Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1955, n. 1261
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1956
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 340.000.000 per far fronte agli oneri relativi alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.
L'atto da stipulare al riguardo con il concessionario della ferrovia sara' approvato e reso esecutorio, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1956