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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice On. designato dott. Silvio La Rana ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 429 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto contratti bancari e vertente
tra
(p.iva ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in GA alla via Tortora n.126, in Parte_2 persona del legale rapp.te p.t. sig. , (c.f. ) Parte_2 C.F._1
e i sig.ri (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/07/1943, (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
04.04.1970, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
29.06.1973, (c.f. , nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_4
07.07.1975, e (c.f. ), nata a [...] Parte_3 C.F._5
Inferiore il 12.11.1978, tutti in qualità di eredi del sig. , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale “ ”, nato a [...] Parte_2
l'11.04.1942 e deceduto il 14.02.2023, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi
NI e EL AN, elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORI
e
(c.f. e p.iva n. ) con sede in alla Controparte_4 P.IVA_2 CP_4
Via Toledo n. 177, iscritto al Registro delle Imprese di al n. CP_4 P.IVA_2 in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Pasca di Magliano, elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pagina 1 le parti concludono come da verbale telematico e note di trattazione in atti, cui per brevità si rinvia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/06/2025 in cui il giudice ha trattenuto in decisione la causa concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art.132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art.58, comma 2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009) risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti e le memorie difensive, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consente al Giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art.132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali di udienza in cui la causa e stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art.281 sexies cpc,
Cass. N. 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha richiesto di dichiarare la nullità, anche parziale, dei contratti di conto corrente n.ri 105791 - 0027/1472 - 0027/794 - 1000/952 - 1000/7132, intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c.; di dichiarare, conseguentemente, dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge del rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, - compresa quella
Pagina 2 generata dall'addebito sul conto principale delle competenze dei conti accessori -,
i soli interessi passivi, e dalla Banca gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 1284 c.c. e successivamente al 7 luglio 1992 ex art. 117 Tub co. 7; di accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo dei conti correnti intrattenuti da , nato a [...] il [...], anche in qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale “ ” contraddistinti Parte_2 rispettivamente dai n.ri 105791 - 0027/1472 - 0027/794 - 1000/952 - 1000/7132, come determinato dal CTU nell'ipotesi II e in subordine nell'ipotesi I;
rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca convenuta, previa declaratoria di nullità del contratto di finanziamento posto a suo fondamento, in subordine compensare il credito vantato dalla banca con quello vantato da parte attrice, sino alla reciproca concorrenza. Condannare la al CP_5 pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Parte convenuta ha richiesto di rigettare le domande attrici proposte in relazione ai conti correnti n.ri 105791 - 0027/1472 - 0027/794 - 1000/952 - 1000/7132 perché inammissibili, improponibili, prescritte ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto, confermando i saldi rinvenienti dagli estratti conto depositati in atti;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in relazione al contratto di finanziamento n. 51764636 concesso in data 8/11/2012, condannare il Sig.
in proprio e nella qualità di titolare della Ditta " Parte_1 [...]
" al pagamento in favore del della Parte_2 Controparte_4 somma di € 587.772,12, oltre interessi convenzionali dal 5/04/2016 entro i tassi soglia al soddisfo, sempre contenuti - anche in futuro tempo per tempo vigenti ai sensi della Legge 108/1996 e relativi decreti di attuazione, ovvero in subordine della minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa azione ed in accoglimento dell'eccepita compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. disporre la compensazione del credito che in questa sede dovesse eventualmente essere accertato favore di parte attrice con la quota corrispondente di quello che pure in questa sede dovesse essere accertato in favore della banca;
con vittoria di spese, diritti ed onorari in sentenza esecutiva per legge.
Ciò posto ed in estrema sintesi si osserva che oggetto della domanda proposta da parte attrice e' l'accertamento richiesto a questo Giudice in ordine alla verifica dell'esistenza di clausole contrattuali nulle del contratto bancario ed in relazione all'applicazione di un tasso non convenuto e superiore al tasso soglia antiusura, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all' applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto e ad illegittime operazioni di conteggio valuta, nonche' a spese non contrattualizzate, al fine della determinazione dell'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai contratti di conto
Pagina 3 corrente nn. 1000/5791, 0027/1472, 0027/794, 1000/952, 1000/7132 e dei relativi conti accessori.
A sostegno della domanda l'attore originario ha versato i seguenti documenti: estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto corrente ordinario numero 1000/5791 intrattenuto presso la dipendenza di Salerno di nel periodo dall'anno 1988 al I Controparte_4 trimestre dell'anno 2016; estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto ordinario 27/1472 intrattenuto presso la dipendenza di GA di Banco di Napoli S.p.A.; periodo di riferimento dal II trimestre dell'anno 1985 al IV trimestre dell'anno 2006; estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto ordinario
27/794 intrattenuto presso la dipendenza di GA di Controparte_4 periodo di riferimento dal I trimestre dell'anno 1983 al I trimestre dell'anno 2004; unitamente agli estratti conto del rapporto n. 952 del sig. (che accoglie in Pt_2 data 03.02.2004 il giroconto del saldo del rapporto 27/794); estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto corrente ordinario numero 1000/7132 (già n. 20703430156) intrattenuto presso la dipendenza di Nocera Inferiore di (già Controparte_4 Controparte_6
; periodo di riferimento dal I trimestre dell'anno 1984 al I trimestre
[...] dell'anno 2016.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda avversa in relazione ai dedotti rapporti di conto corrente, con conferma dei saldi finali dei detti conti, ed ha, di contro, proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento del suo credito nei confronti dell'attore relativamente al saldo residuo del contratto di finanziamento intercorso. La stessa ha versato in giudizio il detto contratto con l'estratto del saldo.
E' necessario evidenziare che ai detti rapporti di conto corrente ordinario (c.d. di corrispondenza) erano collegati diversi conti accessori la presenza di affidamenti.
