Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 558/2025
N. 12/2025 R.G. (alla quale è stata riunita la causa n. 211/2025 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelle cause civili riunite in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4413/2024, estensore giudice DOTT.SSA CAMILLA STEFANIZZI, discussa all'udienza del 18.6.2025 e promosse da:
la causa n. 12/2025 R.G.:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO BIRARDI ) e dell'avv. MONICA PORTACCIO C.F._2 iciliato in CASAMASSIMA (BA) C.F._3
LARGO FIERA 4, presso i Difensori APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
i dell'avv. CATERINA ANGELA SANTANOCETO
, elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 C.F._4
il Difensore
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA GRIMALDI ), elettivamente domiciliata in C.F._5
PIANO DI SORRENTO VI so il Difensore Controparte_3
[...] P.IVA_3 dell'avv. MARIA BUFFONI ), elettivamente domiciliato C.F._6 in VIA MAZZINI 7 MILANO, APPELLATI
la causa n. 211/2025 R.G.:
), in persona Controparte_2 P.IVA_2
c nio dell'avv.
1
PIANO DI SORRENTO VI so il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CATERINA ANGELA SANTANOCETO
, elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 C.F._4
20122 MILANO, presso il Difensore
Controparte_3
[...] P.IVA_3 dell'avv. MARIA BUFFONI ), elettivamente domiciliato C.F._6 in VIA MAZZINI 7 MILANO,
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO BIRARDI ) e dell'avv. MONICA PORTACCIO C.F._2 iciliato in CASAMASSIMA (BA) C.F._3
LARGO FIERA 4, presso i Difensori
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
nella causa n. 12/2025 R.G.:
- PER LA PARTE APPELLANTE: “1) accertare e dichiarare il diritto in favore della sig.ra al riconoscimento delle spese processuali Parte_1 relative al p iudizio e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_4
in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., nonché l' Controparte_6
, in persona de
[...] pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado di giudizio nella misura indicata nella nota spese depositata, pari ad € 7.407,95 (IVA E CAP inclusi) ovvero a quell'altra minore e/o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre oneri accessori e distrazione, 2) con il favore delle spese del presente grado di appello e distrazione nei confronti dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
- PER LA PARTE APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE : Voglia CP_1
l'Onorevole Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, previa riunione al presente giudizio RG 12/25 del giudizio RG 211/2025 pendente inter partes, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nonché in accoglimento dell'Appello Incidentale proposto da CP_2 are la sentenza n.4413/2024 pubbl. il 09/12/2024, emessa CP_1 dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Stefanizzi, a definizione della causa iscritta al R.G. Lav. n. 9972/2023, rigettando le domande tutte proposte col ricorso di primo grado da Parte_2
2
[...] nonché col presente appello. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre 15% di spese generali, contributo unificato, come per legge come per legge.
- PER LA PARTE APPELLATA ADER: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, previa riunione al presente giudizio RG 12/25 del giudizio RG 211/2025 pendente inter partes: accogliere il gravame proposto da nel Controparte_2 richiamato procedimento RGL 211/ itti, qui da ritenersi all'evenienza svolto in via incidentale, riformando la sentenza n.4413/2024 pubbl. il 09/12/2024, emessa dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Stefanizzi, a definizione della causa iscritta al R.G. Lav. n. 9972/2023 e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte col ricorso di primo grado dalla sig.ra , Parte_1 rigettare altresì la domanda di riforma del capo relativo alla compensazione delle spese di lite di cui all'atto di appello proposto dalla sig.ra Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado Pt_1 del giudizio, oltre 15% di spese generali, contributo unificato, come per legge”.
- PER LA PARTE APPELLATA : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta CP_3 ogni avversa istanza, azione ed eccezione, così decidere: confermare la sentenza Tribunale di Milano sezione lavoro n.4413/2024, in punto compensazione delle spese di lite del primo grado tra e CP_3 Parte_1
, accertata la totale estraneità di alle p ur
[...] CP_3 modalità di notifica delle cartelle esattoriali;
decidere sul resto secondo giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado del giudizio”. nella causa n. 211/2025 R.G.:
- PER LA PARTE APPELLANTE: “Nel merito, accogliere il presente appello con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.4413/2024 pubbl. il 09/12/2024, emessa dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Stefanizzi, a definizione della causa iscritta al R.G. Lav. n. 9972/2023, avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento, mai notificata, per tutti i motivi argomentati da intendersi quivi per riprodotti e trascritti con conseguenti pronunce in riforma come indicate nel presente atto;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre 15%, CNA ed IVA, come per legge”.
