TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2024, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1976/2023
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna
-Presidente
Dott. Francesco Campagna
-Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia
-Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1976 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del
17.12.2024, promosso
DA
(C.F.: C.F. 1 () nata a [...] 1
(Polonia), il 20.04.1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Manuela Chindemi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(R.C.), Via Crisafi, n.6, ha eletto domicilio
E
(C.F.: C.F. 2 ) nato a [...]_1
Calabria (R.C.), il 13.10.1974, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Giovanni De Stefano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(R.C.), Crisafi n.25, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica - Sede
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 18.07.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
31.03.2005, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), Parte I, n. 27, u.1, anno
2005;
-considerato che con decreto del 29.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
12.12.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi "note scritte in sostituzione dell'udienza", e “dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis. 48, 473 bis. 13 comma 3, 473 bis. 12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Reggio il 31.03.2005 b) dal matrimonio sono nate due figlie, Pt 1
(15.06.2005) e Per 1 (10.10.2006);
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
considerate le condizioni depositate a seguito del sollecito da parte del giudice e della intervenuta maggiore età anche della seconda figlia della coppia , Per 1 , le condizioni riportate in dispositivo - così come rassegnate dalle parti- inerenti all'affidamento condiviso ed alla regolamentazione delle visite, saranno omesse dal dispositivo in quanto inefficaci ai fini di legge;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
24.08.2023, il quale ha apposto il relativo visto in data 05.10.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 18.07.2023 da così provvede:Parte 1 e Controparte 1
- dichiara la separazione personale tra Parte 1 e CP 1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), Parte I, u.1, n. 27, anno 2005, alle seguenti condizioni:
1) omissis;
2) La casa familiare, sita in Reggio Calabria alla via Palmi n. 10, rimarrà Parte 2 con i mobili ed arredi in essa in uso alla Sig.ra contenuti;
3) omissis;
4) Il padre, Sig. Controparte 1 corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione. Lo stesso corrisponderà altresì il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e di tutte le spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra a favore delle figlie. Il Parte 1
restante 50% delle spese straordinarie sarà a carico della madre. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario sul conto corrente Postepay Evolution intestato a Parte 1
[...] al seguente Iban [...], entro il giorno 5
di ogni mese;
5) La Sig.ra Parte 1 dichiara di rinunciare alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
6) Entrambi i coniugi dichiarano che l'assegno unico universale per un importo mensile pari ad € 317,80 verrà corrisposto interamente alla madre nella misura del 100%;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna
-Presidente
Dott. Francesco Campagna
-Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia
-Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1976 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del
17.12.2024, promosso
DA
(C.F.: C.F. 1 () nata a [...] 1
(Polonia), il 20.04.1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Manuela Chindemi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(R.C.), Via Crisafi, n.6, ha eletto domicilio
E
(C.F.: C.F. 2 ) nato a [...]_1
Calabria (R.C.), il 13.10.1974, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Giovanni De Stefano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(R.C.), Crisafi n.25, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica - Sede
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 18.07.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
31.03.2005, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), Parte I, n. 27, u.1, anno
2005;
-considerato che con decreto del 29.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
12.12.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi "note scritte in sostituzione dell'udienza", e “dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis. 48, 473 bis. 13 comma 3, 473 bis. 12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Reggio il 31.03.2005 b) dal matrimonio sono nate due figlie, Pt 1
(15.06.2005) e Per 1 (10.10.2006);
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
considerate le condizioni depositate a seguito del sollecito da parte del giudice e della intervenuta maggiore età anche della seconda figlia della coppia , Per 1 , le condizioni riportate in dispositivo - così come rassegnate dalle parti- inerenti all'affidamento condiviso ed alla regolamentazione delle visite, saranno omesse dal dispositivo in quanto inefficaci ai fini di legge;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
24.08.2023, il quale ha apposto il relativo visto in data 05.10.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 18.07.2023 da così provvede:Parte 1 e Controparte 1
- dichiara la separazione personale tra Parte 1 e CP 1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), Parte I, u.1, n. 27, anno 2005, alle seguenti condizioni:
1) omissis;
2) La casa familiare, sita in Reggio Calabria alla via Palmi n. 10, rimarrà Parte 2 con i mobili ed arredi in essa in uso alla Sig.ra contenuti;
3) omissis;
4) Il padre, Sig. Controparte 1 corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione. Lo stesso corrisponderà altresì il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e di tutte le spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra a favore delle figlie. Il Parte 1
restante 50% delle spese straordinarie sarà a carico della madre. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario sul conto corrente Postepay Evolution intestato a Parte 1
[...] al seguente Iban [...], entro il giorno 5
di ogni mese;
5) La Sig.ra Parte 1 dichiara di rinunciare alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
6) Entrambi i coniugi dichiarano che l'assegno unico universale per un importo mensile pari ad € 317,80 verrà corrisposto interamente alla madre nella misura del 100%;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna