CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110 del Ruolo Generale dell'anno 2024, che porta riunito il procedimento R.G. n. 168/2024, promossa da
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caneva ed elettivamente domiciliata a
Treviso, via Turazza 9, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Tommaso Marchese il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di fax
085/4554209 e/o agli indirizzi di posta certificata e di posta ordinaria Email_1
; Email_2 parte convenuta in riassunzione pagina 1 di 20 Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 29506/2023, pubblicata il 24 ottobre
2024
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito:
-accertarsi e dichiararsi, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3190/2023, la tempestività della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori da parte di mediante la produzione del Pt_1 doc. n. 1 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Tribunale di
Treviso, R.G. n. 5318/2009), eventualmente tenendo conto altresì della mancanza di specifici rilievi sul punto, per i motivi esposti nell'atto di citazione in riassunzione di data 22.01.2024 introduttivo del presente giudizio e nella comparsa di costituzione e risposta depositata da nel procedimento R.G. n. Pt_1
168/2024 riunito al presente con ordinanza depositata il 29.5.2024;
-confermarsi integralmente le decisioni assunte dal Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1555/2012 così come precisate e modificate, con l'accoglimento dell'appello incidentale di nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. Pt_1
1121/2019, con integrale rigetto delle domande avversarie contenute nell'atto di citazione notificato a I.S.C. in data 23.01.2024 introduttivo del procedimento R.G.
n. 168/2024, riunito al presente con ordinanza depositata il 29.5.2024, e nella comparsa di costituzione e risposta depositata da in data Controparte_1
14.05.2024 nel presente procedimento e in ogni caso:
-revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1299/09 emesso dal Tribunale di Treviso in data
21.4.2009 per carenza dei presupposti di legge per la sua concessione ed in ogni caso in quanto la pretesa creditoria avversaria risulta infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e respingersi ogni domanda ed eccezione ex adverso proposte;
-accertarsi e dichiararsi che tutte le condizioni sospensive di cui all'art. 4 del contratto preliminare sottoscritto tra e (doc. n. 3 Parte_2 Controparte_1 fascicolo di primo grado) si sono avverate o comunque si debbono considerare avverate, anche ai sensi dell'art. 1359 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 20 -per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere ad Parte_1
a titolo di mediazione ai sensi dell'art. 3 del contratto prodotto
[...] sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado, la somma di € 118.000,00 oltre ad IVA,
e così in totale € 141.600,00, corrispondente al 4% del prezzo di compravendita indicato all'art. 5 del contratto prodotto in giudizio sub doc. n. 3 del fascicolo di primo grado, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di cui al
D.lgs. n. 231/2022 dal dì del dovuto al saldo, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché di quello di
Cassazione, liquidati secondo il disposto del D.M. n. 37/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, e con conferma della liquidazione delle spese di cui alle sentenze del Tribunale di Treviso n. 1555/2012 e della Corte d'Appello di
Venezia n. 1121/2019.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa riunione della presente causa di riassunzione con quella allibrata al n. 168/2024 R.G., uniformandosi a quanto statuito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 2956/2023 e/o in accoglimento dei motivi e delle considerazioni di cui all'originario atto di impugnazione, siccome riproposti e reiterati attraverso il presente atto e/o con il parallelo atto di citazione in riassunzione, e della domanda di restituzione che qui si propone ex art. 389 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza n. 1555/2012 del Tribunale di
Treviso, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e gravame, e rigettate integralmente le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_1 voglia così decidere:
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere Controparte_1 la restituzione dell'acconto e di ogni altra somma versata alla controparte ai sensi dell'art. 3 del contratto ripassato il 1°.03.2006, come modificato con
l'integrazione del 7.12.2007, e, per l'effetto, considerate le somme nel frattempo versate con riserva di ripetizione dalla in ragione dell'esecutività Controparte_1 delle pronunce precedentemente rese, dedotte nella superiore narrativa come
pagina 3 di 20 pari ad € 188.434,94, ivi comprese le spese legali, salvo errori e/o omissioni, condannare ex art. 389 c.p.c. la Parte_1 all'integrale refusione delle stesse, comprensive di ritenuta d'acconto a suo tempo versata, oltre interessi e rivalutazione dal dì dei rispettivi pagamenti alla ripetizione effettiva, ovvero, gradatamente, in aderenza alle conclusioni rassegnate con l'atto di appello:
1. condannare la alla refusione della Parte_1 somma pari ad € 48.000,00, oltre interessi moratori, ovvero di quella che risulterà di giustizia;
2. rigettare con interezza le domande riconvenzionali promosse dalla
[...] per le causali di cui in narrativa dell'atto di Parte_1 appello, o in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi verificata la condizione e dovuta la provvigione per l'attività di mediazione, ridurre
l'entità della stessa, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., per un importo pari
a quello già percepito dall'appellata in ragione del contratto definitivo di cui al doc. n. 22 del fascicolo di parte appellante, ossia di € 43.400,00, oltre I.V.A., o di altro importo che sarà ritenuto di giustizia, riconoscendo pertanto la debenza residua della per la minor somma di € 98.200,00; Controparte_1
3. in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi verificata la condizione sospensiva e dovuta la provvigione per l'attività di mediazione, riformare l'impugnata pronuncia cosicché la condanna non ecceda la complessiva somma pattuita ai sensi di contratto di € 141.600,00, e, per l'effetto, riconoscere alla il diritto di ottenere in ripetizione tutte le somme Controparte_1 eventualmente corrisposte in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione.
Con condanna della controparte a rifondere spese e competenze di lite di ogni grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario.
Svolgimento dei processi
Con decreto ingiuntivo n. 1299/2009 il Tribunale di Treviso ingiungeva a
[...] di pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 48.000,00 (euro 40.000,00 oltre IVA), a titolo di restituzione di un pagina 4 di 20 acconto precedentemente versato a per lo svolgimento dell'incarico di Pt_1 intermediazione commerciale, relativo al preliminare di vendita stipulato da cui era subentrata e contratto che CP_2 Controparte_1 Parte_2 non era andato a buon fine, ed essendo stato previsto nell'incarico di riconoscimento provvigione, nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni sospensive dedotte nella promessa di vendita, l'obbligo del mediatore di Pt_1 restituire l'acconto ricevuto.
Avverso tale decreto proponeva opposizione assumendo che la condizione Pt_1 sospensiva prevista nel preliminare dovesse considerarsi come avverata, ai sensi dell'art. 1359 c.c., e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'intera provvigione relativa all'affare (euro 118.000,00, oltre IVA, pari al 4% sul prezzo di vendita, a sua volta stabilito nel preliminare in euro
2.950.000.00).
Si costituiva in giudizio chiedendo la concessione della Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto opposto.
Istruita la causa attraverso produzioni documentali e l'assunzione di deposizioni testimoniali, con sentenza n. 1555/2012, il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1299/2009, e condannava CP_1
a restituire a la somma di euro 45.488,24, nel frattempo
[...] Pt_1 incamerata in ragione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, e a pagare a parte opponente l'ulteriore somma di euro 141.600,00 (euro 118.000,00 oltre IVA al
20%), oltre interessi legali, tenuto conto che:
- non sussistevano i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per la concessione del decreto, stante l'inadeguatezza allo scopo della documentazione allegata al ricorso e l'assenza, al momento dell'emissione, di un previo e favorevole accertamento giudiziale in merito alle cause del mancato avveramento della condizione sospensiva;
- fondata era la domanda riconvenzionale proposta da in quanto il Pt_1 mancato avveramento della condizione sospensiva non era ascrivibile a Pt_2
promittente venditrice degli immobili, bensì alla colpevole inerzia serbata
[...]
pagina 5 di 20 da per come evincibile anche dalle testimonianze rese in corso Controparte_1 di causa;
- inammissibile, oltreché infondata nel merito, era la domanda di riduzione della provvigione di intermediazione promossa tardivamente da Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo: Controparte_1
1) l'omesso rilievo della sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e, comunque, la sussistenza del suo diritto di credito;
2) la mancanza delle condizioni dell'azione relative alla domanda riconvenzionale avversaria (mancata prova dell'iscrizione nel ruolo dei mediatori di;
3) la Pt_1 violazione dell'art. 46 L.R. Lombardia n. 12/2005 e l'errata interpretazione del contratto del 1° marzo 2006; 4) l'erronea valutazione delle risultanze testimoniali;
5) l'erronea valutazione circa l'inammissibilità della domanda di riduzione della provvigione;
6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c. nonché del connesso principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
7) la mancata pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Si costituiva riconoscendo che la Parte_1 condanna pronunciata dal Tribunale era errata nella parte in cui dalla somma totale riconosciuta in suo favore (euro 141.600,00) non era stata detratta quella relativa all'acconto già percepito (euro 40.000,00 oltre IVA) e chiedendo, per il resto, il rigetto dell'impugnazione. Inoltre, l'appellata proponeva appello incidentale volto al riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Alla prima udienza di comparizione rilevava la tardività della Controparte_1 produzione da parte di della certificazione della Camera di commercio di Pt_1
Treviso di iscrizione di al ruolo dei mediatori, al numero 2431, a far data Pt_1 dal 20.5.2002.
Con sentenza n. 1121/2019 la Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente l'appello principale solo relativamente alla mancata detrazione dell'acconto già percepito da e accoglieva l'appello incidentale, riconoscendo che sulle Pt_1 somme dovute a dovevano essere considerati gli interessi ex d.lgs. Pt_1
231/2002.
pagina 6 di 20 In particolare, la Corte di appello, dopo avere confermato che il decreto ingiuntivo concesso a era stato emesso in carenza dei presupposti di legge e Controparte_1 ritenuta legittima e ammissibile la produzione da parte di dei documenti Pt_1 tesi a comprovare la propria iscrizione nell'albo degli agenti in mediazione, atteso che l'eccezione di mancata iscrizione era stata sollevata da solo Controparte_1 nel giudizio di appello, escludeva una non corretta applicazione dell'art. 46, L.R.
Lombardia 12/2005, rilevando che se era vero che l'evento condizionante – rilascio della DIA – era a propria volta subordinato alla sottoscrizione della convenzione, tale profilo non valeva a precludere la presentazione della DIA cui far seguire la sottoscrizione della convenzione, e confermava l'interpretazione delle clausole del preliminare di compravendita seguita dal Tribunale, concludendo che gli oneri derivanti e conseguenti alla convenzione erano da ritenersi posti a carico di e che, quindi, quest'ultima, rifiutando di Controparte_1 versare tali oneri, aveva impedito il verificarsi della condizione dedotta nel preliminare. Rigettava, infine, i motivi di gravame relativi alla domanda di riduzione della provvigione e alla condanna dell'appellata ex art. 89 c.p.c.
Contro la predetta sentenza ricorreva per cassazione affidandosi Controparte_1
a sette motivi, lamentando:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c. potendo il decreto ingiuntivo essere emesso anche quando il credito azionato dipende da una condizione ed essendo sufficienti in sede monitoria anche documenti privi di valenza probatoria assoluta;
nella specie la documentazione prodotta era idonea a comprovare nella sede monitoria l'esistenza del credito della ricorrente;
2. l'erronea decisione della Corte nella parte in cui la stessa – rilevato che solo con il gravame era stata eccepita la mancata iscrizione della nel ruolo Pt_1 dei mediatori - aveva ritenuto ammissibile la produzione da parte della predetta del certificato stesso, in violazione dell'art. 345 c.p.c., disattendendo, quindi, il motivo di gravame nonostante l'ammissibilità dell'eccezione riferita a una nullità rilevabile d'ufficio e quindi sottratta a preclusioni;
pagina 7 di 20 3. la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L.R. Lombardia n. 12/2005 atteso che una corretta analisi delle previsioni di detta legge avrebbe consentito alla
Corte territoriale di pervenire alla conclusione che, per ragioni tecniche, la condizione dedotta nel preliminare di compravendita non avrebbe mai potuto realizzarsi nel termine indicato nel preliminare medesimo;
4. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359, 1363 e 1757 c.c. in quanto la Corte di appello sarebbe pervenuta al giudizio di imputabilità alla stessa ricorrente del mancato avverarsi della condizione sulla base di una non corretta interpretazione delle clausole del preliminare concluso con la promittente venditrice Parte_2
5. la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 189 c.p.c. e 1227 c.c. per avere la Corte errato nel ritenere inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di riduzione della provvigione;
6. la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 1284 c.c. relativamente al riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal momento che la previsione di cui all'art. 1284 c.c. deriva dalla modifica avvenuta con il d.l. 132/2014 (convertito con legge n. 162/2014), con conseguente sua inapplicabilità alla fattispecie in esame risalendo l'instaurazione del giudizio di primo grado all'anno 2009;
7. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 645 c.p.c. atteso che la
Corte non avrebbe statuito in ordine alla domanda di restituzione della parte di provvigione già anticipata, domanda formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo: anche ritenendo che la documentazione prodotta in sede monitoria non fosse stata idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la Corte
d'appello si sarebbe comunque dovuta pronunciare nel merito della domanda per effetto della proposizione dell'opposizione al decreto medesimo, laddove nulla avrebbero statuito né il giudice di prime cure, né quello di secondo grado sul punto.
Con la sentenza n. 29506/2023 la Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la Corte territoriale fosse incorsa in una violazione o falsa applicazione delle norme individuate dalla ricorrente, atteso che la Corte di pagina 8 di 20 appello non aveva negato in linea generale che il decreto ingiuntivo possa essere emesso sulla base di fatture o in presenza di una condizione, ma, con specifico riferimento all'ipotesi sottoposta al suo esame, aveva espresso una valutazione di merito nel senso della inidoneità dei documenti e delle allegazioni alla base della domanda monitoria a costituire idoneo presupposto per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Tale valutazione di merito, essendo stata congruamente motivata dalla
Corte territoriale, non risultava censurabile in sede di legittimità.
Ha, invece, accolto il secondo motivo di ricorso. In particolare, la Corte ha affermato: “...Vanno, quindi, ribaditi i seguenti due principi. Il primo è che il soggetto che agisca ex art. 1755 c.c. per la corresponsione della provvigione in relazione ad una attività di mediazione esauritasi in epoca anteriore alle modifiche apportate dell'art. 73, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 all'art. 2, L. 3 febbraio 1989,
n. 39 ha l'onere di dimostrare di essere iscritto nello speciale ruolo degli agenti di affari in mediazione con l'ulteriore precisazione che, poiché tale requisito discende da una norma imperativa, consegue che non solo rientra tra i doveri del giudice, prima di accogliere una domanda, verificare anche ex officio e in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza della ricordata condizione, ma anche che l'eccezione concernente la mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L. 39/1989 costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. ed al divieto dello ius novorum sancito dalla stessa norma. Il secondo è che se, da un lato, il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa, tuttavia, dall'altro lato, l'onere della prova dell'iscrizione medesima può ben essere assolto per presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, e fermi restando, in capo al giudice di merito, sia l'apprezzamento sulla idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi sul punto”.
pagina 9 di 20 Secondo la Suprema Corte la decisione impugnata risultava avere qualificato come legittima la produzione, da parte di della documentazione Pt_1 comprovante l'iscrizione nel ruolo dei mediatori unicamente valorizzando il fatto che l'eccezione di mancata iscrizione nel ruolo era stata sollevata da CP_1 solo in appello ma, in tal modo, la Corte territoriale era venuta ad
[...] ammettere tale produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado quando, invece, la Corte era chiamata, non a dare applicazione all'art. 345 c.p.c. – e tampoco ad ammettere una produzione documentale sulla scorta della sola novità della questione cui la prova medesima era riferita - bensì ad operare una verifica in ordine all'esistenza o meno di una produzione tempestiva, nell'ambito del giudizio di primo grado, della prova dell'iscrizione di all'albo dei mediatori. Pt_1
Pertanto, la Corte di cassazione, accolto il secondo motivo e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, cassava la sentenza impugnata affermando: “La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui enunciati, e nel valutare in particolare la presenza o meno di una tempestiva prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori dell'odierna controricorrente – dovendosi osservare che quest'ultima ha dedotto nel controricorso di avere fornito la prova in questione sin dal giudizio di primo grado, e quindi tempestivamente - provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità”. ha riassunto il giudizio avanti a questa Parte_1
Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe e rilevando, in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema Corte, di avere assolto sin dal giudizio di primo grado all'onere di dimostrare la propria iscrizione all'albo dei mediatori avendo, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, introduttivo del processo di primo grado, segnalato di essere “una società che opera nel campo della intermediazione nella compravendita, affitto e locazione di beni immobili o aziende”, e prodotto, a sostegno di tale affermazione, come doc. n. 1, la visura pagina 10 di 20 camerale della società, da cui risulta che essa è iscritta al ruolo agenti di affari in mediazione al n. 2431 della provincia di Treviso a far data dal 20.5.2002.
Anche ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte e tale Controparte_1 procedimento (R.G. 168/2024) è stato riunito al presente.
La predetta società, dopo avere ripercorso lo svolgimento dei processi di merito e di legittimità ritiene che la controparte non abbia assolto al suo onere probatorio e chiede, quindi, che venga accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la restituzione dell'acconto e di ogni altra somma versata a Pt_1
Nel caso in cui l'indagine demandata dalla Corte di cassazione, afferente all'assolvimento da parte di dell'onere probatorio su di essa incombente in Pt_1 relazione all'iscrizione all'albo dei mediatori, dovesse sortire esito positivo, reitera gli ulteriori motivi di impugnazione avanzati con l'atto di Controparte_1 citazione in appello del 27 novembre 2012, ad eccezione del primo.