- PER LA PARTE APPELLATA : “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello CP_1 adita, disattesa e respinta i altra contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, previa riunione del presente giudizio RG 211/2025 al giudizio RG 12/2025 pendente inter partes, in accoglimento dell'appello proposto da nonché in Controparte_2 accoglimento dell'Appello Incidentale formare la CP_1 sentenza n.4413/2024 pubbl. il 09/12/2024, emessa dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Stefanizzi, a definizione della causa iscritta al R.G. Lav. n. 9972/2023, rigettando le domande tutte proposte
3 col ricorso di primo grado da . Con vittoria di spese, Parte_2 diritti ed onorari del doppio , oltre 15% di spese generali, come per legge”.
- PER LA PARTE APPELLATA “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita CP_3 giudicare sull'impugnazion ernamente promossa introduttiva del presente grado di giudizio mandando l'Istituto assolto da qualunque pretesa per carenza di legittimazione passiva e per i motivi tutti esposti in narrativa. Spese, diritti ed onorari del presente grado vinti”.
- PER LA PARTE APPELLATA “conclude affinché l'Ecc.ma Corte Pt_1
d'Appello di Milano – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, a) Disposta la riunione del presente giudizio a quello n. 12/2025 R.G. della Corte d'Appello di Milano, si compiaccia di: b) Accogliere l'appello principale e di conseguenza accertare e dichiarare il diritto in favore della sig.ra al riconoscimento delle spese processuali relative al Parte_1 primo grado di giudizio e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del legale rappr.te p.t., l' Controparte_4 [...]
in persona del legale rap Controparte_5 nonché l' , in Controparte_6 persona del legale rappr.te p.t., anche in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado di giudizio nella misura indicata nella nota spese depositata, pari ad € 7.407,95 (IVA E CAP inclusi) ovvero a quell'altra minore e/o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre oneri accessori e distrazione c) rigettare l'appello principale proposto dall' e quello Controparte_2 incidentale proposto dall' e, pertanto confermare per il resto la CP_1 sentenza di primo grad 4413/2024 del Tribunale di Milano sez. lavoro. d) condannare, le parti ritenute soccombenti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio secondo tabella professionale”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'8.1.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe la quale il TRIBUNALE di MILANO, in accoglimento del ricorso dalla stessa presentato, aveva accertato la prescrizione dei crediti, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 06820239031378206000, notificatale il 5.10.2023, e la aveva per l'effetto annullata, disponendo la cancellazione dell'ipoteca esattoriale iscritta in base alla stessa.
Il primo Giudice aveva disatteso sotto ogni aspetto le eccezioni preliminari svolte dalle parti convenute, avendo rilevato la tempestività del ricorso, sia rispetto al termine di venti giorni relativo all'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., sia rispetto a quello di quaranta giorni, previsto per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 44 d. lgs. 46/1999.
4 Era stato, peraltro, rilevato nella motivazione come l'azione di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione, esperita dalla ricorrente in primo grado, non fosse soggetta a termini di decadenza.
Nel merito, il TRIBUNALE aveva ritenuto che dalla notificazione dell'ultimo atto interruttivo, risalente al 22.7.2009, e quella dell'intimazione di pagamento, avvenuta nell'ottobre 2023, fosse decorso il termine estintivo quinquennale, tipico dei crediti previdenziali.
In ragione della “natura della decisione”, era stata disposta dalla sentenza l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con un unico, articolato motivo di gravame, rimproverava al Pt_1
TRIBUNALE di avere compensato le spese processuali senza idonea motivazione ed in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice aveva erroneamente omesso di considerare la totale soccombenza degli Enti convenuti e l'integrale accoglimento delle domande avanzate mediante il ricorso introduttivo, con conseguente insussistenza di alcun profilo di soccombenza reciproca.
