Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 218/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 24/12/1999, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. NEGRI GIANMARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO (LO) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 24, parte 2, Serie B, anno 1999), facendo constare, per Parte_1 mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come ” e non Parte_1 altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare/ dichiarare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i Parte_1 trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di OD di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di NO (LO), affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari
- 1 -
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Il giudizio ha per oggetto la domanda di parte ricorrente n. 24.12.1999 Parte_1
a OD (come da documentazione in atti, l'atto di nascita è stato formato presso il comune di NO (n. 24, parte II, serie B) volta a ottenere, ai sensi della legge n. 164/1982, la rettificazione di attribuzione di sesso e rettificazione del sesso anagrafico, con ulteriore accoglimento delle domande connesse e conseguenti, come in epigrafe trascritte.
A tale domanda il Pubblico Ministero, comparso in persona del Procuratore della
Repubblica all'udienza del 6.5.2025, non si è opposto.
Sentita parte ricorrente all'udienza del 6.5.2025, la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione.
2. Tutte le domande sono pienamente fondate.
Le allegazioni di trovano assoluto conforto nei documenti, così come la persona Pt_1 interessata, comparsa avanti al giudice relatore, ha fornito una ricostruzione seria e consapevole della propria volontà, così riferendo: “Ho iniziato un percorso nel 2022, quando dopo varie riflessioni ho deciso di intraprendere un percorso medicalizzato. Quindi, un po' nella confusione, all'inizio mi sono rivolta all'ospedale Niguarda. Poi, per l'attesa, mi sono rivolta ad uno psicologo privato, il dott. Le sedute sono durate fino a Per_1 gennaio 2024, quando il dottore mi ha lasciato il nulla osta per l'accesso alla terapia ormonale. Quindi, ho contattato un'endocrinologa, la dott.ssa e ad aprile ho Per_2 avuto il primo contatto con la dott.ssa, la quale mi ha prescritto la terapia ormonale.
Successivamente, ho fatto vari controlli per tenere monitorata la mia salute. Ho continuato anche coi colloqui con il dott. Dopodiché, sia il dott. sia la dott.ssa Per_1 Per_1 hanno rilasciato la relazione psicologica che è in atti. La mia condizione Per_2 rimane salda e ferma, anche perché dopo aver intrapreso il percorso per me è stato tutti in discesa. Ci sono state delle difficoltà, ma fanno parte del percorso. Per esempio, all'inizio ho avuto sbalzi d'umore per la terapia, ma credo sia normale e per me è stato naturale seguire il percorso. A livello sociale, sicuramente il percorso ha inciso in meglio.
Il mio rapporto con la famiglia è cambiato in positivo. Sono più libera di esprimermi e sicuramente sono anche più libera di essere me stessa, anziché nascondermi e chiudermi in me stessa, come succedeva prima. Ora non ho più paura di dire ciò che sento e che sono. Confermo che il nome vorrei diventasse “ ”. Dal punto di vista lavorativo, il Parte_1 percorso ha avuto un impatto negativo perché dopo la laurea triennale di marketing e una magistrale in fashion e luxury managment, nonostante i tanti colloqui, non ho trovato un impiego e ci sono anche stati episodi discriminatori, nel senso che mi è stato fatto notare che il mio nome e il mio sesso non corrispondevano”.
Agli atti, sono state acquisite:
(i) la relazione psicologica conclusiva del percorso di transizione di genere, a firma del dott. da cui risulta la diagnosi di disforia di genere e in cui è Persona_3 congruamente descritta l'esperienza di parte ricorrente a decorrere dal settembre
- 2 - 2023, conclusa con un giudizio di assenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari e alla correzione anagrafica. Anzi, i suddetti interventi sono, ad avviso del professionista, auspicabili per “armonizzare ulteriormente la identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta – ogni giorno della sua vita – per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici”;
(ii) la relazione del medico endocrinologo dott.ssa , da cui constano Persona_4 il perfetto inserimento della persona interessata nel ruolo di genere femminile,
l'assoluta consapevolezza dei trattamenti ormonali in atto e dell'irreversibilità/serietà del percorso.
In sostanza, dalle relazioni mediche, quindi, si desume la consapevolezza maturata da nei percorsi in atto e già conclusi;
in udienza, peraltro, parte ricorrente si è Pt_1 presentata in abiti di taglio femminile e ha manifestato atteggiamento, gestualità e fisicità manifestamente virati in senso femminile.
Il Collegio non può quindi che ritenere accertata la condizione – necessaria e sufficiente ai fini dell'accoglimento delle domande (Trib. OD, sent. 195/2025; 296/2023; Trib. Torino, sent. 232/2022; Trib. Milano, sent. 591/2021) – del disturbo di identità di genere, nonché della dimostrazione, da parte della persona interessata, di aver attraversato un serio, univoco e irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere
(v. Corte cost., 180/2017).
Quanto alla richiesta di modifica del prenome, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3877/2020), si tratta di un necessario accorgimento, che deve tenere conto del nuovo nome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Di talché, il Collegio ritiene che il prenome possa essere mutato come da domanda.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si segnala l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del
23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del d.lgs. 150/2011
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La pronuncia in esame si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso ai trattamenti medico-chirurgici,
e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del genere nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte Costituzionale in questi casi “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura
- 3 - in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost.
n. 221/2015 e Cass. civ. n. 15138/2015).
Ciò premesso, giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la Pt_1 presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Le spese, attesa la natura del procedimento, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico da maschile a femminile di n. OD il 24.12.1999, con atto di nascita inserito nel Parte_1 registro atti di nascita presso il comune di NO (n. 24, parte II, serie B);
2) ORDINA la variazione delle iscrizioni anagrafiche dell'istante, previa attribuzione del sesso maschile e mutamento del prenome da a , con ogni Pt_1 Parte_1 rettifica relativa;
3) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO, ove è stato formato l'atto, di provvedere di conseguenza;
4) ACCERTA il diritto della persona interessata a sottoporsi a ogni trattamento di carattere medico-chirurgico di riassegnazione del sesso, senza ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;
5) Spese irripetibili.
Così deciso a OD, nella camera di consiglio del giorno 12/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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