Come da provvedimento del 29 maggio 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 30 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352
c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, questa Corte deve valutare, in particolare, la presenza o meno di una tempestiva prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori di sin dal giudizio di primo grado. Pt_1
La Suprema Corte nell'affermare che il principio di non contestazione non permette di superare ed escludere l'assolvimento di tale onere, richiamando l'ordinanza n. 20556/2021, ha specificato che l'onere della prova dell'iscrizione può ben essere assolto anche per presunzioni e che accanto al ricorso alle presunzioni, poi, restano fermi, in capo al giudice di merito, sia l'apprezzamento sulla idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia l'ulteriore possibilità, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, di valorizzare la mancanza di specifici rilievi sul punto.
pagina 11 di 20 Orbene, ritiene il Collegio che, dall'esame degli atti e delle circostanze allegate dalle parti in causa, abbia assolto a tale onere. Pt_1
Occorre immediatamente rilevare che già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo la stessa aveva dato atto che era intervenuto con un Controparte_1 Pt_1 incarico di mediazione in base al quale era stato pattuito in favore della predetta una commissione pari al 4% sul prezzo di vendita, oltre IVA. Tra i documenti prodotti dalla ricorrente, allegati al ricorso, vi era anche la visura camerale di
(doc. 7) dalla quale risultava chiaramente non solo che l'oggetto sociale di Pt_1 era l'intermediazione nella compravendita, affitto o locazione di beni Pt_1 immobile, ma anche (pag. 4) l'iscrizione della società nel ruolo degli agenti di affari in mediazione al n. 2431 della provincia di Treviso dal 20 maggio 2002.
Inoltre, nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1299/2009 aveva espressamente dichiarato di essere una società che operava nel campo della intermediazione nella compravendita, affitto e locazione di beni immobili o aziende e aveva prodotto, a sostegno di tale affermazione (doc. 1) la visura camerale della società, da cui risultava che essa era iscritta al ruolo agenti di affari in mediazione al n. 2431 della provincia di Treviso a far data dal 20.5.2002.
Pertanto la qualifica di mediatore professionale allegata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in uno con la visura camerale prodotta da dalla Pt_1 quale risultava la sua iscrizione al relativo albo e il numero di iscrizione, a giudizio del Collegio, consentono di ritenere infondata l'eccezione sollevata da CP_1 la quale, peraltro, era già perfettamente consapevole, avendo la stessa
[...] prodotto in sede monitoria la visura camerale dei dalla quale risultava Pt_1
l'iscrizione della predetta nel ruolo degli agenti immobiliari, che era iscritta Pt_1 in tale albo.
Rileva, inoltre, la circostanza che l'eccezione concernente la mancata iscrizione era stata sollevata da solo nel grado di appello e senza che la stessa CP_1 avesse preso posizione sul dato già acquisito in giudizio, tanto che nessun rilievo la società ingiungente aveva proposto nel corso del giudizio di primo grado.
pagina 12 di 20 Stante, quindi, il giudicato formatosi sul primo motivo di appello e ritenuto che abbia tempestivamente provato la sua iscrizione nel ruolo dei mediatori, Pt_1 occorre esaminare le questioni che sono state dichiarate assorbite dalla
Cassazione (Cass. n. 8773/2022; Cass. n. 12065/2024), questioni peraltro riproposte nel presente giudizio di rinvio, non essendo fondata la tesi sostenuta da secondo la quale questa Corte dovrebbe attenersi a quanto già accertato Pt_1
e stabilito dal Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1555/2012 e dalla Corte di appello di Venezia nella sentenza n. 1121/2019, senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e/o la valutazione dei fatti già effettuati nella sentenza cassata.
Venendo a esaminare la domanda riconvenzionale formulata da e le Pt_1 contestazioni mosse da si osserva che, come rilevato da Controparte_1 quest'ultima, (Cass. n. 13099/2011), “Qualora le parti, al momento della stipulazione del contratto, abbiano sottoposto l'efficacia di una o più clausole del medesimo all'avverarsi di una condizione sospensiva costituita dal conseguimento di un provvedimento amministrativo, al fine di valutare, ai sensi dell'art. 1359
c.c., se tale condizione si possa considerare come avverata, la prova non può avere ad oggetto la certezza che il provvedimento amministrativo vi sarebbe stato, ma solo lo stabilire se, in quella determinata situazione, la conclusione positiva del procedimento amministrativo fosse o meno da ritenere possibile”.
Orbene alla luce dell'esame dei documenti in atti e delle deposizioni rese nel giudizio di primo grado il Collegio ritiene che la condizione prevista nel contratto preliminare (art. 4), stipulato da cui è poi subentrata CP_2 CP_1
e non si sia avverata per causa imputabile alla promissaria
[...] Parte_2 acquirente, precisamente che il mancato rilascio del titolo abilitativo all'edificazione sia da imputarsi a atteso che era ben possibile Controparte_1 che entro la data del 30 settembre 2008 potesse essere rilasciata la DIA.
La tesi sostenuta da secondo cui il mancato avveramento della CP_1 condizione sarebbe da addebitare alla promittente venditrice la quale, non Pt_2 avendo la disponibilità liquida del denaro, non era stata in grado di corrispondere al Comune le somme necessarie per la monetizzazione degli oneri e per il pagina 13 di 20 conguaglio e non sarebbe stata in grado di reperire una banca disposta a prestarle la fideiussione a garanzia delle varie opere, trova smentita nelle chiare previsioni contrattuali.
Infatti, all'art. 6) era espressamente stabilito che erano a carico della promissaria l'acquisto tutti gli oneri derivanti e conseguenti di cui alla CP_2 convenzione del Piano di Attuazione (PUA), compreso l'onere della monetizzazione delle aree non cedute, nonché gli oneri del permesso di costruire o della DIA e del relativo costo di costruzione, da versare ai vari enti, comprese le spese tecniche dei professionisti ai quali la promissaria l'acquisto avrebbe conferito l'incarico per l'esecuzione dell'intera struttura commerciale, mentre erano a carico della promittente la vendita solo le spese tecniche e notarili relative alla Parte_2 predisposizione del PUA fino alla firma della convenzione in atto pubblico.
Né a diversa conclusione porta l'esame dell'art. 7 del preliminare che, contrariamente a quanto sostenuto da non prevedeva un obbligo Controparte_1 per di anticipare le somme necessarie alla monetizzazione degli oneri Parte_2
e al conguaglio e di attivarsi al fine di procurare in tempi utili la fideiussione, ma si limitava a stabilire che solo nell'ipotesi in cui, eventualmente, avesse Pt_2 anticipato gli oneri che erano a carico, fin da subito, di , e non dalla stipula CP_2 del contratto di compravendita, come affermato nell'atto di appello da CP_1
(pag. 20), quest'ultima avrebbe dovuto procedere a rimborsarli a
[...] Pt_2
Si trattava, in definitiva, di una clausola che confermava la volontà delle parti a che tutte le spese, fatte salve le sole spese tecniche e notarili relative alla predisposizione del PUA fino alla firma della convenzione in atto pubblico, fossero poste a carico della promissaria acquirente e garantiva CP_2 Pt_2 nell'eventualità che essa avesse anticipato le spese di competenza della promissaria acquirente prevedendo espressamente il suo obbligo di tenere indenne la promittente venditrice da ogni eventuale spesa che si fosse trovata semmai ad anticipare.
Anche il comportamento tenuto dalle parti durante l'iter amministrativo, come già osservato dal Tribunale di Treviso, conferma la correttezza delle suddetta interpretazione: è circostanza documentale che già il 14 maggio 2008, Pt_2
pagina 14 di 20 aveva comunicato a che il PUA era stato approvato il 19 Pt_1 Controparte_1 aprile 2008 dalla Giunta del Comune di Voghera, che era prossimo l'inoltro al notaio della documentazione necessaria per la stipula della convenzione e, soprattutto, veniva chiesto alla promissaria acquirente “quale procedimento adottare tra le parti per addivenire alla firma della convenzione e le modalità di pagamento delle anticipazioni che dovranno essere versate da parte della
[...]
a favore di affinché questa provveda ai versamenti in favore CP_1 Parte_2 del Comune di Voghera”.
A fronte di ciò è rimasta inerte senza attivarsi in alcun modo, Controparte_1 dando riscontro a tale richiesta soltanto il 1° settembre 2008 e senza mai prospettare una diversa interpretazione del contratto in relazione al suo obbligo di pagamento degli oneri e spese e senza esplicitare e motivare tale comportamento inerte, nonostante i solleciti di che si trovava nella condizione di non Parte_2 poter neanche sopperire al comportamento non chiaro e inadempiente della promissaria acquirente.
Sul punto valgono anche le dichiarazioni rese dal teste nel corso del Tes_1 giudizio di primo grado, il quale ha affermato che a seguito della definitiva adozione del Piano Urbanistico si era impegnato telefonando e scrivendo raccomandate, senza ricevere risposte, a per sapere quale fosse Controparte_1 la loro intenzione circa il pagamento degli oneri il cui importo era già stato trasmesso dal Comune.
D'altra parte, il teste dopo avere negato che avesse Testimone_2 Pt_2 sollecitato più volte a rilasciarle fideiussione a suo favore, ha Controparte_1 ammesso che aveva sollecitato a versare delle somme Pt_2 Controparte_1 anticipatamente alla data di sottoscrizione della convenzione, ma che CP_1 aveva ritenuto di non provvedere alla luce del contratto sottoscritto
[...] secondo il quale era tenuta solo successivamente al rimborso delle somme.
Merita di essere condivisa la valutazione del Tribunale che ha ritenuto le dichiarazioni rese dal irrilevanti, non soltanto perché contraddittorie, ma Tes_2 anche in quanto palesemente in contrasto con le risultanze documentali e con quanto dichiarato da , legale rappresentante di che Testimone_3 Controparte_1
pagina 15 di 20 aveva riconosciuto, contrariamente a quanto riferito dal che aveva Tes_2 Pt_2 chiesto a di rilasciare la fideiussione a favore del Comune di Controparte_1
Voghera, richiesta ritenuta non condivisibile in quanto non prevista contrattualmente.