In particolare, sul conto corrente ordinario n. 1000/5791 sono state concesse le seguenti aperture di credito: in data 04.05.1988 una linea di credito di Lire
100.000.000 utilizzabile per smobilizzo pagherò e/o accettazioni di natura commerciale AL BU FI e uno scoperto di conto corrente di Lire
200.000.000 valido fino a revoca;
in data 18.12.1997, una linea di credito di Lire
50.000.000, sotto forma di smobilizzo portafoglio commerciale AL BU FI, valida fino al 30.06.1998 e regolata al tasso del 10,25%; in data 06.07.1999, una linea di credito di Lire 100.000.000, utilizzabile per castelletto sconto e/o accreditamento ed uno scoperto di Lire 120.000.000, utilizzabile fino a revoca ed uno scoperto di Lire 180.000.000 utilizzabile fino a revoca regolato direttamente sul conto ordinario al tasso del 5,75%; importi, poi, modificati in data 26.07.2001,
Pagina 4 in data 21.05.2002, in data 18.12.2002, in data 22.03.2006, in data 24.01.2007 e in data 07.11.2012 sia negli importi che nella destinazione. Sul conto corrente ordinario n. 0027/1472 risultavano collegati i seguenti conti accessori: n. 081; n.
1276.10000; n. 1276.10001; n. 1276.10003; n. 1276.10004; n. 1276.10005 e n.
1276.10002 – conti aperti per la gestione dei finanziamenti concessi dall'istituto bancario, sotto forma di anticipazione di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria nel rispetto della clausola “AL BU FI”. Sul conto corrente ordinario n. 0027/794 risultava collegato il conto accessorio n. 27.1047, aperto per la gestione di operazioni di natura finanziaria rientranti nella tipologia delle anticipazioni di crediti su fatture e/o effetti salvo buon fine. Sul detto rapporto di conto corrente veniva accordata una linea di credito utilizzabile come scoperto in conto corrente di Lire 200.000.000, con decorrenza dall' 01.01.1989 e fino al 31.03.1995. Sul conto corrente ordinario n. 0027/794, e' risultata accordata una linea di credito utilizzabile come scoperto in conto corrente di Lire 200.000.000, con decorrenza dall' 01.01.1989 e fino al 31.03.1995; dal 03.02.2004 sono state concesse le seguenti linee di credito: Euro 74.985,00, per scoperto di conto corrente, valida sino a revoca e regolata al tasso 8,25%, con garanzia di pegno di titoli;
Euro 50.000,00, per scoperto di conto corrente, valida sino a revoca e regolata al tasso 9,25%, M.S.T. al 0,75%; Euro 50.000,00, utilizzabile per smobilizzo portafoglio commerciale, valida sino a revoca;
Euro 40.000,00, utilizzabile per assorbimento smobilizzo commerciale, con scadenza;
Euro
20.000,00 al 11.04.2004; Euro 10.000,00 al 29.04.2004 ed € 10.000,00 al
19.05.2004. Sul conto corrente ordinario n. 02070343/01/56 (rinumerato
1000/7132) sono risultati collegati i seguenti conti accessori: n. 02070343/02/57;
n. 02070343/05/60, aperti per la gestione dei finanziamenti concessi sotto forma di anticipazione di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria nel rispetto della clausola “AL BU FI”. In data 08.06.1992 veniva concessa un'apertura di credito pari a Lire 300.000.000, utilizzabile come scoperto di conto corrente, con scadenza fino a revoca, nonche', in data 08.06.1992, un'ulteriore linea di credito di
Lire 100.000.000 utilizzabile per negoziazione di portafoglio Italia.
L'accertamento effettuato in giudizio ha avuto ad oggetto, pertanto, non solo i conti correnti di corrispondenza ma anche quelli accessori le cui operazioni erano state riversate sui conti ordinari.
La Ctu ha riscontrato, di poi, l'esistenza di un contratto, stipulato in data
08.11.2012, afferente al finanziamento della somma di Euro 700.000,00, destinato alla ristrutturazione aziendale e finanziaria ed erogato sul conto corrente di corrispondenza n. 02070343/01/56.
SULLA DOMANDA PRINCIPALE AVANZATA DALL'ATTORE
Pagina 5 Occorre esaminare, prima del merito, l'eccezione preliminare di merito sollevata da parte convenuta: quella di prescrizione. La al riguardo, ha rilevato CP_5
l'applicabilita' della prescrizione ordinaria, per decorso del termine ultradecennale, relativamente alle operazioni bancarie effettuate in quanto le relative rimesse del cliente affluite sul conto avevano sempre avuto la natura di pagamento, non essendo possibile distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
Al fine di valutare l'eccezione di prescrizione suddetta, con i quesiti affidati al Ctu, questo Giudice ha richiesto di verificare quali tra le operazioni effettuate sul conto corrente ordinario avessero natura solutoria e quali natura ripristinatoria. Ed, infatti, con l' ordinanza del 18/03/2022, in ragione delle eccezioni delle convenuta e dell'evoluzione giurisprudenziale, lo stesso ha sottoposto al Ctu i seguenti quesiti integrativi (poi, vagliati dallo stesso): ricalcoli i rapporti, considerando le rimesse sui saldi storici quali sołutorie laddove non vi sia la prova del documento che attesti l'esistenza e le condizioni del fido (e, quindi, senza considerạre il cod. fido di fatto), adottando le condizioni economiche concordate, senza calcolo degli interessi attivi in caso di saldi periodici in favore del cliente (secondo i criteri, di recente, dettati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 188 del 05.01.2022).
A seconda della specifica natura delle operazioni varia, infatti, la modalita' di applicazione della prescrizione al rapporto bancario di conto corrente. La prescrizione, infatti, decorre, in ipotesi di versamenti solutori nel corso del rapporto
(con la conseguenza della possibilita' di rideterminazione, in ipotesi di violazione di legge e di contratto, degli interessi, spese ed accessori, solo per il periodo antecedente l'ultimo decennio dalla data della domanda); la stessa decorre, invece, in ipotesi di versamenti ripristinatori, dalla data di chiusura del conto. A mente della statuizione effettuata dalla Suprema Corte con sentenza a SS.UU.nr.
24418/2010, deve ritenersi che “costituiscono pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un cono non “scoperto” ma solo
“passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.”