Sotto l'aspetto sostanziale, veniva evidenziato nell'atto di impugnazione come la disposta compensazione avesse in parte vanificato l'effettività dell'azione giudiziaria, avendo onerato l'appellante del compenso spettante al suo Difensore.
lamentava che la motivazione formulata, sul punto, nella sentenza Pt_1
solo apparente, in quanto priva di alcun concreto riferimento ad alcuna grave o eccezionale ragione della decisione assunta in punto spese, né agli ulteriori possibili presupposti costituiti dall'assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, a suo avviso insussistenti nel caso di specie.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, condannasse , e anche in solido tra loro, CP_1 _7 CP_3 alla rifusione delle spese e competenze del primo grado di giudizio, nella misura pari ad € 7.407,95 (IVA E CAP inclusi), o alla diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre oneri e accessori, nonché delle spese del gravame, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Con separato atto depositato il 1°.3.2025, impugnava la medesima _7 sentenza, denunciando, con il primo motivo, la violazione di Legge, a suo avviso commessa dal primo Giudice per avere ritenuto l'avversaria opposizione tempestiva con riferimento, tanto al termine di 20 giorni stabilito dall'art. 617, c.p.c., per le censure formali e procedurali – invece decorso fra la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4.10.2023 ed il deposito del ricorso di primo grado compiuto il 25.10.23 – quanto a quello di quaranta giorni fissato dall'”art. 44, d. l.vo 26/1999”, spirato a far tempo dalla comprovata
5 notificazione delle cartelle di pagamento, con conseguente cristallizzazione del credito contributivo
Su tali presupposti, l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile sotto ogni profilo l'azione esperita da Pt_1
Con la seconda critica, si lamentava l'omesso esame, ad opera del TRIBUNALE, della documentazione attestante gli atti interruttivi successivi alla notificazione delle cartelle, compiuti il 18.6.2007 (notifica del preavviso di fermo amministrativo), il 22.7.2009 (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria), il 12.5.2016 ed il 27.5.2022 (intimazioni di pagamento nn. 06820169010660458000 e 068202290081445530000).
Nell'ottica del gravame, la rilevanza di tali atti discendeva dall'applicabilità del termine ordinario di prescrizione – di durata decennale – previsto dall'art. 2946, c.c., secondo con essi validamente interrotto. _7
L'appellante contestava, inoltre, l'autonoma proponibilità dell'azione volta all'accertamento della prescrizione, nonché il sotteso interesse ad agire, a suo avviso sussistente “solo nel caso in cui il creditore abbia intimato il pagamento del credito prescritto”.
In terzo luogo, la sentenza veniva censurata per ultrapetizione, avendo disposto – in violazione dell'art. 112, c.p.c. – l'integrale cancellazione dell'ipoteca, benché iscritta anche per crediti tributari, esulanti dall'oggetto dell'opposizione, proposta da Pt_1
Nello specifico, veniva evidenziato nell'atto di appello come il pagamento avesse riguardato anche la cartella n. 06820060112732392000, relativa ad un credito d'imposta di € 21.885,31, estranea al ricorso di primo grado, con riferimento alla quale l'iscrizione ipotecaria si sarebbe dovuta conservare.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ragione delle temute conseguenze del venir meno della garanzia concernente la cartella relativa a debiti tributari, la riformasse nel merito, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre oneri e accessori di Legge.
Nel giudizio di appello promosso da l' si costituiva il 7.3.2025, Pt_1 CP_3 chiedendo la conferma della sentenza in punto compensazione delle spese di lite, in ragione della propria estraneità alle procedure di notifica delle cartelle esattoriali;
nel resto, l' si rimetteva a Giustizia, invocando il favore delle CP_3 spese del giudizio di a
Con riguardo alla propria posizione processuale, l' precisava che il debito CP_3 residuo, oggetto della cartella n° 06820040376441618, relativa a premi risalenti agli anni 2002-2003, si era ridotto – a seguito di successive compensazioni – ad € 461,43.
6 Nel medesimo procedimento n. 12/2025 R.G., l'appellato resisteva CP_1 mediante memoria depositata il 18.3.2025, domandando la riunione dei procedimenti e – in via di appello incidentale – la riforma della gravata sentenza, con integrale rigetto del ricorso di primo grado e dell'impugnazione principale, proposti da con il favore delle spese processuali. Pt_1
A sostegno del gravame incidentale, l' sosteneva, in primo luogo, che il CP_3
TRIBUNALE avesse erroneamente to il rispetto del termine di impugnazione di 20 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 04/10/2023 e seguita dal ricorso di primo grado solo il 25/10/2023.
