Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 970/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ----------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Triggiano – 23.9.1964), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Romualdo Pecorella e Saverio Marco Macchia, elettivamente domiciliato in Bari alla
Via San Francesco d'Assisi n. 40, presso lo studio dei difensori;
-Appellante-
E
con sede in Casamassima, P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Gentile ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Cardassi n. 36, presso lo studio del difensore;
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso depositato l'1.7.2016, la adiva il Controparte_1
Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di far accertare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a carico del dipendente Pt_1 in data 14.1.2016 e consistente nella sospensione di tre giorni dal lavoro e
[...] dalla retribuzione.
1.2. La deduceva che: a) il lavoratore, nonostante i precedenti rimproveri CP_1 verbali, cui facevano seguito le sue rassicurazioni, alle ore 3,00 del 9.12.2015,
“veniva nuovamente sorpreso a fumare una sigaretta in un deposito contenente imballaggi, confezioni di plastica e carta, nonché altro materiale facilmente infiammabile;
il tutto dopo aver sospeso l'attività lavorativa, fuori dall'orario di pausa previsto”; b) il 10.12.2015 veniva notificata la contestazione disciplinare al lavoratore;
c) il 28.12.2015 l'Addante presentava le giustificazioni;
d) il
14.1.2016 gli veniva irrogata la sanzione;
e) il 25.1.2016 il lavoratore impugnava la sanzione davanti al Collegio Arbitrale, ma la società rifiutava di aderire alla Con procedura arbitrale e richiedeva all' di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; f) dopo vari rinvii, richiesti dal lavoratore per malattia, la
Commissione di Conciliazione il 18.5.2016, preso atto dell'assenza del lavoratore, redigeva verbale negativo di mancato accordo.
1.3. All'udienza del 15.6.2017 il Tribunale di Bari, poiché il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. non risultava completato entro il termine a difesa di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, disponeva la rinotifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale di udienza all'Addante, rinviando la causa all'udienza del 30.11.2017.
1.4. All'udienza del 30.11.2017 il giudice, verificata la ritualità della notificazione nei confronti di dichiarava la sua contumacia e ammetteva la Parte_1 prova testimoniale articolata in ricorso.
1.5. Il 6.6.2018 si costituiva in giudizio l'Addante, eccependo l'irregolarità della notifica del ricorso e chiedendo la rimessione in termini, nonché la tardività del ricorso giudiziale, depositato oltre il termine di 10 giorni dal mancato tentativo di conciliazione. Nel merito deduceva la natura fittizia del rapporto di lavoro con la ricorrente , per essere l'effettivo datore di lavoro la CP_1 Controparte_3
che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, negava la
[...] sussistenza dell'addebito, avente natura ritorsiva, e chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della e di annullare la sanzione disciplinare Controparte_3 emessa da soggetto sprovvisto del potere direttivo e disciplinare.
2.1. Il Tribunale di Bari, espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi, con sentenza n. 243/2022 dell'1.2.2022 accertava la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a carico dell'Addante e condannava il lavoratore al pagamento delle spese di lite.
2.2. Rilevava il primo giudice:
- la richiesta dell'Addante di essere rimesso in termini andava disattesa, ai sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c., in quanto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a seguito dell'ordine di rinnovazione del 15.6.2017, era valida, atteso che il procedimento notificatorio si era svolto secondo tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. Inoltre, essa era anche tempestiva perché, con riferimento all'udienza del 30.11.2017, si era perfezionata il 13.7.2017;
- le richieste istruttorie erano inammissibili, in virtù delle decadenze stabilite dall'art. 416 c.p.c., così come era tardiva la richiesta di chiamata in causa del terzo;
- l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine di 10 giorni dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, andava respinta in quanto l'art. 7, comma 7, dello Statuto dei Lavoratori, prevede l'ipotesi, neppure prospettata dall'Addante, di inefficacia della sanzione ovvero di sospensione della sanzione disciplinare e l'art. 410 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non introduce alcun termine decadenziale “ai fini della presentazione della azione giudiziaria, una volta avviato il tentativo di conciliazione”;
- i testi escussi avevano confermato il fatto oggetto dell'addebito disciplinare;
- era evidente la gravità della condotta dell'Addante, che con leggerezza aveva messo a repentaglio la sicurezza del luogo di lavoro e quindi la salute dei pag. 2/5 colleghi e la propria;
- la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni era proporzionata alla condotta adottata dal lavoratore.
3.1. Con atto di gravame depositato il 25.7.2022 ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
3.2. Ha resistito la concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
3.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di appello lamenta l'errata interpretazione Parte_1 del combinato disposto degli artt. 7 L.300/1970 e 410 c.p.c., laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che l'art. 410 c.p.c. non avesse introdotto alcun termine decadenziale
“ai fini della presentazione della azione giudiziaria, una volta avviato il tentativo di conciliazione”.
4.2. Sostiene l'appellante che la ai sensi dell'art. 7, Controparte_1 comma 7, dello Statuto dei Lavoratori, avrebbe dovuto adire l'autorità giudiziaria entro il termine di 10 giorni dal mancato tentativo di conciliazione, ovvero dal 18.5.2016, pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio è tardivo, poiché è stato depositato solo in data 1.7.2016, e, conseguentemente, la sanzione è inefficace.
