Articolo 2 della Legge 8 aprile 1954, n. 123
Articolo 1
Versione
15 maggio 1954
Art. 2.
La spesa di cui al precedente articolo gravera' sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e verra' fronteggiata mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 190 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 maggio 1954