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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15677 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 18649/24, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall' Parte 1 (C.F.
C.F. 2 ) edAvv. Letizia Esposito del Foro di Roma (C.F.:
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Mancini n.4, all'atto di citazione (PEC: giusta procura in calce
Email 1
- attore;
E
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco in carica, CP 1
con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Nicola Sabato (C.F. C.F. 3 ) e DI RO (C.F. C.F. 4 ) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sabotino n. 46, presso lo studio di quest'ultimo (PEC ); - convenuta;
Email 2
E CONTRO
(P.Iva 'P.IVA_2 C.F. e Registro Imprese RM n. CP_2
), con sede in Roma, Via Francesco Tensi, 116, rappresentata e P.IVA 3 difesa, giusta delega ex art. 18 comma 5 del D.M. 44/2011 su documento
Persona 1 - in forza di procurainformatico, rilasciata dalla dott.ssa
-
speciale a rogito Notaio Persona 2 di Roma del 10 gennaio 2022
(rep. 1623, racc. 1036), del legale rappresentante e Amministratore
- dall'Avv. Luigi Marino (C.F.: Delegato, dott. Controparte_3
con studio in Roma, Viale Carso, 57 ed elettivamenteC.F. 5 '
domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
- convenuta e terza chiamata;
Email 3
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (artt.
2051 2043 c.c.);
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni come da memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del
14.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in e l' CP 2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, CP 1
Esponeva l'attore che:
in data 27 luglio 2021, intorno alle ore 03,30 in Roma, si trovava a percorrere la Via Tiburtina a bordo del proprio motoveicolo marca Yamaha X-
MAX targato EC01301 per rientrare a casa in Via Vittorio Valletta n. 55,
avendo terminato il turno di lavoro;
- giunto all'altezza del civico 866 della suddetta via, nel percorrere il lato sinistro della carreggiata, cadeva improvvisamente e rovinosamente a terra a causa del dissesto stradale presente in quel tratto scarsamente illuminato,
non segnalato in alcun modo e forse anche a causa di macchie d'olio ivi presenti, stante il transito frequente, su quel tratto, di mezzi dell' CP_4 - pur procedendo a bassa velocità di marcia, egli perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra, subendo ingenti danni materiali al proprio motoveicolo e gravi lesioni fisiche;
- interveniva la Polizia di Roma Capitale comando U.O IV Gruppo Tiburtino,
che redigeva apposito verbale ed egli era trasportato con ambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, ove veniva posta diagnosi di: politrauma da strada, frattura pluriframmentaria della clavicola sx, escoriazioni e contusioni multiple. Prognosi gg 30 s.c. ...";
-a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte a CP 1
CP 2 ente di custode del tratto stradale in questione e alla Società
gestione del medesimo tratto, malgrado la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in forza del disposto di cui all'art. 2043 c.c.; così concludeva parte attrice:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
del in persona del Sindaco pro tempore in ordine alla CP 5
produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 87.209,16 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute-ovvero nella somma diversa
minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente Procuratore". Si costituiva CP 1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la CP 2 (co-evocata pur in assenza di azione diretta), alla quale era stato affidato l'appalto per la sorveglianza, la manutenzione e il pronto intervento della zona de qua,
rilevando, preliminarmente, che la descrizione della dinamica del sinistro risultava assolutamente generica, tanto che lo stesso attore invocava un dissesto stradale, la presumibile presenza di sostanza oleoso (per il solo fatto che transitavano su quel tratto degli autobus) e/o la scarsa illuminazione,
evidenziando come tali deduzioni risultavano smentite dai rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia di intervenuti dopo circa 5 minuti dal CP_1 '
sinistro, che accertavano l'assenza di sconnessioni del manto stradale e/o di situazioni insidiose e concludevano precisando: "infortunio per sola frenata improvvisa", rilevando altresì, che al loro arrivo il motociclo era stato spostato, che non erano presenti testimoni e che sul luogo del sinistro era presente personale militare che, visto il seduto sul ciglio della strada, Pt 1
interessava l'intervento dei sanitari ed oltretutto il tratto stradale risultava illuminato, evidenziando come, per espressa ammissione dell'attore, egli rientrava a casa dal lavoro a tarda notte e, pertanto, conosceva i luoghi,
assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.,
assumendo la responsabilità dello stesso attore nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, evidenziando in ogni caso che all'epoca dei fatti la CP 2 era affidataria dell'appalto per la sorveglianza (come da proroga tecnica di cui alle determine richiamate nel certificato di ultimazione lavori), evidenziando che l'impresa si era obbligata a garantire e CP 1 da qualsivoglia pretesa di terzi in relazione a fatti manlevare ed incidenti connessi con l'appalto (art. 10 accordo quadro), assumendo che,
in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, CP 2
debba rispondere direttamente di ogni eventuale danno o manlevare [...]
