Art. 2.
La spesa di cui al precedente articolo gravera' sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e verra' fronteggiata mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 190 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La spesa di cui al precedente articolo gravera' sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e verra' fronteggiata mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 190 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.