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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
In persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 424/'14 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
in proprio e quale titolare della ditta , Parte_1 Parte_2
rappresenti e difesi in forza di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a d. i. dagli Avv.ti Fabio PAGANO e Anna SOZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Quest'ultima in Isernia al viale 3 Marzo 1970 ;
-opponenti-
E
rappresentata e difesa in forza di Controparte_1
procura agli atti dall'Avv. Mario DAVI' ed elettivamente domiciliata presso il Suo
studio in Isernia alla Via Libero Testa n° 27;
-opposta- Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Nel caso in esame gli opponenti proponevano opposizione al d. i. n. 79/2014
deducendo l'assenza di prova del credito azionato nonché l'illegittimità delle somme pretese.
Con atto di costituzione si costituiva in giudizio la
[...]
incorporante la Controparte_2 Controparte_3
la quale deduceva l'improcedibilità, inammissibilità ed
[...]
infondatezza della domanda, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, per omesso esperimento della mediazione obbligatoria prevista in materia di contratti bancari dal Decreto Legge
n. 69/13, che ne ha sancito l'obbligatorietà a far data dal 20 settembre 2013.
Veniva esperita nel corso del giudizio la procedura di mediazione che dava
2 esito negativo.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Entrando a trattare il merito della presente controversia, va in primiis,
opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è
investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiararne o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dall'opposto con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'at. 633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta.
Nel caso in esame, Questo Giudice ritiene sufficientemente raggiunta la prova relativa alla pretesa attrice, tramite la produzione documentale, consistente nel contratto di conto corrente n. 439438 nonché dal contratto di prestito aziendale e dal relativo piano di ammortimento e la dichiarazione di credito ex art 50 del D.Lgs. n.
385/93.
In particolare è risultato documentalmente provato che il credito azionato dall'istituto opposto ammonta a complessivi € 44.625,25 oltre interessi legali dal
24.12.2015, di cui 28.095,13 quale debitoria derivante dal contratto di c/c n.
3 n. 065/30129724.
Questo Giudice ritiene far propria la CTU espletata nel corso del giudizio,
perché ben elaborata ed immune da vizi.
Il CTU, accertava che il credito dell'istituto bancario convenuto risultava essere pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e sia in ordine al rapporto di conto corrente che in ordine al contratto di prestito aziendale non vi è
mai stato, alla luce della normativa in materia di usura, superamento del tasso soglia.
Il CTU relativamente alla commissione di massimo scoperto, ha accertato che non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità nella fattispecie di cui è causa, essendo stata pattuita per iscritto.
Il credito, inoltre, risulta provato con la produzione documentale in atti,
pertanto, la proposta opposizione va rigettata perché infondata.
I particolari profili del caso in esame legittimano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 424/'14 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1 Parte_2
e concernente opposizione a decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo, così decide:
4 1) rigetta l'opposizione perché infondata;
2) conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia
n° 376/'11;
3) spese compensate.
Così deciso in Isernia il 20 febbraio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
439438 ed €16.530,12 quale debitoria derivante dal contratto di prestito aziendale
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
In persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 424/'14 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
in proprio e quale titolare della ditta , Parte_1 Parte_2
rappresenti e difesi in forza di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a d. i. dagli Avv.ti Fabio PAGANO e Anna SOZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Quest'ultima in Isernia al viale 3 Marzo 1970 ;
-opponenti-
E
rappresentata e difesa in forza di Controparte_1
procura agli atti dall'Avv. Mario DAVI' ed elettivamente domiciliata presso il Suo
studio in Isernia alla Via Libero Testa n° 27;
-opposta- Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Nel caso in esame gli opponenti proponevano opposizione al d. i. n. 79/2014
deducendo l'assenza di prova del credito azionato nonché l'illegittimità delle somme pretese.
Con atto di costituzione si costituiva in giudizio la
[...]
incorporante la Controparte_2 Controparte_3
la quale deduceva l'improcedibilità, inammissibilità ed
[...]
infondatezza della domanda, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, per omesso esperimento della mediazione obbligatoria prevista in materia di contratti bancari dal Decreto Legge
n. 69/13, che ne ha sancito l'obbligatorietà a far data dal 20 settembre 2013.
Veniva esperita nel corso del giudizio la procedura di mediazione che dava
2 esito negativo.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Entrando a trattare il merito della presente controversia, va in primiis,
opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è
investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiararne o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dall'opposto con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'at. 633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta.
Nel caso in esame, Questo Giudice ritiene sufficientemente raggiunta la prova relativa alla pretesa attrice, tramite la produzione documentale, consistente nel contratto di conto corrente n. 439438 nonché dal contratto di prestito aziendale e dal relativo piano di ammortimento e la dichiarazione di credito ex art 50 del D.Lgs. n.
385/93.
In particolare è risultato documentalmente provato che il credito azionato dall'istituto opposto ammonta a complessivi € 44.625,25 oltre interessi legali dal
24.12.2015, di cui 28.095,13 quale debitoria derivante dal contratto di c/c n.
3 n. 065/30129724.
Questo Giudice ritiene far propria la CTU espletata nel corso del giudizio,
perché ben elaborata ed immune da vizi.
Il CTU, accertava che il credito dell'istituto bancario convenuto risultava essere pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e sia in ordine al rapporto di conto corrente che in ordine al contratto di prestito aziendale non vi è
mai stato, alla luce della normativa in materia di usura, superamento del tasso soglia.
Il CTU relativamente alla commissione di massimo scoperto, ha accertato che non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità nella fattispecie di cui è causa, essendo stata pattuita per iscritto.
Il credito, inoltre, risulta provato con la produzione documentale in atti,
pertanto, la proposta opposizione va rigettata perché infondata.
I particolari profili del caso in esame legittimano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 424/'14 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1 Parte_2
e concernente opposizione a decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo, così decide:
4 1) rigetta l'opposizione perché infondata;
2) conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia
n° 376/'11;
3) spese compensate.
Così deciso in Isernia il 20 febbraio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
439438 ed €16.530,12 quale debitoria derivante dal contratto di prestito aziendale