Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
Presidente1) dott. Pietro Genoviva
Consigliere 2) dott.ssa Anna Maria Marra
Consigliere relatore 3) dott. Michele Campanale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.219/2021 RG di appello alla sentenza n.1141/2021 del Tribunale di
Taranto pubblicata l'1105.2021, pendente tra
in persona curatore, rappresentata e difesa Parte 1 dall'Avv. Sara Rosaria Tundo;
- appellante in riassunzione -
e
Parte 2 Controparte_1 Parte_3
Controparte_2 contumaci;
[...]
- appellanti -
contro contumace;
Controparte_3
[...] contumace;
Controparte_5 Controparte_4
[...] in persone del legale rappresentante p.t., domiciliata in Milano presso l'avv. Felicita Fenaroli dalla quale è rappresentata e difesa;
- appellati -
All'udienza del 3.05.2023 le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza a cui si rinvia, richiamando le conclusioni rassegnate nei precedenti atti processuali di parte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso monitorio datato 30.06.2016 della Controparte 3
[...] il Tribunale di Taranto emetteva in data 20.07.2016 il decreto ingiuntivo n.1378/2016 con cui ingiungeva alla Parte 1 (debitrice principale) e ai fideiussori Parte 3
Controparte 1 il pagamento[...] Parte 2 Parte 3 e in solido della somma di € 75.622,46 quale saldo passivo del conto corrente n. 125042 (a cui era collegato il conto anticipi n.125055) in essere tra la Parte 1 e la […]
Controparte 3 La Parte 1 ei fideiussori proponevano tempestiva opposizione al d.i. deducendone in primo luogo la nullità perchè già prima della sua emissione gli opponenti, con citazione notificata 1'8.07.2016 avevano proposto azione dinanzi allo stesso tribunale per la dichiarazione di nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente e di nullità del conto
Con la citazione notificata 1'8.07.2016 la Parte 1 e i fideiussori deducevano e chiedevano anche dichiararsi la nullità della pattuizione del tasso di interesse contenuta nel mutuo fondiario con ammortamento alla "francese" concesso il 3.50.2016 alla Parte_1 per indeterminatezza della stessa (e del tasso in realtà applicato dalla banca, superiore a quello legale) e rideterminarsi il piano di ammortamento del mutuo mediante applicazione del tasso legale.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.VI n.1 c.p.c. i fideiussori deducevano anche la nullità delle fideiussioni “omnibus” da loro prestate perchè contenenti le clausole degli artt.2, 6 ed 8 dei contratti che recepivano le identiche clausole del modello dell'ABI delle fideiussioni omnibus nulle per contrasto con l'art.2 c. II lett. a) L 10.10.1990 n.287 e l'art. 101 c.I TFUE dichiarate nulle dalla NC d'IT (allora autorità di vigilanza) con provvedimento n.55 del 2.05.2005.
Costituitasi la banca in entrambi i giudizi, intervenuta e costituitasi a mezzo della mandataria [...]
Controparte_6 nel solo giudizio di opposizione al d.i. la Controparte_7 quale cessionaria dei crediti della banca, riuniti i due giudizi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ed espletata consulenza contabile, con la sentenza n.1141/2021 il Tribunale di Taranto ha dichiarato “non ammissibile la domanda per la declaratoria di nullità delle fideiussioni” perchè - a suo dire - rientrante la domanda nella competenza della sezione specializzata per l'impresa ai sensi dello art.3 D.Lg. 27.06.2003 n.168, ha rigettato l'opposizione al d..i. e tutte le altre domande.