In relazione ai rapporti di conto corrente il consulente, proprio al fine di accertare le concrete operazioni poste in essere dal cliente ha adottato il criterio determinato dalla recente sentenza della Suprema Corte (vv. sentenza nr. 9141/2020), la quale
Pagina 6 ha statuito che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto … omissis … è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati dalla componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti di affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del “pagamento”».
Il consulente ha esaminato tutte le operazioni bancarie dei conti di corrispondenza, così come emergenti dagli estratti conto agli atti, ed ha accertato che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente avevano natura solutoria, trattandosi (come si rileva chiaramente dall'esegesi degli allegati alla consulenza) quando le rimesse erano effettuate extrafido. In relazione ai conti di gestione
(collegati ai detti conti correnti ha considerato tutte le rimesse come solutorie.
In ogni caso, la stessa ha considerato che tutti gli interessi debitori e le competenze liquidate nel periodo antecedente il decennio dalla chiusura di ciascun conto dovessero considerarsi irripetibili ed essendo gia' intervenuta, prima dell'instaurazione del giudizio, la prescrizione ordinaria.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta deve, pertanto, essere parzialmente accolta, limitatamente alle deduzioni svolte.
Nel merito, la domanda attrice, finalizzata all'accertamento del credito/debito con la ed emergente dagli ultimi estratti conto, deve essere accolta per quanto CP_5 di ragione, stante la sua parziale fondatezza.
Occorre evidenziare, preliminarmente, che per alcuni conti di corrispondenza e per alcuni conti accessori non risultano depositati agli atti di causa i relativi contratti di accensione del rapporto e che alcuni risultano gia' movimentati in epoca precedente all'entrata in vigore della Legge n. 154/1992 e successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 385/1993; che per alcune linee di credito non risultano pattuite per iscritto ne' le condizioni, ne' il tasso applicabile;
che non sono
Pagina 7 stati esibiti in giudizio tutti gli estratti dei predetti conti e, quindi, che non vi era continuità tra i saldi dei vari periodi.
In conseguenza delle dette circostanze deve ritenersi che in tali casi le condizioni economiche praticate dall'istituto bancario ai suddetti conti correnti siano da considerarsi non validamente pattuite;
che siano irrilevanti le variazioni unilaterali delle condizioni economiche effettuate in tali casi dall'istituto bancario durante i rapporti.
Nel verificare l'applicazione o meno di un tasso ultralegale superiore al tasso soglia, nei rapporti di conto corrente oggetto di analisi, la CTU ha proceduto applicando la formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) prevista per la categoria di operazioni di “apertura di credito in c/c” indicata nelle “Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'Usura” della Banca D'Italia tempo per tempo vigenti.
Dalla verifica effettuata è risultato che il tasso applicato ai vari rapporti non era superiore al tasso soglia risultante dalla rilevazione trimestrale dei tassi di interesse effettivi globali medi relativi alla data di creazione dei conti: per il conto nr. 2070343/01/56 al 30.06.1997, per il nr. 27/000794 al 31.12.1998, per il n.
27/1472 al 30.06.1997, per il n. 1000/5791 al 30.06.1997, al 06.07.1999, al
14.02.2000, al 06.09.2000, al 26.07.2001, al 01.04.2003 e al 24.01.2007.
La doglianza circa l'applicazione di interessi usurari nei corso dei rapporti deve, conseguentemente, essere disattesa.
Quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, la consulente ha verificato, analizzando solamente gli scalari di conto corrente depositati agli atti di causa che l'istituto bancario, per il periodo compreso tra il 01.01.1983 ed il
31.12.1987 aveva adottato la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi, sia per gli interessi debitori e sia per gli interessi creditori;
per il periodo compreso tra il 01.01.1988 ed il 31.12.1999 la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi aveva adottato la periodicità Annuale;
per il periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 03.02.2004 la aveva adottato la medesima CP_5 periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Circa il rispetto delle condizioni previste dalla Delibera CICR del 09.02.2000, effettuata sui rapporti di conto corrente ordinario n. 27/001472, n. 27/000794 e n.
2070343/01/56, e sui relativi conti correnti accessori collegati, la C.T.U. data l'assenza agli atti di causa, sia dei contratti di accensione degli anzidetti rapporti e sia di altra comunicazione effettuata in tal senso, anche ai sensi dell'art. 118 TUB, l'istituto bancario, sebbene dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR del
09.02.2000, abbia applicato ai rapporti di conto corrente ordinario suddetti l'analoga periodicità nella capitalizzazione degli interessi, ha evidenziato che le
Pagina 8 stesse non risultano rispettate in quanto l'istituto bancario non aveva fatto sottoscrivere al correntista un nuovo contratto, con clausola anatocistica specificamente approvata per iscritto ed indicazione specifica del tasso di interesse applicato, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della Delibera
CICR del 09.02.2000.
Nella rielaborazione dei saldi dei conti correnti ordinari n. 27/1472, n. 27/794 e n.
2070343-01- 56 (rinumerato n. 1000/7132) la Ctu ha, conseguentemente, eliminato l'anatocismo provvedendo ad effettuare la capitalizzazione semplice di tutti gli interessi.
La doglianza sul punto deve ritenersi fondata.
La consulente, poi, non ha considerato la commissione di massimo scoperto nei rapporti in cui i relativi contratti di apertura del conto corrente non erano stati stipulati per iscritto, o non risultavano presenti agli atti di causa e laddove nel contratto relativo la commissione stessa risultava pattuita ma era stata determinata in ordine al tasso applicato e non alle modalità di calcolo.
La doglianza sul punto deve ritenersi fondata.
Il consulente ha provveduto alla rideterminazione, secondo i quesiti posti da questo Giudice, delle singole partite, limitatamente alle operazioni emergenti dagli estratti conto depositati in giudizio.
La CTU ha proceduto, sulla base dei suddetti criteri indicati da questo Giudice nella richiamata ordinanza alla rielaborazione dei rapporti di conto corrente ordinario n. 1000/5791, n. 27/1472, n. 1000/952, n. 2070343-01-56 (rinumerato n.
