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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 5.2.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10572/24 R.G. tra
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Benedetto M. Iannitti in virtù di procura in atti RICORRENTE contro
, in Controparte_1
persona l.r.p.t.,, con sede in Curti (CE), rapp.to e difeso, in forza di procura in atti dagli avv. Veronica Perrone, Pasquale Galassi e Francesco Goglia
RESISTENTE
Nonché
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano in virtù di CP_2
procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/24 RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somma.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 3.5.24 l'istante conveniva in giudizio il
[...]
e l esponendo: Controparte_1 CP_2
- di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, già CP_1 CP_1 a far data dal 27 marzo 1997, con la Controparte_3
qualifica di impiegato amministrativo livello 5a Federambiente;
- che in data 15.2.2018 era stata assunta alle dipendenze del Comune di
Casavatore concludendo il rapporto lavorativo con il convenuto;
CP_1
- che nulla le era stato erogato per TFR per € 55.765,29 (effettuava conteggi);
- che in casi analoghi la richiesta era stata rigettata per deficit di versamenti da parte del datore di lavoro, sostenendo di non poter effettuare il doveroso pagamento in mancanza del contributo datoriale ,ma che detto assunto era contrario agli artt. 2114 e 2116 c.c.;
- che Fonte ulteriore di obbligo per l' è il colpevole inadempimento dei CP_2
compiti istituzionalmente riservati all'ente, ed in ispecie il mancato controllo
e la mancata richiesta al Consorzio degli oneri previdenziali.
Tanto premesso chiedeva che questo Giudice volesse:
Condannare in persona del Presidente pro-tempore elett.te dom.to per CP_2
la carica in Roma alla via Ciro il Grande 21, al pagamento della somma di €
55.765,29, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo in favore dell'istante, con vittoria di spese con distrazione in favore dell'antistatario.
Il si costituiva Controparte_1
tempestivamente in giudizio esponendo:
- Che la ricorrente è stata sua dipendente dal 27/03/2000 al 15/02/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansione di Impiegata poi trasferita per mobilità obbligatoria ex art 34 bis del D. Lgs 165/2001 presso il
Comune di Casavatore;
- Che le competenze per TFR/TFS non erano ancora esigibili stante la mancata cessazione del rapporto di lavoro;
- Che in ogni caso la legittimazione passiva era dell' , preposto alla CP_2
2 liquidazione del trattamento di fine servizio/rapporto.
Tanto premesso e richiamato il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali istava perché questo giudice volesse:
- Accertare e dichiarare la mancata esigibilità del TFR/TFS da parte della lavoratrice stante il trasferimento della stessa dal al Comune di CP_1
Casavatore;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in merito al CP_1
pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell al pagamento del CP_2
TFR/TFS, ed estromissione dal giudizio de quo;
- Rigettarsi tutte le altre domande proposte dal lavoratore a danno del Cub in liquidazione poiché inammissibili, improponibili, prive di fondamento;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio esponendo e deducendo CP_2
l'inammissibilità della domanda per carenza di allegazione e prova del diritto reclamato a carico dell' , che la pretesa era destituita di fondamento perché il CP_2
rapporto di lavoro era proseguito presso altro datore di lavoro per mobilità tra Enti.
Concludeva istando per la declatoria di inammissibilità del ricorso e comunque per il rigetto della domanda con vittoria spese.
Alla udienza del 5.2.25 questo Giudice pronunciava sentenza, con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
*****
Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità.
Lo stesso è infondato e deve essere respinto.
È pacifico tra le parti che l'istante ha lavorato alle dipendenze del Controparte_1
dal 27.3.97 al 15.2.18 e che non gli è stato corrisposto il trattamento di
[...]
fine servizio.
Altrettanto pacifica è la natura pubblicistica del e, come argomentato dal CP_1
3 , sostenuto dallo stesso ed ammesso dall'istante, la parificazione del CP_1 CP_2
personale, quanto al regime previdenziale, ai dipendenti degli enti locali.
L'istante è transitata ex art 34-bis del d.lgs. 165/01 (cfr determinazione 6/2018 del
CUB), quale lavoratore in mobilità dal convenuto al Comune di CP_1
Casavatore come da determine prodotte dal predetto (Determinazione del CP_1
del 13.2.18 n. 6, Determinazione del Comune di Casavatore n. 8 CP_1
dell'1.2.18). ai sensi dell'art 34-bis “A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso”.
Ciò posto alla mobilità tra enti pubblici attiene ad una ipotesi di trasferimento tra enti e non già di nuova assunzione per cui, trattandosi di prosecuzione del rapporto di lavoro, per come testualmente indicato dalla predetta disposizione, per cui lo stesso è ancora in corso e le competenze di fine rapporto, non sono ancora esigibili, non essendo ancora maturato il diritto al pagamento trattandosi di prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna l'istante al pagamento delle spese legali dei convenuti che si liquidano per ciascuna parte in €. 3689,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA.
NAPOLI, lì 5.2.25.
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)
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