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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 828 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021.
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f.. ; C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, via Cittadella n.70/d, presso lo studio dell'avv. Martina Petrantoni, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Caltanissetta, via Rochester n. 2/C, presso l'Avv. Adriana Abate,
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrati, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 8 novembre
2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano il , in persona del sindaco Parte_2 Controparte_1
pro tempore, perché venisse dichiarata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'Amministrazione convenuta, per il sinistro che ha visto coinvolto il ciclomotore tg X744M9, di proprietà del primo e guidato da , con Parte_2
conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
Esponevano, in particolare, gli attori che in data 23/06/2020, in Caltanissetta, alle
16,45 circa, , a bordo del ciclomotore, targato X744M9, in uso a Parte_2
lei ma di proprietà del padre, , percorreva il Viale Parte_1
Sicilia, in direzione di Via Catania e, all'altezza dell'incrocio con Via Lombardia,
si apprestava a girare a sinistra proprio per imboccare la summenzionata strada.
All'atto di svoltare a sinistra la ruota anteriore del ciclomotore finiva dentro ad una profonda buca del manto stradale, che, collocata nella porzione sinistra della carreggiata, si estendeva fino al centro della stessa.
La suddetta buca non era per nulla segnalata ed era impossibile da vedere sia per la sia per qualunque altro avveduto conducente di ciclomotore. Pt_2
Il veicolo, dunque, rovinava a terra, scaraventando la sua conducente sull'asfalto.
In conseguenza del sudescritto incidente, i danni subiti dagli attori erano ingenti.
in particolare, così come risulta dalla documentazione medica in Parte_2
atti, riportava “distorsione rachide cervicale, valida contusione ginocchio dx e sx con ferite profonde maggiori a sx, cicatrice viso e spalla dx”, nonché un marcato deficit funzionale della regione cervicale, riscontrato all'atto della rimozione del collare.
Il ciclomotore riportava danni allo scudo interno, al parafango anteriore, alla leva del freno posteriore e al paravento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il , contestando Controparte_1
la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
2 Indi, conclusasi la fase istruttoria, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per note conclusive e repliche.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Invero, preliminarmente, occorre rilevare che nella fattispecie de qua torna applicabile l'art.2051 c.c., secondo cui, essendo la responsabilità del custode qualificabile come responsabilità oggettiva, spetta al danneggiato dimostrare la qualificazione del fatto storico come illecito, gli elementi costitutivi del fatto stesso,
il nesso di causalità e la sostanziale ingiustizia del danno subito, mentre è onere della P.A. provare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento stesso del danneggiato abbia determinato la possibilità del verificarsi del danno.
Resta, pertanto, sempre a carico della “”vittima”” l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Orbene, alla luce di ciò non può dirsi che gli attori abbiano assolto all'onere della prova posto a loro carico.
Di contro, l'attività istruttoria espletata consente di ritenere raggiunta la prova di una condotta azzardata e certamente poco diligente di . Parte_2
In primis, è pacifico tra le parti che il sinistro si è verificato in orario diurno ( le
16,45 del 23 giugno) e, dunque, con illuminazione naturale;
che la buca fosse di rilevanti dimensioni, cosi come anche confermato dalla teste escussa e dalla
Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza del sinistro.
Tutti elementi che fanno ritenere come la buca dovesse necessariamente presentarsi come ben visibile e percepibile da parte della Pt_2
Ma quello che più è determinante ai fini dell'odierna decisione è la collocazione della buca de qua.
Infatti essa, come risulta dalle foto in atti e per come riconosciuto dalla stessa parte attrice, si trovava, rispetto alla traiettoria del ciclomotore, nella parte sinistra della
3 carreggiata e si estendeva in maniera decisamente meno profonda fino quasi al centro della stessa (cfr. anche relazione della Polizia Municipale).
Ragion per cui, è ragionevole ritenere che il ciclomotore, nell'effettuare la svolta a sinistra, non manteneva la destra di via Lombardia, come richiesto dal codice della strada, bensì invadeva la parte sinistra della carreggiata della predetta.
Ciò dimostra, ulteriormente, il comportamento imprudente della conducente che ha determinato l'accadimento del fatto.
Tutto ciò porta ad escludere ogni ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo la imprudenza e negligenza di causa unica determinante del Parte_2
sinistro.
Invero, ai sensi del predetto articolo, allorchè venga accertato che la situazione di pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta, pertanto, al rango di mera occasione dell'evento.
Esiste nel nostro ordinamento, infatti, il cosiddetto principio di auto responsabilità di elaborazione dottrinale, le cui ragioni affondano nell'art.1227 c.c., che pone a carico dei potenziali danneggiati un generale dovere di attenzione e diligenza.
Spetta, cioè, all'utente della strada tenere un comportamento di comune prudenza che valga a circoscrivere il pregiudizio potenziale, evitando, dunque, il perfezionarsi del nesso.
“”L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni
di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che
si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima
valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere
previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del
danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo
4 causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso””(cfr. ex pluribus Cass. sez.III -13/1/2015 n.287-
Cass. 1/2/2018 n.2481).
Nel caso de quo, le risultanze istruttorie portano a concludere che l'infortunio avrebbe potuto essere evitato da un incedere prudente della danneggiata e da un suo comportamento certamente più rispettoso del codice della strada.
La condotta azzardata della è tale da interrompere il nesso eziologico Pt_2
tra la causa del danno ed il danno stesso e ad escludere conseguentemente qualsiasi responsabilità del (cfr. sentenza Cass 20.1.2014 n.999 - Cass. 15/4/2015 CP_1
n.7636).
Per le ragioni sopra esposte, si rigettano le domande di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice.
- Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto che si liquidano in € 2.538,50 , oltre spese generali ed accessori CP_1
come per legge.
- Pone le spese di CC.TT.UU. definitivamente a carico degli attori, in solido.
Così deciso in Caltanissetta, in data 27 marzo 2025.
IL G.O.P.
Elvira Gambino
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