1000/7132).
Relativamente al conto corrente ordinario n. 27/1472, considerando il periodo dall'
01.07.2004 al 12.12.2006 con aggiunta del trimestre finale chiuso al 12.12.2006,
e' stato rideterminato il saldo al 12.12.2006 in Euro 2.463,66, a credito per il correntista.
Relativamente al conto corrente n. 2070343-01-56 (rinumerato n. 1000/7132), considerando il periodo 01.07.2012 – 31.03.2016, e' stato rideterminato il saldo in
Euro 2.434,59, a credito per il correntista.
Relativamente al conto corrente n. 1000/5791, considerando il periodo dal
01.10.2013 al 31.03.2016 è stato rideterminato il saldo in Euro 55.043,72 a debito del correntista.
Relativamente al conto corrente nr. 1000/952, considerando il periodo dall' 01.01.2006 – 30.09.2016, e' stato confermato, non essendo possibile alcuna
Pagina 9 rideterminazione, il saldo individuato dalla Banca in Euro 14.457,59 a credito per il correntista.
Relativamente al conto corrente n. 27/794, considerando il periodo fino al
03/02/2004 è stato rideterminato il saldo in Euro 11.766,40, a credito del correntista.
Deve, conseguentemente, essere accolta, per quanto di ragione, la domanda attrice di accertamento negativo, avendo la percepito somme illegittime a CP_5 titolo di interessi e spese nel corso del rapporto.
L'importo complessivo emergente dai vari saldi dei quattro conti correnti risulta essere, alla data delle suddette data, di Euro 23.921,48, a debito del correntista - somma ricavata dalla differenza delle somme a debito del correntista (€. 55.043,72) e delle somme complessive a suo credito (€. 31.122,24), oltre agli interessi convenzionali dalle rispettive date dei saldi.
Questo Giudice, pertanto, ridetermina i saldi dei conti oggetto di accertamento come da risultati della CTU, come sopra evidenziati, in luogo dei saldi indicati dalla
CP_5
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE ESPERITA DALLA CONVENUTA
BANCA
Nel costituirsi in giudizio la convenuta, come detto, ha esperito domanda riconvenzionale tendente ad ottenere il pagamento di quanto dovuto da parte attrice in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data
08/11/2012 nr. 233277, con cui si era prevista: l'erogazione, a favore della somma di € 700.000,00, rimborsabile in n. 28 rate trimestrali con scadenza 08/02
– 08/05 - 08/08 e 08/11, a partire dal 08.02.2013; il tasso nominale annuo fisso del
6,25% oltre una quota variabile pari al tasso percentuale nominale annuo Euribor
a tre mesi.
La Ctu ha evidenziato che il detto Taeg determinato dall'istituto non corrispondeva a quello effettivo, tenendo conto dei costi obbligatori collegati alla stipula del finanziamento (spese di istruttoria per € 9.450,00, rimborso spese per invio di avviso a scadenza per € 2,25). Le stesso, considerando i detti costi e' stato rideterminato nel 7,156%.
Il consulente ha, poi, verificato che l'istituto bancario, nella determinazione degli interessi maturati su ogni rata, aveva applicato un tasso diverso da quello pattuito.
Di qui, come richiesto da questo Giudice, La Ctu ha provveduto alla rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento secondo il tasso validamente pattuito, ricostruendo il dare ed avere tra le parti. Dalla rielaborazione effettuata e' risultato che, alla data del 04.11.2015 -data di risoluzione del Pagina 10 contratto) il mutuatario fosse debitore della complessiva somma di €. 561.889,89, di cui € 425.000,00, a titolo di capitale residuo, €. 131.613,67, a titolo di rate scadute e non pagate, € 5.276,22, a titolo di interessi di mora calcolati sulle rate non pagate.
A tale complessiva somma, oltre interessi convenzionali, deve essere condannata al pagamento parte attrice (e, quindi, i suoi eredi), fatta salva la compensazione che le somme a credito discendenti dall' odierno riconoscimento giudiziale.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle reciproche domande, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Le spese della consulenza tecnico-contabile, invece, debbono essere poste interamente a carico della convenuta.
PQM
il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a. accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice di accertamento dell'effettivo saldo dei conti correnti accesi presso la convenuta perche' parzialmente CP_5 fondata in fatto e diritto, in ragione della riscossione di interessi e spese non dovute, come indicato in motivazione e, conseguentemente,
b. in accoglimento della domanda attrice provvede a rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 27/1472, alla data del 12.12.2006 in Euro 2.463,66, a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente n. 2070343-01-56 (rinumerato n. 1000/7132), alla data del 31.03.2016 in Euro 2.434,59, a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente nr. 1000/952, alla data del 30.09.2016, in
Euro 14.457,59 a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente nr. 27/794 alla data del 03.02.2004 in Euro 11.766,40 a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente n. 1000/5791, alla data del 31.03.2016 in Euro 55.043,72, a debito del correntista, in luogo dei diversi saldi portati dai relativi estratti conto bancari;
c. accoglie, per quanto di ragione, anche la domanda riconvenzionale esperita dalla convenuta e finalizzata ad ottenere il riconoscimento del proprio credito fondato sul contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 08/11/2012 nr.
233277 e dichiara accertata la debenza, a titolo di residuo del debito, della complessiva somma di €. 561.889,89, alla data del 04.11.2015;
d. condanna parte attrice (e, quindi, i suoi Eredi) al pagamento in favore della convenuta al pagamento della somma di €.561.889,89, oltre interessi CP_5 convenzionali con decorrenza dal 04.11.2015 al soddisfo;
Pagina 11 e. stante l'accoglimento sia della domanda attrice che di quella riconvenzionale proposta dalla convenuta, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
f. condanna parte convenuta a pagare, in favore della Dott.sa Parte_4
, le spese della ctu, così come quantificate nel pregresso provvedimento
[...] di liquidazione.
