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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11197/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco N.20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009633267000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19705/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 5.04.2025 per omesso versamento della tassa automobilistica, dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità
2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.314,03.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare, prescrizione della pretesa tributaria, omessa notifica degli atti prodromici, violazione dell'art. 6, c.5 bis della legge 2012/2000,
violazione dell'art. 7 della stessa legge, carenza di motivazione.
L'ente impositore non risulta costituito.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici deve essere accolta ai sensi del c.5 dell'art. del d.lgs.
546/92. L'ente impositore non ha provato in giudizio l'avvenuta notifica degli atti presupposti, utili anche ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione triennale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri motivi formulati nella domanda. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11197/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco N.20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009633267000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19705/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 5.04.2025 per omesso versamento della tassa automobilistica, dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità
2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.314,03.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare, prescrizione della pretesa tributaria, omessa notifica degli atti prodromici, violazione dell'art. 6, c.5 bis della legge 2012/2000,
violazione dell'art. 7 della stessa legge, carenza di motivazione.
L'ente impositore non risulta costituito.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici deve essere accolta ai sensi del c.5 dell'art. del d.lgs.
546/92. L'ente impositore non ha provato in giudizio l'avvenuta notifica degli atti presupposti, utili anche ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione triennale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri motivi formulati nella domanda. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.