Il generico motivo di appello (4) formulato da appare infondato in CP_1 quanto le dichiarazioni rese da appaiono lineari, chiare e prima ancora Tes_1 attendibili, data l'insussistenza di un interesse diretto del predetto a partecipare al giudizio che si svolgeva tra soggetti diversi rispetto a e Pt_2 Controparte_1 mentre le dichiarazioni del e del appaiono non solo irrilevanti e poco Tes_2 Tes_3 chiare ma anche non condivisibili alla luce del dato contrattuale contrario.
Meritano, pertanto, di essere condivise le valutazioni già espresse sia dal
Tribunale che dalla Corte di appello atteso che, se e non Pt_2 Controparte_1 sono giunte alla formalizzazione della convenzione e all'apertura della pratica edilizia entro il tempo previsto, circostanza che rileva in relazione al pagamento della provvigione in favore di ciò è da imputare alla condotta di Pt_1 CP_1 la quale, invece che adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di
[...]
è rimasta totalmente inerte. Pt_2
Né a diverse conclusioni porta la previsione di cui all'art. 46 L.R. Lombardia n.
12/2005, di cui nel terzo motivo di impugnazione, lamenta la Controparte_1 mancata applicazione: se è vero che la DIA avrebbe potuto essere rilasciata solo dopo la sottoscrizione della convenzione è anche vero, come già osservato dalla
Corte di appello di Venezia, che (art. 42, IV comma) l'efficacia della denuncia sarebbe rimasta sempre sospesa fino all'adempimento richiesto. In sostanza, sin da subito si sarebbe potuto presentata la DIA, precisamente già nel maggio 2008
e successivamente avrebbe potuto essere sottoscritta la convenzione, data l'adozione del PUA del 29 Aprile 2008, e si sarebbe potuta verificare la condizione sospensiva prima del 30 settembre 2008.
Vale la pena di esaminare anche quanto deduce nel terzo motivo Controparte_1 di ricorso per cassazione, dichiarato assorbito: secondo la predetta la DIA si sarebbe potuta presentare solo dopo la sottoscrizione della convenzione, convenzione che era pronta per la sottoscrizione solo a partire dal 3 settembre pagina 16 di 20 2008. Pertanto, poiché per l'efficacia della DIA sarebbero dovuti trascorrere 30 giorni dalla presentazione, la condizione non si sarebbe potuta avverare entro il termine del 30 settembre 2008.
La tesi prova troppo: la circostanza che la convenzione fosse pronta soltanto a partire dal 3 settembre 2008 non deriva da tempi tecnici necessari per addivenire alla predisposizione della convenzione stessa ma soltanto dal comportamento inerte di che, non adempiendo alle chiare obbligazioni assunte in sede di CP_1 preliminare, ha fatto sì che i tempi tecnici si fossero prolungati, data la difficoltà di di reperire nell'immediatezza le provviste necessarie a fare fronte agli Pt_2 oneri e spese che erano, invece, di immediata competenza di Controparte_1
al fine di valorizzare le sue censure, richiama la pronuncia della Controparte_1
Corte di appello di Brescia che ha riformato la sentenza del Tribunale che, nella causa intercorsa tra e aveva ritenuto legittimo il Parte_2 Controparte_1 recesso di dal contratto preliminare e sussistente il suo diritto di Pt_2 trattenere la caparra, sentenza, quest'ultima, richiamata anche dalla Corte di appello di Venezia nella sentenza cassata.
A giudizio del Collegio, tale riferimento appare privo di rilievo: la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado sulla base delle previsioni della legge regionale e del dato che, non essendo tecnicamente possibile il rilascio della DIA, che necessitava di 30 giorni, ed essendo circostanza pacifica che la convenzione si sarebbe potuta sottoscrivere dal 3 settembre 2008, la DIA non avrebbe potuto essere presentata, o essere presa in esame, entro il 30 settembre 2008 ed entro tale data la condizione non avrebbe comunque più potuto utilmente realizzarsi.
Però la Corte di appello di Brescia (pag. 14 sentenza) si è premurata di specificare che rilevanza dirimente avrebbe potuto assumere l'eventuale inerzia serbata dalla promissaria acquirente in epoca precedente la formazione della convenzione ma che, tuttavia, non aveva formulato allegazioni in tal senso collocando Parte_2 la condotta inerte, e pertanto inadempiente, di solo dopo la Controparte_1 comunicazione, da parte sua, che la convenzione era ormai pronta per la sottoscrizione.
pagina 17 di 20 Nella fattispecie, invece, il comportamento negligente di è stato Controparte_1 immediatamente allegato e valorizzato dalla società opponente in primo grado, la quale ha fatto espresso riferimento alle richieste e alle comunicazioni e sollecitazioni da essa inviate alla controparte già dal 14 maggio 2008 e ha provato, sia attraverso la prova orale, sia attraverso i documenti dimessi, che non aveva adottato una condotta conforme agli obblighi Controparte_1 contrattuali dalla stessa assunti con e che il ritardo nel procedimento Parte_2 amministrativo era dipeso proprio dall'inadempimento di Controparte_1
Quanto alla domanda di riduzione della provvigione si deve rilevare che nell'atto di appello censura la decisone del Tribunale nella parte in cui ha Controparte_1 dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, tale domanda senza, però, censurare la decisione nella parte in cui è stata ritenuta l'infondatezza della stessa (pag. 9 sentenza Tribunale Treviso).
Ritiene, comunque, il Collegio che nessuna riduzione possa essere disposta atteso che il contratto, depositato quale doc. 22 da risulta stipulato tra Controparte_1 soggetti diversi da quelli originari, non vi è corrispondenza dei beni oggetto del contratto preliminare stipulato da e rispetto a quelli di Parte_2 CP_2 cui al contratto stipulato tra e inferiore è il Parte_2 Controparte_3 corrispettivo convenuto, la provvigione prevista in favore di è pari al 4% Pt_1 analogamente a quanto convenuto nell'incarico di riconoscimento provvigione.
Merita di essere accolta la domanda di volta al riconoscimento degli Pt_1 interessi ex d.lgs. 231/2002, come già ritenuto dalla Corte di appello di Venezia nell'accogliere l'appello incidentale proposto da Pt_1
Sul punto si osserva, stante la censura mossa in sede di cassazione da CP_1
che, sebbene nell'atto di citazione in opposizione gli interessi fossero stati
[...] richiesti senza specificare la loro natura (“oltre interessi dal dì del dovuto al saldo”), in sede di prima memoria ex articolo 183, VI comma, c.p.c., tempestivamente, l'attrice opponente aveva chiesto espressamente la liquidazione degli interessi al tasso moratorio indicato dal d.lgs. 231/2002.
D'altra parte “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione
pagina 18 di 20 degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Offensiva, infine, non può essere considerata la frase indicata da Controparte_1 contenuta nell'atto redatto da priva di contenuto sconveniente, non Pt_1 eccedente dalle esigenze difensive e predisposta per dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Pertanto, all'esito del giudizio, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è già stato revocato con la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, che si è formato il giudicato sulla fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1299/2009 del
Tribunale di Treviso e sulla condanna alla restituzione da parte di Controparte_1 in favore di della somma versata da quest'ultima a seguito della provvisoria Pt_1 esecutività del decreto opposto, ritenuta la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da deve essere disposta la condanna di Pt_1 CP_1
a pagare a l'intera provvigione alla stessa dovuta.
[...] Pt_1
Tenuto conto che tale provvigione ammontava a euro 141.600,00, somma comprensiva dell'IVA al 20% (4%, oltre IVA, del prezzo della compravendita indicato all'art. 5 del contratto preliminare in euro 2.950.000,00), e che CP_1 aveva già versato a titolo di acconto la somma di euro 48.000,00, somma sempre comprensiva dell'IVA (euro 40.000,00 + euro 8.000,00), deve Controparte_1 corrispondere a la residua somma di euro 93.600,00, comprensiva di IVA, Pt_1 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Si specifica che, se erroneamente nella sentenza di primo grado non era stato detratto detto acconto, nella sentenza di secondo grado l'acconto è stato detratto soltanto nella misura di euro 40.000,00 e senza calcolare correttamente l'incidenza dell'IVA dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di la quale deve essere Controparte_1 condannata a rifondare a le spese di giudizio di tutti i gradi, liquidate, Pt_1 quanto a quelle di primo e secondo grado, nella misura già tassata dal Tribunale
pagina 19 di 20 di Treviso e dalla Corte di appello di Venezia, quanto a quelle del giudizio di
Cassazione e del presente giudizio di rinvio, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del decisum (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), secondo valori medi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e condanna a corrispondere a
[...] Controparte_1 [...] la somma di euro 93.600,00, Parte_1 comprensiva di IVA al 20%, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo
[...] grado, in euro 500,00 per anticipazioni e in euro 8.950,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 675,00 per anticipazioni e in euro 9.515,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 7.655,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 759,00 per anticipazioni e in euro 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110 del Ruolo Generale dell'anno 2024, che porta riunito il procedimento R.G. n. 168/2024, promossa da
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caneva ed elettivamente domiciliata a
Treviso, via Turazza 9, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Tommaso Marchese il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di fax
085/4554209 e/o agli indirizzi di posta certificata e di posta ordinaria Email_1
; Email_2 parte convenuta in riassunzione pagina 1 di 20 Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 29506/2023, pubblicata il 24 ottobre
2024
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito:
-accertarsi e dichiararsi, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3190/2023, la tempestività della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori da parte di mediante la produzione del Pt_1 doc. n. 1 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Tribunale di
Treviso, R.G. n. 5318/2009), eventualmente tenendo conto altresì della mancanza di specifici rilievi sul punto, per i motivi esposti nell'atto di citazione in riassunzione di data 22.01.2024 introduttivo del presente giudizio e nella comparsa di costituzione e risposta depositata da nel procedimento R.G. n. Pt_1
168/2024 riunito al presente con ordinanza depositata il 29.5.2024;
-confermarsi integralmente le decisioni assunte dal Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1555/2012 così come precisate e modificate, con l'accoglimento dell'appello incidentale di nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. Pt_1
1121/2019, con integrale rigetto delle domande avversarie contenute nell'atto di citazione notificato a I.S.C. in data 23.01.2024 introduttivo del procedimento R.G.