4.3. Secondo l'Addante la società avrebbe dovuto depositare il ricorso, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, al più tardi entro venti giorni dal 18.5.2016, ossia entro il 7.6.2016, sicché, era “incorsa in insanabile decadenza, che il Giudice di prime cure ha erroneamente omesso di rilevare”.
5.1. Con il secondo motivo di appello l' si duole della condanna alle spese. Pt_1
*****
6.1. L'appello è infondato e va rigettato.
6.2. Preliminarmente, osserva la Corte che, come correttamente rilevato dalla il giudice di prime cure, contestualmente alla revoca della Controparte_1 contumacia dell'Addante, ha disatteso la sua richiesta di rimessione in termini ai sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c.
6.3. Invero, l'appellante si è costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, atteso che il primo Giudice, dopo aver disposto, all'udienza del 15.6.2017, la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, alla successiva udienza del
30.11.2017, verificato il perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140
c.p.c., dichiarava la contumacia dell'Addante. Quest'ultimo si costituiva in giudizio solo all'udienza del 7.6.2018, depositando la comparsa il 6.6.2018, ovvero senza nemmeno rispettare il termine dei 10 giorni, previsto dall'art. 416, comma 2, c.p.c., così incorrendo nelle decadenze e preclusioni previste dalla norma.
6.4. Il Giudice di prime cure, con motivazione condivisibile, ha statuito
“…diversamente da quanto asserisce il resistente, è valida, a parere di questo giudicante – così come accertato con la dichiarazione di contumacia resa all'udienza pag. 3/5 del 30.11.2017 – la notifica del ricorso introduttivo effettuata dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a seguito dell'ordine di rinnovazione di cui all'ordinanza del 15.6.2017. Risulta, infatti, dalla produzione telematica che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale reca l'annotazione dell'accesso presso il domicilio dell'Addante e delle ragioni della mancata consegna, nella specie la temporanea assenza, sicché il plico, come risulta dalla casella barrata, è “stato depositato presso l'ufficio”. L'effetto è che il procedimento notificatorio si è svolto secondo tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 140 c.p.c. e si è perfezionato, per il destinatario, decorso il termine di 10 giorni dalla spedizione. Sicché, in mancanza di una querela di falso proposta con le formalità dell'art. 221 c.p.c., dalla produzione telematica del relativo avviso di ricevimento risulta che la predetta raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, presso il suo indirizzo (vd., tra le altre, Cass.
n.10672/2020). Peraltro, con riferimento alla udienza di discussione fissata per il
30.11.2017, il perfezionamento del procedimento notificatorio, avvenuto il 13.7.2017 è assolutamente tempestivo. Ne deriva che non ricorrono i presupposti per alcuna remissione in termini;
di riflesso stante le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., inammissibili erano le richieste istruttorie – prevalentemente tese a dimostrare la fattispecie della somministrazione <<…irregolare o fraudolenta di cui agli artt.27 e 28 del D.Lgs 276/2003…>> - così come tardiva la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo.” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
6.5. Tale capo della sentenza di rigetto della richiesta di rimessione in termini, che costituisce effettivamente, come sottolineato dalla società appellata, un antecedente logico e giuridico per poter riproporre l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio, non è stato impugnato.
6.6. Invero, la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado da parte dell' e il rigetto della richiesta di rimessione in termini, su cui si è formato il Pt_1 giudicato, hanno determinato la decadenza dall'eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio.
6.7. L'art. 416 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, disponeva “La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
6.8. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “A norma dell'art. 416
c.p.c., il convenuto è tenuto a proporre con la memoria di costituzione tutte le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio e, se a tanto non provvede, o provvede parzialmente, ponendo solo questioni di rito, sopporta le conseguenze processuali della propria opzione difensiva, senza che il giudice, il quale abbia ritenuto di decidere alcune questioni preliminari o pregiudiziali in senso difforme da quello auspicato dal convenuto, sia poi tenuto, prima di decidere la controversia nel merito, a rimettere la suddetta parte in termini per consentire la difesa su aspetti non tempestivamente affrontati con la memoria di costituzione nella convinzione che
l'auspicata decisione sulle questioni preliminari o pregiudiziali proposte avrebbe reso pag. 4/5 superflua tale attività difensiva. (cfr. Cass. n. 10214 del 2004)
“Nel rito del lavoro, l'eccezione di decadenza, al pari dell'eccezione di prescrizione, deve essere contenuta nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416
c.p.c., ed è tempestivamente proposta anche se il convenuto abbia erroneamente qualificato il termine di decadenza come termine di prescrizione, atteso che è sufficiente che sia stato dedotto il fatto estintivo del diritto o dell'azione sulla base del lasso di tempo trascorso e dell'inerzia dell'attore, spettando al giudice adito qualificare esattamente la natura (prescrizionale o decadenziale) del termine stesso.” (cfr. Cass. n.
6101 del 1998).
6.9. Applicando questi principi al caso di specie, l'Addante, costituendosi in giudizio solo con il deposito della memoria del 6.6.2018, non poteva proporre eccezioni processuali e di merito, ovvero eccezioni in senso stretto, tra le quali rientra senz'altro l'eccezione di “tardività del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.
7.1. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
7.2. Resta assorbita ogni altra questione.
7.3. Le spese del presente grado seguono la ribadita soccombenza dell'appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
7.4. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 25.7.2022, Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 1.2.2022, nei confronti della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 9 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 5/5