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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15736 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 27491/22
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 27491/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Civili,
TRA
cf. CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Velletri Piazza Cairoli 15 presso lo studio dell'avv. Daniela Bucci, rappresentante e difensore giusta procura in calce all'atto di appello APPELLANTE CONTRO
cf. Controparte_2 C.F._2
cf. Parte_1 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma Via Eschilo 194 presso lo studio degli avv. Anna Costanzo, rappresentante e difensore giusta procura allegata alla comparsa di risposta APPELLATI
FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la CP_1 sentenza del g.p. n. 25932/21 di accoglimento della domanda avanzata dai sig. e deducendone l'erroneità e rappresentando che: CP_2 Pt_1 gli appellati in 1° avevano allegato di essere proprietari di un'unità sita in via Callisto Calvario 26 confinante con quella di esso appellante sita in via Carlo Casini 238, nel cui giardino vi era un albero di alto fusto;
secondo le loro asserzioni tale albero era colpito dalla malattia, ovvero cocciniglia tartaruga, ed oltrepassava con i rami il muro di confine determinando la caduta di frutti, aghi e foglie nella loro proprietà; avevano perciò chiesto
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stante il mancato rispetto delle distanze ex art. 894 c.c. la condanna alla estirpazione. Tuttavia il giudice di pace aveva emesso una sentenza nulla, in quanto l'atto di citazione mancava dei 45 giorni liberi a comparire;
esso appellante era perciò rimasto ingiustamente contumace e aveva avuto contezza del giudizio solo a seguito della notifica della sentenza in forma esecutiva;
chiedeva dunque la rimessione in termini dell'attività istruttoria eccependo la competenza per materia del giudice adito posto che la domanda non era volta all'accertamento della violazione delle distanze ma alla pericolosità dell'albero. Nel merito contestava la fondatezza della domanda indicando come peraltro l'albero si trovasse a distanza di sei metri dal confine, e fosse regolarmente curato potato;
inoltre la abbattitura prevedeva l'autorizzazione del Dipartimento della Tutela Ambientale, trovandosi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Si sono costituiti i sig. e resistendo e deducendo che: CP_2 Pt_1
-seppure vero che tra il perfezionamento della notifica e l'udienza fissa a comparire erano intercorsi solo 44 giorni, tuttavia i vogliol giudice ha rinviato per due volte la prima udienza sicché la il convenuto avrebbe potuto con diligenza costituirsi;
-in ogni caso sono una determinata rimessioni in termini per l'intera attività istruttoria, potendo il giudice dell'appello ripetersi nel contraddittorio delle parti;
-nel merito l'albero si trovava a ridosso del muro di confine, la cui distanza non era stato possibile accertare non potendo entrare nella proprietà altrui, ma certamente le foglie e pini ricadevano nel proprio giardino dove parcheggiate le automobili, risultando se non che il gazebo del giardino ed il pavimento macchiate;
-nelle more del giudizio il sig. asseritamente inconsapevole della CP_1 pendenza del giudizio, avrebbe provveduto alla potatura a febbraio 2021;
-tuttavia anche allo stato l'intervento non si era rivelato risolutivo, persistendo la perdita di sostanza acquosa simile a resina, costringendoli a parcheggiare altrove;
-lo stesso Ministero Delle Politiche Agricole Forestali aveva reso obbligatorio la lotta al parassita, comunicando immediatamente la presenza della pianta infestata ai simili opportuni provvedimenti. Hanno chiesto dunque accertarsi l'ammaloramento del pino, il difetto di manutenzione e dunque ordinarsi l'abbattimento ovvero l'adozione delle misure fitosanitarie necessarie per l'eradicazione del parassita, ovvero in via subordinata la rimozione del ramo sporgente nella loro proprietà. Con vittoria di spese da distrarsi.
La causa- istruita con la produzione documentale ed espletata ctu- è stata infine trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.7.25.
Preliminarmente si osserva come sia pacifica perché incontestata la circostanza che tra la notifica della citazione in primo grado e la udienza
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fissata per la comparizione sia decorso il termine inferiore a quello di legge (45 gg) ex art. 163 bis cpc e 318 cpc ratione temporis. Ciò, indipendentemente dalla fissazione da parte del giudice di pace di 1^ udienza successiva mediante duplice rinvio, avrebbe dovuto importare un ordine di rinnovo della notifica. Mentre la mancata costituzione del convenuto ha impedito il sanarsi del predetto vizio. Ora “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.” (Cass. n. 2258/22; 19265/23).