Parte 1 le Con citazione notificata il 9.06.2021 la Parte 3 hanno proposto appello, convenendo in Controparte 1
[...] Parte 2 e giudizio anche gli eredi di nelle more deceduto. Rimasti contumaci la banca e gli Parte 3 eredi di Parte 3 , si è costituita la Controparte_8 amministrazione straordinaria, contestando i motivi di appello. Riservata la causa per la decisione e rimessa sul ruolo per un supplemento di consulenza contabile, all'udienza del 15.09.2023 la causa è stata dichiarata interrotta, ai sensi dell'art. 143 c. III CCII, per la messa liquidazione giudiziale della Parte 1 Con ricorso depositato il 20.11.2023 la curatela della liquidazione giudiziale della Parte 1 ha riassunto il giudizio di appello. Rimasti contumaci gli eredi di Parte 3 e la banca, si è costituita anche
Controparte_9 quale cessionaria dalla Controparte_7 del ramo d'azienda la comprendente i rapporti e i crediti per cui è causa. Espletato il supplemento di consulenza contabile, all'udienza del 3.05.3024 la causa è stata riservata per la decisione.
Prima di esaminare i motivi di appello, va dichiarato improcedibile il giudizio di opposizione tra la liquidazione giudiziale della Parte 1 da un lato e la banca e la cessionaria dall'altro. Posto infatti che con l'opposizione al d.i. si apre un ordinario giudizio di cognizione in cui il creditore opposto ha la veste sostanziale di attore, che il d.i. non è equiparabile ad una sentenza impugnabile e pertanto non è ad esso applicabile l'art.96 c.III n.3 R.D. 16.03.1942 n.267 (ora art.204 c. II lett. c CCII), nel caso - come quello in esame - di fallimento del debitore opponente il credito azionato con il ricorso monitorio dalla banca va accertato in sede concorsuale, mediante insinuazione al passivo, ex art. 52 c. II R.D. 16.03.1942 n. 267 (ora art. 151 c. II CCII), mediante insinuazione al passivo (in tal senso, nel caso di fallimento del debitore opponente, Cass.civ. 09/6198, 08/21565, 04/5727).
Diversamente, il giudizio di opposizione al d.i. deve proseguire in questa sede tra i fideiussori da un lato e la banca e la cessionaria del credito dall'altro perchè i primi condebitori in solido in bonis, non soggetti all'accertamento concorsuale dei crediti (in tal senso, Cass.civ. 09/25403, 00/8366).
Parimenti, deve proseguire in questa sede il giudizio di accertamento instaurato dalla Parte 1 quando era in bonis, e dai fideiussori nei confronti della banca perchè diretto ad accertare il saldo finale del rapporto e alla restituzione degli indebiti a favore della società poi fallita.
Ciò chiarito, si rileva che con il primo motivo di appello i fideiussori Parte 3
[...] Parte 2 allegano la falsa applicazione e Controparte 1 dell'art.34 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere “non ammissibile la domanda per la declaratoria di nullità delle fideiussioni” perchè - a dire del tribunale - rientrante la domanda nella competenza della sezione specializzata per l'impresa, ai sensi dell'art.3 D.Lg. 27.06.2003 n.168.
Secondo gli appellanti, avendo chiesto accertarsi la nullità delle fideiussioni omnibus incidenter tantum, cioè al solo fine di escludere l'obbligo di adempiere la obbligazione del debitore principale,
e non avendo proposto domanda per la dichiarazione di nullità delle fideiussioni ma solo una "eccezione" di nullità, la competenza a decidere la questione sarebbe stata del tribunale adito. I fideiussori insistono pertanto per l'accertamento incidentale della nullità delle fideiussioni e la conseguente esclusione di ogni loro obbligazione nei confronti della banca e ora della cessionaria del credito.
Il motivo di appello, pur condivisibile nella parte in cui si allega la competenza del tribunale adito, non può essere accolto nel “merito" in quanto non sussiste la nullità delle fideiussioni.
In effetti, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto "a valle” implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, tuttavia, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass.civ. sez. I 21.05.2024
n. 14185; nello stesso senso Cass. civ. sez. I 20.05.2024 n. 13929, Cass. civ. sez. VI 2.02.2023 n.
