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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 358/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mancuso;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fabbricatore;
Controparte_1
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Previo accoglimento della formulata opposizione all'esecuzione: dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato ad esso opponente ad istanza della sig.ra in data 28/12/2021, per la mancata Controparte_1 allegazione di documentazione contabile comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti nonché per l'inidoneità del titolo esecutivo posto a base dello stesso- Condannare in ogni caso parte avversa alla refusione delle spese ed onorari di causa, da attribuirsi all' avv.to antistatario.”
Per il convenuto: “accertata la sussistenza del credito vantato dalla Sig.ra
[...]
e della legittimità dell'atto di precetto notificato, così provvedere:
1. nel merito, CP_1 rigettare l'opposizione spiegata, perché infondata in fatto e in diritto;
2. rigettare tutte le istanze, eccezioni, e deduzioni formulate dalla controparte, siccome infondate in fatto e in diritto;
3. condannare l'opponente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., attesa la
pagina 1 di 7 palese temerarietà dell'opposizione spiegata;
4. con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 28.12.2021, con il quale la sig.ra , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 817/2011, emessa in data
19.7.2011 e depositata in data 15.9.2011 dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento civile recante Rg n. 2354/2008, che prevedeva l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore della figlia, annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, nonché di provvedere al 50% delle spese straordinarie, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di
€ 6.197,68, di cui € 2.800,00 dovuti a titolo di mantenimento con decorrenza da ottobre 2020
a maggio 2021, € 1.419,32 dovuti per le spese straordinarie sostenute nella misura del 50%,
€ 1.676,53 quale rivalutazione ISTAT mensile, oltre spese di precetto e legali sostenute.
A sostegno della domanda eccepiva: a) nullità del precetto per l'intervenuto pagamento dell'assegno di mantenimento relativo alle mensilità richieste (ottobre 2020-maggio 2021); b) non debenza delle somme richieste a titolo di pagamento delle spese straordinarie nonché dell'importo richiesto quale rivalutazione ISTAT. Più in particolare, l'opponente relativamente al quantum debeatur sosteneva di aver sempre corrisposto in modo puntuale e preciso la somma mensile di € 350,00 così come statuito con sentenza di divorzio n. 817/2011, nonostante le difficoltà economiche insorte con la pandemia, che avevano azzerato le pagina 2 di 7 capacità economiche e di guadagno del sig. , impegnato nel settore della Pt_1 ristorazione. Nonostante ciò, l'opponente asseriva di aver sempre onorato l'obbligo di mantenimento, tanto che tramite il proprio procuratore in data 26.7.2021 inviava una pec al difensore della sig.ra , nella quale invitava l'ex moglie a fornirgli l'IBAN al fine di CP_1 corrispondere i ratei mensili, con l'impegno di provvedere anche al pagamento delle mensilità non corrisposte appena avrebbe avuto la possibilità economica. Ricevuto l'IBAN, il sig.
avrebbe proseguito puntualmente nel pagamento delle rate mensili. Pt_1
Per quanto riguarda le spese straordinarie, l'opponente riteneva che le stesse non andavano corrisposte per inidoneità della sentenza di divorzio a fungere da titolo esecutivo, essendo necessario munirsi di altri titoli esecutivi esaustivi, e inoltre, le stesse non erano state richieste nè documentate, oltre a non essere state mai previamente concordate con l'ex moglie;
lo stesso dicasi in ordine alla richiesta della somma di € 1.676,53 quale importo dovuto a titolo di rivalutazione ISTAT, somma che la sig.ra non aveva mai espressamente CP_1 domandato.
Si costituiva parte opposta, la quale chiedeva in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione per inosservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 53 del 1994, in quanto l'atto di citazione in opposizione allegato al messaggio pec dell'11.1.2022 non rivestiva la forma di documento informatico, bensì di file immagine trasformato in pdf, privo della firma digitale e, poi, non era stato accompagnato dalla relazione di notificazione, documento necessario ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 53/1993, da accludere necessariamente, come allegato, alla PEC;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione, contestando, nel merito il pagamento delle somme relative alle mensilità da ottobre 2020 a maggio 2021, mensilità non corrisposte nonostante le ripetute richieste di pagamento tramite l'invio di raccomandata, così come per le spese straordinarie e la rivalutazione ISTAT mensile.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
invero, questo Giudicante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF pagina 3 di 7 e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini. Ciò significa che l'atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine. Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria. Ebbene, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l'inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo.
Giova ricordare, infatti, che lo scopo dell'atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte;
ciò accade una volta che l'atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E', infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti” (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 3 febbraio 2016, n. 1432).
Il principio del raggiungimento dello scopo opera, altresì, in caso di mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del
1994”; a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28.9.2018).
Il caso oggetto del presente giudizio si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui è destinato, mediante la costituzione in giudizio di parte convenuta e l'espletamento del diritto di difesa.
Nel merito, infondata è la prima doglianza relativa al presunto pagamento delle mensilità da ottobre 2020 a maggio 2021 (otto mensilità e non sei come indicato dall'opponente nell'atto di pagina 4 di 7 opposizione); invero, il versamento dei predetti importi non risulta corroborato da idonea documentazione tesa a dimostrare l'intervenuto pagamento, limitandosi l'opponente a dichiarare di aver richiesto tramite il proprio legale al difensore dell'ex moglie a mezzo pec in data 26.7.2021 l'IBAN (tra l'altro lo stesso sarebbe dovuto essere già noto al sig. Pt_1 atteso che dal 2011 era onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento) al fine di procedere al pagamento del mantenimento e delle somme arretrate.
Inoltre, l'omesso pagamento del mantenimento delle mensilità da Ottobre 2020 a Gennaio
2021 risulta dimostrato dalla pec inviata in data 5 maggio 2021 dal difensore di parte opponente al procuratore di parte opposta, nella quale il sig. testualmente Pt_1 dichiarava di impegnarsi a “versare la somma da lui dovuta per il mantenimento della figlia dal prossimo mese di Giugno appena incassato il primo pagamento per l'attività lavorativa svolta”, non facendo, pertanto, alcuna menzione circa la volontà di pagare gli arretrati richiesti nell'atto di precetto notificatogli.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'inidoneità della sentenza di divorzio quale titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie;
invero, è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell'interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l'atto di precetto (Corte di Cassazione, sentenza n. 40992 del 21 dicembre 2021). Di fatto, parte opposta, come documentalmente dimostrato e non contestato da parte opponente, con formale lettera raccomandata a/r N°. 200 35316901-6 del
22.10.2021, alla quale allegava i documenti di spesa, chiedeva il rimborso pro quota, nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute;
d'altra parte il sig. nell'atto Pt_1 introduttivo non negava l'omesso versamento della propria quota delle spese straordinarie
(cfr pag. 3 atto introduttivo “Vero è che il sig. non provvedeva al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie nella misura del 50%”), ma contestava il fatto che le stesse non erano state mai richieste né documentate, circostanza non vera attesa la cospicua documentazione depositata da parte opposta. Inoltre, il sig. con memorie depositate Pt_1 in data 13.9.2022, non potendo negare l'effettivo esborso da parte dell'ex moglie delle spese straordinarie richieste (tasse universitarie, spese scolastiche), contestava il fatto che non vi fosse stato un previo accordo con riferimento ad alcune spese ritenute “non di prima necessità”, quale acquisto del cellulare, pc, tablet e supporto nonché occhiali da vista.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nel ritenere che “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario dei figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore pagina 5 di 7 interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché alla utilità e sostenibilità della spesa” (Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182), ed affermando, inoltre che “Le spese straordinarie dei figli, ove non sia espressamente previsto nel titolo l'obbligo di preventivo accordo, devono essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, a meno che l'altro non dimostri che le predette non siano nell'interesse del figlio”
(Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182).
Nel caso di specie, si tratta di spese sostenibili e confacenti all'interesse della figlia, trattandosi di materiale (cellulare, tablet, pc, occhiali da vista) perlopiù necessario ai fini scolastici ed utilizzato normalmente nella vita quotidiana.
Non meritevole di accoglimento è la richiesta di decurtare dall'importo intimato, la somma richiesta quale rivalutazione ISTAT mensile, in quanto la rivalutazione Istat è un meccanismo di adeguamento automatico e annuale dell'importo mensile dell'assegno di mantenimento all'aumento o diminuzione del costo medio della vita;
la rivalutazione ISTAT ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dell' art. 5, comma 7 della l. 898/1970 è obbligatoria per legge, per cui l'adeguamento deve essere rivalutato automaticamente dal coniuge tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento, anche in assenza di richiesta dell'altra parte.
D'altra parte, attesa l'automaticità e l'obbligatorietà dell'adeguamento ISTAT, parte opposta ha allegato idonea documentazione che comprova che lo stesso era stato già richiesto in diverse occasioni in vista dell'intimazione al pagamento del mantenimento dovuto (cfr. lettera raccomandata a/r N°. 143431819087 del 24.1.2014).
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. In ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). Ne deriva che, ai fini pagina 6 di 7 dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
07.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 358/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mancuso;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fabbricatore;
Controparte_1
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Previo accoglimento della formulata opposizione all'esecuzione: dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato ad esso opponente ad istanza della sig.ra in data 28/12/2021, per la mancata Controparte_1 allegazione di documentazione contabile comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti nonché per l'inidoneità del titolo esecutivo posto a base dello stesso- Condannare in ogni caso parte avversa alla refusione delle spese ed onorari di causa, da attribuirsi all' avv.to antistatario.”
Per il convenuto: “accertata la sussistenza del credito vantato dalla Sig.ra
[...]
e della legittimità dell'atto di precetto notificato, così provvedere:
1. nel merito, CP_1 rigettare l'opposizione spiegata, perché infondata in fatto e in diritto;
2. rigettare tutte le istanze, eccezioni, e deduzioni formulate dalla controparte, siccome infondate in fatto e in diritto;
3. condannare l'opponente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., attesa la
pagina 1 di 7 palese temerarietà dell'opposizione spiegata;
4. con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 28.12.2021, con il quale la sig.ra , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 817/2011, emessa in data
19.7.2011 e depositata in data 15.9.2011 dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento civile recante Rg n. 2354/2008, che prevedeva l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore della figlia, annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, nonché di provvedere al 50% delle spese straordinarie, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di
€ 6.197,68, di cui € 2.800,00 dovuti a titolo di mantenimento con decorrenza da ottobre 2020
a maggio 2021, € 1.419,32 dovuti per le spese straordinarie sostenute nella misura del 50%,
€ 1.676,53 quale rivalutazione ISTAT mensile, oltre spese di precetto e legali sostenute.
A sostegno della domanda eccepiva: a) nullità del precetto per l'intervenuto pagamento dell'assegno di mantenimento relativo alle mensilità richieste (ottobre 2020-maggio 2021); b) non debenza delle somme richieste a titolo di pagamento delle spese straordinarie nonché dell'importo richiesto quale rivalutazione ISTAT. Più in particolare, l'opponente relativamente al quantum debeatur sosteneva di aver sempre corrisposto in modo puntuale e preciso la somma mensile di € 350,00 così come statuito con sentenza di divorzio n. 817/2011, nonostante le difficoltà economiche insorte con la pandemia, che avevano azzerato le pagina 2 di 7 capacità economiche e di guadagno del sig. , impegnato nel settore della Pt_1 ristorazione. Nonostante ciò, l'opponente asseriva di aver sempre onorato l'obbligo di mantenimento, tanto che tramite il proprio procuratore in data 26.7.2021 inviava una pec al difensore della sig.ra , nella quale invitava l'ex moglie a fornirgli l'IBAN al fine di CP_1 corrispondere i ratei mensili, con l'impegno di provvedere anche al pagamento delle mensilità non corrisposte appena avrebbe avuto la possibilità economica. Ricevuto l'IBAN, il sig.
avrebbe proseguito puntualmente nel pagamento delle rate mensili. Pt_1
Per quanto riguarda le spese straordinarie, l'opponente riteneva che le stesse non andavano corrisposte per inidoneità della sentenza di divorzio a fungere da titolo esecutivo, essendo necessario munirsi di altri titoli esecutivi esaustivi, e inoltre, le stesse non erano state richieste nè documentate, oltre a non essere state mai previamente concordate con l'ex moglie;
lo stesso dicasi in ordine alla richiesta della somma di € 1.676,53 quale importo dovuto a titolo di rivalutazione ISTAT, somma che la sig.ra non aveva mai espressamente CP_1 domandato.
Si costituiva parte opposta, la quale chiedeva in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione per inosservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 53 del 1994, in quanto l'atto di citazione in opposizione allegato al messaggio pec dell'11.1.2022 non rivestiva la forma di documento informatico, bensì di file immagine trasformato in pdf, privo della firma digitale e, poi, non era stato accompagnato dalla relazione di notificazione, documento necessario ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 53/1993, da accludere necessariamente, come allegato, alla PEC;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione, contestando, nel merito il pagamento delle somme relative alle mensilità da ottobre 2020 a maggio 2021, mensilità non corrisposte nonostante le ripetute richieste di pagamento tramite l'invio di raccomandata, così come per le spese straordinarie e la rivalutazione ISTAT mensile.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
invero, questo Giudicante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF pagina 3 di 7 e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini. Ciò significa che l'atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine. Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria. Ebbene, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l'inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo.
Giova ricordare, infatti, che lo scopo dell'atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte;
ciò accade una volta che l'atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E', infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti” (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 3 febbraio 2016, n. 1432).
Il principio del raggiungimento dello scopo opera, altresì, in caso di mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del
1994”; a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28.9.2018).
Il caso oggetto del presente giudizio si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui è destinato, mediante la costituzione in giudizio di parte convenuta e l'espletamento del diritto di difesa.
Nel merito, infondata è la prima doglianza relativa al presunto pagamento delle mensilità da ottobre 2020 a maggio 2021 (otto mensilità e non sei come indicato dall'opponente nell'atto di pagina 4 di 7 opposizione); invero, il versamento dei predetti importi non risulta corroborato da idonea documentazione tesa a dimostrare l'intervenuto pagamento, limitandosi l'opponente a dichiarare di aver richiesto tramite il proprio legale al difensore dell'ex moglie a mezzo pec in data 26.7.2021 l'IBAN (tra l'altro lo stesso sarebbe dovuto essere già noto al sig. Pt_1 atteso che dal 2011 era onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento) al fine di procedere al pagamento del mantenimento e delle somme arretrate.
Inoltre, l'omesso pagamento del mantenimento delle mensilità da Ottobre 2020 a Gennaio
2021 risulta dimostrato dalla pec inviata in data 5 maggio 2021 dal difensore di parte opponente al procuratore di parte opposta, nella quale il sig. testualmente Pt_1 dichiarava di impegnarsi a “versare la somma da lui dovuta per il mantenimento della figlia dal prossimo mese di Giugno appena incassato il primo pagamento per l'attività lavorativa svolta”, non facendo, pertanto, alcuna menzione circa la volontà di pagare gli arretrati richiesti nell'atto di precetto notificatogli.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'inidoneità della sentenza di divorzio quale titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie;
invero, è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell'interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l'atto di precetto (Corte di Cassazione, sentenza n. 40992 del 21 dicembre 2021). Di fatto, parte opposta, come documentalmente dimostrato e non contestato da parte opponente, con formale lettera raccomandata a/r N°. 200 35316901-6 del
22.10.2021, alla quale allegava i documenti di spesa, chiedeva il rimborso pro quota, nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute;
d'altra parte il sig. nell'atto Pt_1 introduttivo non negava l'omesso versamento della propria quota delle spese straordinarie
(cfr pag. 3 atto introduttivo “Vero è che il sig. non provvedeva al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie nella misura del 50%”), ma contestava il fatto che le stesse non erano state mai richieste né documentate, circostanza non vera attesa la cospicua documentazione depositata da parte opposta. Inoltre, il sig. con memorie depositate Pt_1 in data 13.9.2022, non potendo negare l'effettivo esborso da parte dell'ex moglie delle spese straordinarie richieste (tasse universitarie, spese scolastiche), contestava il fatto che non vi fosse stato un previo accordo con riferimento ad alcune spese ritenute “non di prima necessità”, quale acquisto del cellulare, pc, tablet e supporto nonché occhiali da vista.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nel ritenere che “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario dei figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore pagina 5 di 7 interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché alla utilità e sostenibilità della spesa” (Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182), ed affermando, inoltre che “Le spese straordinarie dei figli, ove non sia espressamente previsto nel titolo l'obbligo di preventivo accordo, devono essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, a meno che l'altro non dimostri che le predette non siano nell'interesse del figlio”
(Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182).
Nel caso di specie, si tratta di spese sostenibili e confacenti all'interesse della figlia, trattandosi di materiale (cellulare, tablet, pc, occhiali da vista) perlopiù necessario ai fini scolastici ed utilizzato normalmente nella vita quotidiana.
Non meritevole di accoglimento è la richiesta di decurtare dall'importo intimato, la somma richiesta quale rivalutazione ISTAT mensile, in quanto la rivalutazione Istat è un meccanismo di adeguamento automatico e annuale dell'importo mensile dell'assegno di mantenimento all'aumento o diminuzione del costo medio della vita;
la rivalutazione ISTAT ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dell' art. 5, comma 7 della l. 898/1970 è obbligatoria per legge, per cui l'adeguamento deve essere rivalutato automaticamente dal coniuge tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento, anche in assenza di richiesta dell'altra parte.
D'altra parte, attesa l'automaticità e l'obbligatorietà dell'adeguamento ISTAT, parte opposta ha allegato idonea documentazione che comprova che lo stesso era stato già richiesto in diverse occasioni in vista dell'intimazione al pagamento del mantenimento dovuto (cfr. lettera raccomandata a/r N°. 143431819087 del 24.1.2014).
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. In ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). Ne deriva che, ai fini pagina 6 di 7 dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
07.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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