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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 440/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Cesare Santuccio;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4842/2021 del 19 novembre 2021, il Tribunale di Catania giudice del lavoro rigettava il ricorso con cui aveva Parte_1
proposto opposizione al disconoscimento da parte dell delle giornate CP_1
lavorative svolte quale bracciante agricola negli anni 2012, 2013 e 2014 alle dipendenze della società Etna Società Cooperativa Agricola, e aveva chiesto che venisse dichiarato il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le suddette annualità e alla percezione della relativa indennità di disoccupazione.
Avverso la sentenza proponeva appello la soccombente con atto depositato il 18.5.2022; resisteva al gravame l' CP_1
Espletata istruttoria a mezzo prove testimoniali, la causa è stata posta in decisione in data 24 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di appello, qui riportato in sintesi, l'appellante si duole che i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative sono stati adottati a seguito di un'ispezione non comunicata ai lavoratori e senza garantire loro il contraddittorio, in violazione della normativa vigente che prevede all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 375/1993, l'obbligo dell'ente previdenziale di notificare il provvedimento conseguente all'accertamento sia al datore di lavoro sia al lavoratore, qualora questo comporti la non iscrizione o la cancellazione dagli elenchi. Evidenzia che l' ha omesso di comunicare CP_1
all'appellante l'avvio del procedimento ispettivo e le motivazioni del disconoscimento, precludendo il diritto di difesa.
1.2. Con il secondo motivo contesta la decisione impugnata, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto generiche le allegazioni della lavoratrice in merito alla prestazione lavorativa svolta. Deduce, invece, di aver specificamente indicato il periodo, il luogo e la natura dell'attività lavorativa, nonché di aver prodotto idonea documentazione probatoria, quali buste paga e modelli CUD;
evidenzia che, considerato il valore indiziario della documentazione depositata, il giudice avrebbe dovuto disporre l'ammissione della prova testimoniale, essenziale per l'accertamento dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. 2. Va innanzi tutto premesso, per ciò che riguarda la decadenza ex art. 22 del DL n.7/1970- su cui ha insistito l'ente appellato e che è eccezione rilevabile d'ufficio - che la stessa è fondata nei limiti di seguito indicati.
L 'art. 17 del citato D.L. 7/1970 contempla, tra i provvedimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui al successivo art.22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Agli stessi va pertanto applicato l'art.22 D.L. n.7/70 (convertito nella legge n.83/1970), a tenore del quale: Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria…nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto contezza.
Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n.375/1993, inoltre, : “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre considerare, dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale;
va poi considerato il termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso o, in mancanza di decisione, per la formazione del silenzio rigetto;
il termine di trenta giorni per la eventuale proposizione del ricorso di secondo grado alla commissione centrale (o avverso la formazione del silenzio rigetto) e altri novanta giorni per la decisione oppure anche in tal caso la formazione del silenzio rigetto;
fermo restando che qualora, a seguito dei ricorsi amministrativi, vi sia stato un provvedimento esplicito, è da tale momento che inizia a decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art.22, primo comma, legge n.83/1970.
Nel caso in specie, la decadenza è maturata in ordine all'anno 2014, atteso che già prima della pubblicazione degli elenchi telematici l'appellante aveva avuto conoscenza della cancellazione, come risulta dalla comunicazione inviata dall' il 24/11/2018 e ricevuta dalla il 4/12/2018 (cfr. CP_1 Pt_1
ricevuta di ritorno allegata dall'ente); in relazione a detta comunicazione il ricorso amministrativo, che doveva essere proposto entro il 3.1.2019, è stato proposto il 30.1.2019 dunque tardivamente.
Il ricorso tardivo non consente la rimessione in termini né consente lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass.
n.7180/2017; n.26626/2014), sicchè l'appellante avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario entro i 120 giorni decorrenti dal 3.1.2019. Il ricorso giudiziario è stato invece depositato il 05/08/2019, ne consegue che è maturata la decadenza.
Analogo discorso deve farsi per l'anno 2012, in relazione a cui risulta che la ha avuto conoscenza della cancellazione a mezzo della Pt_1
comunicazione dell del 23/11/2018 dalla stessa ricevuta il 28/12/2018; il CP_1
ricorso amministrativo doveva essere proposto entro il 27/1/2019 ma è stato invece tardivamente proposto il 30/01/2019; l'azione giudiziale andava proposta entro 120 giorni decorrenti al 27/1/2019, cosa che non è avvenuta.
Diversamente, per l'anno 2013, risulta dagli atti che l'appellante non abbia avuto conoscenza della cancellazione prima della pubblicazione telematica relativa al secondo trimestre 2018, avvenuta dal 15/12/2018 al 31/12/2018.
In relazione a detto anno, il ricorso amministrativo è stato proposto tempestivamente il 30/01/2019; il termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo scadeva il 30/04/2019; a tale termine va aggiunto quello di 30 giorni per la proposizione del ricorso in via amministrativa di secondo grado, che scadeva il 30/5/2019; non essendo stato presentato il ricorso di seconda istanza, da tale data del 30/5/2019 decorreva il termine di
120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, che dunque scadeva il
27/09/2019; il ricorso giudiziario è stato proposto il 05/08/2019, e quindi in relazione all'anno 2013 è tempestivo.
In conseguenza di quanto sopra detto sulla decadenza per gli anni 2012 e
2014, questa Corte ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dedotta dall'appellante limitatamente all'anno 2013.
3. L'appello, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente e nei limiti sopra indicati, è fondato.
In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , va richiamato il consolidato CP_1
orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, e che
è stato ribadito da Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022 (ma si vedano anche
Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile 2000
n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016), secondo cui nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art.9 del D.lgs. n.375 del 1993).
In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che:
“...presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del
1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008, n.
16585 del 2004) ...”.
4. Nel caso in esame, sulla base della deposizione resa da Testimone_1
il quale ha lavorato insieme all'appellante alle dipendenze della società Etna
Società Cooperativa Agricola, può ritenersi raggiunta la prova dell'attività lavorativa svolta dalla nell'anno 2013. Pt_1
Il teste ha infatti riferito di avere lavorato nell'anno 2013 insieme Tes_1
all'appellante nel fondo della suddetta società sito in contrada Cugno di
Carcaci nel Comune di Centuripe, aggiungendo che l'attività espletata dalla consisteva nella pulitura e nella raccolta di pesche e pere, nonché Pt_1
nella raccolta di legna. Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili in quanto risultano confermate dalle buste paga in atti e altresì dalla documentazione prodotta dall' , in particolare dall'elenco dei lavoratori allegato al verbale di CP_1
accertamento ispettivo, da cui emerge che l'azienda ha denunciato in relazione all'anno 2013 tanto il teste quanto l'appellante come propri Tes_1 Pt_1
dipendenti che hanno prestato attività nei mesi da aprile ad agosto (come appunto riferito dal teste).
In definitiva, sussiste la prova del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo in relazione all'anno 2013.
5. L'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che ha diritto ad essere iscritta negli elenchi Parte_1
dei lavoratori agricoli del Comune di Randazzo per l'anno 2013, per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, va ordinato all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei suddetti CP_1
elenchi.
Va dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado, dichiara che ha diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori Parte_1
agricoli del Comune di Randazzo per l'anno 2013 per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, ordina all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei suddetti elenchi;
CP_1
dichiara il diritto di a percepire l'indennità di Parte_1
disoccupazione agricola relativa all'anno 2013; condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in € 4.638,00
e per il presente grado in 4.996,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. C. Santuccio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 440/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Cesare Santuccio;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4842/2021 del 19 novembre 2021, il Tribunale di Catania giudice del lavoro rigettava il ricorso con cui aveva Parte_1
proposto opposizione al disconoscimento da parte dell delle giornate CP_1
lavorative svolte quale bracciante agricola negli anni 2012, 2013 e 2014 alle dipendenze della società Etna Società Cooperativa Agricola, e aveva chiesto che venisse dichiarato il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le suddette annualità e alla percezione della relativa indennità di disoccupazione.
Avverso la sentenza proponeva appello la soccombente con atto depositato il 18.5.2022; resisteva al gravame l' CP_1
Espletata istruttoria a mezzo prove testimoniali, la causa è stata posta in decisione in data 24 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di appello, qui riportato in sintesi, l'appellante si duole che i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative sono stati adottati a seguito di un'ispezione non comunicata ai lavoratori e senza garantire loro il contraddittorio, in violazione della normativa vigente che prevede all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 375/1993, l'obbligo dell'ente previdenziale di notificare il provvedimento conseguente all'accertamento sia al datore di lavoro sia al lavoratore, qualora questo comporti la non iscrizione o la cancellazione dagli elenchi. Evidenzia che l' ha omesso di comunicare CP_1
all'appellante l'avvio del procedimento ispettivo e le motivazioni del disconoscimento, precludendo il diritto di difesa.
1.2. Con il secondo motivo contesta la decisione impugnata, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto generiche le allegazioni della lavoratrice in merito alla prestazione lavorativa svolta. Deduce, invece, di aver specificamente indicato il periodo, il luogo e la natura dell'attività lavorativa, nonché di aver prodotto idonea documentazione probatoria, quali buste paga e modelli CUD;
evidenzia che, considerato il valore indiziario della documentazione depositata, il giudice avrebbe dovuto disporre l'ammissione della prova testimoniale, essenziale per l'accertamento dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. 2. Va innanzi tutto premesso, per ciò che riguarda la decadenza ex art. 22 del DL n.7/1970- su cui ha insistito l'ente appellato e che è eccezione rilevabile d'ufficio - che la stessa è fondata nei limiti di seguito indicati.
L 'art. 17 del citato D.L. 7/1970 contempla, tra i provvedimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui al successivo art.22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Agli stessi va pertanto applicato l'art.22 D.L. n.7/70 (convertito nella legge n.83/1970), a tenore del quale: Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria…nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto contezza.
Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n.375/1993, inoltre, : “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre considerare, dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale;
va poi considerato il termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso o, in mancanza di decisione, per la formazione del silenzio rigetto;
il termine di trenta giorni per la eventuale proposizione del ricorso di secondo grado alla commissione centrale (o avverso la formazione del silenzio rigetto) e altri novanta giorni per la decisione oppure anche in tal caso la formazione del silenzio rigetto;
fermo restando che qualora, a seguito dei ricorsi amministrativi, vi sia stato un provvedimento esplicito, è da tale momento che inizia a decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art.22, primo comma, legge n.83/1970.
Nel caso in specie, la decadenza è maturata in ordine all'anno 2014, atteso che già prima della pubblicazione degli elenchi telematici l'appellante aveva avuto conoscenza della cancellazione, come risulta dalla comunicazione inviata dall' il 24/11/2018 e ricevuta dalla il 4/12/2018 (cfr. CP_1 Pt_1
ricevuta di ritorno allegata dall'ente); in relazione a detta comunicazione il ricorso amministrativo, che doveva essere proposto entro il 3.1.2019, è stato proposto il 30.1.2019 dunque tardivamente.
Il ricorso tardivo non consente la rimessione in termini né consente lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass.
n.7180/2017; n.26626/2014), sicchè l'appellante avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario entro i 120 giorni decorrenti dal 3.1.2019. Il ricorso giudiziario è stato invece depositato il 05/08/2019, ne consegue che è maturata la decadenza.
Analogo discorso deve farsi per l'anno 2012, in relazione a cui risulta che la ha avuto conoscenza della cancellazione a mezzo della Pt_1
comunicazione dell del 23/11/2018 dalla stessa ricevuta il 28/12/2018; il CP_1
ricorso amministrativo doveva essere proposto entro il 27/1/2019 ma è stato invece tardivamente proposto il 30/01/2019; l'azione giudiziale andava proposta entro 120 giorni decorrenti al 27/1/2019, cosa che non è avvenuta.
Diversamente, per l'anno 2013, risulta dagli atti che l'appellante non abbia avuto conoscenza della cancellazione prima della pubblicazione telematica relativa al secondo trimestre 2018, avvenuta dal 15/12/2018 al 31/12/2018.
In relazione a detto anno, il ricorso amministrativo è stato proposto tempestivamente il 30/01/2019; il termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo scadeva il 30/04/2019; a tale termine va aggiunto quello di 30 giorni per la proposizione del ricorso in via amministrativa di secondo grado, che scadeva il 30/5/2019; non essendo stato presentato il ricorso di seconda istanza, da tale data del 30/5/2019 decorreva il termine di
120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, che dunque scadeva il
27/09/2019; il ricorso giudiziario è stato proposto il 05/08/2019, e quindi in relazione all'anno 2013 è tempestivo.
In conseguenza di quanto sopra detto sulla decadenza per gli anni 2012 e
2014, questa Corte ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dedotta dall'appellante limitatamente all'anno 2013.
3. L'appello, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente e nei limiti sopra indicati, è fondato.
In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , va richiamato il consolidato CP_1
orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, e che
è stato ribadito da Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022 (ma si vedano anche
Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile 2000
n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016), secondo cui nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art.9 del D.lgs. n.375 del 1993).
In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che:
“...presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del
1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008, n.
16585 del 2004) ...”.
4. Nel caso in esame, sulla base della deposizione resa da Testimone_1
il quale ha lavorato insieme all'appellante alle dipendenze della società Etna
Società Cooperativa Agricola, può ritenersi raggiunta la prova dell'attività lavorativa svolta dalla nell'anno 2013. Pt_1
Il teste ha infatti riferito di avere lavorato nell'anno 2013 insieme Tes_1
all'appellante nel fondo della suddetta società sito in contrada Cugno di
Carcaci nel Comune di Centuripe, aggiungendo che l'attività espletata dalla consisteva nella pulitura e nella raccolta di pesche e pere, nonché Pt_1
nella raccolta di legna. Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili in quanto risultano confermate dalle buste paga in atti e altresì dalla documentazione prodotta dall' , in particolare dall'elenco dei lavoratori allegato al verbale di CP_1
accertamento ispettivo, da cui emerge che l'azienda ha denunciato in relazione all'anno 2013 tanto il teste quanto l'appellante come propri Tes_1 Pt_1
dipendenti che hanno prestato attività nei mesi da aprile ad agosto (come appunto riferito dal teste).
In definitiva, sussiste la prova del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo in relazione all'anno 2013.
5. L'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che ha diritto ad essere iscritta negli elenchi Parte_1
dei lavoratori agricoli del Comune di Randazzo per l'anno 2013, per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, va ordinato all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei suddetti CP_1
elenchi.
Va dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado, dichiara che ha diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori Parte_1
agricoli del Comune di Randazzo per l'anno 2013 per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, ordina all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei suddetti elenchi;
CP_1
dichiara il diritto di a percepire l'indennità di Parte_1
disoccupazione agricola relativa all'anno 2013; condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in € 4.638,00
e per il presente grado in 4.996,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. C. Santuccio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi