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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/08/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N. 71/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Livio LIPPI attori contro
(C.F. ), in persona del parroco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede legale in 34170 – GORIZIA, Via Giulio Cesare n. 25 CP_2
(Frazione di Lucinico), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro BECCI convenuta in punto: acquisto proprietà per usucapione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
““Accertato che il Ricorrente come sopra meglio generalizzato, ha posseduto fin dal 1991, e possiede, uti Parte_1 domino, la realità allibrata come P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune Censuario di Lucinico, dichiararsi l'avvenuta usucapione di essa particella ex art. 1158 c.c. da parte di egli Ricorrente. Conseguentemente, ordinare al tenutario del competente Libro Fondiario la relativa iscrizione tavolare. Spese rifuse in caso di opposizione.””
Per la convenuta:
“nulla eccependo, contestando e opponendo alla domanda proposta dal sig. e in tal senso precisa le proprie Parte_2 conclusioni, con richiesta di integrale compensazione delle spese stante l'assenza di opposizione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva l'accertamento dell'acquisto del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione del fondo identificato alla P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune C Censuario di Lucinico di iscritta proprietà della RO . Controparte_1
Il ricorrente allegava di essere proprietario, sin dagli anni '80, della casa familiare sita sulla p.c. 319/11 della
P.T. 626 del Comune Censuario di Lucinico. La convenuta era proprietaria di una serie di appezzamenti di terreno, poi in parte espropriati a favore del Comune di Lucinico per la costruzione della scuola, ad esclusione del terreno oggetto della domanda, ossia la p.c. 319/6, c.t. 21, P.T. 626 del C.C. di Lucinico che rimaneva fuori dal recinto costruito attorno alla scuola e finiva per essere di fatto aggregata alla particella
319/11 contigua, di proprietà del ricorrente. Da allora, la p.c. 319/6 risulta raggiungibile solo attraverso la proprietà del ricorrente che sin dal 1991 la possiede senza che nessuno l'abbia mai rivendicata come propria.
La convenuta si costituiva non contestando la domanda del ricorrente e riportandosi a quanto già dichiarato in sede di mediazione ossia che si tratta di fatto noto e pacifico che il terreno oggetto di domanda sia posseduto dal ricorrente sin da quando era stato eretto il muro della scuola “Perco”.
Alla luce di quanto sopra, vista la sostanziale adesione della resistente alla domanda del ricorrente, si ritiene accertato l'esercizio da parte del ricorrente del possesso in modo pacifico, pubblico, continuato e non interrotto da oltre venti anni del fondo identificato alla P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune Censuario di
Lucinico, possesso corrispondente all'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, con conseguente acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c..
Tenuto conto della mancata opposizione, si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta e, per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione, del fondo identificato alla P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune Censuario di Lucinico, in capo a
[...]
; Parte_1
- ordina all'Ufficio Tavolare competente di provvedere alle iscrizioni conseguenti all'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione a favore di;
Parte_1
- spese compensate.
Gorizia, li 6 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Livio LIPPI attori contro
(C.F. ), in persona del parroco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede legale in 34170 – GORIZIA, Via Giulio Cesare n. 25 CP_2
(Frazione di Lucinico), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro BECCI convenuta in punto: acquisto proprietà per usucapione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
““Accertato che il Ricorrente come sopra meglio generalizzato, ha posseduto fin dal 1991, e possiede, uti Parte_1 domino, la realità allibrata come P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune Censuario di Lucinico, dichiararsi l'avvenuta usucapione di essa particella ex art. 1158 c.c. da parte di egli Ricorrente. Conseguentemente, ordinare al tenutario del competente Libro Fondiario la relativa iscrizione tavolare. Spese rifuse in caso di opposizione.””
Per la convenuta:
“nulla eccependo, contestando e opponendo alla domanda proposta dal sig. e in tal senso precisa le proprie Parte_2 conclusioni, con richiesta di integrale compensazione delle spese stante l'assenza di opposizione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva l'accertamento dell'acquisto del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione del fondo identificato alla P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune C Censuario di Lucinico di iscritta proprietà della RO . Controparte_1
Il ricorrente allegava di essere proprietario, sin dagli anni '80, della casa familiare sita sulla p.c. 319/11 della
P.T. 626 del Comune Censuario di Lucinico. La convenuta era proprietaria di una serie di appezzamenti di terreno, poi in parte espropriati a favore del Comune di Lucinico per la costruzione della scuola, ad esclusione del terreno oggetto della domanda, ossia la p.c. 319/6, c.t. 21, P.T. 626 del C.C. di Lucinico che rimaneva fuori dal recinto costruito attorno alla scuola e finiva per essere di fatto aggregata alla particella
319/11 contigua, di proprietà del ricorrente. Da allora, la p.c. 319/6 risulta raggiungibile solo attraverso la proprietà del ricorrente che sin dal 1991 la possiede senza che nessuno l'abbia mai rivendicata come propria.
La convenuta si costituiva non contestando la domanda del ricorrente e riportandosi a quanto già dichiarato in sede di mediazione ossia che si tratta di fatto noto e pacifico che il terreno oggetto di domanda sia posseduto dal ricorrente sin da quando era stato eretto il muro della scuola “Perco”.
Alla luce di quanto sopra, vista la sostanziale adesione della resistente alla domanda del ricorrente, si ritiene accertato l'esercizio da parte del ricorrente del possesso in modo pacifico, pubblico, continuato e non interrotto da oltre venti anni del fondo identificato alla P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune Censuario di
Lucinico, possesso corrispondente all'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, con conseguente acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c..
Tenuto conto della mancata opposizione, si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta e, per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione, del fondo identificato alla P.T. 626 c.t. 21 p.c. 319/6 del Comune Censuario di Lucinico, in capo a
[...]
; Parte_1
- ordina all'Ufficio Tavolare competente di provvedere alle iscrizioni conseguenti all'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione a favore di;
Parte_1
- spese compensate.
Gorizia, li 6 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 2 di 2