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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 3098/2017
TRA
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di
Messina, in Via dei Mille Is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato
Opponente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] l'[...], C.F. , CP_2 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. CP_3 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , nella qualità CP_4 C.F._4
di eredi della IG.ra , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, deceduta in ST (ME) il 24.07.2017, ed elettivamente C.F._5 domiciliati in Messina, Via Lenzi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Donatella Sabbatino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 20/6/2017 il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2017 emesso dal questo Tribunale in data 24.3.2017 (R.G.
1043/2017) con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della IG.ra la Persona_1 complessiva somma di Euro 50.734,12, oltre interessi maturati fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate rispettivamente in Euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali in misura di legge.
Parte opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'azione monitoria ex adverso spiegata e , conseguentemente annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 234/2017 emesso dal
Tribunale di Messina – Sezione Lavoro in data 24.3.2017 (R.G. 1043/2017); b) nel merito, ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria proposta da controparte, e conseguentemente annullare e/o revocare l'opposto decreto monitorio, c) ritenere e dichiarare erroneo ed ingiusto il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui liquida, in violazione del divieto di cumulo, sulla somma di Euro 50.734,12, la corresponsione sia degli interessi che della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Premetteva in punto di fatto che con sentenza n. 1400/16, il Tribunale di Messina – Sezione
Lavoro, in parziale accoglimento delle domande svolte dalla , condannava il Per_1 [...]
a versare alla odierna opposta, a titolo di differenze retributive, la retribuzione Parte_1
prevista per la figura professionale del cancelliere, posizione economica B3.
Si costituivano in giudizio gli eredi della IG.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione Per_1
in quanto infondata in fatto e diritto con conseguente conferma del D.I. opposto.
Nelle more, avverso la suddetta sentenza di primo grado il frapponeva ricorso in Parte_1 appello all'esito del quale la Corte adita, con la sentenza 766/2018, in accoglimento delle domande del , riformava la decisione del Tribunale revocando la condanna al Parte_1
pagamento delle differenze retributive che riteneva non dovute.
Ritenendo ingiusta la superiore pronuncia gli odierni opposti introducevano ricorso per
Cassazione avverso la sentenza sfavorevole della Corte d'Appello di Messina.
Su istanza delle parti il presente giudizio veniva sospeso in attesa della decisione della Suprema
Corte.
Con ricorso in riassunzione del 30/10/2024 il opponente chiedeva disporsi la Parte_1
prosecuzione del giudizio in esito alla pronuncia della Cassazione che rigettava il gravame proposto dagli eredi della . Per_1
Essendo la causa di natura documentale le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DI PARTE OPPONENTE
All'esito della sentenza 766/2018 della Corte d'Appello di Messina, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione frapposto dagli eredi , l'opposizione del Per_1 deve essere accolta in quanto è venuto meno il titolo che è stato posto Parte_1
a fondamento dell'azione monitoria a suo tempo svolta dalla . Per_1
Infatti, nei tre gradi di giudizio è stato accertato che la non aveva svolto mansioni Per_1
diverse da quelle proprie del suo profilo di LSU e, di conseguenza, non aveva diritto alle pretese differenze retributive ingiunte col provvedimento oggetto della presente opposizione.
Le spese di lite, in considerazione della sottostante vicenda giudiziaria, vengono interamente compensate.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
3098/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2017 emesso dal
Tribunale di Messina;
2) Spese compensate;
Così deciso in Messina il 05.3.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando