Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno alla persona derivante da un sinistro stradale, aveva detratto dall'importo dovuto la somma versata al danneggiato dal suo datore di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, quale incentivo di natura contrattuale per anticiparne le dimissioni, traendo titolo tale importo dal rapporto di lavoro e non dal fatto illecito causativo del danno stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27533/2005 proposto da:
PA FR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 16, presso lo studio dell'avvocato ATELLI Umberto, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEO RAFFAELE con delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
YD TA ASSICURAZIONI SPA 03120050103, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato PANNAIN REMO, rappresentato e difeso dall'avvocato CATTARINI Riccardo con delega in calce al ricorso;
- controricorrente -
contro
FA IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 490/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, Sezione Seconda Civile, emessa il 19/05/2004; depositata il 12/08/2004; R.G.N. 597/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato ATELLI UMBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MP CO conveniva innanzi al Tribunale di Trieste FA RD e la LL LI Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni (patrimoniale, biologico e morale) subiti a seguito di un incidente stradale, avvenuto in Trieste in data 7.5.1994, in cui, attraversando a piedi una strada della città, era stato violentemente investito da un'autovettura condotta dal FA.
Il MP riportava lesioni talmente gravi da costringerlo a perdere il posto di lavoro presso le Assicurazioni Generali s.p.a.. L'adito Tribunale, espletata consulenza di ufficio, con sentenza n. 653/2001, accoglieva la domanda e condannava il FA e la società assicuratrice, in solido, al pagamento di L. 196.094.000 (oltre interessi nella misura del 4% dal sinistro al saldo), ritenendo applicabile, nell'impossibilità di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente, la presunzione di colpa ex art.2054 c.c., comma 1, pur temperata concorsualmente nella misura di un terzo ex art. 1227 c.c., comma 1, in considerazione dell'imprudente attraversamento della strada da parte dell'istante, e con esclusione del danno morale.
Proponeva appello il MP, con i seguenti motivi:
mancata attribuzione al FA dell'intera responsabilità dell'incidente;
mancato riconoscimento del danno morale;
erronea liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante riferito alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito e la pensione effettivamente incassata, alla differenza annua nel trattamento pensionistico spettantegli ove egli non avesse anticipatamente cessato il rapporto di lavoro e, infine, all'analoga differenza nell'ammontare del trattamento di fine rapporto. In particolare, il signor MP lamentava che attraverso i calcoli cui era pervenuto il Giudice di prime cure sulla base dell'espletata consulenza contabile, erano state indebitamente detratte le somme da lui incassate quale incentivo di natura contrattuale per anticipare le proprie dimissioni dal lavoro e che nulla avevano a che fare con la liquidazione del danno aquiliano;
la Corte d'Appello di Trieste, costituitasi la sola LL LI Assicurazioni, con la decisione in esame, depositata in data 12.8.2004, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado condannava gli originali convenuti in solido a pagare l'ulteriore somma di Euro 19.641,55 a titolo di danno morale (pur in presenza di responsabilità presunta ex art. 2054 c.c.). Affermava, inoltre, la Corte di merito "essere indubbio che il beneficio graziale accordato al MP dal suo datore di lavoro (la somma di L. 60.000.000 erogatagli in aggiunta al trattamento di fine rapporto) non può non essere considerato ai fini del computo risarcitorio, quale ineludibile applicazione del principio della compensatio lucri cum damno".
Ricorre per cassazione il MP con un unico articolato motivo;
resiste con controricorso la LL LI Assicurazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., sotto il profilo dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3 - omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". Si aggiunge che l'importo di L. 60.000.000 percepite dal MP, a titolo di "gratificazione", per la cessazione del rapporto di lavoro con le Assicurazioni Generali consisteva in una sorta di transazione tra il MP stesso e la società datrice di lavoro, affinché il ricorrente fosse incentivato a dare anticipatamente le dimissioni, con la conseguenza che detto importo si fondava su un titolo del tutto differente da quello risarcitorio in questione. Il ricorso merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 8321/1998), il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. Come correttamente esposto in ricorso, nella vicenda in esame l'importo in questione corrisposto al MP non costituisce affatto una sorta di acconto del risarcimento liquidato in seguito dal responsabile del sinistro ma riguarda fattispecie assolutamente diversa, avendo come "titolo" il rapporto tra l'odierno ricorrente e la società sua datrice di lavoro.
Sussistendo i presupposti dell'art. 384 c.p.c., all'accoglimento del ricorso, decidendo nel merito, consegue la detrazione dell'importo in questione (L. 60.000.000) dal risarcimento complessivamente dovuto dalla società di assicurazioni LL LI Assicurazioni s.p.a., in base sia alla sentenza di primo grado sia a quella di secondo grado impugnata (che ha "aggiunto" l'ulteriore importo rispetto a quello liquidato in primo grado di Euro 19.641,55), compresi accessori come già determinati nella fase di merito, con conseguente condanna di detta LL LI Assicurazioni al pagamento della sopraindicata somma (L. 60.000.000), oltre interesse del tasso del 4% annuo dal 7/5/1994 al saldo.
Le spese dell'intera controversia si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata decisione e, decidendo nel merito, dichiara detraibile l'importo in questione (L. 60.000.000) dal risarcimento complessivamente dovuto dalla società di assicurazioni LL LI Assicurazioni s.p.a., in base sia alla sentenza di primo grado sia a quella di secondo grado impugnata (che ha "aggiunto" l'ulteriore importo rispetto a quello liquidato in primo grado di Euro 19.641,55), compresi accessori come già determinati nella fase di merito, con conseguente condanna di detta LL LI Assicurazioni al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della sopraindicata somma (L. 60.000.000), oltre interessi al tasso del 4% annuo dal 7/5/1994 al saldo.
Compensa le spese di primo grado e condanna la società odierna resistente al pagamento sia delle spese di appello, come già liquidate con esclusione della compensazione per metà, in Euro 4.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorario), sia della presente fase che liquida in complessivi Euro 4.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010