Pertanto il Tribunale deve riconoscere la nullità della sentenza 25932/21 e pronunciarsi sul merito.
A tal fine è stato necessario espletare ctu con esperto agronomo al fine di appurare- siccome contestato- la distanza dell'albero dal confine attoreo e l'allegato stato di malattia, allo scopo di determinare la eventuale necessità di abbattimento.
Ebbene la perizia- analitica nella valutazione documentale e nei riscontri a mezzo di sopralluogo, e pertanto condivisibile nelle conclusioni- ha permesso di evidenziare quanto segue: il pino oggetto di causa è situato all'interno del giardino di proprietà del sig. a una distanza rispetto al CP_1 muro di confine della proprietà dei sig pari a metri 6.203. Parte_2 perciò legittima. Lo stato vegetativo dell'arbusto ha mostrato condizioni nel complesso discrete e regolarmente potato come da fattura del 14/2/21 e del 16/3/24 pur osservandosi la presenza della cocciniglia del pino domestico causata dall'insetto originario del Nord America. In particolare è stato osservato il parziale annerimento alla base degli aghi dovuto alla colonizzazione della fumaggine, ovvero di un fungo che si alimenta della melata espulsa da parte della la quale a sua volta CP_3 si nutre della linfa contenuta negli atti di pino. Tale infestazione al momento del sopralluogo è stata rilevata di grado moderato anche per effetto della potatura dei rami e del trattamento endoterapico riscontrabile dalla presenza sul tronco di cinque fori realizzati per la somministrazione dei prodotti diretti a contrastare la presenza del parassita. Quest'ultimo intervento è stato effettuato in data 1/3/24 come evidenziato dal documento ricevuto dal ctu dalla difesa dell'appellante in data 5/2/24 e successivamente ripetuto in data 7/3/25.
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Detti trattamenti secondo il perito dovranno in futuro essere ripetuti nel mese di marzo per ridurre sensibilmente effetti della malattia e il disagio arrecato dalla perdita di melata durante il periodo primaverile ed estivo. Ha ritenuto pertanto come stante le condizioni dell'albero la malattia non arrechi danno alla proprietà confinante in termini da rendere necessario l'abbattimento, al contrario dovendosi ritenere indicato il trattamento endoterapico ivi descritto.
Per quanto sopra non sussistendo allo stato nessuna invasione della proprietà degli attori e ciò in virtù delle potature effettuate nel 2021 e 2024, e parimenti essendo la malattia sotto controllo da trattamenti endoterapici effettuati e da effettuarsi in futuro, come da documentazione prodotta del sig. la quale può essere certamente valutata stante la contumacia CP_1 involontaria in primo grado e la circostanza che si tratta di documenti nuovi formatisi successivamente e certamente acquisibili anche in virtù della rinnovata istruttoria- la domanda di abbattimento avanzata in 1° non può essere accolta potendosi invece ordinare l'attuazione delle misure di potatura e fitosanitarie indicate come necessarie dal ctu, siccome richieste in subordine in citazione dinnanzi al g.p.
Spese di lite secondo soccombenza solo per il presente grado di giudizio, stante la richiamata contumacia in 1° involontaria causata da un difetto di notifica degli stessi attori, e posto che la situazione attuale si è modificata a seguito di inerzia protratta comunque solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del quale evidentemente il sig. è venuto a conoscenza e CP_1 perciò si è attivato, trattandosi di una notifica perfezionata per la quale mancava soltanto il rispetto di un giorno utile a comparire rispetto quelli previsti dalla legge (44 gg anziché 45).