A parere dell' , l'azione era, pertanto, da ritenersi inammissibile con CP_1 riguardo ai profili concernenti “l'iter di formazione dell'esecuzione esattoriale”, nonché “la regolarità degli atti e i presunti vizi di motivazione”.
Inoltre, secondo l'appellante incidentale, la sentenza aveva erroneamente applicato “l'art. 44 d. l.vo 26/1999”, riguardante le sole opposizioni recuperatore esperibili nell'ipotesi di mancata prova della notificazione delle cartelle esattoriali, invece dimostrata nel caso di specie, con conseguente cristallizzazione del credito contributivo
In secondo luogo, l' lamentava l'omesso esame della documentazione CP_1 allegata da in grado, attestante il compimento di atti interruttivi _7 quali la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 18/06/2007, la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca del 22/07/2009; l'intimazione di pagamento n. 06820169010660458000, notificata il 12.5.2016 e l'intimazione di pagamento n. 068202290081445530000 notificata il 27.5.2022.
A sostegno di tale doglianza, l' affermava “che l'attività dell' CP_3 CP_8
deve ritenersi sog termine ordinario di prescrizi
[...] dall'art. 2946 c.c.”, vale a dire quello decennale.
In terzo luogo, il medesimo appellante incidentale denunciava la violazione dell'art. 112, c.p.c., nella quale il TRIBUNALE sarebbe – a suo avviso – incorso per avere integralmente invalidato l'intimazione di pagamento e, conseguentemente, disposto l'integrale cancellazione dell'ipoteca iscritta in ragione della stessa, benché comprensiva della cartella n. 06820060112732392000, relativa ad un credito d'imposta pari ad € 21.885,31, esulante dall'oggetto del giudizio.
Pertanto, detto chiedeva che la Corte d'Appello, previa riunione dei CP_3 procedimenti, riformasse la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte da in primo grado e in appello, con vittoria di spese, diritti Pt_2 ed onorari di entrambe le fasi processuali.
7 L'appellata si costituiva, nel giudizio n. 12/2025 R.G., mediante memoria _7 depositata .2025, chiedendo che – riuniti i procedimenti – fosse accolto il separato appello, dalla stessa proposto avverso la medesima sentenza e rubricato al n. 211/2025 R.G., da ritenersi avanzato, in via incidentale, anche nel procedimento più risalente.
L' domandava che, per l'effetto, la gravata sentenza fosse riformata, CP_2 con rigetto delle domande e dell'impugnazione, proposte da e con il Pt_1 favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel gravame instaurato da e rubricato al n. 211/2025 R.G., si _7 costituivano le seguenti parti appellate:
- l' , mediante memoria depositata il 18.3.2025, chiedendo che, previa CP_1
r e dei due procedimenti, in accoglimento dell'appello proposto da e dell'appello incidentale avanzato dal medesimo , la _7 CP_3 za di primo grado venisse riformata, con conseguent o di tutte le domande proposte da avanti al TRIBUNALE e Parte_2 con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
- l' in data 25.5.2025, chiedendo di essere assolto da qualunque CP_3
avversaria ed indicando gli atti interruttivi della prescrizione (iscrizioni di fermo su beni mobili) compiuti nel 2010 e 2011, come da prospetto prodotto in primo grado;
detto Istituto invocava altresì il favore di spese, diritti ed onorari del grado;
- con atto del 6.6.2025, domandando l'accoglimento del Pt_1 arato appello principale – con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese della prima fase processuale pari ad
€ 7.407,95 o al diverso importo ritenuto di giustizia – e il rigetto del gravame avanzato da nel secondo procedimento, nonché di quello _7 proposto dall' , n essa sede, in via incidentale, con conferma CP_1 delle statuizioni di merito compiute dal TRIBUNALE e vittoria di spese del procedimento di appello.
Riuniti i giudizi così instaurati, all'udienza del 18.6.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_________________
L'appello proposto da merita accoglimento;
sono, altresì, Pt_1 parzialmente fondate le impugnazioni proposte da in entrambi i giudizi _7 riuniti e quella svolta, in via incidentale, dall' n ito del procedimento CP_1 rubricato al n. 12/2025, per i motivi di seguito esposti.