3248). Applicando tali principi al caso in esame, considerato che nella memoria ex art. 183 c.p.c. i fideiussori hanno chiesto rilevarsi detta nullità allo scopo di ritenere da loro non dovute le somme pretese dalla banca (e ora dalla cessionaria), rilevato che la nullità è stata oggetto non di una domanda ma di un'eccezione (in senso lato) e sollevata in funzione del rigetto delle pretese avverse, con una corretta applicazione dell'art.34 c.p.c., non essendo stato chiesto al tribunale di accertare con efficacia di giudicato la nullità delle clausole suddette delle fideiussioni, si ritiene non sussistere la competenza
(la cui questione, peraltro, il giudice di prime cure indica impropriamente in temini di “ammissibilità) ma quella del Tribunale di Taranto, ai sensi degli artt. 645 e 20 c.p.c. Consegue la necessità di delibare le merito l'eccezione di nullità delle clausole degli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni.
L'art.2 c. II lett. a) L 10.10.1990 n.287, legge contenente norme a tutela della concorrenza e del mercato, vieta "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. L'ultimo comma dell'art.2 dispone che "le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
L'art. 101 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) prevede che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, tra le quali indica quelle dirette a fissare le condizioni delle transazioni. Tali accordi, a norma dell'art. 101 c. II TFUE, “sono nulli di pieno diritto".
Con il provvedimento n.55 del 2.05.2005, la cui esistenza e il cui contenuto non sono stati oggetto di contestazione in primo grado (cfr. difese conclusive scritte della Controparte 7 e dunque costituisce elemento qui avente valore probatorio, la NC d'IT, allora autorità di tutela della concorrenza in materia bancaria, rilevato che nel 2002 l'Associazione NCria ITna (ABI) ha redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), evidenziava in detto schema l'esistenza di clausole restrittive della concorrenza, perciò nulle. In particolare, le critiche riguardavano: la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve "rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 C.C. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8). La NC d'IT ha quindi dichiarato lo schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole su indicate (agli artt. 2, 6 e 8).
Conseguono l'illiceità e la nullità delle clausole 2, 6 ed 8 dello schema - intesa ABI e tali nullità, relative all'intesa "a monte", investono e si trasmettono anche alle fideiussioni "a valle", recettive delle dette clausole (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. un. 30.12.2021 n. 41994, Cass. civ. sez. un.
4.02.2005 n. 2207), purchè tuttavia si provi, da parte di chi chiede accertarsi la nullità delle dette clausole contrattuali, che le stesse siano attuative dell'intesa illecita “a monte", siano cioè in collegamento funzionale con l'intesa "a monte". In applicazione del principio generale di conservazione del negozio, si ritiene altresì che si tratti di nullità parziale (cioè che investe le singole clausole suddette), con la conseguenza che per la dichiarazione di nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 c. I c.c., occorra la prova che i contraenti non avrebbero concluso il contratto, che i fideiussori non avrebbero - nel caso in esame - concesso le fideiussioni senza quelle clausole colpite da nullità (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. un. 30.12.2021 n. 41994).
Ciò posto, applicati al caso in esame tali principi, si ritiene innanzitutto non provato che le clausole suddette, sottoscritte nel 2006, siano attuazione dello schema redatto e approvato dall'ABI nel 2002 perchè erano trascorsi quattro anni dall'approvazione di detto schema ed era già stato emesso il provvedimento sanzionatorio della NC d'IT.
In secondo luogo, si ritiene non provato che i fideiussori non avrebbero concesso le fideiussioni senza quelle clausole colpite da nullità, dato che nessun elemento di prova in tal senso è stato allegato dai fideiussori. Dagli atti, anzi, emerge il contrario, cioè vi è ragione di ritenere che i fideiussori avrebbero prestato le fideiussioni anche in mancanza delle clausole nulle poichè queste a loro meno favorevoli. Se infatti hanno prestato le fideiussioni pur in presenza delle clausole suddette a loro non favorevoli,
a maggior ragione le avrebbero prestate se dette clausole non fossero state previste.
Si deve concludere, pertanto, per la nullità parziale delle clausole suddette e per la validità, per il resto, delle fideiussioni.