n. 168/2024, riunito al presente con ordinanza depositata il 29.5.2024, e nella comparsa di costituzione e risposta depositata da in data Controparte_1
14.05.2024 nel presente procedimento e in ogni caso:
-revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1299/09 emesso dal Tribunale di Treviso in data
21.4.2009 per carenza dei presupposti di legge per la sua concessione ed in ogni caso in quanto la pretesa creditoria avversaria risulta infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e respingersi ogni domanda ed eccezione ex adverso proposte;
-accertarsi e dichiararsi che tutte le condizioni sospensive di cui all'art. 4 del contratto preliminare sottoscritto tra e (doc. n. 3 Parte_2 Controparte_1 fascicolo di primo grado) si sono avverate o comunque si debbono considerare avverate, anche ai sensi dell'art. 1359 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 20 -per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere ad Parte_1
a titolo di mediazione ai sensi dell'art. 3 del contratto prodotto
[...] sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado, la somma di € 118.000,00 oltre ad IVA,
e così in totale € 141.600,00, corrispondente al 4% del prezzo di compravendita indicato all'art. 5 del contratto prodotto in giudizio sub doc. n. 3 del fascicolo di primo grado, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di cui al
D.lgs. n. 231/2022 dal dì del dovuto al saldo, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché di quello di
Cassazione, liquidati secondo il disposto del D.M. n. 37/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, e con conferma della liquidazione delle spese di cui alle sentenze del Tribunale di Treviso n. 1555/2012 e della Corte d'Appello di
Venezia n. 1121/2019.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa riunione della presente causa di riassunzione con quella allibrata al n. 168/2024 R.G., uniformandosi a quanto statuito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 2956/2023 e/o in accoglimento dei motivi e delle considerazioni di cui all'originario atto di impugnazione, siccome riproposti e reiterati attraverso il presente atto e/o con il parallelo atto di citazione in riassunzione, e della domanda di restituzione che qui si propone ex art. 389 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza n. 1555/2012 del Tribunale di
Treviso, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e gravame, e rigettate integralmente le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_1 voglia così decidere:
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere Controparte_1 la restituzione dell'acconto e di ogni altra somma versata alla controparte ai sensi dell'art. 3 del contratto ripassato il 1°.03.2006, come modificato con
l'integrazione del 7.12.2007, e, per l'effetto, considerate le somme nel frattempo versate con riserva di ripetizione dalla in ragione dell'esecutività Controparte_1 delle pronunce precedentemente rese, dedotte nella superiore narrativa come
pagina 3 di 20 pari ad € 188.434,94, ivi comprese le spese legali, salvo errori e/o omissioni, condannare ex art. 389 c.p.c. la Parte_1 all'integrale refusione delle stesse, comprensive di ritenuta d'acconto a suo tempo versata, oltre interessi e rivalutazione dal dì dei rispettivi pagamenti alla ripetizione effettiva, ovvero, gradatamente, in aderenza alle conclusioni rassegnate con l'atto di appello:
1. condannare la alla refusione della Parte_1 somma pari ad € 48.000,00, oltre interessi moratori, ovvero di quella che risulterà di giustizia;
2. rigettare con interezza le domande riconvenzionali promosse dalla
[...] per le causali di cui in narrativa dell'atto di Parte_1 appello, o in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi verificata la condizione e dovuta la provvigione per l'attività di mediazione, ridurre
l'entità della stessa, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., per un importo pari
a quello già percepito dall'appellata in ragione del contratto definitivo di cui al doc. n. 22 del fascicolo di parte appellante, ossia di € 43.400,00, oltre I.V.A., o di altro importo che sarà ritenuto di giustizia, riconoscendo pertanto la debenza residua della per la minor somma di € 98.200,00; Controparte_1
3. in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi verificata la condizione sospensiva e dovuta la provvigione per l'attività di mediazione, riformare l'impugnata pronuncia cosicché la condanna non ecceda la complessiva somma pattuita ai sensi di contratto di € 141.600,00, e, per l'effetto, riconoscere alla il diritto di ottenere in ripetizione tutte le somme Controparte_1 eventualmente corrisposte in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione.
Con condanna della controparte a rifondere spese e competenze di lite di ogni grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario.
Svolgimento dei processi
Con decreto ingiuntivo n. 1299/2009 il Tribunale di Treviso ingiungeva a
[...] di pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 48.000,00 (euro 40.000,00 oltre IVA), a titolo di restituzione di un pagina 4 di 20 acconto precedentemente versato a per lo svolgimento dell'incarico di Pt_1 intermediazione commerciale, relativo al preliminare di vendita stipulato da cui era subentrata e contratto che CP_2 Controparte_1 Parte_2 non era andato a buon fine, ed essendo stato previsto nell'incarico di riconoscimento provvigione, nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni sospensive dedotte nella promessa di vendita, l'obbligo del mediatore di Pt_1 restituire l'acconto ricevuto.
Avverso tale decreto proponeva opposizione assumendo che la condizione Pt_1 sospensiva prevista nel preliminare dovesse considerarsi come avverata, ai sensi dell'art. 1359 c.c., e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'intera provvigione relativa all'affare (euro 118.000,00, oltre IVA, pari al 4% sul prezzo di vendita, a sua volta stabilito nel preliminare in euro
2.950.000.00).
Si costituiva in giudizio chiedendo la concessione della Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto opposto.
Istruita la causa attraverso produzioni documentali e l'assunzione di deposizioni testimoniali, con sentenza n. 1555/2012, il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1299/2009, e condannava CP_1
a restituire a la somma di euro 45.488,24, nel frattempo
[...] Pt_1 incamerata in ragione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, e a pagare a parte opponente l'ulteriore somma di euro 141.600,00 (euro 118.000,00 oltre IVA al
20%), oltre interessi legali, tenuto conto che:
- non sussistevano i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per la concessione del decreto, stante l'inadeguatezza allo scopo della documentazione allegata al ricorso e l'assenza, al momento dell'emissione, di un previo e favorevole accertamento giudiziale in merito alle cause del mancato avveramento della condizione sospensiva;
- fondata era la domanda riconvenzionale proposta da in quanto il Pt_1 mancato avveramento della condizione sospensiva non era ascrivibile a Pt_2
promittente venditrice degli immobili, bensì alla colpevole inerzia serbata
[...]
pagina 5 di 20 da per come evincibile anche dalle testimonianze rese in corso Controparte_1 di causa;
- inammissibile, oltreché infondata nel merito, era la domanda di riduzione della provvigione di intermediazione promossa tardivamente da Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo: Controparte_1
1) l'omesso rilievo della sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e, comunque, la sussistenza del suo diritto di credito;
2) la mancanza delle condizioni dell'azione relative alla domanda riconvenzionale avversaria (mancata prova dell'iscrizione nel ruolo dei mediatori di;
3) la Pt_1 violazione dell'art. 46 L.R. Lombardia n. 12/2005 e l'errata interpretazione del contratto del 1° marzo 2006; 4) l'erronea valutazione delle risultanze testimoniali;
5) l'erronea valutazione circa l'inammissibilità della domanda di riduzione della provvigione;
6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c. nonché del connesso principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
7) la mancata pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Si costituiva riconoscendo che la Parte_1 condanna pronunciata dal Tribunale era errata nella parte in cui dalla somma totale riconosciuta in suo favore (euro 141.600,00) non era stata detratta quella relativa all'acconto già percepito (euro 40.000,00 oltre IVA) e chiedendo, per il resto, il rigetto dell'impugnazione. Inoltre, l'appellata proponeva appello incidentale volto al riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Alla prima udienza di comparizione rilevava la tardività della Controparte_1 produzione da parte di della certificazione della Camera di commercio di Pt_1
Treviso di iscrizione di al ruolo dei mediatori, al numero 2431, a far data Pt_1 dal 20.5.2002.
Con sentenza n. 1121/2019 la Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente l'appello principale solo relativamente alla mancata detrazione dell'acconto già percepito da e accoglieva l'appello incidentale, riconoscendo che sulle Pt_1 somme dovute a dovevano essere considerati gli interessi ex d.lgs. Pt_1
231/2002.
pagina 6 di 20 In particolare, la Corte di appello, dopo avere confermato che il decreto ingiuntivo concesso a era stato emesso in carenza dei presupposti di legge e Controparte_1 ritenuta legittima e ammissibile la produzione da parte di dei documenti Pt_1 tesi a comprovare la propria iscrizione nell'albo degli agenti in mediazione, atteso che l'eccezione di mancata iscrizione era stata sollevata da solo Controparte_1 nel giudizio di appello, escludeva una non corretta applicazione dell'art. 46, L.R.
Lombardia 12/2005, rilevando che se era vero che l'evento condizionante – rilascio della DIA – era a propria volta subordinato alla sottoscrizione della convenzione, tale profilo non valeva a precludere la presentazione della DIA cui far seguire la sottoscrizione della convenzione, e confermava l'interpretazione delle clausole del preliminare di compravendita seguita dal Tribunale, concludendo che gli oneri derivanti e conseguenti alla convenzione erano da ritenersi posti a carico di e che, quindi, quest'ultima, rifiutando di Controparte_1 versare tali oneri, aveva impedito il verificarsi della condizione dedotta nel preliminare. Rigettava, infine, i motivi di gravame relativi alla domanda di riduzione della provvigione e alla condanna dell'appellata ex art. 89 c.p.c.
Contro la predetta sentenza ricorreva per cassazione affidandosi Controparte_1
a sette motivi, lamentando:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c. potendo il decreto ingiuntivo essere emesso anche quando il credito azionato dipende da una condizione ed essendo sufficienti in sede monitoria anche documenti privi di valenza probatoria assoluta;
nella specie la documentazione prodotta era idonea a comprovare nella sede monitoria l'esistenza del credito della ricorrente;
2. l'erronea decisione della Corte nella parte in cui la stessa – rilevato che solo con il gravame era stata eccepita la mancata iscrizione della nel ruolo Pt_1 dei mediatori - aveva ritenuto ammissibile la produzione da parte della predetta del certificato stesso, in violazione dell'art. 345 c.p.c., disattendendo, quindi, il motivo di gravame nonostante l'ammissibilità dell'eccezione riferita a una nullità rilevabile d'ufficio e quindi sottratta a preclusioni;
pagina 7 di 20 3. la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L.R. Lombardia n. 12/2005 atteso che una corretta analisi delle previsioni di detta legge avrebbe consentito alla
Corte territoriale di pervenire alla conclusione che, per ragioni tecniche, la condizione dedotta nel preliminare di compravendita non avrebbe mai potuto realizzarsi nel termine indicato nel preliminare medesimo;
4. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359, 1363 e 1757 c.c. in quanto la Corte di appello sarebbe pervenuta al giudizio di imputabilità alla stessa ricorrente del mancato avverarsi della condizione sulla base di una non corretta interpretazione delle clausole del preliminare concluso con la promittente venditrice Parte_2
5. la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 189 c.p.c. e 1227 c.c. per avere la Corte errato nel ritenere inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di riduzione della provvigione;
6. la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 1284 c.c. relativamente al riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal momento che la previsione di cui all'art. 1284 c.c. deriva dalla modifica avvenuta con il d.l. 132/2014 (convertito con legge n. 162/2014), con conseguente sua inapplicabilità alla fattispecie in esame risalendo l'instaurazione del giudizio di primo grado all'anno 2009;
7. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 645 c.p.c. atteso che la
Corte non avrebbe statuito in ordine alla domanda di restituzione della parte di provvigione già anticipata, domanda formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo: anche ritenendo che la documentazione prodotta in sede monitoria non fosse stata idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la Corte
d'appello si sarebbe comunque dovuta pronunciare nel merito della domanda per effetto della proposizione dell'opposizione al decreto medesimo, laddove nulla avrebbero statuito né il giudice di prime cure, né quello di secondo grado sul punto.
Con la sentenza n. 29506/2023 la Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la Corte territoriale fosse incorsa in una violazione o falsa applicazione delle norme individuate dalla ricorrente, atteso che la Corte di pagina 8 di 20 appello non aveva negato in linea generale che il decreto ingiuntivo possa essere emesso sulla base di fatture o in presenza di una condizione, ma, con specifico riferimento all'ipotesi sottoposta al suo esame, aveva espresso una valutazione di merito nel senso della inidoneità dei documenti e delle allegazioni alla base della domanda monitoria a costituire idoneo presupposto per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Tale valutazione di merito, essendo stata congruamente motivata dalla
Corte territoriale, non risultava censurabile in sede di legittimità.
Ha, invece, accolto il secondo motivo di ricorso. In particolare, la Corte ha affermato: “...Vanno, quindi, ribaditi i seguenti due principi. Il primo è che il soggetto che agisca ex art. 1755 c.c. per la corresponsione della provvigione in relazione ad una attività di mediazione esauritasi in epoca anteriore alle modifiche apportate dell'art. 73, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 all'art. 2, L. 3 febbraio 1989,
n. 39 ha l'onere di dimostrare di essere iscritto nello speciale ruolo degli agenti di affari in mediazione con l'ulteriore precisazione che, poiché tale requisito discende da una norma imperativa, consegue che non solo rientra tra i doveri del giudice, prima di accogliere una domanda, verificare anche ex officio e in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza della ricordata condizione, ma anche che l'eccezione concernente la mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L. 39/1989 costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. ed al divieto dello ius novorum sancito dalla stessa norma. Il secondo è che se, da un lato, il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa, tuttavia, dall'altro lato, l'onere della prova dell'iscrizione medesima può ben essere assolto per presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, e fermi restando, in capo al giudice di merito, sia l'apprezzamento sulla idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi sul punto”.
pagina 9 di 20 Secondo la Suprema Corte la decisione impugnata risultava avere qualificato come legittima la produzione, da parte di della documentazione Pt_1 comprovante l'iscrizione nel ruolo dei mediatori unicamente valorizzando il fatto che l'eccezione di mancata iscrizione nel ruolo era stata sollevata da CP_1 solo in appello ma, in tal modo, la Corte territoriale era venuta ad
[...] ammettere tale produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado quando, invece, la Corte era chiamata, non a dare applicazione all'art. 345 c.p.c. – e tampoco ad ammettere una produzione documentale sulla scorta della sola novità della questione cui la prova medesima era riferita - bensì ad operare una verifica in ordine all'esistenza o meno di una produzione tempestiva, nell'ambito del giudizio di primo grado, della prova dell'iscrizione di all'albo dei mediatori. Pt_1
Pertanto, la Corte di cassazione, accolto il secondo motivo e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, cassava la sentenza impugnata affermando: “La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui enunciati, e nel valutare in particolare la presenza o meno di una tempestiva prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori dell'odierna controricorrente – dovendosi osservare che quest'ultima ha dedotto nel controricorso di avere fornito la prova in questione sin dal giudizio di primo grado, e quindi tempestivamente - provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità”. ha riassunto il giudizio avanti a questa Parte_1
Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe e rilevando, in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema Corte, di avere assolto sin dal giudizio di primo grado all'onere di dimostrare la propria iscrizione all'albo dei mediatori avendo, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, introduttivo del processo di primo grado, segnalato di essere “una società che opera nel campo della intermediazione nella compravendita, affitto e locazione di beni immobili o aziende”, e prodotto, a sostegno di tale affermazione, come doc. n. 1, la visura pagina 10 di 20 camerale della società, da cui risulta che essa è iscritta al ruolo agenti di affari in mediazione al n. 2431 della provincia di Treviso a far data dal 20.5.2002.
Anche ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte e tale Controparte_1 procedimento (R.G. 168/2024) è stato riunito al presente.
La predetta società, dopo avere ripercorso lo svolgimento dei processi di merito e di legittimità ritiene che la controparte non abbia assolto al suo onere probatorio e chiede, quindi, che venga accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la restituzione dell'acconto e di ogni altra somma versata a Pt_1
Nel caso in cui l'indagine demandata dalla Corte di cassazione, afferente all'assolvimento da parte di dell'onere probatorio su di essa incombente in Pt_1 relazione all'iscrizione all'albo dei mediatori, dovesse sortire esito positivo, reitera gli ulteriori motivi di impugnazione avanzati con l'atto di Controparte_1 citazione in appello del 27 novembre 2012, ad eccezione del primo.