Spese di ctu come da soccombenza.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza 25932/21;
-in accoglimento della domanda avanzata in 1° dagli attori condanna
[...]
ad eseguire la potatura della chioma sul pino per cui è causa come CP_1 da motivazione con cadenza triennale e ad eseguire annualmente il trattamento endoterapico descritto in ctu;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 giudizio che liquida in complessive €2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico di . CP_1
Roma 11.11.25
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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N.R.G. 27491/22
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 27491/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Civili,
TRA
cf. CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Velletri Piazza Cairoli 15 presso lo studio dell'avv. Daniela Bucci, rappresentante e difensore giusta procura in calce all'atto di appello APPELLANTE CONTRO
cf. Controparte_2 C.F._2
cf. Parte_1 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma Via Eschilo 194 presso lo studio degli avv. Anna Costanzo, rappresentante e difensore giusta procura allegata alla comparsa di risposta APPELLATI
FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la CP_1 sentenza del g.p. n. 25932/21 di accoglimento della domanda avanzata dai sig. e deducendone l'erroneità e rappresentando che: CP_2 Pt_1 gli appellati in 1° avevano allegato di essere proprietari di un'unità sita in via Callisto Calvario 26 confinante con quella di esso appellante sita in via Carlo Casini 238, nel cui giardino vi era un albero di alto fusto;
secondo le loro asserzioni tale albero era colpito dalla malattia, ovvero cocciniglia tartaruga, ed oltrepassava con i rami il muro di confine determinando la caduta di frutti, aghi e foglie nella loro proprietà; avevano perciò chiesto
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stante il mancato rispetto delle distanze ex art. 894 c.c. la condanna alla estirpazione. Tuttavia il giudice di pace aveva emesso una sentenza nulla, in quanto l'atto di citazione mancava dei 45 giorni liberi a comparire;
esso appellante era perciò rimasto ingiustamente contumace e aveva avuto contezza del giudizio solo a seguito della notifica della sentenza in forma esecutiva;
chiedeva dunque la rimessione in termini dell'attività istruttoria eccependo la competenza per materia del giudice adito posto che la domanda non era volta all'accertamento della violazione delle distanze ma alla pericolosità dell'albero. Nel merito contestava la fondatezza della domanda indicando come peraltro l'albero si trovasse a distanza di sei metri dal confine, e fosse regolarmente curato potato;
inoltre la abbattitura prevedeva l'autorizzazione del Dipartimento della Tutela Ambientale, trovandosi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Si sono costituiti i sig. e resistendo e deducendo che: CP_2 Pt_1
-seppure vero che tra il perfezionamento della notifica e l'udienza fissa a comparire erano intercorsi solo 44 giorni, tuttavia i vogliol giudice ha rinviato per due volte la prima udienza sicché la il convenuto avrebbe potuto con diligenza costituirsi;
-in ogni caso sono una determinata rimessioni in termini per l'intera attività istruttoria, potendo il giudice dell'appello ripetersi nel contraddittorio delle parti;
-nel merito l'albero si trovava a ridosso del muro di confine, la cui distanza non era stato possibile accertare non potendo entrare nella proprietà altrui, ma certamente le foglie e pini ricadevano nel proprio giardino dove parcheggiate le automobili, risultando se non che il gazebo del giardino ed il pavimento macchiate;
-nelle more del giudizio il sig. asseritamente inconsapevole della CP_1 pendenza del giudizio, avrebbe provveduto alla potatura a febbraio 2021;
-tuttavia anche allo stato l'intervento non si era rivelato risolutivo, persistendo la perdita di sostanza acquosa simile a resina, costringendoli a parcheggiare altrove;
-lo stesso Ministero Delle Politiche Agricole Forestali aveva reso obbligatorio la lotta al parassita, comunicando immediatamente la presenza della pianta infestata ai simili opportuni provvedimenti. Hanno chiesto dunque accertarsi l'ammaloramento del pino, il difetto di manutenzione e dunque ordinarsi l'abbattimento ovvero l'adozione delle misure fitosanitarie necessarie per l'eradicazione del parassita, ovvero in via subordinata la rimozione del ramo sporgente nella loro proprietà. Con vittoria di spese da distrarsi.
La causa- istruita con la produzione documentale ed espletata ctu- è stata infine trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.7.25.
Preliminarmente si osserva come sia pacifica perché incontestata la circostanza che tra la notifica della citazione in primo grado e la udienza
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fissata per la comparizione sia decorso il termine inferiore a quello di legge (45 gg) ex art. 163 bis cpc e 318 cpc ratione temporis. Ciò, indipendentemente dalla fissazione da parte del giudice di pace di 1^ udienza successiva mediante duplice rinvio, avrebbe dovuto importare un ordine di rinnovo della notifica. Mentre la mancata costituzione del convenuto ha impedito il sanarsi del predetto vizio. Ora “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.” (Cass. n. 2258/22; 19265/23).
Pertanto il Tribunale deve riconoscere la nullità della sentenza 25932/21 e pronunciarsi sul merito.
A tal fine è stato necessario espletare ctu con esperto agronomo al fine di appurare- siccome contestato- la distanza dell'albero dal confine attoreo e l'allegato stato di malattia, allo scopo di determinare la eventuale necessità di abbattimento.
Ebbene la perizia- analitica nella valutazione documentale e nei riscontri a mezzo di sopralluogo, e pertanto condivisibile nelle conclusioni- ha permesso di evidenziare quanto segue: il pino oggetto di causa è situato all'interno del giardino di proprietà del sig. a una distanza rispetto al CP_1 muro di confine della proprietà dei sig pari a metri 6.203. Parte_2 perciò legittima. Lo stato vegetativo dell'arbusto ha mostrato condizioni nel complesso discrete e regolarmente potato come da fattura del 14/2/21 e del 16/3/24 pur osservandosi la presenza della cocciniglia del pino domestico causata dall'insetto originario del Nord America. In particolare è stato osservato il parziale annerimento alla base degli aghi dovuto alla colonizzazione della fumaggine, ovvero di un fungo che si alimenta della melata espulsa da parte della la quale a sua volta CP_3 si nutre della linfa contenuta negli atti di pino. Tale infestazione al momento del sopralluogo è stata rilevata di grado moderato anche per effetto della potatura dei rami e del trattamento endoterapico riscontrabile dalla presenza sul tronco di cinque fori realizzati per la somministrazione dei prodotti diretti a contrastare la presenza del parassita. Quest'ultimo intervento è stato effettuato in data 1/3/24 come evidenziato dal documento ricevuto dal ctu dalla difesa dell'appellante in data 5/2/24 e successivamente ripetuto in data 7/3/25.
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Detti trattamenti secondo il perito dovranno in futuro essere ripetuti nel mese di marzo per ridurre sensibilmente effetti della malattia e il disagio arrecato dalla perdita di melata durante il periodo primaverile ed estivo. Ha ritenuto pertanto come stante le condizioni dell'albero la malattia non arrechi danno alla proprietà confinante in termini da rendere necessario l'abbattimento, al contrario dovendosi ritenere indicato il trattamento endoterapico ivi descritto.
Per quanto sopra non sussistendo allo stato nessuna invasione della proprietà degli attori e ciò in virtù delle potature effettuate nel 2021 e 2024, e parimenti essendo la malattia sotto controllo da trattamenti endoterapici effettuati e da effettuarsi in futuro, come da documentazione prodotta del sig. la quale può essere certamente valutata stante la contumacia CP_1 involontaria in primo grado e la circostanza che si tratta di documenti nuovi formatisi successivamente e certamente acquisibili anche in virtù della rinnovata istruttoria- la domanda di abbattimento avanzata in 1° non può essere accolta potendosi invece ordinare l'attuazione delle misure di potatura e fitosanitarie indicate come necessarie dal ctu, siccome richieste in subordine in citazione dinnanzi al g.p.
Spese di lite secondo soccombenza solo per il presente grado di giudizio, stante la richiamata contumacia in 1° involontaria causata da un difetto di notifica degli stessi attori, e posto che la situazione attuale si è modificata a seguito di inerzia protratta comunque solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del quale evidentemente il sig. è venuto a conoscenza e CP_1 perciò si è attivato, trattandosi di una notifica perfezionata per la quale mancava soltanto il rispetto di un giorno utile a comparire rispetto quelli previsti dalla legge (44 gg anziché 45).
Spese di ctu come da soccombenza.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza 25932/21;
-in accoglimento della domanda avanzata in 1° dagli attori condanna
[...]
ad eseguire la potatura della chioma sul pino per cui è causa come CP_1 da motivazione con cadenza triennale e ad eseguire annualmente il trattamento endoterapico descritto in ctu;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 giudizio che liquida in complessive €2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico di . CP_1
Roma 11.11.25
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