La presente sentenza e' provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Nocera Inferiore il 27/11/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice On. designato dott. Silvio La Rana ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 429 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto contratti bancari e vertente
tra
(p.iva ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in GA alla via Tortora n.126, in Parte_2 persona del legale rapp.te p.t. sig. , (c.f. ) Parte_2 C.F._1
e i sig.ri (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/07/1943, (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
04.04.1970, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
29.06.1973, (c.f. , nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_4
07.07.1975, e (c.f. ), nata a [...] Parte_3 C.F._5
Inferiore il 12.11.1978, tutti in qualità di eredi del sig. , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale “ ”, nato a [...] Parte_2
l'11.04.1942 e deceduto il 14.02.2023, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi
NI e EL AN, elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORI
e
(c.f. e p.iva n. ) con sede in alla Controparte_4 P.IVA_2 CP_4
Via Toledo n. 177, iscritto al Registro delle Imprese di al n. CP_4 P.IVA_2 in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Pasca di Magliano, elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pagina 1 le parti concludono come da verbale telematico e note di trattazione in atti, cui per brevità si rinvia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/06/2025 in cui il giudice ha trattenuto in decisione la causa concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art.132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art.58, comma 2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009) risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti e le memorie difensive, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consente al Giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art.132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali di udienza in cui la causa e stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art.281 sexies cpc,
Cass. N. 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha richiesto di dichiarare la nullità, anche parziale, dei contratti di conto corrente n.ri 105791 - 0027/1472 - 0027/794 - 1000/952 - 1000/7132, intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c.; di dichiarare, conseguentemente, dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge del rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, - compresa quella
Pagina 2 generata dall'addebito sul conto principale delle competenze dei conti accessori -,
i soli interessi passivi, e dalla Banca gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 1284 c.c. e successivamente al 7 luglio 1992 ex art. 117 Tub co. 7; di accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo dei conti correnti intrattenuti da , nato a [...] il [...], anche in qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale “ ” contraddistinti Parte_2 rispettivamente dai n.ri 105791 - 0027/1472 - 0027/794 - 1000/952 - 1000/7132, come determinato dal CTU nell'ipotesi II e in subordine nell'ipotesi I;
rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca convenuta, previa declaratoria di nullità del contratto di finanziamento posto a suo fondamento, in subordine compensare il credito vantato dalla banca con quello vantato da parte attrice, sino alla reciproca concorrenza. Condannare la al CP_5 pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Parte convenuta ha richiesto di rigettare le domande attrici proposte in relazione ai conti correnti n.ri 105791 - 0027/1472 - 0027/794 - 1000/952 - 1000/7132 perché inammissibili, improponibili, prescritte ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto, confermando i saldi rinvenienti dagli estratti conto depositati in atti;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in relazione al contratto di finanziamento n. 51764636 concesso in data 8/11/2012, condannare il Sig.
in proprio e nella qualità di titolare della Ditta " Parte_1 [...]
" al pagamento in favore del della Parte_2 Controparte_4 somma di € 587.772,12, oltre interessi convenzionali dal 5/04/2016 entro i tassi soglia al soddisfo, sempre contenuti - anche in futuro tempo per tempo vigenti ai sensi della Legge 108/1996 e relativi decreti di attuazione, ovvero in subordine della minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa azione ed in accoglimento dell'eccepita compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. disporre la compensazione del credito che in questa sede dovesse eventualmente essere accertato favore di parte attrice con la quota corrispondente di quello che pure in questa sede dovesse essere accertato in favore della banca;
con vittoria di spese, diritti ed onorari in sentenza esecutiva per legge.
Ciò posto ed in estrema sintesi si osserva che oggetto della domanda proposta da parte attrice e' l'accertamento richiesto a questo Giudice in ordine alla verifica dell'esistenza di clausole contrattuali nulle del contratto bancario ed in relazione all'applicazione di un tasso non convenuto e superiore al tasso soglia antiusura, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all' applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto e ad illegittime operazioni di conteggio valuta, nonche' a spese non contrattualizzate, al fine della determinazione dell'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai contratti di conto
Pagina 3 corrente nn. 1000/5791, 0027/1472, 0027/794, 1000/952, 1000/7132 e dei relativi conti accessori.
A sostegno della domanda l'attore originario ha versato i seguenti documenti: estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto corrente ordinario numero 1000/5791 intrattenuto presso la dipendenza di Salerno di nel periodo dall'anno 1988 al I Controparte_4 trimestre dell'anno 2016; estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto ordinario 27/1472 intrattenuto presso la dipendenza di GA di Banco di Napoli S.p.A.; periodo di riferimento dal II trimestre dell'anno 1985 al IV trimestre dell'anno 2006; estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto ordinario
27/794 intrattenuto presso la dipendenza di GA di Controparte_4 periodo di riferimento dal I trimestre dell'anno 1983 al I trimestre dell'anno 2004; unitamente agli estratti conto del rapporto n. 952 del sig. (che accoglie in Pt_2 data 03.02.2004 il giroconto del saldo del rapporto 27/794); estratti conto, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze relativi al conto corrente ordinario numero 1000/7132 (già n. 20703430156) intrattenuto presso la dipendenza di Nocera Inferiore di (già Controparte_4 Controparte_6
; periodo di riferimento dal I trimestre dell'anno 1984 al I trimestre
[...] dell'anno 2016.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda avversa in relazione ai dedotti rapporti di conto corrente, con conferma dei saldi finali dei detti conti, ed ha, di contro, proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento del suo credito nei confronti dell'attore relativamente al saldo residuo del contratto di finanziamento intercorso. La stessa ha versato in giudizio il detto contratto con l'estratto del saldo.
E' necessario evidenziare che ai detti rapporti di conto corrente ordinario (c.d. di corrispondenza) erano collegati diversi conti accessori la presenza di affidamenti.
In particolare, sul conto corrente ordinario n. 1000/5791 sono state concesse le seguenti aperture di credito: in data 04.05.1988 una linea di credito di Lire
100.000.000 utilizzabile per smobilizzo pagherò e/o accettazioni di natura commerciale AL BU FI e uno scoperto di conto corrente di Lire
200.000.000 valido fino a revoca;
in data 18.12.1997, una linea di credito di Lire
50.000.000, sotto forma di smobilizzo portafoglio commerciale AL BU FI, valida fino al 30.06.1998 e regolata al tasso del 10,25%; in data 06.07.1999, una linea di credito di Lire 100.000.000, utilizzabile per castelletto sconto e/o accreditamento ed uno scoperto di Lire 120.000.000, utilizzabile fino a revoca ed uno scoperto di Lire 180.000.000 utilizzabile fino a revoca regolato direttamente sul conto ordinario al tasso del 5,75%; importi, poi, modificati in data 26.07.2001,
Pagina 4 in data 21.05.2002, in data 18.12.2002, in data 22.03.2006, in data 24.01.2007 e in data 07.11.2012 sia negli importi che nella destinazione. Sul conto corrente ordinario n. 0027/1472 risultavano collegati i seguenti conti accessori: n. 081; n.
1276.10000; n. 1276.10001; n. 1276.10003; n. 1276.10004; n. 1276.10005 e n.
1276.10002 – conti aperti per la gestione dei finanziamenti concessi dall'istituto bancario, sotto forma di anticipazione di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria nel rispetto della clausola “AL BU FI”. Sul conto corrente ordinario n. 0027/794 risultava collegato il conto accessorio n. 27.1047, aperto per la gestione di operazioni di natura finanziaria rientranti nella tipologia delle anticipazioni di crediti su fatture e/o effetti salvo buon fine. Sul detto rapporto di conto corrente veniva accordata una linea di credito utilizzabile come scoperto in conto corrente di Lire 200.000.000, con decorrenza dall' 01.01.1989 e fino al 31.03.1995. Sul conto corrente ordinario n. 0027/794, e' risultata accordata una linea di credito utilizzabile come scoperto in conto corrente di Lire 200.000.000, con decorrenza dall' 01.01.1989 e fino al 31.03.1995; dal 03.02.2004 sono state concesse le seguenti linee di credito: Euro 74.985,00, per scoperto di conto corrente, valida sino a revoca e regolata al tasso 8,25%, con garanzia di pegno di titoli;
Euro 50.000,00, per scoperto di conto corrente, valida sino a revoca e regolata al tasso 9,25%, M.S.T. al 0,75%; Euro 50.000,00, utilizzabile per smobilizzo portafoglio commerciale, valida sino a revoca;
Euro 40.000,00, utilizzabile per assorbimento smobilizzo commerciale, con scadenza;
Euro
20.000,00 al 11.04.2004; Euro 10.000,00 al 29.04.2004 ed € 10.000,00 al
19.05.2004. Sul conto corrente ordinario n. 02070343/01/56 (rinumerato
1000/7132) sono risultati collegati i seguenti conti accessori: n. 02070343/02/57;
n. 02070343/05/60, aperti per la gestione dei finanziamenti concessi sotto forma di anticipazione di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria nel rispetto della clausola “AL BU FI”. In data 08.06.1992 veniva concessa un'apertura di credito pari a Lire 300.000.000, utilizzabile come scoperto di conto corrente, con scadenza fino a revoca, nonche', in data 08.06.1992, un'ulteriore linea di credito di
Lire 100.000.000 utilizzabile per negoziazione di portafoglio Italia.
L'accertamento effettuato in giudizio ha avuto ad oggetto, pertanto, non solo i conti correnti di corrispondenza ma anche quelli accessori le cui operazioni erano state riversate sui conti ordinari.
La Ctu ha riscontrato, di poi, l'esistenza di un contratto, stipulato in data
08.11.2012, afferente al finanziamento della somma di Euro 700.000,00, destinato alla ristrutturazione aziendale e finanziaria ed erogato sul conto corrente di corrispondenza n. 02070343/01/56.
SULLA DOMANDA PRINCIPALE AVANZATA DALL'ATTORE
Pagina 5 Occorre esaminare, prima del merito, l'eccezione preliminare di merito sollevata da parte convenuta: quella di prescrizione. La al riguardo, ha rilevato CP_5
l'applicabilita' della prescrizione ordinaria, per decorso del termine ultradecennale, relativamente alle operazioni bancarie effettuate in quanto le relative rimesse del cliente affluite sul conto avevano sempre avuto la natura di pagamento, non essendo possibile distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
Al fine di valutare l'eccezione di prescrizione suddetta, con i quesiti affidati al Ctu, questo Giudice ha richiesto di verificare quali tra le operazioni effettuate sul conto corrente ordinario avessero natura solutoria e quali natura ripristinatoria. Ed, infatti, con l' ordinanza del 18/03/2022, in ragione delle eccezioni delle convenuta e dell'evoluzione giurisprudenziale, lo stesso ha sottoposto al Ctu i seguenti quesiti integrativi (poi, vagliati dallo stesso): ricalcoli i rapporti, considerando le rimesse sui saldi storici quali sołutorie laddove non vi sia la prova del documento che attesti l'esistenza e le condizioni del fido (e, quindi, senza considerạre il cod. fido di fatto), adottando le condizioni economiche concordate, senza calcolo degli interessi attivi in caso di saldi periodici in favore del cliente (secondo i criteri, di recente, dettati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 188 del 05.01.2022).
A seconda della specifica natura delle operazioni varia, infatti, la modalita' di applicazione della prescrizione al rapporto bancario di conto corrente. La prescrizione, infatti, decorre, in ipotesi di versamenti solutori nel corso del rapporto
(con la conseguenza della possibilita' di rideterminazione, in ipotesi di violazione di legge e di contratto, degli interessi, spese ed accessori, solo per il periodo antecedente l'ultimo decennio dalla data della domanda); la stessa decorre, invece, in ipotesi di versamenti ripristinatori, dalla data di chiusura del conto. A mente della statuizione effettuata dalla Suprema Corte con sentenza a SS.UU.nr.
24418/2010, deve ritenersi che “costituiscono pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un cono non “scoperto” ma solo
“passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.”
In relazione ai rapporti di conto corrente il consulente, proprio al fine di accertare le concrete operazioni poste in essere dal cliente ha adottato il criterio determinato dalla recente sentenza della Suprema Corte (vv. sentenza nr. 9141/2020), la quale
Pagina 6 ha statuito che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto … omissis … è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati dalla componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti di affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del “pagamento”».
Il consulente ha esaminato tutte le operazioni bancarie dei conti di corrispondenza, così come emergenti dagli estratti conto agli atti, ed ha accertato che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente avevano natura solutoria, trattandosi (come si rileva chiaramente dall'esegesi degli allegati alla consulenza) quando le rimesse erano effettuate extrafido. In relazione ai conti di gestione
(collegati ai detti conti correnti ha considerato tutte le rimesse come solutorie.
In ogni caso, la stessa ha considerato che tutti gli interessi debitori e le competenze liquidate nel periodo antecedente il decennio dalla chiusura di ciascun conto dovessero considerarsi irripetibili ed essendo gia' intervenuta, prima dell'instaurazione del giudizio, la prescrizione ordinaria.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta deve, pertanto, essere parzialmente accolta, limitatamente alle deduzioni svolte.
Nel merito, la domanda attrice, finalizzata all'accertamento del credito/debito con la ed emergente dagli ultimi estratti conto, deve essere accolta per quanto CP_5 di ragione, stante la sua parziale fondatezza.
Occorre evidenziare, preliminarmente, che per alcuni conti di corrispondenza e per alcuni conti accessori non risultano depositati agli atti di causa i relativi contratti di accensione del rapporto e che alcuni risultano gia' movimentati in epoca precedente all'entrata in vigore della Legge n. 154/1992 e successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 385/1993; che per alcune linee di credito non risultano pattuite per iscritto ne' le condizioni, ne' il tasso applicabile;
che non sono
Pagina 7 stati esibiti in giudizio tutti gli estratti dei predetti conti e, quindi, che non vi era continuità tra i saldi dei vari periodi.
In conseguenza delle dette circostanze deve ritenersi che in tali casi le condizioni economiche praticate dall'istituto bancario ai suddetti conti correnti siano da considerarsi non validamente pattuite;
che siano irrilevanti le variazioni unilaterali delle condizioni economiche effettuate in tali casi dall'istituto bancario durante i rapporti.
Nel verificare l'applicazione o meno di un tasso ultralegale superiore al tasso soglia, nei rapporti di conto corrente oggetto di analisi, la CTU ha proceduto applicando la formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) prevista per la categoria di operazioni di “apertura di credito in c/c” indicata nelle “Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'Usura” della Banca D'Italia tempo per tempo vigenti.
Dalla verifica effettuata è risultato che il tasso applicato ai vari rapporti non era superiore al tasso soglia risultante dalla rilevazione trimestrale dei tassi di interesse effettivi globali medi relativi alla data di creazione dei conti: per il conto nr. 2070343/01/56 al 30.06.1997, per il nr. 27/000794 al 31.12.1998, per il n.
27/1472 al 30.06.1997, per il n. 1000/5791 al 30.06.1997, al 06.07.1999, al
14.02.2000, al 06.09.2000, al 26.07.2001, al 01.04.2003 e al 24.01.2007.
La doglianza circa l'applicazione di interessi usurari nei corso dei rapporti deve, conseguentemente, essere disattesa.
Quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, la consulente ha verificato, analizzando solamente gli scalari di conto corrente depositati agli atti di causa che l'istituto bancario, per il periodo compreso tra il 01.01.1983 ed il
31.12.1987 aveva adottato la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi, sia per gli interessi debitori e sia per gli interessi creditori;
per il periodo compreso tra il 01.01.1988 ed il 31.12.1999 la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi aveva adottato la periodicità Annuale;
per il periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 03.02.2004 la aveva adottato la medesima CP_5 periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Circa il rispetto delle condizioni previste dalla Delibera CICR del 09.02.2000, effettuata sui rapporti di conto corrente ordinario n. 27/001472, n. 27/000794 e n.
2070343/01/56, e sui relativi conti correnti accessori collegati, la C.T.U. data l'assenza agli atti di causa, sia dei contratti di accensione degli anzidetti rapporti e sia di altra comunicazione effettuata in tal senso, anche ai sensi dell'art. 118 TUB, l'istituto bancario, sebbene dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR del
09.02.2000, abbia applicato ai rapporti di conto corrente ordinario suddetti l'analoga periodicità nella capitalizzazione degli interessi, ha evidenziato che le
Pagina 8 stesse non risultano rispettate in quanto l'istituto bancario non aveva fatto sottoscrivere al correntista un nuovo contratto, con clausola anatocistica specificamente approvata per iscritto ed indicazione specifica del tasso di interesse applicato, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della Delibera
CICR del 09.02.2000.
Nella rielaborazione dei saldi dei conti correnti ordinari n. 27/1472, n. 27/794 e n.
2070343-01- 56 (rinumerato n. 1000/7132) la Ctu ha, conseguentemente, eliminato l'anatocismo provvedendo ad effettuare la capitalizzazione semplice di tutti gli interessi.
La doglianza sul punto deve ritenersi fondata.
La consulente, poi, non ha considerato la commissione di massimo scoperto nei rapporti in cui i relativi contratti di apertura del conto corrente non erano stati stipulati per iscritto, o non risultavano presenti agli atti di causa e laddove nel contratto relativo la commissione stessa risultava pattuita ma era stata determinata in ordine al tasso applicato e non alle modalità di calcolo.
La doglianza sul punto deve ritenersi fondata.
Il consulente ha provveduto alla rideterminazione, secondo i quesiti posti da questo Giudice, delle singole partite, limitatamente alle operazioni emergenti dagli estratti conto depositati in giudizio.
La CTU ha proceduto, sulla base dei suddetti criteri indicati da questo Giudice nella richiamata ordinanza alla rielaborazione dei rapporti di conto corrente ordinario n. 1000/5791, n. 27/1472, n. 1000/952, n. 2070343-01-56 (rinumerato n.
1000/7132).
Relativamente al conto corrente ordinario n. 27/1472, considerando il periodo dall'
01.07.2004 al 12.12.2006 con aggiunta del trimestre finale chiuso al 12.12.2006,
e' stato rideterminato il saldo al 12.12.2006 in Euro 2.463,66, a credito per il correntista.
Relativamente al conto corrente n. 2070343-01-56 (rinumerato n. 1000/7132), considerando il periodo 01.07.2012 – 31.03.2016, e' stato rideterminato il saldo in
Euro 2.434,59, a credito per il correntista.
Relativamente al conto corrente n. 1000/5791, considerando il periodo dal
01.10.2013 al 31.03.2016 è stato rideterminato il saldo in Euro 55.043,72 a debito del correntista.
Relativamente al conto corrente nr. 1000/952, considerando il periodo dall' 01.01.2006 – 30.09.2016, e' stato confermato, non essendo possibile alcuna
Pagina 9 rideterminazione, il saldo individuato dalla Banca in Euro 14.457,59 a credito per il correntista.
Relativamente al conto corrente n. 27/794, considerando il periodo fino al
03/02/2004 è stato rideterminato il saldo in Euro 11.766,40, a credito del correntista.
Deve, conseguentemente, essere accolta, per quanto di ragione, la domanda attrice di accertamento negativo, avendo la percepito somme illegittime a CP_5 titolo di interessi e spese nel corso del rapporto.
L'importo complessivo emergente dai vari saldi dei quattro conti correnti risulta essere, alla data delle suddette data, di Euro 23.921,48, a debito del correntista - somma ricavata dalla differenza delle somme a debito del correntista (€. 55.043,72) e delle somme complessive a suo credito (€. 31.122,24), oltre agli interessi convenzionali dalle rispettive date dei saldi.
Questo Giudice, pertanto, ridetermina i saldi dei conti oggetto di accertamento come da risultati della CTU, come sopra evidenziati, in luogo dei saldi indicati dalla
CP_5
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE ESPERITA DALLA CONVENUTA
BANCA
Nel costituirsi in giudizio la convenuta, come detto, ha esperito domanda riconvenzionale tendente ad ottenere il pagamento di quanto dovuto da parte attrice in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data
08/11/2012 nr. 233277, con cui si era prevista: l'erogazione, a favore della somma di € 700.000,00, rimborsabile in n. 28 rate trimestrali con scadenza 08/02
– 08/05 - 08/08 e 08/11, a partire dal 08.02.2013; il tasso nominale annuo fisso del
6,25% oltre una quota variabile pari al tasso percentuale nominale annuo Euribor
a tre mesi.
La Ctu ha evidenziato che il detto Taeg determinato dall'istituto non corrispondeva a quello effettivo, tenendo conto dei costi obbligatori collegati alla stipula del finanziamento (spese di istruttoria per € 9.450,00, rimborso spese per invio di avviso a scadenza per € 2,25). Le stesso, considerando i detti costi e' stato rideterminato nel 7,156%.
Il consulente ha, poi, verificato che l'istituto bancario, nella determinazione degli interessi maturati su ogni rata, aveva applicato un tasso diverso da quello pattuito.
Di qui, come richiesto da questo Giudice, La Ctu ha provveduto alla rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento secondo il tasso validamente pattuito, ricostruendo il dare ed avere tra le parti. Dalla rielaborazione effettuata e' risultato che, alla data del 04.11.2015 -data di risoluzione del Pagina 10 contratto) il mutuatario fosse debitore della complessiva somma di €. 561.889,89, di cui € 425.000,00, a titolo di capitale residuo, €. 131.613,67, a titolo di rate scadute e non pagate, € 5.276,22, a titolo di interessi di mora calcolati sulle rate non pagate.
A tale complessiva somma, oltre interessi convenzionali, deve essere condannata al pagamento parte attrice (e, quindi, i suoi eredi), fatta salva la compensazione che le somme a credito discendenti dall' odierno riconoscimento giudiziale.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle reciproche domande, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Le spese della consulenza tecnico-contabile, invece, debbono essere poste interamente a carico della convenuta.
PQM
il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a. accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice di accertamento dell'effettivo saldo dei conti correnti accesi presso la convenuta perche' parzialmente CP_5 fondata in fatto e diritto, in ragione della riscossione di interessi e spese non dovute, come indicato in motivazione e, conseguentemente,
b. in accoglimento della domanda attrice provvede a rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 27/1472, alla data del 12.12.2006 in Euro 2.463,66, a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente n. 2070343-01-56 (rinumerato n. 1000/7132), alla data del 31.03.2016 in Euro 2.434,59, a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente nr. 1000/952, alla data del 30.09.2016, in
Euro 14.457,59 a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente nr. 27/794 alla data del 03.02.2004 in Euro 11.766,40 a credito per il correntista;
il saldo del conto corrente n. 1000/5791, alla data del 31.03.2016 in Euro 55.043,72, a debito del correntista, in luogo dei diversi saldi portati dai relativi estratti conto bancari;
c. accoglie, per quanto di ragione, anche la domanda riconvenzionale esperita dalla convenuta e finalizzata ad ottenere il riconoscimento del proprio credito fondato sul contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 08/11/2012 nr.
233277 e dichiara accertata la debenza, a titolo di residuo del debito, della complessiva somma di €. 561.889,89, alla data del 04.11.2015;
d. condanna parte attrice (e, quindi, i suoi Eredi) al pagamento in favore della convenuta al pagamento della somma di €.561.889,89, oltre interessi CP_5 convenzionali con decorrenza dal 04.11.2015 al soddisfo;
Pagina 11 e. stante l'accoglimento sia della domanda attrice che di quella riconvenzionale proposta dalla convenuta, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
f. condanna parte convenuta a pagare, in favore della Dott.sa Parte_4
, le spese della ctu, così come quantificate nel pregresso provvedimento
[...] di liquidazione.
La presente sentenza e' provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Nocera Inferiore il 27/11/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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