della notifica del provvedimento impugnato che risulterebbe notificato a mezzo Pec da un indirizzo che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; 2) la cartella impugnata sarebbe nulla atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da AG tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”; 3) la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973; 4) i debiti per prelievo latte di cui alla cartella impugnata sarebbero prescritti sia in relazione al termine quadriennale ex art. 3 reg. CE n. 2988/1995, sia in relazione al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sia, in subordine, rispetto al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 5) il ruolo di cui alla cartella impugnata sarebbe illegittimo in quanto derivante da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte; vi sarebbe, inoltre, una illegittima duplicazione della procedure di recupero; 6) la cartella impugnata sarebbe illegittima, sia in relazione all’ an che al quantum , per esposizione di somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di AG con premi Pac liquidati alla impresa ricorrente (quanto meno per la somma di euro 40.000,00); 7) mancata notifica e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente; in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti; solo i debiti “accertati come dovuti” ex artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , l. n. 33/2009, potrebbero essere oggetto delle procedure di recupero, laddove, per contro, non potrebbero ritenersi “accertati come dovuti” debiti per “prelievo latte” privi di efficacia nei confronti del ricorrente, per omessa notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti, oltre al fatto che si tratterebbe comunque di prelievi e di intimazioni sub judice e considerato che AG non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento di cui all’art. 8 quinquies , comma 1, l. n. 33 del 2009; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento; 8) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto degli elementi essenziali; illegittimità del procedimento di recupero per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge n. 33/09, ed erroneità dell’importo indicato, sia in relazione al capitale che agli interessi; difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
Si sono costituite in giudizio AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 750, assunta alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui, tra il resto, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 8111/2021 con cui sono stati annullati i provvedimenti di compensazione con cui MA (ora AG), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.
Alla Pubblica Udienza dell’11 gennaio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate in ricorso, in considerazione della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato n. 8111/2021, con cui sono stati annullati i provvedimenti di compensazione effettuati da MA (ora AG) con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97.
I suddetti annullamenti si fondano sostanzialmente sulla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27 giugno 2019 la quale ha evidenziato che la normativa di cui all’art. 2, parag. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3590/92 impone agli Stati membri che abbiano deciso di procedere, in favore dei produttori i quali abbiano superato i rispettivi quantitativi di riferimento (QRI), alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati (onde ridurre, per i produttori eccedentari, il prelievo supplementare dovuto per le eccedenze), di effettuare tale operazione di “perequazione” o di “compensazione” a livello nazionale esclusivamente secondo un criterio di proporzionalità ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Il predetto art. 2 non consente, invece, agli Stati membri di effettuare la suindicata compensazione tra gli sforamenti e le sottoproduzioni rispetto alle quote individuali assegnate ai produttori secondo un sistema – qual è quello delineato dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, convertito con legge n. 118/1999 – volto a dare preferenza a talune categorie di produttori eccedentari, che ne beneficiano in via prioritaria.
Il Consiglio di Stato ha, dunque, evidenziato che “il meccanismo di <compensazione –riassegnazione> applicato – ratione temporis - dall’AG è stato alterato dall'utilizzazione di un criterio normativo nazionale basato su categorie prioritarie non conforme al dictum europeo”; pertanto “La norma (art. 1, comma 8, L. n. 118/99) è stata quindi applicata dall'Amministrazione (anche) nel caso di specie nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l'ordine indicato, e non già “proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”. Dal che, la nullità degli atti nei quali tale compensazione è stata formalizzata, con riferimento alla singola Azienda produttrice”; è stato, infine precisato che “La fondatezza della predetta censura determina l'accoglimento dell'appello in parte qua, senza che sia necessario procedere all'esame di quelle ulteriori, poiché l'annullamento del provvedimento impugnato in prime cure - derivante dalla disapplicazione della disposizione interna posta a fondamento dei calcoli sottostanti all'operazione di compensazione-riassegnazione - implica la necessità dell'Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione”.
Pertanto, l’annullamento dei provvedimenti di compensazione ricevuti dalla parte ricorrente e aventi ad oggetto le annate contemplate dalla cartella di pagamento impugnata ha determinato il venir meno, con riferimento a tali annate, del titolo esecutivo per cui AG ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto della cartella di pagamento.
Dunque, la cartella di pagamento impugnata è illegittima e va di conseguenza annullata.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo restare assorbita ogni altra questione sollevata in ricorso.
Le spese di causa, stante la indubbia particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO