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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1611 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Sezione specializzata in materia d'imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Simone Presidente dott.ssa. Assunta Napoliello Giudice relatore dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di 1°grado iscritta al n. RG 1611 dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Tra
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola de Parte_1
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
Opposta FATTO E DIRITTO Con decreto n. 4996/2019, notificato il 24.12.2019, si ingiungeva al il Parte_1 pagamento della somma di € 87.576,17 oltre € 8.574,56 a titolo di IVA te all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della L. 190/2014, ed interessi di mora sulla sorte capitale, a titolo di fatture non pagate relative al contratto di affidamento di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti costituito da linea di produzione di C.D.R. sottoscritto il 28.04.2006 (all. n. 1 fasc. monitorio). Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 31.01.2020, il spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la rev Preliminarmente, eccepiva in difetto di giurisdizione del giudice adito nei confronti del GA: sosteneva che oggetto della controversia erano gli importi determinati in virtù del decreto AGER n. 53/2017, sub iudice innanzi al giudice amministrativo al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e trattandosi, altresì, di provvedimento di revisione del prezzo, nonché di controversia comunque attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 133 cpa;
eccepiva, altresì, il difetto di competenza della sezione specializzata in materia di imprese in favore del tribunale ordinario, non potendo la fattispecie rientrare nell'ambito di applicazione del d. lgs. n. 168/2003, nonché il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Bari, in favore del Tribunale di Lecce, facendo riferimento sia al foro del convenuto, al foro di esecuzione della prestazione posta a carico del ed al foro del contratto;
Pt_1 sollevava, i competenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale, secondo quanto disposto dall'art. 34 del contratto di affidamento del 28.04.2006. Nel merito, asseriva l'infondatezza della pretesa per mancata certezza del credito, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso solo sulla base di fatture. Affermava che la società opposta aveva agito nei confronti del opponente, in violazione Pt_1 delle norme sulla correttezza e buona fede, senza precedentem re alcuna comunicazione di messa in mora e nonostante la sottoscrizione da parte del e della società Parte_1
surl dell'accordo transat Controparte_1 Quanto alla richiesta relativa agli interessi di mora, sottolineando che presupposto per il riconoscimento degli interessi di mora sia l'imputabilità del ritardo al debitore, evidenziava che l'aggiornamento della tariffa non era di competenza del ma di altra autorità amministrativa Pt_1 e che solo nel febbraio 2019 l'AGER aveva determinato per il 2018 e per il 2019; non essendo stata posta in essere la messa in mora precedente alla notifica dell'atto di citazione, non potevano in ogni caso essere richiesti interessi moratori decorrenti da data antecedente a quest'ultima e che l'unica comunicazione di messa in mora era stata quella inviata in data 03.09.2019 riguardante esclusivamente le fatture del 2019. Contestava, poi, la richiesta di pagamento degli interessi relativi alla fattura n. 962/PA, in quanto anatocistici. Concludeva, dunque, chiedendo la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96 cpc. Con comparsa del 23.06.2020 si costituiva in giudizio la società Controparte_2
[...
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma cisava che oggetto della presente controversia erano gli oneri correnti maturati in ragione del servizio svolto in favore del , calcolati sulla base delle tariffe di conferimento Parte_1 tempo per tempo vigenti, e a conguaglio a seguito dell'adeguamento ISTAT della tariffa;
attesa la legittimità del decreto AGER n. 53/2017, evidenziava che la società opposta, l'AGER e i Comuni della provincia di avevano sottoscritto, in data 26.11.2018, un verbale di accordo “al CP_1 fine di dirimere ogni con ia insorta tra le parti in merito alla determinazione ed al pagamento della tariffa di conferimento presso l'impianto pubblico sito in Cavallino” (all n. 7 fasc. opposta). Conseguentemente, in data 04.07.2019, la società e il Controparte_2
sottoscrivevano in accordo tran nza Parte_1
o citato e a norma del quale, all'art. 2, venivano esclusi “gli importi che il ha omesso di corrispondere negli anni (in tutto o in parte) in relazione alla gestione corrente, Pt_1 turati di volta in volta dalla società sulla base dei vari provvedimenti tariffari che si sono succeduti nel tempo che, pertanto, non sono computati nell'importo di cui all'art. 1 e devono essere corrisposti senza ritardo e/o dilazione”; inoltre, che la tariffa di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo oggi opposto non era più contestata, attesa la sottoscrizione del predetto accordo transattivo e la rinuncia di entrambe le parti ai giudizi innanzi al GA relativi proprio alla determinazione della medesima tariffa. Contestava tutte le eccezioni sollevate in rito dal Comune opponente, affermando la certezza e la liquidità del credito e, specificando, che a sostegno della prova erano stati prodotti in atti non solo le fatture ma anche i registri iva autenticati dal notaio. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecutorietà, e la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc. Con comparsa del 20.05.2021 si costituiva in giudizio l'avv. Nicola de Filippis in qualità di nuovo difensore del , riportandosi a tutte le domande ed eccezioni sollevate nei Parte_1 precedenti scr Rigettata l'stanza di provvisoria esecuzione con ordinanza del 30.03.2021, espletata ctu tecnico- contabile, la causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 22.02.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Sussiste la giurisdizione dell'adito G.O.: oggetto della controversia non è la legittimità o meno dell'atto di revisione delle tariffe, che sarebbe stata certamente di competenza del GA, ma il quantum delle somme ancora dovute dal , rientrante quindi nella fase esecutiva del Parte_1 contratto. Com'è noto, infatti, in tema di appalti pubblici, anche a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi a oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi (Cassazione civile sez. un., 10/01/2019, n.489).
2.Infondata è l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di imprese. Al riguardo, riportandosi ad altro precedente della sezione al quale si ritiene di associarsi (ordinanza n. 28/2019 in RG n. 3770/2018), si osserva che alla luce delle disposizioni definitorie di appalti pubblici di servizi e di concessioni di servizi, ricavabili sia dal diritto comunitario che dal diritto interno, in special modo il codice dei contratti pubblici pro tempore vigente che differenzia le fattispecie sulla base della circostanza per cui nella concessione di servizi, rispetto all'appalto di servizi, all'affidatario è riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, il contratto di affidamento sottoscritto in data 28.04.2006 (all. n. 1 fasc. monitorio) va qualificato come appalto di servizi e non come concessione di servizi. Le stesse particolari caratteristiche del servizio pubblico affidato, che appare rivolto esclusivamente alle pubbliche amministrazioni interessate, e le concordate modalità di remunerazione, le quali escludono che l'alea economica del servizio pubblico affidato sia stata traslata in capo all'operatore privato, fanno propendere per la qualificazione in termini di appalto. Tanto è deducibile, altresì, dagli art. 7 e 8 del contratto analizzato, secondo cui sono i Comuni, e non gli utenti finali, a dover sopportare integralmente pro quota l'onere economico del servizio pubblico, pagando all'operatore privato la tariffa convenuta per ogni tonnellata di rifiuto conferita. Pertanto, al contratto sottoscritto in data 28.04.2006, va attribuita la natura di appalto di servizi che, in quanto di rilevanza comunitaria, rientra certamente nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese, secondo il disposto di cui all'art. 3 co. 2 lett. f) d. lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2 co. 1 lett. d) d. l. n. 1/2012.
3.L'accertamento della competenza in capo alla sezione specializzata in materia di imprese esclude di per sé la competenza del Tribunale di Lecce, con conseguente ulteriore rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio come sollevata dal . Parte_1
4. Quanto all'eccezione di incompetenza del gi el collegio arbitrale, è d'uopo rilevare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, pur restando valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., introdotta dall'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale, tuttavia, non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione - comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria – intervenga successivamente (Cass. 29255/ 2017), e la necessaria preventiva autorizzazione non può identificarsi con la delibera mediante la quale è stato approvato il contratto (Cass. 13410/ 2019). Né rileva la circostanza che tale norma - che richiede l'autorizzazione alla clausola compromissoria - sia stata poi abrogata con il D.Lgs. n. 50/2016, ossia il nuovo codice degli appalti, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva, ma vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante (Cass. 24641/2020), "irretroattività" ribadita dalla decisione n. 58 del 2019 della Corte Costituzionale (così Cass. 16143/2022)” (Cassazione civile sez. I, 20/05/2024, (ud. 13/03/2024, dep. 20/05/2024), n.13905). Pertanto, ai fini della validità e della applicabilità della clausola compromissoria è necessario, secondo il disposto dell'art. 1 della l. n. 192/2012, verificare la sussistenza della "previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione", fermo restando che la volontà di autorizzazione non può essere desunta da atti o comportamenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria. Difettando, quindi, nel caso di specie la richiesta previa autorizzazione, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 34 del contratto in esame va ritenuta nulla, con conseguente rigetto della sollevata eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale.
5.Quanto all'eccepito difetto di prova del credito, va osservato che la società opposta ha versato in atti, sin dalla fase monitoria, il contratto di affidamento del 28.04.2006, copia del decreto n. 53/2017 e copia del decreto n. 14/2019, copia delle fatture inevase, l'estratto del registro IVA autenticato dal Notaio Dott.ssa e la lettera di messa in mora del 26.03.2019 (all. n. da 1 a 6 fasc. Persona_1 monitorio). Vi è, dunque, prova del credito, con conseguente rigetto della doglianza.
5.Va, inoltre, precisato che le fatture oggetto di decreto ingiuntivo (all. n. 6 fasc. opposta) si riferiscono a somme dovute per la gestione corrente e non alle differenze derivanti dagli adeguamenti tariffari che rientrano, invece, nell'accordo transattivo sottoscritto il 04.07.2019.
6.Ciò posto, nel merito si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. L'ingiunzione riguarda il mancato pagamento delle fatture emesse dalla società
[...] per l'attività svolta nell'impianto di produzione CDR in C Controparte_2 19, nonché il mancato pagamento di una fattura di interessi moratori relativi all'anno 2017. In relazione all'accertamento della quantità di FSC conferita dal opponente nel periodo luglio Pt_1 2018 – maggio 2019, facendo riferimento alla comunicazione 3.2019 dell'AGER (all. n. 14 fasc. opposta), che riepiloga le quantità conferite dal nel periodo gennaio- Parte_1 dicembre 2018, nonché alle comunicazioni riepilogativ Pt_1 Parte_1 inviate dalla società - ge Controparte_3 biostabilizzazione - all' (all. n. 11 fasc. Controparte_2 opposta), il ctu ha verificato la sostanziale ta e la quantità riportata nelle fatture emesse. Le tariffe di conferimento, così come stabilite nei decreti AGER n. 53/2017, n. 2/2019 e n. 14/2019 sono rispettivamente di € 112,95 a tonnellata per l'anno 2017, € 114,98 a tonnellata per l'anno 2018 ed € 154,90 a tonnellata per l'anno 2019. In data 04.07.2019 il e la società Parte_1 Controparte_2 sottoscrivevano atto t il Parte_1 differenze tariffarie sino al 31.12.2018, deriva . 53/2017 e dal decreto AGER n. 2/2019. Le fatture oggetto di ingiunzione, relative al periodo luglio – dicembre 2018, riportano la tariffa relativa all'anno 2017, pari ad € 112,95 e che il ctu ha correttamente considerato, atteso che la tariffa per l'anno 2018 pari a €/ton. 114,98 risulta determinata successivamente in data 14.01.2019 e le differenze tariffarie sino al 31.12.2018 sono state oggetto dell'accordo transattivo del 04.07.2019. Per quanto riguarda, invece, le fatture relative al periodo gennaio-maggio 2019, tutte emesse successivamente al decreto AGER n. 14/2019 del 26.02.2019, il ctu ha correttamente applicato la tariffa pari a €/ton. 154,90, così come stabilita dal medesimo decreto AGER n. 14/2019. Relativamente agli interessi di mora, gli stessi sono stati calcolati dalla data di messa in mora: pertanto, dal 26.03.2019 per le fatture relative al periodo luglio – dicembre 2018, e dal 03.09.2019 per le fatture relative al periodo gennaio – maggio 2019. Per quanto attiene, invece, alla fattura n. 962/PA del 15.10.2018 dell'importo di € 1.830,65 relativa agli interessi di mora dell'anno 2017, anche in questo caso il ctu ha correttamente operato non calcolando ulteriori interessi di mora sino alla data del decreto ingiuntivo