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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
R.G.N. 279/25
All'udienza del 16 ottobre 2025 di fronte al giudice dott.ssa Francesca Capuzzi è presente il procuratore dell'opponente che insiste per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Nessuno è presente per l'avvocatura dello Stato.
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 279/2025 del R.G.A.C., pendente tra
Dott.ssa , C.F. assistita dall'Avv. Luca Tantalo (C.F. ), Parte_1 C.F._1 indirizzo PEC ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio, in Roma, Via Germanico 168.
Opponente
E
presso la Corte d'Appello di Roma, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi P.IVA_2
12, domicilia.
Opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.55/24 notificatale Pt_1 in data 8 gennaio 2025 deducendo che il Collegio regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma le ha contestato l'avvenuta violazione dell'art. 7, comma 6 e comma 7, della legge 515/1993, e le ha applicato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della stessa legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.823,00.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di non aver sostenuto alcuna spesa elettorale e la natura sproporzionata della sanzione, che le causerebbe un danno gravissimo;
inoltre, ha proposto querela di falso della relata di notifica della diffida dell'8 marzo 2024, che le è stata inviata dalla Corte di appello di Roma - collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7 e dell'art. 15 comma legge 10 dicembre 1993 n. 515, quale atto indispensabile per l'eventuale applicazione della sanzione, deducendo di non aver ricevuto tale atto.
Si è costituita l'opposta eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma;
nel merito ne ha dedotto l'infondatezza poiché la norma impone a tutti i candidati non eletti di presentare le dichiarazioni relative alle spese elettorali anche se negative;
inoltre, ha rilevato il difetto di interesse alla querela di falso, poiché la pretesa avanzata nell'ordinanza sarebbe ormai cristallizzata, e la sua infondatezza.
Come si è detto la ricorrente si oppone all'ordinanza ingiunzione n° 55/24 del 19 novembre
2024 della Corte di Appello di Roma – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, notificata per il pagamento della sanzione irrogatale in ragione dell'omessa dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 che impone di rendicontare le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista si è fatto parte, onere che grava anche sui candidati non eletti giusto quanto previsto dall'art. 7, co. 6, della legge 515/1993.
La dichiarazione deve essere trasmessa al Collegio regionale di garanzia elettorale che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 515 del 1993, è istituito presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione ed è composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.
Orbene, “in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981
è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile”. (Cass. Ordinanza n. 8754 del
04/04/2017). Trattasi di competenza funzionale e quindi inderogabile sulla scorta della quale, considerato che la dichiarazione doveva essere inoltrata al collegio regionale di garanzia presso la Corte di appello di Roma, deve concludersi che la competenza a decidere dell'opposizione spetta al Tribunale di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Roma e condanna la signora a rifondere le spese di lite all'opposta che liquida in € 849. Parte_1
Così deciso in Viterbo all'udienza del 16 ottobre 2025
Il giudice
R.G.N. 279/25
All'udienza del 16 ottobre 2025 di fronte al giudice dott.ssa Francesca Capuzzi è presente il procuratore dell'opponente che insiste per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Nessuno è presente per l'avvocatura dello Stato.
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 279/2025 del R.G.A.C., pendente tra
Dott.ssa , C.F. assistita dall'Avv. Luca Tantalo (C.F. ), Parte_1 C.F._1 indirizzo PEC ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio, in Roma, Via Germanico 168.
Opponente
E
presso la Corte d'Appello di Roma, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi P.IVA_2
12, domicilia.
Opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.55/24 notificatale Pt_1 in data 8 gennaio 2025 deducendo che il Collegio regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma le ha contestato l'avvenuta violazione dell'art. 7, comma 6 e comma 7, della legge 515/1993, e le ha applicato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della stessa legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.823,00.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di non aver sostenuto alcuna spesa elettorale e la natura sproporzionata della sanzione, che le causerebbe un danno gravissimo;
inoltre, ha proposto querela di falso della relata di notifica della diffida dell'8 marzo 2024, che le è stata inviata dalla Corte di appello di Roma - collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7 e dell'art. 15 comma legge 10 dicembre 1993 n. 515, quale atto indispensabile per l'eventuale applicazione della sanzione, deducendo di non aver ricevuto tale atto.
Si è costituita l'opposta eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma;
nel merito ne ha dedotto l'infondatezza poiché la norma impone a tutti i candidati non eletti di presentare le dichiarazioni relative alle spese elettorali anche se negative;
inoltre, ha rilevato il difetto di interesse alla querela di falso, poiché la pretesa avanzata nell'ordinanza sarebbe ormai cristallizzata, e la sua infondatezza.
Come si è detto la ricorrente si oppone all'ordinanza ingiunzione n° 55/24 del 19 novembre
2024 della Corte di Appello di Roma – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, notificata per il pagamento della sanzione irrogatale in ragione dell'omessa dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 che impone di rendicontare le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista si è fatto parte, onere che grava anche sui candidati non eletti giusto quanto previsto dall'art. 7, co. 6, della legge 515/1993.
La dichiarazione deve essere trasmessa al Collegio regionale di garanzia elettorale che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 515 del 1993, è istituito presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione ed è composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.
Orbene, “in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981
è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile”. (Cass. Ordinanza n. 8754 del
04/04/2017). Trattasi di competenza funzionale e quindi inderogabile sulla scorta della quale, considerato che la dichiarazione doveva essere inoltrata al collegio regionale di garanzia presso la Corte di appello di Roma, deve concludersi che la competenza a decidere dell'opposizione spetta al Tribunale di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Roma e condanna la signora a rifondere le spese di lite all'opposta che liquida in € 849. Parte_1
Così deciso in Viterbo all'udienza del 16 ottobre 2025
Il giudice