Con il secondo motivo di appello la liquidazione giudiziale della Parte 1 le Parte_3 allegano la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
[...] Parte 2 e Controparte_1
e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando l'omessa produzione da parte della banca, che ne aveva l'onere in qualità di attrice, degli estratti conto relativi al conto corrente, non potendosi - a dire degli appellanti - la banca usufruire della produzione fatta dalla parte opponente, nel determinare il saldo del conto corrente, in mancanza di una parte degli estratti conto, partendo dal saldo iniziale del periodo finale del rapporto per il quale sono stati prodotti tutti gli estratti conto e non dal “saldo zero” pur essendo la banca parte attrice, per aver in ogni caso limitato la determinazione del saldo al periodo dal 1°.10.2012 per la mancanza degli estratti conto di due soli trimestri (dal 1°.04.2012 al 30.09.2012), piuttosto che operare il raccordo tra il saldo trimestrale finale al 31.03.2012 e quello inziale al 30.09.2012.
Il motivo di appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
In ordine alla mancata produzione degli estratti conto da parte della banca, si rileva che correttamente il tribunale e il consulente d'ufficio hanno utilizzato al fine della ricostruzione del saldo gli estratti conto prodotti dalla società opponente con l'atto di opposizione al d.i. (estratti conto ivi prodotti con l'allegato 1). E gli stessi appellanti hanno ribadito tale produzione nell'atto di appello (v. alle pagg.
17 e18). Stante infatti il principio generale di acquisizione delle prove sancito dall'art. 115 c.p.c., a norma del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, considerato che in generale il giudice può pertanto e deve utilizzare i documenti prodotti a prescindere dalla parte che li abbia prodotti (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 24.01.2003 n. 1112, Cass. civ. sez. II 17.11.2003 n. 17336, Cass. civ. sez. III 10.10.2008 n. 25028), erano legittimi e dovuti la valutazione e l'utilizzo da parte del tribunale di tutte le prove acquisite compresi gli estratti conto, a prescindere dalla parte che li ha prodotti.
Si condivide, diversamente, la lagnanza degli appellanti in ordine alla limitazione del ricalcolo del saldo al solo periodo successivo al 30.09.2012 per la mancanza degli estratti conto relativi ai soli due trimestri compresi dal 1°04.2012 al 30.09.2012.
Posto che qualora la parte onerata della prova non documenti l'andamento completo del conto corrente il giudice può integrare la prova sulla base delle deduzioni e del comportamento processuale delle parti o con altri strumenti di cognizione quale una consulenza contabile a mezzo della quale, con ragionevoli ipotesi matematiche, è possibile ricostruire l'andamento del rapporto in quei periodi per i quali non sono stati prodotti gli estratti conto (in tal senso Cass. civ. sez. I 3.12.2018 n. 31187 che ha ritenuto corretto eseguire il “raccordo” per mezzo di cifre virtuali pari alla differenza tra l'ultimo saldo dell'estratto conto posseduto precedente quello mancante e il saldo iniziale del primo estratto conto successivo a quello mancante), nel caso in esame, applicando i principi suddetti, il tribunale non ha valorizzato la circostanza che gli estratti conto trimestrali mancanti (non prodotti) sono solo due in circa dieci anni di rapporto (dal 3.05.2006 al 3.05.2016), cioè sono relativi a periodo temporale molto ristretto, e che, pertanto, sarebbe stato corretto operare il raccordo contabile tra i numeri degli estratti conto dei periodi trimestrali precedente e successivo a quello mancante di documentazione contabile, come operato dal consulente d'ufficio (v. relazione del supplemento di perizia svolta in appello, alla pag. 7), cioè ricalcolando (mediante eliminazione degli addebiti illegittimi) il saldo finale al 31.03.2012, calcolando la differenza tra il saldo rettificato al 31.03.2012
e il saldo al 31.03.2012 indicato nell'estratto conto dalla banca, sommando infine algebricamente tale differenza al saldo iniziale del 1°.10.2012. In tal modo è possibile ragionevolmente ricalcolare il saldo finale del rapporto di conto corrente alla sua chiusura del 3.05.2016 (v. relazione di perizia suppletiva, alla pag.7 e 8).
