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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 08.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1959/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CALAMIA CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Marsala in via Struppa, 60
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. RIZZO ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/09/2024, la sig.ra contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per
1 accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va respinto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalido nella misura del 67% (cfr. relazione in atti).
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetta la sig.ra ha concluso la sua Parte_1 relazione affermando quanto segue: “l'esame clinico e quello della documentazione sanitaria esistente, porta a formulare la seguente diagnosi: “Diabete mellito tipo 2. Spondiloartrosi con ernie discali.
Ipertensione arteriosa. Pregressa vitrectomia centrale TA assistita occhio sn per Pucker maculare”.
Il diabete mellito tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali, in buon compenso e senza complicanze, si valuta nella misura del 25%, tenuto conto che il DM 5.2.92 inserisce nella fascia di valutazione 41-50%, il “diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro e macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)”. La malattia osteoarticolare interessa prevalentemente il rachide cervicale, dorsale e lombare, è complicata da ernie discali e documentata radiologicamente (rm del
13.02.2023). L'incidenza sulle capacità di lavoro, tenuto conto anche dell'eccesso ponderale, si quantifica nella misura del 40%, con riferimento alla voce tabellare “anchilosi rachide lombare”, fascia di valutazione
31-40%.
L'ipertensione arteriosa, complicata da iniziale retinopatia, si inserisce in una I classe NYHA.
L'incidenza sulle capacità di lavoro, si quantifica nella misura del 20% (“coronaropatia lieve (I classe
NYHA)”, fascia di valutazione 11-20%).
Nell'aprile 2022 è stata sottoposta ad intervento di vitrectomia per pucker maculare occhio sinistro, con buon recupero funzionale (visita oculistica del 28.09.2022).
Applicando il calcolo riduzionistico previsto per patologie interessanti organi ed apparati diversi, si arriva ad un punteggio complessivo del 67% (sessantasette p. cento).
In conclusione pertanto si può affermare che NON ha diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971.”.
2 Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Al contrario, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitata a descrivere le proprie patologie, limitandosi per alcune a riproporre una diversa percentuale da assegnare, per altre a contestare il codice tabellare assegnato, senza indicare in modo dettagliato i motivi a sostegno delle proprie censure.
Appare priva di fondamento la prima censura attorea riguardante la patologia del diabete mellito di tipo 2 nella parte dove afferma che: “la percentuale assegnata dalla CTU è pari al 25%, percentuale errata in quanto, come affermato dalla CTU stessa, le percentuali per il codice 9309 sono del
41% min e 50% max;
quindi volendo assegnare il minimo percentuale, alla ricorrente spetterebbe il
41%.”.
Del resto, si evidenzia che la dott.ssa , con riferimento proprio alla Persona_2 patologia del diabete mellito di tipo 2, non ha arbitrariamente attribuito una percentuale inferiore al minimo previsto dal DM 5.02.92 ma ha precisato che: “Il diabete mellito tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali, in buon compenso e senza complicanze, si valuta nella misura del
25%, tenuto conto che il DM 5.2.92 inserisce nella fascia di valutazione 41-50%, il “diabete mellito tipo
1° o 2° con complicanze micro e macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)”.
(pag. 5 della perizia); si osserva inoltre che parte ricorrente non ha depositato nessuna documentazione medica idonea ad evidenziare la sussistenza di “complicanze micro e macroangiopatiche” ovvero la sussistenza di una patologia del diabete più grave rispetto a quella considerata dal CTU.
Risulta connotata dal requisito della eccessiva generalità e non sorretta da alcuna idonea e puntuale considerazione di carattere scientifico anche la censura sollevata da parte ricorrente nella parte in cui afferma: “la ricorrente presenta “Fegato aumentato di volumetria ad ecostruttura steatosico di grado severo;
esiti di colecistectomia;
formazione ipoecogena di 3,5cm a sviluppo esofitico in sede mesorenale destra” (Ecografia addome completo di TFA TRADE - DH RAD
ANGILERI del 29.07.2024), condizioni non valutate dalla CTU;
solo per gli esiti di colecistectomia il codice 6417 riconosce una percentuale del 9% fisso.”. Tale censura non pare cogliere nel segno atteso che agli atti non si rinviene alcuna documentazione attestante quanto affermato da parte attorea e non risultano specifici elementi documentali idonei ad attestare una condizione diversa da quella valutata dal ctu.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr.
Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
A fronte delle generiche e non puntuali contestazioni sollevate da parte ricorrente, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Vanno dunque integralmente confermate le risultanze dell'accertamento tecnico già espletato nella pregressa fase ex art. 445 c.p.c.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
- dichiara che la Sig.ra presenta una percentuale di invalidità del Parte_1
67% e quindi non risulta in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971;
- dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
- pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 08/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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