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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2024
TRIBUNALE di BOLOGNA
PROCESSO VERBALE
DELLA CAUSA n. r.g. 1031/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 25 settembre 2025 ad ore 12.23 innanzi al dott. Marco D'Orazi, sono comparsi:
pagina 1 di 5 Per 'avv. ETIOPIA GIUSEPPA oggi sostituita da LI (Federico) del Parte_1
foro di Bologna.
Per l'avv. MARANESI ALESSANDRO e l'avv. GABRIELLI GIOIA Controparte_1
( ; anzi solo GABRIELLI presente, la quale ad ogni buon fine dichiara anche di C.F._1
essere sostituta di MARANESI.
Le parti fanno presente che, a seguito di deposito avv. ETIOPIA, formalmente la rinuncia è oggi regolare.
In secondo luogo, trattandosi di ordinanza con valore di sentenza, le parti chiedono che la estinzione sia dichiarata comunque con sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: CONGIUNTAMENTE: 1) ESTINZIONE
DEL GIUDIZIO, per rinuncia agli atti;
2) FERME le pattuizioni separate, che subentrano alle azioni sostanziali qui agite;
3) SPESE COMPENSATE, escludendo il giudice in sentenza la solidarietà
professionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1031/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2
dell'avv. ETIOPIA GIUSEPPA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
PIAZZA D. SICULO 2 91022 CASTELVETRANOpresso il difensore avv.
ETIOPIA GIUSEPPA
ATTORE/I
contro pagina 3 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARANESI ALESSANDRO e dell'avv. GABRIELLI GIOIA
( ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._1
avv. MARANESI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra a verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti si sono accordate.
Non vi sono ragioni per non provvedere di conseguenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA il giudizio estinto per rinuncia.
2. DICHIARA che le parti regoleranno o hanno già regolato il loro pagina 4 di 5 rapporto come da separati accordi, non coperti dal presente giudicato e che assorbono ogni questione litigiosa qui trattata.
3. DICHIARA la compensazione delle spese.
4. ESCLUDE, con effetti di giudicato, la solidarietà professionale dei patroni..
5. LETTO ALLE PARTI.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di BOLOGNA
PROCESSO VERBALE
DELLA CAUSA n. r.g. 1031/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 25 settembre 2025 ad ore 12.23 innanzi al dott. Marco D'Orazi, sono comparsi:
pagina 1 di 5 Per 'avv. ETIOPIA GIUSEPPA oggi sostituita da LI (Federico) del Parte_1
foro di Bologna.
Per l'avv. MARANESI ALESSANDRO e l'avv. GABRIELLI GIOIA Controparte_1
( ; anzi solo GABRIELLI presente, la quale ad ogni buon fine dichiara anche di C.F._1
essere sostituta di MARANESI.
Le parti fanno presente che, a seguito di deposito avv. ETIOPIA, formalmente la rinuncia è oggi regolare.
In secondo luogo, trattandosi di ordinanza con valore di sentenza, le parti chiedono che la estinzione sia dichiarata comunque con sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: CONGIUNTAMENTE: 1) ESTINZIONE
DEL GIUDIZIO, per rinuncia agli atti;
2) FERME le pattuizioni separate, che subentrano alle azioni sostanziali qui agite;
3) SPESE COMPENSATE, escludendo il giudice in sentenza la solidarietà
professionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1031/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2
dell'avv. ETIOPIA GIUSEPPA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
PIAZZA D. SICULO 2 91022 CASTELVETRANOpresso il difensore avv.
ETIOPIA GIUSEPPA
ATTORE/I
contro pagina 3 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARANESI ALESSANDRO e dell'avv. GABRIELLI GIOIA
( ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._1
avv. MARANESI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra a verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti si sono accordate.
Non vi sono ragioni per non provvedere di conseguenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA il giudizio estinto per rinuncia.
2. DICHIARA che le parti regoleranno o hanno già regolato il loro pagina 4 di 5 rapporto come da separati accordi, non coperti dal presente giudicato e che assorbono ogni questione litigiosa qui trattata.
3. DICHIARA la compensazione delle spese.
4. ESCLUDE, con effetti di giudicato, la solidarietà professionale dei patroni..
5. LETTO ALLE PARTI.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5