Come da provvedimento del 29 maggio 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 30 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352
c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, questa Corte deve valutare, in particolare, la presenza o meno di una tempestiva prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori di sin dal giudizio di primo grado. Pt_1
La Suprema Corte nell'affermare che il principio di non contestazione non permette di superare ed escludere l'assolvimento di tale onere, richiamando l'ordinanza n. 20556/2021, ha specificato che l'onere della prova dell'iscrizione può ben essere assolto anche per presunzioni e che accanto al ricorso alle presunzioni, poi, restano fermi, in capo al giudice di merito, sia l'apprezzamento sulla idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia l'ulteriore possibilità, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, di valorizzare la mancanza di specifici rilievi sul punto.
pagina 11 di 20 Orbene, ritiene il Collegio che, dall'esame degli atti e delle circostanze allegate dalle parti in causa, abbia assolto a tale onere. Pt_1
Occorre immediatamente rilevare che già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo la stessa aveva dato atto che era intervenuto con un Controparte_1 Pt_1 incarico di mediazione in base al quale era stato pattuito in favore della predetta una commissione pari al 4% sul prezzo di vendita, oltre IVA. Tra i documenti prodotti dalla ricorrente, allegati al ricorso, vi era anche la visura camerale di
(doc. 7) dalla quale risultava chiaramente non solo che l'oggetto sociale di Pt_1 era l'intermediazione nella compravendita, affitto o locazione di beni Pt_1 immobile, ma anche (pag. 4) l'iscrizione della società nel ruolo degli agenti di affari in mediazione al n. 2431 della provincia di Treviso dal 20 maggio 2002.
Inoltre, nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1299/2009 aveva espressamente dichiarato di essere una società che operava nel campo della intermediazione nella compravendita, affitto e locazione di beni immobili o aziende e aveva prodotto, a sostegno di tale affermazione (doc. 1) la visura camerale della società, da cui risultava che essa era iscritta al ruolo agenti di affari in mediazione al n. 2431 della provincia di Treviso a far data dal 20.5.2002.
Pertanto la qualifica di mediatore professionale allegata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in uno con la visura camerale prodotta da dalla Pt_1 quale risultava la sua iscrizione al relativo albo e il numero di iscrizione, a giudizio del Collegio, consentono di ritenere infondata l'eccezione sollevata da CP_1 la quale, peraltro, era già perfettamente consapevole, avendo la stessa
[...] prodotto in sede monitoria la visura camerale dei dalla quale risultava Pt_1
l'iscrizione della predetta nel ruolo degli agenti immobiliari, che era iscritta Pt_1 in tale albo.
Rileva, inoltre, la circostanza che l'eccezione concernente la mancata iscrizione era stata sollevata da solo nel grado di appello e senza che la stessa CP_1 avesse preso posizione sul dato già acquisito in giudizio, tanto che nessun rilievo la società ingiungente aveva proposto nel corso del giudizio di primo grado.
pagina 12 di 20 Stante, quindi, il giudicato formatosi sul primo motivo di appello e ritenuto che abbia tempestivamente provato la sua iscrizione nel ruolo dei mediatori, Pt_1 occorre esaminare le questioni che sono state dichiarate assorbite dalla
Cassazione (Cass. n. 8773/2022; Cass. n. 12065/2024), questioni peraltro riproposte nel presente giudizio di rinvio, non essendo fondata la tesi sostenuta da secondo la quale questa Corte dovrebbe attenersi a quanto già accertato Pt_1
e stabilito dal Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1555/2012 e dalla Corte di appello di Venezia nella sentenza n. 1121/2019, senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e/o la valutazione dei fatti già effettuati nella sentenza cassata.
Venendo a esaminare la domanda riconvenzionale formulata da e le Pt_1 contestazioni mosse da si osserva che, come rilevato da Controparte_1 quest'ultima, (Cass. n. 13099/2011), “Qualora le parti, al momento della stipulazione del contratto, abbiano sottoposto l'efficacia di una o più clausole del medesimo all'avverarsi di una condizione sospensiva costituita dal conseguimento di un provvedimento amministrativo, al fine di valutare, ai sensi dell'art. 1359
c.c., se tale condizione si possa considerare come avverata, la prova non può avere ad oggetto la certezza che il provvedimento amministrativo vi sarebbe stato, ma solo lo stabilire se, in quella determinata situazione, la conclusione positiva del procedimento amministrativo fosse o meno da ritenere possibile”.
Orbene alla luce dell'esame dei documenti in atti e delle deposizioni rese nel giudizio di primo grado il Collegio ritiene che la condizione prevista nel contratto preliminare (art. 4), stipulato da cui è poi subentrata CP_2 CP_1
e non si sia avverata per causa imputabile alla promissaria
[...] Parte_2 acquirente, precisamente che il mancato rilascio del titolo abilitativo all'edificazione sia da imputarsi a atteso che era ben possibile Controparte_1 che entro la data del 30 settembre 2008 potesse essere rilasciata la DIA.
La tesi sostenuta da secondo cui il mancato avveramento della CP_1 condizione sarebbe da addebitare alla promittente venditrice la quale, non Pt_2 avendo la disponibilità liquida del denaro, non era stata in grado di corrispondere al Comune le somme necessarie per la monetizzazione degli oneri e per il pagina 13 di 20 conguaglio e non sarebbe stata in grado di reperire una banca disposta a prestarle la fideiussione a garanzia delle varie opere, trova smentita nelle chiare previsioni contrattuali.
Infatti, all'art. 6) era espressamente stabilito che erano a carico della promissaria l'acquisto tutti gli oneri derivanti e conseguenti di cui alla CP_2 convenzione del Piano di Attuazione (PUA), compreso l'onere della monetizzazione delle aree non cedute, nonché gli oneri del permesso di costruire o della DIA e del relativo costo di costruzione, da versare ai vari enti, comprese le spese tecniche dei professionisti ai quali la promissaria l'acquisto avrebbe conferito l'incarico per l'esecuzione dell'intera struttura commerciale, mentre erano a carico della promittente la vendita solo le spese tecniche e notarili relative alla Parte_2 predisposizione del PUA fino alla firma della convenzione in atto pubblico.
Né a diversa conclusione porta l'esame dell'art. 7 del preliminare che, contrariamente a quanto sostenuto da non prevedeva un obbligo Controparte_1 per di anticipare le somme necessarie alla monetizzazione degli oneri Parte_2
e al conguaglio e di attivarsi al fine di procurare in tempi utili la fideiussione, ma si limitava a stabilire che solo nell'ipotesi in cui, eventualmente, avesse Pt_2 anticipato gli oneri che erano a carico, fin da subito, di , e non dalla stipula CP_2 del contratto di compravendita, come affermato nell'atto di appello da CP_1
(pag. 20), quest'ultima avrebbe dovuto procedere a rimborsarli a
[...] Pt_2
Si trattava, in definitiva, di una clausola che confermava la volontà delle parti a che tutte le spese, fatte salve le sole spese tecniche e notarili relative alla predisposizione del PUA fino alla firma della convenzione in atto pubblico, fossero poste a carico della promissaria acquirente e garantiva CP_2 Pt_2 nell'eventualità che essa avesse anticipato le spese di competenza della promissaria acquirente prevedendo espressamente il suo obbligo di tenere indenne la promittente venditrice da ogni eventuale spesa che si fosse trovata semmai ad anticipare.
Anche il comportamento tenuto dalle parti durante l'iter amministrativo, come già osservato dal Tribunale di Treviso, conferma la correttezza delle suddetta interpretazione: è circostanza documentale che già il 14 maggio 2008, Pt_2
pagina 14 di 20 aveva comunicato a che il PUA era stato approvato il 19 Pt_1 Controparte_1 aprile 2008 dalla Giunta del Comune di Voghera, che era prossimo l'inoltro al notaio della documentazione necessaria per la stipula della convenzione e, soprattutto, veniva chiesto alla promissaria acquirente “quale procedimento adottare tra le parti per addivenire alla firma della convenzione e le modalità di pagamento delle anticipazioni che dovranno essere versate da parte della
[...]
a favore di affinché questa provveda ai versamenti in favore CP_1 Parte_2 del Comune di Voghera”.
A fronte di ciò è rimasta inerte senza attivarsi in alcun modo, Controparte_1 dando riscontro a tale richiesta soltanto il 1° settembre 2008 e senza mai prospettare una diversa interpretazione del contratto in relazione al suo obbligo di pagamento degli oneri e spese e senza esplicitare e motivare tale comportamento inerte, nonostante i solleciti di che si trovava nella condizione di non Parte_2 poter neanche sopperire al comportamento non chiaro e inadempiente della promissaria acquirente.
Sul punto valgono anche le dichiarazioni rese dal teste nel corso del Tes_1 giudizio di primo grado, il quale ha affermato che a seguito della definitiva adozione del Piano Urbanistico si era impegnato telefonando e scrivendo raccomandate, senza ricevere risposte, a per sapere quale fosse Controparte_1 la loro intenzione circa il pagamento degli oneri il cui importo era già stato trasmesso dal Comune.
D'altra parte, il teste dopo avere negato che avesse Testimone_2 Pt_2 sollecitato più volte a rilasciarle fideiussione a suo favore, ha Controparte_1 ammesso che aveva sollecitato a versare delle somme Pt_2 Controparte_1 anticipatamente alla data di sottoscrizione della convenzione, ma che CP_1 aveva ritenuto di non provvedere alla luce del contratto sottoscritto
[...] secondo il quale era tenuta solo successivamente al rimborso delle somme.
Merita di essere condivisa la valutazione del Tribunale che ha ritenuto le dichiarazioni rese dal irrilevanti, non soltanto perché contraddittorie, ma Tes_2 anche in quanto palesemente in contrasto con le risultanze documentali e con quanto dichiarato da , legale rappresentante di che Testimone_3 Controparte_1
pagina 15 di 20 aveva riconosciuto, contrariamente a quanto riferito dal che aveva Tes_2 Pt_2 chiesto a di rilasciare la fideiussione a favore del Comune di Controparte_1
Voghera, richiesta ritenuta non condivisibile in quanto non prevista contrattualmente.
Il generico motivo di appello (4) formulato da appare infondato in CP_1 quanto le dichiarazioni rese da appaiono lineari, chiare e prima ancora Tes_1 attendibili, data l'insussistenza di un interesse diretto del predetto a partecipare al giudizio che si svolgeva tra soggetti diversi rispetto a e Pt_2 Controparte_1 mentre le dichiarazioni del e del appaiono non solo irrilevanti e poco Tes_2 Tes_3 chiare ma anche non condivisibili alla luce del dato contrattuale contrario.
Meritano, pertanto, di essere condivise le valutazioni già espresse sia dal
Tribunale che dalla Corte di appello atteso che, se e non Pt_2 Controparte_1 sono giunte alla formalizzazione della convenzione e all'apertura della pratica edilizia entro il tempo previsto, circostanza che rileva in relazione al pagamento della provvigione in favore di ciò è da imputare alla condotta di Pt_1 CP_1 la quale, invece che adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di
[...]
è rimasta totalmente inerte. Pt_2
Né a diverse conclusioni porta la previsione di cui all'art. 46 L.R. Lombardia n.
12/2005, di cui nel terzo motivo di impugnazione, lamenta la Controparte_1 mancata applicazione: se è vero che la DIA avrebbe potuto essere rilasciata solo dopo la sottoscrizione della convenzione è anche vero, come già osservato dalla
Corte di appello di Venezia, che (art. 42, IV comma) l'efficacia della denuncia sarebbe rimasta sempre sospesa fino all'adempimento richiesto. In sostanza, sin da subito si sarebbe potuto presentata la DIA, precisamente già nel maggio 2008
e successivamente avrebbe potuto essere sottoscritta la convenzione, data l'adozione del PUA del 29 Aprile 2008, e si sarebbe potuta verificare la condizione sospensiva prima del 30 settembre 2008.
Vale la pena di esaminare anche quanto deduce nel terzo motivo Controparte_1 di ricorso per cassazione, dichiarato assorbito: secondo la predetta la DIA si sarebbe potuta presentare solo dopo la sottoscrizione della convenzione, convenzione che era pronta per la sottoscrizione solo a partire dal 3 settembre pagina 16 di 20 2008. Pertanto, poiché per l'efficacia della DIA sarebbero dovuti trascorrere 30 giorni dalla presentazione, la condizione non si sarebbe potuta avverare entro il termine del 30 settembre 2008.
La tesi prova troppo: la circostanza che la convenzione fosse pronta soltanto a partire dal 3 settembre 2008 non deriva da tempi tecnici necessari per addivenire alla predisposizione della convenzione stessa ma soltanto dal comportamento inerte di che, non adempiendo alle chiare obbligazioni assunte in sede di CP_1 preliminare, ha fatto sì che i tempi tecnici si fossero prolungati, data la difficoltà di di reperire nell'immediatezza le provviste necessarie a fare fronte agli Pt_2 oneri e spese che erano, invece, di immediata competenza di Controparte_1
al fine di valorizzare le sue censure, richiama la pronuncia della Controparte_1
Corte di appello di Brescia che ha riformato la sentenza del Tribunale che, nella causa intercorsa tra e aveva ritenuto legittimo il Parte_2 Controparte_1 recesso di dal contratto preliminare e sussistente il suo diritto di Pt_2 trattenere la caparra, sentenza, quest'ultima, richiamata anche dalla Corte di appello di Venezia nella sentenza cassata.
A giudizio del Collegio, tale riferimento appare privo di rilievo: la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado sulla base delle previsioni della legge regionale e del dato che, non essendo tecnicamente possibile il rilascio della DIA, che necessitava di 30 giorni, ed essendo circostanza pacifica che la convenzione si sarebbe potuta sottoscrivere dal 3 settembre 2008, la DIA non avrebbe potuto essere presentata, o essere presa in esame, entro il 30 settembre 2008 ed entro tale data la condizione non avrebbe comunque più potuto utilmente realizzarsi.
Però la Corte di appello di Brescia (pag. 14 sentenza) si è premurata di specificare che rilevanza dirimente avrebbe potuto assumere l'eventuale inerzia serbata dalla promissaria acquirente in epoca precedente la formazione della convenzione ma che, tuttavia, non aveva formulato allegazioni in tal senso collocando Parte_2 la condotta inerte, e pertanto inadempiente, di solo dopo la Controparte_1 comunicazione, da parte sua, che la convenzione era ormai pronta per la sottoscrizione.
pagina 17 di 20 Nella fattispecie, invece, il comportamento negligente di è stato Controparte_1 immediatamente allegato e valorizzato dalla società opponente in primo grado, la quale ha fatto espresso riferimento alle richieste e alle comunicazioni e sollecitazioni da essa inviate alla controparte già dal 14 maggio 2008 e ha provato, sia attraverso la prova orale, sia attraverso i documenti dimessi, che non aveva adottato una condotta conforme agli obblighi Controparte_1 contrattuali dalla stessa assunti con e che il ritardo nel procedimento Parte_2 amministrativo era dipeso proprio dall'inadempimento di Controparte_1
Quanto alla domanda di riduzione della provvigione si deve rilevare che nell'atto di appello censura la decisone del Tribunale nella parte in cui ha Controparte_1 dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, tale domanda senza, però, censurare la decisione nella parte in cui è stata ritenuta l'infondatezza della stessa (pag. 9 sentenza Tribunale Treviso).
Ritiene, comunque, il Collegio che nessuna riduzione possa essere disposta atteso che il contratto, depositato quale doc. 22 da risulta stipulato tra Controparte_1 soggetti diversi da quelli originari, non vi è corrispondenza dei beni oggetto del contratto preliminare stipulato da e rispetto a quelli di Parte_2 CP_2 cui al contratto stipulato tra e inferiore è il Parte_2 Controparte_3 corrispettivo convenuto, la provvigione prevista in favore di è pari al 4% Pt_1 analogamente a quanto convenuto nell'incarico di riconoscimento provvigione.
Merita di essere accolta la domanda di volta al riconoscimento degli Pt_1 interessi ex d.lgs. 231/2002, come già ritenuto dalla Corte di appello di Venezia nell'accogliere l'appello incidentale proposto da Pt_1
Sul punto si osserva, stante la censura mossa in sede di cassazione da CP_1
che, sebbene nell'atto di citazione in opposizione gli interessi fossero stati
[...] richiesti senza specificare la loro natura (“oltre interessi dal dì del dovuto al saldo”), in sede di prima memoria ex articolo 183, VI comma, c.p.c., tempestivamente, l'attrice opponente aveva chiesto espressamente la liquidazione degli interessi al tasso moratorio indicato dal d.lgs. 231/2002.
D'altra parte “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione
pagina 18 di 20 degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Offensiva, infine, non può essere considerata la frase indicata da Controparte_1 contenuta nell'atto redatto da priva di contenuto sconveniente, non Pt_1 eccedente dalle esigenze difensive e predisposta per dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Pertanto, all'esito del giudizio, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è già stato revocato con la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, che si è formato il giudicato sulla fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1299/2009 del
Tribunale di Treviso e sulla condanna alla restituzione da parte di Controparte_1 in favore di della somma versata da quest'ultima a seguito della provvisoria Pt_1 esecutività del decreto opposto, ritenuta la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da deve essere disposta la condanna di Pt_1 CP_1
a pagare a l'intera provvigione alla stessa dovuta.
[...] Pt_1
Tenuto conto che tale provvigione ammontava a euro 141.600,00, somma comprensiva dell'IVA al 20% (4%, oltre IVA, del prezzo della compravendita indicato all'art. 5 del contratto preliminare in euro 2.950.000,00), e che CP_1 aveva già versato a titolo di acconto la somma di euro 48.000,00, somma sempre comprensiva dell'IVA (euro 40.000,00 + euro 8.000,00), deve Controparte_1 corrispondere a la residua somma di euro 93.600,00, comprensiva di IVA, Pt_1 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Si specifica che, se erroneamente nella sentenza di primo grado non era stato detratto detto acconto, nella sentenza di secondo grado l'acconto è stato detratto soltanto nella misura di euro 40.000,00 e senza calcolare correttamente l'incidenza dell'IVA dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di la quale deve essere Controparte_1 condannata a rifondare a le spese di giudizio di tutti i gradi, liquidate, Pt_1 quanto a quelle di primo e secondo grado, nella misura già tassata dal Tribunale
pagina 19 di 20 di Treviso e dalla Corte di appello di Venezia, quanto a quelle del giudizio di
Cassazione e del presente giudizio di rinvio, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del decisum (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), secondo valori medi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e condanna a corrispondere a
[...] Controparte_1 [...] la somma di euro 93.600,00, Parte_1 comprensiva di IVA al 20%, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo
[...] grado, in euro 500,00 per anticipazioni e in euro 8.950,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 675,00 per anticipazioni e in euro 9.515,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 7.655,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 759,00 per anticipazioni e in euro 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 20 di 20