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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LL
OV, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' odierna udienza promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. MALERBA COSIMO
Ricorrente
E
NATO IL 01 MARZO 1979 IN Controparte_1
RA NT,
Resistente
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda è improcedibile.
All'odierna udienza di discussione nessuna delle parti è comparsa né, a fronte della mancata costituzione della parte resistente, è stata prodotta la copia notificata del ricorso introduttivo.
In maniera assorbente, secondo la giurisprudenza delle SS UU della Corte di Cassazione
(sent. 20604 - OB), con riferimento al processo di appello ed a quello di opposizione a decreto ingiuntivo (e quindi ad un ordinario processo di primo grado a cognizione piena) ed in caso di omessa notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, anche se la parte ricorrente si presenti alla prima udienza, la causa deve essere definita con una sentenza di mero rito, con declaratoria di improcedibilità della domanda, non potendo più detta causa proseguire per non essere consentita - in ragione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, dell'atto e del provvedimento citati, attesa 1' inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 cpc (v. anche Cass. 20613-13, Cass. 9597-
11, Cass. 11992-10).
Il principio della ragionevole durata del processo e di economicità del giudizio, riconosciuto dall'art. 111 Cost. costituisce "parametro di costituzionalità" della normativa processuale in materia, per essere oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale (v. Corte
Cost. 78-02). Gli interessi coinvolti non sono quindi disponibili dalle parti processuali e in relazione ad essi sussiste un “ordine - pubblico" processuale, fermo restando il solo diritto alla remissione in termini, ampliata ai sensi dell'art.153 n.t. cpc, ove ne ricorrano i presupposti (v. Case. SS UU n. 8202-05).
L'ampiezza del periodo di inattività, di entità di oltre 6 mesi, e l'assenza finanche di allegazione di alcun giustificato impedimento, al fine della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cpc, non consentono dl ricollegare l'omessa notifica alla mera assenza di un obbligo per la Cancelleria di comunicare alla parte interessata il decreto di fissazione della udienza (art.415 cpc) e costituiscono quindi ulteriori argomenti nel senso della perdita, per tale parte, della facoltà di ottenere dal giudice un termine per la notifica mai effettuata.
Infine, l'assenza della parte ricorrente alla odierna udienza costituisce ulteriore ragione ostativa alla concessione del termine, trattandosi di comportamento indicativo della mancanza di interesse alla definizione della causa.
Nessuna preclusione all'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. è configurabile atteso che, in maniera assorbente, la domanda definita con declaratoria di improcedibilità e riproponibile.
Non va applicato l'art. 181 cpc, che presuppone un contraddittorio integro.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile la domanda.
Brindisi, 05/11/2025
Il Giudice
LL OV