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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:19, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BARTOLO ANDREA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “
1. accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'accertamento impugnato, notificato alla ricorrente in data 6 aprile 2021, e la delibera di rigetto del ricorso amministrativo, pagina 1 di 7 presentato dalla Sig.ra alla Commissione Provinciale INPS di Pistoia, per difetto e/o carenza assoluta Parte_1 di motivazione, e che per l'effetto la ricorrente non è tenuta al versamento di alcuna somma nei confronti dell' CP_1
2. accertare e dichiarare l'infondatezza dell'accertamento impugnato per essere state le somme percepite in buona fede dalla Sig.ra e per essere l'Istituto decaduto dal diritto all'accertamento ed al recupero delle somme, per tutti i Pt_2 motivi di cui in premessa e che per l'effetto la ricorrente non è tenuta al versamento di alcuna somma nei confronti dell' 3. in via subordinata accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell' a recuperare le asserite CP_1 CP_1 somme indebitamente percepite anteriormente all'anno 2011. In denegata ipotesi di riconoscimento di somme da restituire, queste dovranno essere imputate alla ricorrente solo nella misura del 50% del totale, atteso che la Sig.ra
risulta erede della Sig.ra in tale percentuale, come da denuncia di successione”, con vittoria Parte_1 Pt_2 delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver ricevuto, in data 6 aprile 2021, un atto di accertamento da parte dell' con il quale le veniva richiesta la restituzione della somma pari ad CP_1
€ 21.939,22 versata in favore della defunta nonna, sig.ra a titolo di arretrati Persona_1 pensionistici indebiti per superamento dei limiti reddituali stabiliti dalla legge e percepiti dalla stessa in ragione della pensione cat. SRS 48201001 con riferimento al periodo 1.2.2005-30.11.2018. Parte attrice lamentava l'illegittimità dell'accertamento per carenza assoluta di motivazione, genericità del provvedimento, evidenziando l'indeterminatezza delle somme ed eccessività delle stesse, nonché
l'illegittimità della pretesa per essere state dette somme percepite in buona fede, eccependo altresì la decadenza e la prescrizione del diritto dell' . La deduceva, inoltre, di non CP_1 Parte_1 essere l'unica erede della defunta sig.ra e, dunque, di essere, in subordine, responsabile solo Pt_2 pro quota per il pagamento dei debiti della de cuius.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Istituto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento della somma oggetto di causa.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto evidenziarsi, anche con riferimento alle doglianze spiegate in ricorso, che la ricorrente ha dedotto e documentato di non essere l'unica erede, richiamando la denuncia di successione in cui compare anche il nominativo della sig.ra (cfr. doc. 5 Persona_2 allegato al ricorso).
L' resistente, aderendo a tale prospettazione, ha dunque limitato l'importo della sua pretesa CP_1 nella misura della metà di quello oggetto di accertamento e, dunque, all'importo complessivo pari pagina 2 di 7 ad € 10.969,61, come dimostrato attraverso la produzione della corrispondenza intercorsa tra il legale dell'Istituto e la Responsabile Ufficio Prestazioni dell' Pistoia (cfr. documenti depositati CP_1 dall' in data 22.5.2025 e 25.5.2025). CP_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di prescrizione spiegata in ricorso.
In punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “La contestazione sulla legittimità di trattenute operate sulla pensione (ad esempio, contributi di solidarietà) non riguarda la riliquidazione del trattamento pensionistico, ma concerne un'indebita trattenuta, per la quale si applica la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale prevista per i ratei arretrati di pensione” (cfr. Cass., Sez. Lav. 2436/2025).
Orbene, considerato che gli anni oggetto di richiesta della restituzione per cui è causa sono compresi tra il 2005 ed il 2018 e che la ricorrente ha ricevuto l'accertamento impugnato solo il
6.4.2021, deve ritenersi prescritto il diritto fatto valere dall'Istituto sino a tutto il 2011.
Quanto alla residua pretesa restitutoria dell' (id est quella relativa alle ulteriori annualità) deve CP_1 evidenziarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr ex multis Cass., Sez. VI, 13223/2020), “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Sul punto la ricorrente ha dedotto e documentato che, a seguito di informazioni assunte presso il
CAF CIA che assisteva la sig.ra per le pratiche pensionistiche, è emerso che la stessa aveva Pt_2 inviato all' i modelli RED per l'anno 2015 e 2017, tramite i quali l' non solo avrebbe CP_1 CP_1 potuto conoscere la situazione reddituale ma avrebbe potuto contestare tempestivamente le variazioni reddituali incidenti sull'entità della previdenza da quest'ultima percepita (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Deve allora ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “L'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato CP_1 in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1
pagina 3 di 7 dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato” (cfr. Cass., Sez. Lav., 13918/2021).
In assenza di qualsiasi tempestiva richiesta da parte dell' di restituzione delle somme CP_1 asseritamente percepite in modo indebito da parte della de cuius, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza di cui al ricorso.
In effetti, giova altresì ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla CP_1 verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.” (cfr. Cass., Sez. Lav., 29689/2024).
Va allora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1 quale già il D.L. 269/2003 art. 42, conv. in L. 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. 78/2009 art. 15, conv. con modificazioni dalla L. 102/2009, il quale le prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
pagina 4 di 7 La norma prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' CP_1
La Suprema Corte con la sentenza del 30.06.2020 n. 13223, ha statuito, condivisibilmente, che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di natura pensionistica, in quanto “la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre CP_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del
pagina 5 di 7 percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).”.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla sig.ra non sono ripetibili in ragione dell'intervenuta parziale prescrizione, della decadenza e Pt_3 dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. per le ragioni illustrate.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della ricorrente secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza, tenuto conto del valore della causa (tra € 5.201,00 e € 26.000,00), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' in ragione dell'accertamento CP_1 impugnato;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.863,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:19, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BARTOLO ANDREA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “
1. accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'accertamento impugnato, notificato alla ricorrente in data 6 aprile 2021, e la delibera di rigetto del ricorso amministrativo, pagina 1 di 7 presentato dalla Sig.ra alla Commissione Provinciale INPS di Pistoia, per difetto e/o carenza assoluta Parte_1 di motivazione, e che per l'effetto la ricorrente non è tenuta al versamento di alcuna somma nei confronti dell' CP_1
2. accertare e dichiarare l'infondatezza dell'accertamento impugnato per essere state le somme percepite in buona fede dalla Sig.ra e per essere l'Istituto decaduto dal diritto all'accertamento ed al recupero delle somme, per tutti i Pt_2 motivi di cui in premessa e che per l'effetto la ricorrente non è tenuta al versamento di alcuna somma nei confronti dell' 3. in via subordinata accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell' a recuperare le asserite CP_1 CP_1 somme indebitamente percepite anteriormente all'anno 2011. In denegata ipotesi di riconoscimento di somme da restituire, queste dovranno essere imputate alla ricorrente solo nella misura del 50% del totale, atteso che la Sig.ra
risulta erede della Sig.ra in tale percentuale, come da denuncia di successione”, con vittoria Parte_1 Pt_2 delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver ricevuto, in data 6 aprile 2021, un atto di accertamento da parte dell' con il quale le veniva richiesta la restituzione della somma pari ad CP_1
€ 21.939,22 versata in favore della defunta nonna, sig.ra a titolo di arretrati Persona_1 pensionistici indebiti per superamento dei limiti reddituali stabiliti dalla legge e percepiti dalla stessa in ragione della pensione cat. SRS 48201001 con riferimento al periodo 1.2.2005-30.11.2018. Parte attrice lamentava l'illegittimità dell'accertamento per carenza assoluta di motivazione, genericità del provvedimento, evidenziando l'indeterminatezza delle somme ed eccessività delle stesse, nonché
l'illegittimità della pretesa per essere state dette somme percepite in buona fede, eccependo altresì la decadenza e la prescrizione del diritto dell' . La deduceva, inoltre, di non CP_1 Parte_1 essere l'unica erede della defunta sig.ra e, dunque, di essere, in subordine, responsabile solo Pt_2 pro quota per il pagamento dei debiti della de cuius.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Istituto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento della somma oggetto di causa.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto evidenziarsi, anche con riferimento alle doglianze spiegate in ricorso, che la ricorrente ha dedotto e documentato di non essere l'unica erede, richiamando la denuncia di successione in cui compare anche il nominativo della sig.ra (cfr. doc. 5 Persona_2 allegato al ricorso).
L' resistente, aderendo a tale prospettazione, ha dunque limitato l'importo della sua pretesa CP_1 nella misura della metà di quello oggetto di accertamento e, dunque, all'importo complessivo pari pagina 2 di 7 ad € 10.969,61, come dimostrato attraverso la produzione della corrispondenza intercorsa tra il legale dell'Istituto e la Responsabile Ufficio Prestazioni dell' Pistoia (cfr. documenti depositati CP_1 dall' in data 22.5.2025 e 25.5.2025). CP_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di prescrizione spiegata in ricorso.
In punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “La contestazione sulla legittimità di trattenute operate sulla pensione (ad esempio, contributi di solidarietà) non riguarda la riliquidazione del trattamento pensionistico, ma concerne un'indebita trattenuta, per la quale si applica la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale prevista per i ratei arretrati di pensione” (cfr. Cass., Sez. Lav. 2436/2025).
Orbene, considerato che gli anni oggetto di richiesta della restituzione per cui è causa sono compresi tra il 2005 ed il 2018 e che la ricorrente ha ricevuto l'accertamento impugnato solo il
6.4.2021, deve ritenersi prescritto il diritto fatto valere dall'Istituto sino a tutto il 2011.
Quanto alla residua pretesa restitutoria dell' (id est quella relativa alle ulteriori annualità) deve CP_1 evidenziarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr ex multis Cass., Sez. VI, 13223/2020), “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Sul punto la ricorrente ha dedotto e documentato che, a seguito di informazioni assunte presso il
CAF CIA che assisteva la sig.ra per le pratiche pensionistiche, è emerso che la stessa aveva Pt_2 inviato all' i modelli RED per l'anno 2015 e 2017, tramite i quali l' non solo avrebbe CP_1 CP_1 potuto conoscere la situazione reddituale ma avrebbe potuto contestare tempestivamente le variazioni reddituali incidenti sull'entità della previdenza da quest'ultima percepita (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Deve allora ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “L'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato CP_1 in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1
pagina 3 di 7 dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato” (cfr. Cass., Sez. Lav., 13918/2021).
In assenza di qualsiasi tempestiva richiesta da parte dell' di restituzione delle somme CP_1 asseritamente percepite in modo indebito da parte della de cuius, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza di cui al ricorso.
In effetti, giova altresì ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla CP_1 verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.” (cfr. Cass., Sez. Lav., 29689/2024).
Va allora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1 quale già il D.L. 269/2003 art. 42, conv. in L. 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. 78/2009 art. 15, conv. con modificazioni dalla L. 102/2009, il quale le prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
pagina 4 di 7 La norma prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' CP_1
La Suprema Corte con la sentenza del 30.06.2020 n. 13223, ha statuito, condivisibilmente, che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di natura pensionistica, in quanto “la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre CP_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del
pagina 5 di 7 percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).”.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla sig.ra non sono ripetibili in ragione dell'intervenuta parziale prescrizione, della decadenza e Pt_3 dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. per le ragioni illustrate.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della ricorrente secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza, tenuto conto del valore della causa (tra € 5.201,00 e € 26.000,00), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' in ragione dell'accertamento CP_1 impugnato;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.863,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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