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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
3) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 715 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Valente;
C.F._3
-APPELLANTI -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._4
Avv.ti Lucio Stocchetti e Carmine Perrone;
- APPELLATA –
1 La causa, disposta la trattazione scritta della stessa con decreto dell'11.03.2022, è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note difensive scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.04.2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere Controparte_1
proprietaria dell'immobile sito in Lecce al V.le Rosini ang. Via Vecchia Lizzanello, identificato nel NCEU del Comune di lecce al F. 201 p.lla 1870 sub 1 e 2, citava in giudizio dinanzi a Tribunale di Lecce i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, proprietari di immobile confinante, al fine di ottenere da essi il risarcimento dei
[...]
danni riscontrabili sui tre livelli del proprio immobile, “…ovvero piano rialzato, piano seminterrato e piano interrato…per quasi l'intera lunghezza del lotto sia nell'abitazione che nella parte scoperta”, già accertati dall'ing. nell'ambito del procedimento ex art. 696- Persona_1
bis c.p.c. da ella promosso contro i convenuti, iscritto al n. 4792/2015 R.G. in sede di
ATP n. 4792/2015 R.G. e quantificati, nell'elaborato del 20.05.2016 da lui redatto, in complessivi euro 12.158,53, oltre IVA nella misura di legge.
Precisava l'attrice che i danni rilevati sull'immobile di sua proprietà (consistenti in distacchi d'intonaco ed efflorescenze varie) erano dovuti ad acqua piovana che si era infiltrata attraverso alcune lesioni murarie del fabbricato, queste ultime causate da vibrazioni meccaniche provocate da lavori edili che i avevano disposto per dare corso alla Parte_1
costruzione del loro nuovo immobile in aderenza a quello dell'attrice.
Ritualmente costituitisi con comparsa di risposta, i convenuti respingevano gli addebiti rilevando che i pretesi danni riscontrati dal c.t.u. ing. nel corso del citato Per_1
procedimento n. 4792/2015 R.G. altro non erano se non la duplicazione delle stesse voci di presunti pregiudizi che erano stati oggetto di un precedente accertamento peritale eseguito dall'ing. quale ausiliario nominato dal Tribunale di Lecce in seguito Per_2
alla presentazione, da parte dell'attrice, di altro ricorso per a.t.p. iscritto al n. 5459/2012.
2 Concludevano quindi per il rigetto della domanda, evidenziando che la non aveva CP_1
dato corso alla introduzione del giudizio di merito conseguente alla prima procedura n.
5459/2012 .
Il processo di primo grado è stato istruito con l'acquisizione dei due procedimenti d'istruzione preventiva e con prova orale.
Successivamente, autorizzati i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni ed al deposito di note conclusive, dopo l'espletamento degli incombenti, la causa è stata decisa, previa discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26 giugno
2019.
Con sentenza n.2227 del 2019, pubblicata in data 26.06.2019, il Tribunale di Lecce ha condannato , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di della somma di euro 6.269,85 oltre iva, Controparte_1
interessi legali dal giorno della notifica dell'atto di citazione (31.07.2017) al soddisfo da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI; ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello d'istruzione preventiva contrassegnato con il n. R.G. 4792/2015 liquidate nella complessiva misura di euro 4.520,00; ha posto a carico dei convenuti le spese della c.t.u. a firma dell'ing. resa nell'ambito del procedimento n. 4792/2015 R.G. con diritto Per_3
dell'attrice di ottenere dai convenuti la restituzione di quanto eventualmente pagato all'ausiliario.
Con atto di citazione notificato in data 24.7.2019, , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – Parte_3
affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, il rigetto della domanda proposta da con vittoria di spese e competenze di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative agli svolti accertamenti tecnici preventivi.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 7.8.2019, si è costituita la quale ha richiesto dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto privo di ragionevole probabilità di successo;
nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna degli
3 appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio con distrazione in favore degli avvocati anticipatari.
All'udienza del 6.4.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fra le censure formulate dagli appellanti, rilievo decisivo ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore censura riveste quella, da ritenersi fondata, con cui gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla proposta domanda risarcitoria.