opposto, atteso che è la stessa parte opponente a dichiarare espressamente che per quella fattura gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale. All'esito della puntuale analisi della documentazione in atti ed immune da censure, il ctu ha accertato che la somma complessiva dovuta dal , alla data del decreto ingiuntivo oggi Parte_1 opposto, alla società oggi opposta è pa di cui € 85.709,15 per costo di conferimento, oltre IVA (pari a € 8.570,92) da versarsi direttamente all'Erario, € 1.195,60 per interessi di mora alla data del decreto ingiuntivo su € 85.709,15 ed € 1.830,65 per interessi di mora relativi all'anno 2017 (pag. 25 fasc. opposta). Alla luce di quanto fin qui esposto, e dell'accertamento del credito effettuato dal perito nominato, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Non merita accoglimento la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non avendo la società opposta fornito la prova dell'eventuale danno subito, in conseguenza del comportamento di controparte. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base dell'accertato. Le spese di ctu sono definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 31.01.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4996/2019, notificato il 24.12.2019, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4996/2019;
2. CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in f in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., che liqu e i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 05.10.2022, definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 16/01/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Raffaella Simone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Sezione specializzata in materia d'imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Simone Presidente dott.ssa. Assunta Napoliello Giudice relatore dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di 1°grado iscritta al n. RG 1611 dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Tra
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola de Parte_1
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
Opposta FATTO E DIRITTO Con decreto n. 4996/2019, notificato il 24.12.2019, si ingiungeva al il Parte_1 pagamento della somma di € 87.576,17 oltre € 8.574,56 a titolo di IVA te all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della L. 190/2014, ed interessi di mora sulla sorte capitale, a titolo di fatture non pagate relative al contratto di affidamento di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti costituito da linea di produzione di C.D.R. sottoscritto il 28.04.2006 (all. n. 1 fasc. monitorio). Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 31.01.2020, il spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la rev Preliminarmente, eccepiva in difetto di giurisdizione del giudice adito nei confronti del GA: sosteneva che oggetto della controversia erano gli importi determinati in virtù del decreto AGER n. 53/2017, sub iudice innanzi al giudice amministrativo al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e trattandosi, altresì, di provvedimento di revisione del prezzo, nonché di controversia comunque attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 133 cpa;
eccepiva, altresì, il difetto di competenza della sezione specializzata in materia di imprese in favore del tribunale ordinario, non potendo la fattispecie rientrare nell'ambito di applicazione del d. lgs. n. 168/2003, nonché il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Bari, in favore del Tribunale di Lecce, facendo riferimento sia al foro del convenuto, al foro di esecuzione della prestazione posta a carico del ed al foro del contratto;
Pt_1 sollevava, i competenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale, secondo quanto disposto dall'art. 34 del contratto di affidamento del 28.04.2006. Nel merito, asseriva l'infondatezza della pretesa per mancata certezza del credito, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso solo sulla base di fatture. Affermava che la società opposta aveva agito nei confronti del opponente, in violazione Pt_1 delle norme sulla correttezza e buona fede, senza precedentem re alcuna comunicazione di messa in mora e nonostante la sottoscrizione da parte del e della società Parte_1
surl dell'accordo transat Controparte_1 Quanto alla richiesta relativa agli interessi di mora, sottolineando che presupposto per il riconoscimento degli interessi di mora sia l'imputabilità del ritardo al debitore, evidenziava che l'aggiornamento della tariffa non era di competenza del ma di altra autorità amministrativa Pt_1 e che solo nel febbraio 2019 l'AGER aveva determinato per il 2018 e per il 2019; non essendo stata posta in essere la messa in mora precedente alla notifica dell'atto di citazione, non potevano in ogni caso essere richiesti interessi moratori decorrenti da data antecedente a quest'ultima e che l'unica comunicazione di messa in mora era stata quella inviata in data 03.09.2019 riguardante esclusivamente le fatture del 2019. Contestava, poi, la richiesta di pagamento degli interessi relativi alla fattura n. 962/PA, in quanto anatocistici. Concludeva, dunque, chiedendo la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96 cpc. Con comparsa del 23.06.2020 si costituiva in giudizio la società Controparte_2
[...
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma cisava che oggetto della presente controversia erano gli oneri correnti maturati in ragione del servizio svolto in favore del , calcolati sulla base delle tariffe di conferimento Parte_1 tempo per tempo vigenti, e a conguaglio a seguito dell'adeguamento ISTAT della tariffa;
attesa la legittimità del decreto AGER n. 53/2017, evidenziava che la società opposta, l'AGER e i Comuni della provincia di avevano sottoscritto, in data 26.11.2018, un verbale di accordo “al CP_1 fine di dirimere ogni con ia insorta tra le parti in merito alla determinazione ed al pagamento della tariffa di conferimento presso l'impianto pubblico sito in Cavallino” (all n. 7 fasc. opposta). Conseguentemente, in data 04.07.2019, la società e il Controparte_2
sottoscrivevano in accordo tran nza Parte_1
o citato e a norma del quale, all'art. 2, venivano esclusi “gli importi che il ha omesso di corrispondere negli anni (in tutto o in parte) in relazione alla gestione corrente, Pt_1 turati di volta in volta dalla società sulla base dei vari provvedimenti tariffari che si sono succeduti nel tempo che, pertanto, non sono computati nell'importo di cui all'art. 1 e devono essere corrisposti senza ritardo e/o dilazione”; inoltre, che la tariffa di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo oggi opposto non era più contestata, attesa la sottoscrizione del predetto accordo transattivo e la rinuncia di entrambe le parti ai giudizi innanzi al GA relativi proprio alla determinazione della medesima tariffa. Contestava tutte le eccezioni sollevate in rito dal Comune opponente, affermando la certezza e la liquidità del credito e, specificando, che a sostegno della prova erano stati prodotti in atti non solo le fatture ma anche i registri iva autenticati dal notaio. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecutorietà, e la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc. Con comparsa del 20.05.2021 si costituiva in giudizio l'avv. Nicola de Filippis in qualità di nuovo difensore del , riportandosi a tutte le domande ed eccezioni sollevate nei Parte_1 precedenti scr Rigettata l'stanza di provvisoria esecuzione con ordinanza del 30.03.2021, espletata ctu tecnico- contabile, la causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 22.02.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Sussiste la giurisdizione dell'adito G.O.: oggetto della controversia non è la legittimità o meno dell'atto di revisione delle tariffe, che sarebbe stata certamente di competenza del GA, ma il quantum delle somme ancora dovute dal , rientrante quindi nella fase esecutiva del Parte_1 contratto. Com'è noto, infatti, in tema di appalti pubblici, anche a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi a oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi (Cassazione civile sez. un., 10/01/2019, n.489).
2.Infondata è l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di imprese. Al riguardo, riportandosi ad altro precedente della sezione al quale si ritiene di associarsi (ordinanza n. 28/2019 in RG n. 3770/2018), si osserva che alla luce delle disposizioni definitorie di appalti pubblici di servizi e di concessioni di servizi, ricavabili sia dal diritto comunitario che dal diritto interno, in special modo il codice dei contratti pubblici pro tempore vigente che differenzia le fattispecie sulla base della circostanza per cui nella concessione di servizi, rispetto all'appalto di servizi, all'affidatario è riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, il contratto di affidamento sottoscritto in data 28.04.2006 (all. n. 1 fasc. monitorio) va qualificato come appalto di servizi e non come concessione di servizi. Le stesse particolari caratteristiche del servizio pubblico affidato, che appare rivolto esclusivamente alle pubbliche amministrazioni interessate, e le concordate modalità di remunerazione, le quali escludono che l'alea economica del servizio pubblico affidato sia stata traslata in capo all'operatore privato, fanno propendere per la qualificazione in termini di appalto. Tanto è deducibile, altresì, dagli art. 7 e 8 del contratto analizzato, secondo cui sono i Comuni, e non gli utenti finali, a dover sopportare integralmente pro quota l'onere economico del servizio pubblico, pagando all'operatore privato la tariffa convenuta per ogni tonnellata di rifiuto conferita. Pertanto, al contratto sottoscritto in data 28.04.2006, va attribuita la natura di appalto di servizi che, in quanto di rilevanza comunitaria, rientra certamente nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese, secondo il disposto di cui all'art. 3 co. 2 lett. f) d. lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2 co. 1 lett. d) d. l. n. 1/2012.
3.L'accertamento della competenza in capo alla sezione specializzata in materia di imprese esclude di per sé la competenza del Tribunale di Lecce, con conseguente ulteriore rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio come sollevata dal . Parte_1
4. Quanto all'eccezione di incompetenza del gi el collegio arbitrale, è d'uopo rilevare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, pur restando valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., introdotta dall'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale, tuttavia, non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione - comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria – intervenga successivamente (Cass. 29255/ 2017), e la necessaria preventiva autorizzazione non può identificarsi con la delibera mediante la quale è stato approvato il contratto (Cass. 13410/ 2019). Né rileva la circostanza che tale norma - che richiede l'autorizzazione alla clausola compromissoria - sia stata poi abrogata con il D.Lgs. n. 50/2016, ossia il nuovo codice degli appalti, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva, ma vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante (Cass. 24641/2020), "irretroattività" ribadita dalla decisione n. 58 del 2019 della Corte Costituzionale (così Cass. 16143/2022)” (Cassazione civile sez. I, 20/05/2024, (ud. 13/03/2024, dep. 20/05/2024), n.13905). Pertanto, ai fini della validità e della applicabilità della clausola compromissoria è necessario, secondo il disposto dell'art. 1 della l. n. 192/2012, verificare la sussistenza della "previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione", fermo restando che la volontà di autorizzazione non può essere desunta da atti o comportamenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria. Difettando, quindi, nel caso di specie la richiesta previa autorizzazione, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 34 del contratto in esame va ritenuta nulla, con conseguente rigetto della sollevata eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale.
5.Quanto all'eccepito difetto di prova del credito, va osservato che la società opposta ha versato in atti, sin dalla fase monitoria, il contratto di affidamento del 28.04.2006, copia del decreto n. 53/2017 e copia del decreto n. 14/2019, copia delle fatture inevase, l'estratto del registro IVA autenticato dal Notaio Dott.ssa e la lettera di messa in mora del 26.03.2019 (all. n. da 1 a 6 fasc. Persona_1 monitorio). Vi è, dunque, prova del credito, con conseguente rigetto della doglianza.
5.Va, inoltre, precisato che le fatture oggetto di decreto ingiuntivo (all. n. 6 fasc. opposta) si riferiscono a somme dovute per la gestione corrente e non alle differenze derivanti dagli adeguamenti tariffari che rientrano, invece, nell'accordo transattivo sottoscritto il 04.07.2019.
6.Ciò posto, nel merito si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. L'ingiunzione riguarda il mancato pagamento delle fatture emesse dalla società
[...] per l'attività svolta nell'impianto di produzione CDR in C Controparte_2 19, nonché il mancato pagamento di una fattura di interessi moratori relativi all'anno 2017. In relazione all'accertamento della quantità di FSC conferita dal opponente nel periodo luglio Pt_1 2018 – maggio 2019, facendo riferimento alla comunicazione 3.2019 dell'AGER (all. n. 14 fasc. opposta), che riepiloga le quantità conferite dal nel periodo gennaio- Parte_1 dicembre 2018, nonché alle comunicazioni riepilogativ Pt_1 Parte_1 inviate dalla società - ge Controparte_3 biostabilizzazione - all' (all. n. 11 fasc. Controparte_2 opposta), il ctu ha verificato la sostanziale ta e la quantità riportata nelle fatture emesse. Le tariffe di conferimento, così come stabilite nei decreti AGER n. 53/2017, n. 2/2019 e n. 14/2019 sono rispettivamente di € 112,95 a tonnellata per l'anno 2017, € 114,98 a tonnellata per l'anno 2018 ed € 154,90 a tonnellata per l'anno 2019. In data 04.07.2019 il e la società Parte_1 Controparte_2 sottoscrivevano atto t il Parte_1 differenze tariffarie sino al 31.12.2018, deriva . 53/2017 e dal decreto AGER n. 2/2019. Le fatture oggetto di ingiunzione, relative al periodo luglio – dicembre 2018, riportano la tariffa relativa all'anno 2017, pari ad € 112,95 e che il ctu ha correttamente considerato, atteso che la tariffa per l'anno 2018 pari a €/ton. 114,98 risulta determinata successivamente in data 14.01.2019 e le differenze tariffarie sino al 31.12.2018 sono state oggetto dell'accordo transattivo del 04.07.2019. Per quanto riguarda, invece, le fatture relative al periodo gennaio-maggio 2019, tutte emesse successivamente al decreto AGER n. 14/2019 del 26.02.2019, il ctu ha correttamente applicato la tariffa pari a €/ton. 154,90, così come stabilita dal medesimo decreto AGER n. 14/2019. Relativamente agli interessi di mora, gli stessi sono stati calcolati dalla data di messa in mora: pertanto, dal 26.03.2019 per le fatture relative al periodo luglio – dicembre 2018, e dal 03.09.2019 per le fatture relative al periodo gennaio – maggio 2019. Per quanto attiene, invece, alla fattura n. 962/PA del 15.10.2018 dell'importo di € 1.830,65 relativa agli interessi di mora dell'anno 2017, anche in questo caso il ctu ha correttamente operato non calcolando ulteriori interessi di mora sino alla data del decreto ingiuntivo opposto, atteso che è la stessa parte opponente a dichiarare espressamente che per quella fattura gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale. All'esito della puntuale analisi della documentazione in atti ed immune da censure, il ctu ha accertato che la somma complessiva dovuta dal , alla data del decreto ingiuntivo oggi Parte_1 opposto, alla società oggi opposta è pa di cui € 85.709,15 per costo di conferimento, oltre IVA (pari a € 8.570,92) da versarsi direttamente all'Erario, € 1.195,60 per interessi di mora alla data del decreto ingiuntivo su € 85.709,15 ed € 1.830,65 per interessi di mora relativi all'anno 2017 (pag. 25 fasc. opposta). Alla luce di quanto fin qui esposto, e dell'accertamento del credito effettuato dal perito nominato, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Non merita accoglimento la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non avendo la società opposta fornito la prova dell'eventuale danno subito, in conseguenza del comportamento di controparte. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base dell'accertato. Le spese di ctu sono definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 31.01.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4996/2019, notificato il 24.12.2019, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4996/2019;
2. CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in f in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., che liqu e i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 05.10.2022, definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 16/01/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Raffaella Simone