Con il terzo motivo di appello la società debitrice principale (allora in bonis) e i fideiussori appellanti allegano la falsa applicazione degli artt. 117 c. I TUB e dell'art. 2697 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando - in relazione al conto anticipi n. 125055 - che, data la “eccepita inesistenza” di un contratto scritto da parte dei clienti, era onere della banca, in qualità di attrice, provare l'esistenza del contratto scritto, che in mancanza di detta prova il conto anticipi avrebbe dovuto ritenersi nullo per difetto di forma scritta, ex art. 117 c. III TUB, e che avrebbero dovuto essere eliminati gli addebiti effettuati dalla banca sulla base del conto anticipi.
Il motivo di appello è condivisibile.
Premesso che era onere della banca (e poi della società cessionaria), quale attrice, provare la fonte dei crediti per i quali ha chiesto il decreto ingiuntivo, che avendo agito anche per il pagamento dei crediti derivanti dal conto anticipi (girocontati sul conto corrente) ed essendo stato contestato dalla debitrice principale e dai fideiussori l'esistenza di un contratto scritto, era onere della banca provare l'esistenza di un contratto scritto come richiesto dall'art. 117 c.I TUB (cfr. in tal senso, nel caso in cui sia contestata dal cliente l'esistenza del contratto scritto, Cass. civ. sez. VI 9.03.2021 n.6480), che la banca non ha prodotto alcun contratto scritto di stipula del conto anticipi, il contratto di conto anticipi andava e va ritenuto interamente nullo, ai sensi dell'art. 117 c. III TUB. Conseguenza era ed è quella di eliminare dal conto corrente principale tutti gli addebiti per interessi, spese e commissioni fondati sul conto anticipi, eliminazione a cui si è provveduto a mezzo del consulente contabile.
Con il quarto motivo di appello la Parte 1 (allora in bonis) ei fideiussori allegano la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non pronunciandosi sulla questione di nullità parziale del mutuo fondiario con ammortamento "alla francese" stipulato il 3.05.2006. Con il motivo di appello gli appellanti ribadiscono la nullità parziale del mutuo in quanto con il sistema di ammortamento "alla francese" il tasso effettivo di interesse sarebbe maggiore rispetto a quello nominale (indicato in contratto) e indeterminato o indeterminabile. Alla nullità della clausola di ammortamento "alla francese" in ordine al tasso di interesse effettivo, conseguirebbero la non validità della pattuizione degli interessi ultralegali per indeterminatezza e l'applicazione degli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 c. III c.c.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso in generale che nel piano di ammortamento del mutuo cosiddetto "alla francese" ad ogni scadenza viene corrisposta una rata costante comprensiva di una parte del capitale (quota capitale, crescente) ed i relativi interessi (quota interessi, decrescente) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo) al tasso concordato nel contratto (TAN), che la specifica composizione delle due quote della rata determina una rata di importo sempre uguale per tutta la durata dello ammortamento, si ritiene che nel caso in esame non vi sia indeterminatezza e indeterminabilità degli interessi ultralegali convenuti.
Nell'ammortamento alla francese non vi è differenza tra il tasso nominale e un tasso effettivo
(maggiore) che deriverebbe dal tipo di ammortamento adottato. Il tasso ultralegale è solo quello pattuito e indicato in contratto.
Vero è, piuttosto, che nel mutuo con ammortamento alla francese il tipo di ammortamento incide sul costo del mutuo e non sul tasso effettivo. E il maggior costo non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento alla francese sia complessivamente maggiore di quello nominale, "quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato. Tale differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” si concorda di abbattere più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dello ammortamento alla Pt 4 "non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. civ. sez. un. 29.05.2024 n.
15130). Si tratta dunque di una scelta di "convenienza" delle parti sul tipo di ammortamento applicare. In quello alla francese, infatti, il mutuo è più oneroso ma consente al mutuatario di pattuire una rata costante.
