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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 467/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 11.02.2025 da:
(C.F. ), con gli Avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
MILANI e LORENZO DO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MONICA BANFI, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 21.05.2025 accettando la proposta loro formulata dal giudice relatore di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario e confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente in pari data di seguito riportati: “1) dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla resistente con essa convivente l'importo mensile di € 150,00, rivalutato Per_1
come per legge rivalutato dal 2017, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 30% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, Per_1
sino al 31.12.2026; 2) revoca il contributo paterno al mantenimento indiretto di dalla data della domanda giudiziale;
3) spese di lite compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 18.06.1994 in Prestine (BS)1, ora comune di Biennio, optando per il regime della comunione dei beni sino al 1999, anno in cui i coniugi con atto notarile hanno scelto la separazione dei beni. Dall'unione sono nate le figlie
(il 17.07.1996) e (l'11.09.2023). Per_1
In data 06.10.2016 è stata omologata dal Tribunale di Brescia la separazione consensuale delle parti alle condizioni di seguito riportate: “1) la casa coniugale, di proprietà della IG.ra , Controparte_1
veniva assegnata alla medesima per abitarvi unitamente alle figlie, provvedendo nel contempo a pagare la restante parte del mutuo, precedentemente contratto da ambedue i coniugi;
2) le parti, compensati reciprocamente i propri crediti, riconoscevano al IG. un credito residuo di € 41.000,00, che la IG.ra si impegnava a Pt_1 CP_1
rimborsare, nelle modalità indicate al punto e) del ricorso (ad oggi la IG.ra ha versato la sola somma di € CP_1
8.000,00); 3) la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la Per_1
residenza materna;
4) il diritto di visita era concordato in modo flessibile in relazione alle eIGenze della minore e degli impegni lavorativi del padre;
5) veniva fissato il mantenimento ordinario per entrambe le figlie nella misura di € 250,00 l'una “fino a quando le stesse non [fossero diventate] economicamente indipendenti e comunque non oltre il raggiungimento dei 26 anni di età”, condizionandolo altresì alla prosecuzione degli studi e alla concreta attivazione nella ricerca di un lavoro, spese straordinarie suddivise al 50%; 6) i coniugi dichiaravano la propria autosufficienza economico-lavorativa, rinunciando a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra”2.
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e, accertata CP_1
l'autosufficienza delle figlie maggiorenni, revocare il contributo al mantenimento ordinario e straordinario posto a suo carico per quest'ultime.
Costituendosi in giudizio in data 15.04.2025 la resistente ha aderito alla domanda sullo status, non si è opposta alla dichiarazione di indipendenza economica di , mentre, per ha Per_1
dedotto che “seppure è vero che è stata assunta tempo indeterminato, è altrettanto vero che il suo Per_1
contratto prevede un impiego di ore 20 settimanali, un part-time con un retribuzione media di circa euro
700/750 euro. Tale somma non le permette di essere economicamente autosufficiente, ragione per cui a differenza di vive ancora con la madre che provvede alle sue necessità di vitto e alloggio”. Ciò premesso, ha domandato porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario e indiretto di Per_1
pari a € 300,00 mensili.
All'udienza celebrata in data 21.05.2025, dato atto che il contratto di IA prevede un impiego di ore 20 settimanali, con retribuzione media di circa € 700/750,00 e che “dal novembre 2024 le è stato rinnovato il contratto a tempo indeterminato”, il giudice relatore ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata che le parti hanno accettato.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda divorzile. Infatti, è stato ritualmente acquisito che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. R.G. 8279/2016. I coniugi non risultano essersi medio tempore conciliati, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale, il
22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 3 di parte ricorrente 2 V. doc. 5 di parte ricorrente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 467/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 11.02.2025 da:
(C.F. ), con gli Avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
MILANI e LORENZO DO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MONICA BANFI, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 21.05.2025 accettando la proposta loro formulata dal giudice relatore di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario e confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente in pari data di seguito riportati: “1) dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla resistente con essa convivente l'importo mensile di € 150,00, rivalutato Per_1
come per legge rivalutato dal 2017, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 30% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, Per_1
sino al 31.12.2026; 2) revoca il contributo paterno al mantenimento indiretto di dalla data della domanda giudiziale;
3) spese di lite compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 18.06.1994 in Prestine (BS)1, ora comune di Biennio, optando per il regime della comunione dei beni sino al 1999, anno in cui i coniugi con atto notarile hanno scelto la separazione dei beni. Dall'unione sono nate le figlie
(il 17.07.1996) e (l'11.09.2023). Per_1
In data 06.10.2016 è stata omologata dal Tribunale di Brescia la separazione consensuale delle parti alle condizioni di seguito riportate: “1) la casa coniugale, di proprietà della IG.ra , Controparte_1
veniva assegnata alla medesima per abitarvi unitamente alle figlie, provvedendo nel contempo a pagare la restante parte del mutuo, precedentemente contratto da ambedue i coniugi;
2) le parti, compensati reciprocamente i propri crediti, riconoscevano al IG. un credito residuo di € 41.000,00, che la IG.ra si impegnava a Pt_1 CP_1
rimborsare, nelle modalità indicate al punto e) del ricorso (ad oggi la IG.ra ha versato la sola somma di € CP_1
8.000,00); 3) la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la Per_1
residenza materna;
4) il diritto di visita era concordato in modo flessibile in relazione alle eIGenze della minore e degli impegni lavorativi del padre;
5) veniva fissato il mantenimento ordinario per entrambe le figlie nella misura di € 250,00 l'una “fino a quando le stesse non [fossero diventate] economicamente indipendenti e comunque non oltre il raggiungimento dei 26 anni di età”, condizionandolo altresì alla prosecuzione degli studi e alla concreta attivazione nella ricerca di un lavoro, spese straordinarie suddivise al 50%; 6) i coniugi dichiaravano la propria autosufficienza economico-lavorativa, rinunciando a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra”2.
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e, accertata CP_1
l'autosufficienza delle figlie maggiorenni, revocare il contributo al mantenimento ordinario e straordinario posto a suo carico per quest'ultime.
Costituendosi in giudizio in data 15.04.2025 la resistente ha aderito alla domanda sullo status, non si è opposta alla dichiarazione di indipendenza economica di , mentre, per ha Per_1
dedotto che “seppure è vero che è stata assunta tempo indeterminato, è altrettanto vero che il suo Per_1
contratto prevede un impiego di ore 20 settimanali, un part-time con un retribuzione media di circa euro
700/750 euro. Tale somma non le permette di essere economicamente autosufficiente, ragione per cui a differenza di vive ancora con la madre che provvede alle sue necessità di vitto e alloggio”. Ciò premesso, ha domandato porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario e indiretto di Per_1
pari a € 300,00 mensili.
All'udienza celebrata in data 21.05.2025, dato atto che il contratto di IA prevede un impiego di ore 20 settimanali, con retribuzione media di circa € 700/750,00 e che “dal novembre 2024 le è stato rinnovato il contratto a tempo indeterminato”, il giudice relatore ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata che le parti hanno accettato.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda divorzile. Infatti, è stato ritualmente acquisito che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. R.G. 8279/2016. I coniugi non risultano essersi medio tempore conciliati, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale, il
22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 3 di parte ricorrente 2 V. doc. 5 di parte ricorrente
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