Per ragioni di priorità logica, occorre in primo luogo esaminare le doglianze relative alla tempestività dell'opposizione, proposta da in primo Pt_1 grado, al relativo interesse ad agire e alla sua fondatezza nel merito.
8 La sentenza resiste, sotto entrambi i profili, alle censure svolte da e da _7
, risultando dirimente la fondatezza dell'azione volta a sentire accertare la CP_1 prescrizione maturata successivamente alla notificazione delle cartelle esattoriali, non soggetta ai termini di decadenza invocati da dette parti appellanti, data la sua natura di opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615, c.p.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Cass. 16425/19, 6704/16, 594/16), ben illustrato dal Supremo Collegio con sentenza n. 18256 del 2.9.2020, “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (…): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell' art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonchè alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
In sintesi, prosegue la pronuncia in esame, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di
9 maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”.
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie consente di affermare la tempestività dell'azione, accolta dal TRIBUNALE sul presupposto dell'accertata notificazione delle cartelle oggetto di causa, riguardo alla quale nessuna censura è stata svolta da Pt_1
Sugli stessi presupposti, vanno altresì disattese le contestazioni, avanzate da in ordine all'autonoma proponibilità dell'azione volta all'accertamento _7 della prescrizione maturata successivamente alla notificazione dei titoli, nonché al sotteso interesse ad agire.
Sotto quest'ultimo aspetto, la tesi dell' non coglie nel segno, in CP_2 quanto basata sull'affermazione secondo cui l'interesse sussisterebbe “solo nel caso in cui il creditore abbia intimato il pagamento del credito prescritto”, il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l'opponente in primo grado ha ricevuto l'intimazione di pagamento di cui in premessa.
Altrettanto corretta appare la decisione di primo grado con riguardo alla successiva maturazione del termine di prescrizione, di cui è stata condivisibilmente affermata la durata quinquennale.
La diversa tesi, con cui e hanno sostenuto l'applicabilità del termine _7 CP_1 estintivo decennale, non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce dei principi enunciati dal Supremo Collegio a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016, cui hanno fatto seguito plurime decisioni conformi (Cass. 29174/2017; 29179/2017; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12200 del 18/05/2018), già stabilmente recepiti da questa stessa Corte (v., ad es. sent. n. 802/2019, Pres. Est. sent. n. 1338/2019, Pres. Est. Per_1 Per_2
Pattumelli; sent. n. 266/2 . Est. Pattumelli, da int si qui Per_2 richiamata ex art. 118 disp. att., c.p.c.).
In particolare, nella citata sentenza di legittimità n. 23397/16 è stato escluso che la scadenza del termine perentorio, stabilito dall'art. 24, co. V, d.lgs. n. 46/1999 per l'opposizione alla cartella esattoriale – con conseguente irretrattabilità del credito azionato – determini la conversione del termine di prescrizione breve, di cui all'art. 3, co. IX e X, l. n. 335 del 1995, in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953, c.c..
10 Quest'ultimo trova, infatti, applicazione – secondo quanto affermato dal S.C. – alle sole ipotesi in cui intervenga un titolo di carattere giudiziale definitivo e non può, quindi, estendersi al caso in cui il credito sia oggetto di un provvedimento, quale la cartella esattoriale o l'avviso di addebito, avente natura amministrativa.
Così hanno statuito al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione:
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_1 di pagament i crediti di natura previdenziale di detto CP_3
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).
Tale principio è pienamente condiviso da questa Corte, in quanto conforme all'univoco tenore testuale della citata disposizione codicistica, espressamente riferita al caso in cui sia “intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato”.
A tali principi il Supremo Collegio ha dato continuità con la pronuncia n. 1824 del 27.1.2020, secondo la quale: “è stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell'irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (…). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.
4. Né
11 giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D. Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore”.
Il termine di prescrizione quinquennale, applicabile alla fattispecie oggetto di causa in mancanza di alcuna pronuncia giudiziale definitiva di accertamento dei crediti, è certamente decorso fra la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 22.07.2009 e l'intimazione di pagamento n. 06820169010660458000, notificata il 12.5.2016.
La decisione del TRIBUNALE appare, sul punto, del tutto corretta, risultando conseguentemente superate le argomentazioni, riproposte da nella Pt_1 presente fase processuale, relative alla ritualità delle notificazioni degli atti interruttivi, comunque inidonei ad impedire la maturazione del suddetto termine, in ogni caso spirato fra l'uno e l'altro degli atti sopra menzionati.
Le impugnazioni di e sono, invece, fondate con riguardo all'ordine _7 CP_1 di cancellazione de c ha effettivamente travalicato l'oggetto del giudizio e la domanda stessa della ricorrente in primo grado, volta a sentire
“annullare l'ipoteca esattoriale iscritta per i crediti contributivi e assicurativi sull'immobile sito in Gessate (MI) alla via Motta, 3, disponendone la cancellazione”, senza menzione alcuna di quelli tributari.
Risulta documentalmente come detta garanzia reale comprendesse, all'epoca dell'instaurazione del giudizio – non solo i titoli di pertinenza degli Enti creditori convenuti in primo grado – ma anche la cartella n. 06820060112732392000, relativa ad un credito d'imposta di € 21.885,31.
Infatti, raffrontando l'estratto di ruolo, allegato sub doc. 2 al ricorso di primo grado, con la “lettera al contribuente per iscrizione ipotecaria”, prodotta da come doc. 7, si nota come tale titolo non avesse formato oggetto dello _7 stralcio previsto dalla Legge n. 25/2022 (c.d. “rottamazione ter”) e fosse, pertanto, ancora coperto dall'ipoteca.
L'invocata delimitazione dell'ordine di cancellazione alle sole cartelle oggetto di causa appare, del resto, conforme alla condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertata insussistenza dei crediti portati da alcuni dei titoli, sottesi alla garanzia, non consente di travolgerne l'iscrizione con riguardo a quelli estranei alla declaratoria giudiziale (Cass. 23.12.2020, n. 29364).
La cancellazione, disposta dal TRIBUNALE, va – pertanto – limitata alla sola ipoteca relativa alle cartelle nn. 06820040376441618000 e 0682006002750456600, con esclusione del titolo avente ad oggetto crediti tributari, non oggetto dell'odierna azione, né di sgravio.
12 La corretta formulazione della domanda, sopra riportata, non consente – tuttavia – di ravvisare, sul punto, alcuna soccombenza di che aveva Pt_1 giustamente riferito la richiesta in esame ai soli titoli oggetto di causa.
Quest'ultima risulta, pertanto, vittoriosa in primo grado, con conseguente fondatezza dell'appello, dalla stessa proposto in via principale, con riguardo alla compensazione delle spese di tale fase processuale, della quale non ricorrevano, ad avviso del Collegio, i presupposti, anche valutando la sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” - ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Infatti, le questioni oggetto di causa non appaiono connotate da alcun profilo di novità e non hanno formato oggetto di recenti mutamenti o contrasti giurisprudenziali.
Né sono ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali – per condivisibile giurisprudenza – “devono avere riguardo a specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità” (Cass. 22.10.2019, n. 26956; conf. Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Gli specifici elementi richiesti dal Supremo Collegio non erano ravvisabili nel caso di specie, privo di caratteristiche di opinabilità o difficoltà di valutazione in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, limita l'ordine di cancellazione alla sola ipoteca riferita alle cartelle nn. 06820040376441618000 e 0682006002750456600 e condanna a rifondere a le spese di primo grado. _7 Parte_1
La pronuncia di primo grado merita, nel resto, conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.
In ragione della soccombenza, va altresì condannata alla rifusione, in _7 favore di delle spese resente fase processuale. Pt_1
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese, come sopra quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
13 La posizione processuale degli Enti creditori sostanziali, estranei all'accertata prescrizione successiva alla notificazione dei titoli, integra ad avviso della Corte gli estremi per l'integrale compensazione, nei riguardi degli stessi, delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4413/2024 del Tribunale di MILANO, limita l'ordine di cancellazione alla sola ipoteca riferita alle cartelle nn. 06820040376441618000 e 0682006002750456600 e condanna a _7 rifondere a le spese di primo grado, liquidate in co ivi Parte_1
€ 4.200,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
conferma nel resto;
condanna a rifondere a le spese del presente grado, _7 Parte_1 liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
compensa ogni altra spesa. Così deciso in Milano, 18/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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