1.1. L'omessa pronuncia lamentata dagli appellanti affligge effettivamente la sentenza emessa in primo grado, con la conseguenza che la Corte è chiamata ad ovviare a tale omissione esaminando l' eccezione pretermessa e decidendo al riguardo.
1.2. Gli odierni appellanti, costituendosi in primo grado, eccepirono il difetto di legittimazione attiva, quanto meno parziale, dell'attrice, per non Controparte_1
essere più, quest'ultima proprietaria dell'intero corpo di fabbrica per come descritto in citazione, poiché il piano primo e quello rialzato sarebbero stati alienati a terzi che, peraltro, avrebbero effettuato i lavori di intonacatura ed impermeabilizzazione dell'edificio mai realizzati dalla sicchè quest'ultima non avrebbe alcun titolo per CP_1
agire in giudizio e reclamare i danni per quella parte di immobile ormai alienata.
1.3. Ebbene, l'attrice, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha controdedotto nei seguenti termini:
“L'eccezione è assolutamente infondata in quanto l'attrice reclama i danni derivanti alla sua proprietà per come accertati e quantificati dall'Ing. a mezzo di A.T.P. (proc. n. 4792/2015 rg) e meglio Per_1
descritti nella Relazione di Consulenza del 20.5.2016 / 15.6.2016. In detta relazione il CTU quantificava il costo totale per la esecuzione delle operazioni di ripristino necessarie per l'eliminazione dei danni rilevati in € 6.269,85, oltre IVA, ed il costo totale per la esecuzione delle operazioni di ripristino necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni rilevati, in € 5.888,68
4 E' evidente quindi che l'attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni accertati alla data del
20.5.2016 dall'immobile di sua proprietà, a nulla rilevando che successivamente a tale epoca la stessa abbia dismesso parte della proprietà dell'immobile. Il fatto che terzi abbiano poi proceduto ai lavori di intonacatura ed impermeabilizzazione, come peraltro confermato da parte convenuta, è la riprova, ove ve ne fosse necessità, della permanenza degli stessi danni e della necessità di provvedervi. Appare ben logico comprendere che nella fase della parziale dismissione dell'immobile ai terzi la signora abbia dovuto CP_1
detrarre dal prezzo di vendita le somme necessarie per i suddetti interventi di intonacatura e impermeabilizzazione poi operati da questi ultimi, rimanendo quindi titolata a richiedere il risarcimento dei danni per come accertati nella citata Relazione di ATP a firma dell'Ing. ”. Per_1
1.4. Sulla base di tale attività assertiva espletata dall'attrice entro il termine assegnato per la compiuta integrazione del thema decidendum dopo l'acquisizione delle eccezioni e delle difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute ed al fine di controdedurre alle stesse, va detto che l'attrice ha costantemente reiterato le conclusioni inizialmente proposte, senza formulare richieste diverse in via subordinata e senza provare l'effettiva consistenza della propria proprietà dopo la parziale alienazione a terzi di una porzione dell'immobile, considerato che gli accertamenti del CTU ing. sui quali Per_1
ha fondato le proprie pretese hanno riguardato l'immobile nella Controparte_1
consistenza precedente l'alienazione a terzi di cui si è detto.
1.4.1. Va peraltro rilevato che in atti non sono rinvenibili acquisizioni idonee a consentire la precisa individuazione della porzione di immobile alienata dalla a terzi dopo CP_1
l'espletamento dell' ATP da parte dell'ing. : la pur ammettendo tale Per_1 CP_1
circostanza fra l'altro esponendo che i terzi acquirenti avrebbero posto in essere interventi di intonacatura e impermeabilizzazione diretti ad ovviare ai danni causati dai confinanti
, non ha mai prodotto alcuna documentazione che consenta di individuare la Parte_1
porzione di immobile da lei alienata.
1.4.2. E mentre, in primo grado, come già visto, si è limitata a rivendicare la propria perdurante legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni come accertati dall'ing.
alla data del 20.05.2016 sull'immobile indicato in citazione, nella consistenza e Per_1
nelle condizioni precedenti l'alienazione a terzi, solo nella comparsa di costituzione in appello ha allegato (ma senza provarlo) che: “…l'appartamento venduto in epoca successiva
5 all'accertamento dell'ing. è quello della unità immobiliare posta al secondo piano sul quale, peraltro, Per_1
non è stato eseguito alcun accertamento”. Senonchè - è il caso di rilevare - gli odierni appellanti riferiscono di un'alienazione a terzi avente ad oggetto il piano primo e quello rialzato.
2. Ebbene, ciò premesso va, innanzitutto, osservato che, effettivamente, il primo giudice ha omesso di esaminare l'eccezione preliminare appena esposta, su cui pertanto, questa
Corte deve pronunciarsi.
2.1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva - anche solo parziale - dell'attrice proposta dai convenuti in primo grado, deve essere esaminata tenendo conto dei principi posti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 2951/2016, alla stregua dei quali il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. Ha affermato la Corte che il diritto al risarcimento del danno spetta a colui che è proprietario nell'istante in cui si verifica l'evento dannoso, in quanto si tratta di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà, e, in caso di alienazione, non segue il diritto di proprietà in capo al nuovo proprietario, salvo che non sia convenuto il contrario. Ed ha precisato che in considerazione della non accessorietà del suddetto diritto, in caso di trasferimento del diritto di proprietà, esso rileva quale diritto di credito indipendente e distinto rispetto al diritto reale sul bene, in ipotesi, danneggiato. Sicchè tale diritto al risarcimento del danno, stante la sua autonomia, potrà essere ceduto solamente in base alle modalità di cui all'art. 1260 c.c.
2.2. Sulla base degli anzidetti principi deve pertanto escludersi la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice proposta dagli odierni appellanti in primo grado e tuttavia, le difese di questi ultimi – reiterate nella presente fase e dirette a mettere in luce l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice rispetto al pregiudizio patrimoniale in concreto da lei subito in conseguenza dei danni attribuiti a responsabilità delle controparti, impongono la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto delle pretese risarcitorie di parte attrice.
2.1. In particolare, gli odierni appellanti hanno eccepito che la quale Controparte_1
pretende di fondare le proprie pretese risarcitorie sugli accertamenti peritali svolti dall'ing.
, in sede di ATP nel proc. n. 4792/2015 R.G. con riferimento all' immobile indicato Per_1
6 in citazione, nella consistenza riferita alla data del 20.05.2016 - non ha, però, dato prova né degli esborsi eventualmente sostenuti per la riparazione dei danni evidenziati dall'immobile, così come descritto in citazione ed accertati dal CTU, né della riferita detrazione dal prezzo di vendita a terzi dell'importo necessario per ovviare ai danni esistenti nella porzione di immobile da lei alienato (neanche individuata con precisione) e che lei stessa ha ammesso essere stati sanati ad iniziativa degli acquirenti.
2.2. Dovendosi dare atto che i rilievi di parte appellante risultano fondati, va osservato che la non adoperandosi per consentire l'individuazione della porzione di immobile CP_1
tutt'ora nella sua disponibilità, preclude anche il riconoscimento in suo favore delle somme dirette a realizzare gli interventi necessari ad ovviare ai danni tutt'ora presenti in tale porzione d'immobile -ove evincibili dagli accertamenti svolti dall'ing. . Per_1
3. L'appello va pertanto accolto, imponendosi, in esito alla decisione di questa Corte sulle eccezioni svolte in primo grado dai convenuti ed ivi pretermesse, il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da per mancato assolvimento dell'onere della Controparte_1
prova sull' “an”, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta nella presente fase.
.
4. Considerato l'esito finale della lite, l'appellata soccombente va condannata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore degli odierni appellanti, nella liquidazione di cui al dispositivo.
5. Va disposta la restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza qui riformata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di avverso la sentenza n.2227/2019 emessa
[...] Controparte_1
dal Tribunale di Lecce il 26.06.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte in primo grado da;
Controparte_1
7 2) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , in solido, delle spese processuali del doppio grado,
[...] Parte_3
che liquida - per il giudizio di primo grado – in complessivi € 4.800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello - in complessivi € 6.507,00 (di cui € 507,00 per spese) oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; ponendo definitivamente a carico della le spese di C.T.U. nei CP_1
termini in cui liquidate dal giudice di primo grado.
3) Condanna alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1
e , in solido, delle somme eventualmente Parte_2 Parte_3
ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Lecce, il 4.06.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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