CP_1 , così infine concludendo:
"voglia l'adita Giustizia, previa autorizzazione a chiamare in causa [...] CP 2 1) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, ridurla in relazione al concorso di colpa del danneggiato e/o alla qualità del preteso danno;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente CP 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a parte attrice o, in subordine, condannarla a tenere e, per l'effetto, condannarla a rimborsareindenne CP 1
Controparte_6 tutte le somme che fosse condannata a all'
pagare a favore dell'attore per qualsiasi titolo o ragione. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio. Si costituiva anche CP 2 contestando integralmente quanto affermato e dedotto negli atti della controparte e chiedendo disporsi l'immediata estromissione dal giudizio, non essendovi alcuna domanda contro la stessa formulata, rilevando comunque la totale infondatezza in fatto e in diritto delle domande di parte attrice nei confronti della Stazione Appaltante [...]
CP_1 , eccependo preliminarmente ed in rito, la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non essere proprietaria delle strade di Roma né di averne la custodia, avendo semplicemente stipulato un contratto di servizi che la lega alla Stazione appaltante CP 1 , evidenziando,
per mero scrupolo difensivo, di aver adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di Appalto stipulato con CP 1 rilevando che '
il contratto intercorrente fra CP 1 e la CP 2 ha ad oggetto solamente la "Sorveglianza" e il "Monitoraggio finalizzato alla
programmazione della manutenzione stradale" delle strade della "Grande
Viabilità" di Roma, e non anche la manutenzione né il pronto intervento,
evidenziando, in particolare, che al Responsabile della Sorveglianza spetta di individuare e, successivamente, fornire la valutazione ponderata del grado di severità di tutte le "Anomalie" individuate nello svolgimento del Servizio di Sorveglianza (il cui acronimo è "SPA"), la quale può essere solamente di due tipologie: "a Controparte_7 ", per cui è richiesta un'attività di Pronto
Intervento (la "Anomalia" sottende un pericolo immediato), ovvero "a
' per cui è richiesta un'attività di Controparte_8
Manutenzione Ordinaria (la "Anomalia" può essere gestita in un secondo momento), sottolineando come, nel caso di specie, al momento del fatto non vi era alcuna Anomalia, da segnalare ai sensi del Contratto, contestando nel merito gli assunti attorei, evidenziando che, in primo luogo, dall'intervento tempestivo delle Autorità di Pubblica Sicurezza nell'immediatezza dell'evento dannoso, emergeva uno stato dei luoghi tutt'altro che "insidioso" ed una natura dell'infortunio totalmente contrastante con quanto oggi reclamato da parte attrice, risultando l'evento un infortunio per sola frenata improvvisa e non rinvenendosi al suolo alcuna anomalia né tracce di frenata, né la presenza di testimoni oculari, evidenziando la sussistenza del caso fortuito,
coincidente col fatto dello stesso danneggiato, assumendo eventualmente il concorso colposo nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.1 C.C.,
contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis, così giudicare:
1) in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla CP 2 non essendovi alcuna deduzione e/o conclusione nei suoi confronti, e comunque avendo la adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo CP 2
alla stessa, per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di lite a carico di parte attrice;
2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'interruzione del nesso di causalità per il fatto di parte attrice stessa, che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, e rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto:
4) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la sussistenza di un concorso di parte attrice nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1°
comma c.c., e comunque ridurre il risarcimento a quel che verrà provato in corso di causa.
Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentate del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)". Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale dell'attore e la prova per testi.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la decisione all'udienza del 14.10.2025, con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c. e in detta udienza trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di
Polizia Locale Roma Capitale intervenuti sul luogo del fatto a distanza di circa
5 minuti dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provato che in data 27.7.2021, verso le ore 3,55, Parte 1 , alla guida del motoveicolo Yamaha X-Max tg. EC01301, percorreva la via Tiburtina quando ad un tratto finiva in terra riportando lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto presso l'Ospedale Sandro Pertini per le cure necessarie.
Al momento dell'arrivo degli agenti, il mezzo era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Gli agenti non reperivano, sul posto, persone in grado di testimoniare in merito all'accaduto e alle sue modalità di svolgimento.
Constatavano che il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo
“... dopo tratto con pendenza positiva. Carreggiata interessata è quella con direzione GRA, tratto di cavalcavia, affiancato a destra da guard rail, e sinistra da ciglio in travertino e sottovia della carreggiata contrapposta ...":
Al loro arrivo, gli agenti avevano rinvenuto sul posto gli operatori del 118
impegnati a soccorrere il conducente, poi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Pertini, nonché personale dell'Esercito Italiano, il cui capo pattuglia Sergente Maggiore riferiva loro di essersi fermato avendo visto un motociclo, fermo sul margine destro della carreggiata, addossato al guard rail e, seduto sul ciglio sinistro della carreggiata, l'odierno attore, nonché padre del motociclista e proprietario del mezzo,Persona 3
che informava di aver provveduto a spostare il motociclo.
Ribadivano gli agenti che "... Sul posto non erano presenti testimoni dell'accaduto né altri veicoli coinvolti...".
In un secondo momento l'attore faceva pervenire la propria dichiarazione agli agenti, ove non faceva alcun cenno alla presenza di testimoni sul luogo del fatto e riferiva di essere caduto "... a causa di un lungo tratto dissestato della strada..." e "... forse anche a causa di una macchia di olio, non visibile data l'ora, presente sull'asfalto...". Gli agenti, rilevata la sufficiente visibilità per la presenza di luci stradali accese e non constatando anomalie sul manto stradale, definivano l'incidente come "infortunio per sola frenata improvvisa".
Tali essendo le risultanze del rapporto dell'autorità intervenuta pochi minuti dopo il fatto, giova rilevare che nel corso del giudizio è stata raccolta la testimonianza di Testimone 1 indotto dall'attore, il quale ha riferito di aver assistito al sinistro, trovandosi dietro al motociclista e percorrendo la sua stessa direzione della via Tiburtina, a distanza di circa 20 metri.
Il teste ha dichiarato di aver visto il motociclista "... perdere il controllo dello scooter e finire in terra;
ho rallentato, mi sono accostato, sono sceso per vedere come stava, quando mi sono avvicinato a lui era seduto sul marciapiede, la moto era rimasta in terra;
non ricordo se nel frattempo si fosse tolto il casco, gli ho chiesto come stava, lui mi ha detto di non preoccuparmi, gli ho chiesto se volesse aiuto ma mi ha detto che ci avrebbe pensato lui. Un bel pezzo della strada era dissestato, con buche e crepe, ma non so dire esattamente se su tutto il tratto o su un lato. Nessun altro si è avvicinato finchè sono stato li. A quel punto mi sono allontanato e non era arrivato nessuno. Non so dire se sia intervenuta ambulanza e vigili. Sono stato circa una decina di minuti sul posto;
prima di andare via mi sono segnato il suo numero per informarmi di come stava;
gli ho mandato subito un messaggio, poi lui mi ha scritto: non so
...
precisare gli effettivi dissesti;
non so se vi fossero anche chiazze
...
oleose; il motociclo era di colore scuro ma non troppo;
il colore del casco non lo ricordo; Preciso che non credo vi fosse olio perché il motociclista
...
non è scivolato ma ha perso il controllo, una caduta "da buca". il motociclo, in scivolata dopo la caduta, si è fermato sulla nostra carreggiata ma non ricordo esattamente dove, mi sono preoccupato del ragazzo ...". Le dette dichiarazioni, generiche e approssimative, non risultano idonee a dimostrare l'assunto che il motociclista incappò in un dissesto, che ne provocò
la caduta e che tale dissesto fosse non visibile ed inevitabile.
Peraltro, non può non sottolinearsi come, della presenza del teste sul luogo del fatto, nessuno abbia dato rilievo, né gli agenti intervenuti a brevissima distanza dal fatto, né i militari intervenuti proprio al momento del fatto perché di passaggio, né lo stesso attore, nella sua dichiarazione resa agli agenti.
Non emerso in alcun modo, pertanto, il nesso di causalità fra la cosa in custodia (nella specie il tratto di strada dove cadde l'attore, che non presentava anomalie o dissesti e che risultava sufficientemente illuminato) e l'evento dedotto in giudizio, non può attribuirsi alcuna responsabilità al custode della cosa, né tantomeno all'impresa appaltatrice del tratto stradale,
con la conseguenza che la domanda, come proposta, va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione rigettata, così provvede: CP 1-) rigetta la domanda proposta da Parte 2 nei confronti di
e della CP 2 condanna parte attrice alla rifusione, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed €
4.500,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 10.11.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 18649/24, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall' Parte 1 (C.F.
C.F. 2 ) edAvv. Letizia Esposito del Foro di Roma (C.F.:
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Mancini n.4, all'atto di citazione (PEC: giusta procura in calce
Email 1
- attore;
E
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco in carica, CP 1
con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Nicola Sabato (C.F. C.F. 3 ) e DI RO (C.F. C.F. 4 ) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sabotino n. 46, presso lo studio di quest'ultimo (PEC ); - convenuta;
Email 2
E CONTRO
(P.Iva 'P.IVA_2 C.F. e Registro Imprese RM n. CP_2
), con sede in Roma, Via Francesco Tensi, 116, rappresentata e P.IVA 3 difesa, giusta delega ex art. 18 comma 5 del D.M. 44/2011 su documento
Persona 1 - in forza di procurainformatico, rilasciata dalla dott.ssa
-
speciale a rogito Notaio Persona 2 di Roma del 10 gennaio 2022
(rep. 1623, racc. 1036), del legale rappresentante e Amministratore
- dall'Avv. Luigi Marino (C.F.: Delegato, dott. Controparte_3
con studio in Roma, Viale Carso, 57 ed elettivamenteC.F. 5 '
domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
- convenuta e terza chiamata;
Email 3
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (artt.
2051 2043 c.c.);
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni come da memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del
14.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in e l' CP 2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, CP 1
Esponeva l'attore che:
in data 27 luglio 2021, intorno alle ore 03,30 in Roma, si trovava a percorrere la Via Tiburtina a bordo del proprio motoveicolo marca Yamaha X-
MAX targato EC01301 per rientrare a casa in Via Vittorio Valletta n. 55,
avendo terminato il turno di lavoro;
- giunto all'altezza del civico 866 della suddetta via, nel percorrere il lato sinistro della carreggiata, cadeva improvvisamente e rovinosamente a terra a causa del dissesto stradale presente in quel tratto scarsamente illuminato,
non segnalato in alcun modo e forse anche a causa di macchie d'olio ivi presenti, stante il transito frequente, su quel tratto, di mezzi dell' CP_4 - pur procedendo a bassa velocità di marcia, egli perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra, subendo ingenti danni materiali al proprio motoveicolo e gravi lesioni fisiche;
- interveniva la Polizia di Roma Capitale comando U.O IV Gruppo Tiburtino,
che redigeva apposito verbale ed egli era trasportato con ambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, ove veniva posta diagnosi di: politrauma da strada, frattura pluriframmentaria della clavicola sx, escoriazioni e contusioni multiple. Prognosi gg 30 s.c. ...";
-a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte a CP 1
CP 2 ente di custode del tratto stradale in questione e alla Società
gestione del medesimo tratto, malgrado la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in forza del disposto di cui all'art. 2043 c.c.; così concludeva parte attrice:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
del in persona del Sindaco pro tempore in ordine alla CP 5
produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 87.209,16 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute-ovvero nella somma diversa
minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente Procuratore". Si costituiva CP 1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la CP 2 (co-evocata pur in assenza di azione diretta), alla quale era stato affidato l'appalto per la sorveglianza, la manutenzione e il pronto intervento della zona de qua,
rilevando, preliminarmente, che la descrizione della dinamica del sinistro risultava assolutamente generica, tanto che lo stesso attore invocava un dissesto stradale, la presumibile presenza di sostanza oleoso (per il solo fatto che transitavano su quel tratto degli autobus) e/o la scarsa illuminazione,
evidenziando come tali deduzioni risultavano smentite dai rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia di intervenuti dopo circa 5 minuti dal CP_1 '
sinistro, che accertavano l'assenza di sconnessioni del manto stradale e/o di situazioni insidiose e concludevano precisando: "infortunio per sola frenata improvvisa", rilevando altresì, che al loro arrivo il motociclo era stato spostato, che non erano presenti testimoni e che sul luogo del sinistro era presente personale militare che, visto il seduto sul ciglio della strada, Pt 1
interessava l'intervento dei sanitari ed oltretutto il tratto stradale risultava illuminato, evidenziando come, per espressa ammissione dell'attore, egli rientrava a casa dal lavoro a tarda notte e, pertanto, conosceva i luoghi,
assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.,
assumendo la responsabilità dello stesso attore nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, evidenziando in ogni caso che all'epoca dei fatti la CP 2 era affidataria dell'appalto per la sorveglianza (come da proroga tecnica di cui alle determine richiamate nel certificato di ultimazione lavori), evidenziando che l'impresa si era obbligata a garantire e CP 1 da qualsivoglia pretesa di terzi in relazione a fatti manlevare ed incidenti connessi con l'appalto (art. 10 accordo quadro), assumendo che,
in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, CP 2
debba rispondere direttamente di ogni eventuale danno o manlevare [...]
CP_1 , così infine concludendo:
"voglia l'adita Giustizia, previa autorizzazione a chiamare in causa [...] CP 2 1) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, ridurla in relazione al concorso di colpa del danneggiato e/o alla qualità del preteso danno;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente CP 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a parte attrice o, in subordine, condannarla a tenere e, per l'effetto, condannarla a rimborsareindenne CP 1
Controparte_6 tutte le somme che fosse condannata a all'
pagare a favore dell'attore per qualsiasi titolo o ragione. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio. Si costituiva anche CP 2 contestando integralmente quanto affermato e dedotto negli atti della controparte e chiedendo disporsi l'immediata estromissione dal giudizio, non essendovi alcuna domanda contro la stessa formulata, rilevando comunque la totale infondatezza in fatto e in diritto delle domande di parte attrice nei confronti della Stazione Appaltante [...]
CP_1 , eccependo preliminarmente ed in rito, la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non essere proprietaria delle strade di Roma né di averne la custodia, avendo semplicemente stipulato un contratto di servizi che la lega alla Stazione appaltante CP 1 , evidenziando,
per mero scrupolo difensivo, di aver adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di Appalto stipulato con CP 1 rilevando che '
il contratto intercorrente fra CP 1 e la CP 2 ha ad oggetto solamente la "Sorveglianza" e il "Monitoraggio finalizzato alla
programmazione della manutenzione stradale" delle strade della "Grande
Viabilità" di Roma, e non anche la manutenzione né il pronto intervento,
evidenziando, in particolare, che al Responsabile della Sorveglianza spetta di individuare e, successivamente, fornire la valutazione ponderata del grado di severità di tutte le "Anomalie" individuate nello svolgimento del Servizio di Sorveglianza (il cui acronimo è "SPA"), la quale può essere solamente di due tipologie: "a Controparte_7 ", per cui è richiesta un'attività di Pronto
Intervento (la "Anomalia" sottende un pericolo immediato), ovvero "a
' per cui è richiesta un'attività di Controparte_8
Manutenzione Ordinaria (la "Anomalia" può essere gestita in un secondo momento), sottolineando come, nel caso di specie, al momento del fatto non vi era alcuna Anomalia, da segnalare ai sensi del Contratto, contestando nel merito gli assunti attorei, evidenziando che, in primo luogo, dall'intervento tempestivo delle Autorità di Pubblica Sicurezza nell'immediatezza dell'evento dannoso, emergeva uno stato dei luoghi tutt'altro che "insidioso" ed una natura dell'infortunio totalmente contrastante con quanto oggi reclamato da parte attrice, risultando l'evento un infortunio per sola frenata improvvisa e non rinvenendosi al suolo alcuna anomalia né tracce di frenata, né la presenza di testimoni oculari, evidenziando la sussistenza del caso fortuito,
coincidente col fatto dello stesso danneggiato, assumendo eventualmente il concorso colposo nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.1 C.C.,
contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis, così giudicare:
1) in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla CP 2 non essendovi alcuna deduzione e/o conclusione nei suoi confronti, e comunque avendo la adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo CP 2
alla stessa, per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di lite a carico di parte attrice;
2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'interruzione del nesso di causalità per il fatto di parte attrice stessa, che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, e rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto:
4) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la sussistenza di un concorso di parte attrice nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1°
comma c.c., e comunque ridurre il risarcimento a quel che verrà provato in corso di causa.
Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentate del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)". Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale dell'attore e la prova per testi.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la decisione all'udienza del 14.10.2025, con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c. e in detta udienza trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di
Polizia Locale Roma Capitale intervenuti sul luogo del fatto a distanza di circa
5 minuti dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provato che in data 27.7.2021, verso le ore 3,55, Parte 1 , alla guida del motoveicolo Yamaha X-Max tg. EC01301, percorreva la via Tiburtina quando ad un tratto finiva in terra riportando lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto presso l'Ospedale Sandro Pertini per le cure necessarie.
Al momento dell'arrivo degli agenti, il mezzo era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Gli agenti non reperivano, sul posto, persone in grado di testimoniare in merito all'accaduto e alle sue modalità di svolgimento.
Constatavano che il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo
“... dopo tratto con pendenza positiva. Carreggiata interessata è quella con direzione GRA, tratto di cavalcavia, affiancato a destra da guard rail, e sinistra da ciglio in travertino e sottovia della carreggiata contrapposta ...":
Al loro arrivo, gli agenti avevano rinvenuto sul posto gli operatori del 118
impegnati a soccorrere il conducente, poi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Pertini, nonché personale dell'Esercito Italiano, il cui capo pattuglia Sergente Maggiore riferiva loro di essersi fermato avendo visto un motociclo, fermo sul margine destro della carreggiata, addossato al guard rail e, seduto sul ciglio sinistro della carreggiata, l'odierno attore, nonché padre del motociclista e proprietario del mezzo,Persona 3
che informava di aver provveduto a spostare il motociclo.
Ribadivano gli agenti che "... Sul posto non erano presenti testimoni dell'accaduto né altri veicoli coinvolti...".
In un secondo momento l'attore faceva pervenire la propria dichiarazione agli agenti, ove non faceva alcun cenno alla presenza di testimoni sul luogo del fatto e riferiva di essere caduto "... a causa di un lungo tratto dissestato della strada..." e "... forse anche a causa di una macchia di olio, non visibile data l'ora, presente sull'asfalto...". Gli agenti, rilevata la sufficiente visibilità per la presenza di luci stradali accese e non constatando anomalie sul manto stradale, definivano l'incidente come "infortunio per sola frenata improvvisa".
Tali essendo le risultanze del rapporto dell'autorità intervenuta pochi minuti dopo il fatto, giova rilevare che nel corso del giudizio è stata raccolta la testimonianza di Testimone 1 indotto dall'attore, il quale ha riferito di aver assistito al sinistro, trovandosi dietro al motociclista e percorrendo la sua stessa direzione della via Tiburtina, a distanza di circa 20 metri.
Il teste ha dichiarato di aver visto il motociclista "... perdere il controllo dello scooter e finire in terra;
ho rallentato, mi sono accostato, sono sceso per vedere come stava, quando mi sono avvicinato a lui era seduto sul marciapiede, la moto era rimasta in terra;
non ricordo se nel frattempo si fosse tolto il casco, gli ho chiesto come stava, lui mi ha detto di non preoccuparmi, gli ho chiesto se volesse aiuto ma mi ha detto che ci avrebbe pensato lui. Un bel pezzo della strada era dissestato, con buche e crepe, ma non so dire esattamente se su tutto il tratto o su un lato. Nessun altro si è avvicinato finchè sono stato li. A quel punto mi sono allontanato e non era arrivato nessuno. Non so dire se sia intervenuta ambulanza e vigili. Sono stato circa una decina di minuti sul posto;
prima di andare via mi sono segnato il suo numero per informarmi di come stava;
gli ho mandato subito un messaggio, poi lui mi ha scritto: non so
...
precisare gli effettivi dissesti;
non so se vi fossero anche chiazze
...
oleose; il motociclo era di colore scuro ma non troppo;
il colore del casco non lo ricordo; Preciso che non credo vi fosse olio perché il motociclista
...
non è scivolato ma ha perso il controllo, una caduta "da buca". il motociclo, in scivolata dopo la caduta, si è fermato sulla nostra carreggiata ma non ricordo esattamente dove, mi sono preoccupato del ragazzo ...". Le dette dichiarazioni, generiche e approssimative, non risultano idonee a dimostrare l'assunto che il motociclista incappò in un dissesto, che ne provocò
la caduta e che tale dissesto fosse non visibile ed inevitabile.
Peraltro, non può non sottolinearsi come, della presenza del teste sul luogo del fatto, nessuno abbia dato rilievo, né gli agenti intervenuti a brevissima distanza dal fatto, né i militari intervenuti proprio al momento del fatto perché di passaggio, né lo stesso attore, nella sua dichiarazione resa agli agenti.
Non emerso in alcun modo, pertanto, il nesso di causalità fra la cosa in custodia (nella specie il tratto di strada dove cadde l'attore, che non presentava anomalie o dissesti e che risultava sufficientemente illuminato) e l'evento dedotto in giudizio, non può attribuirsi alcuna responsabilità al custode della cosa, né tantomeno all'impresa appaltatrice del tratto stradale,
con la conseguenza che la domanda, come proposta, va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione rigettata, così provvede: CP 1-) rigetta la domanda proposta da Parte 2 nei confronti di
e della CP 2 condanna parte attrice alla rifusione, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed €
4.500,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 10.11.2025. IL GIUDICE