Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1103 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna) Parte_1
appellante
E
(contumace) e (avv. Marcello Controparte_1 CP_2
Carnovale)
appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Spese processuali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 23.7.2021 al tribunale di Cosenza, che dal Parte_1
1.9.2008 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
con qualifica di assistente tecnico, ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio che ha prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e
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2. Il tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato il , rimasto contumace, CP_1
a collocare la ricorrente “nelle corrette posizioni stipendiali maturate” per effetto del riconoscimento dell'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a corrisponderle le “relative differenze retributive”, a versare all' – costituitosi in giudizio – la CP_2
conseguente maggiore contribuzione.
3. Ha condannato il a rifondere alla ricorrente le spese di lite che ha CP_1
liquidato nella misura di 700 euro, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla misura delle spese.
Lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014 e
37/2018 e al valore della controversia che, in ricorso, era stato commisurato in 10.000 euro.
Chiede, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a quei parametri e, pertanto, liquidate nella corrispondente misura.
5. Il non si è costituito nemmeno in questo grado del Controparte_1
giudizio, sebbene l'appello sia stato ritualmente rinotificato alla difesa erariale nel termine che all'appellante è stato accordato ai sensi dell'art. 291 c.p.c., stante la tardività della prima notifica. L' ha chiesto alla Corte di “decidere secondo giustizia”. CP_2
6. Il Collegio ha trattato l'udienza di discussione nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione delle parti costitute, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello merita accoglimento.
8. Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dal DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9. Ha dunque ragione l'appellante a chiedere che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dal suddetto decreto ministeriale, nella formulazione che ratione temporis è applicabile.
Pag. 2 di 4 10. Nella liquidazione occorre tener conto dell'indicato valore della causa e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dalla ricorrente, senza necessità di istruttoria.
11. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM
Giustizia n. 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000 euro e rifacendosi allo scaglione più basso applicabile.
12. Sicché l'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fase effettivamente svolte, compresa quella di trattazione (cfr. Cass. 8561/2023).
13. Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di euro: 911 per la fase di studio, 389 per la fase introduttiva, 586 per la fase di trattazione e di
809 per la fase decisionale. Per un totale di 2.695 euro.
14. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, la CP_1 soccombenza e, liquidate con riferimento al valore del maggior importo (pari a € 1.995) riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e ai compensi per le cause di appello, ammontano a 1.458 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Pag. 3 di 4 15. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
16. Nei confronti dell' , che in appello non è destinatario di alcuna domanda ma CP_2
vi è stato convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 4.11.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 760/22, pubblicata in data 6.5.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina in €
2.342,30 oltre accessori le spese del primo grado dovuto dal appello alla CP_1
ricorrente;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del grado che CP_1
distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 1.458 oltre accessori e rimborsi di legge;
4. Compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
11/01/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass.
536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024,