Posto che nel caso in esame pacifica l'adozione del piano di ammortamento alla francese, che il piano di ammortamento risulta essere conosciuto dalla società mutuataria avendolo concordato con la banca (come ammesso con la sottoscrizione del contratto di mutuo e delle condizioni generali), che la mutuataria e i fideiussori erano pertanto in grado di valutare gli effetti del tipo di ammortamento concordato con la banca, che il tasso di interesse pattuito era quello nominale indicato in contratto, non vi è la nullità parziale lamentata dagli appellanti e legittimamente la banca ha applicato tale tasso di interesse.
Riesaminato a mezzo del consulente d'ufficio il conto corrente ordinario n. 125042, all'accoglimento del secondo e terzo motivo di appello consegue che il saldo effettivo di detto corrente ammonta alla sua estinzione (3.05.2016) ad € 18.299,94 a favore della banca, ora della società cessionaria, importo da incrementare degli interessi convenzionali (pattuiti nel contratto di conto corrente) dalla sua chiusura (3.05.2016) fino al saldo effettivo.
La liquidazione del saldo in somma inferiore a quella di cui si è ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo ne impone la revoca, ex art.653 c.II c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
La soccombenza reciproca tra le parti, sia in primo che secondo grado, dati l'accoglimento parziale dell'opposizione al d.i. e la rideterminazione del saldo del conto corrente in somma inferiore a quella pretesa dalla banca (ora dalla società cessionaria) da un lato, il rigetto delle domande di annullamento delle fideiussioni e di dichiarazione di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali nel mutuo dall'altro, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa. La compensazione delle spese di lite si giustifica anche per la circostanza che siano state affrontate questioni controverse e controvertibili (la nullità parziale o per intero delle fideiussioni contenenti le clausole recettive dello schema ABI sanzionato dalla NC d'IT per la violazione della normativa a tutela della concorrenza, la validità o meno del piano di ammortamento alla francese) sulle quali sono intervenute le Sezioni Unite (30.12.2021 n.41994 per la validità delle fideiussioni su descritte,
29.05.2024 n. 15130 per l'ammortamento alla francese) in pendenza del giudizio.
La compensazione va esclusa per le spese delle c.t.u. in quanto, espletate le c.t.u. per la necessità di rideterminare il saldo del conto corrente e nell'interesse di tutte le parti, dette spese vanno posta per metà in solido a carico a carico degli odierni appellanti, con esclusione - per le spese della c.t.u. di secondo grado - della liquidazione giudiziale in quanto ammessa al patrocinio a carico dello Stato ex art. 144 DPR 30.05.2002 n.115, per l'altra metà in solido a carico della banca e delle società cessionarie.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1141/2021 del Tribunale di Taranto proposto dalla Parte 1 (e poi riassunto dalla curatela della liquidazione giudiziale della Parte 1 dalle Parte 3
,
nei confronti di [...] da Parte 2 e da
[...] Controparte 1 della Controparte_4 Controparte_3 con atto di citazione notificato il 9.06.2021, con la chiamata in giudizio degli eredi
[…]
Parte 3 e l'intervento della così provvede:Controparte_5 di
1) dichiara improcedibile l'opposizione al d.i. n.1378/2016 tra la liquidazione giudiziale della [...]
Parte 1 e la Controparte_3 (ora [...]
Controparte 5 ;
2) ridetermina il saldo finale del conto corrente n.125042 in € 18.299,94 alla data del 3.05.2016 e condanna le Parte 3 Parte 2 CP 1 '
Parte 3 a pagare in solido alla
[...] e gli eredi di Controparte_5
[...] la somma di € 18.299,94 oltre agli interessi su detto importo al tasso convenzionale pattuito nel conto corrente n.125042, con decorrenza dal 3.05.2016 e fino al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) pone le spese della c.t.u. di primo grado per la metà in solido a carico della
[...] 'della Controparte 7 e della Controparte_9 Controparte_3 per l'altra metà in solido a carico degli appellanti;
pone le spese di c.t.u. di secondo grado per la metà a carico in solido di Parte_2 Parte_3
,
per l'altra metà a carico in solido della ed eredi di
[...] Parte 3 Controparte_1 "
della Controparte_7 e della Controparte_3
[...]
CP_9
5) compensa tra tutte le parti tutte le altre spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva