Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 24/06/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02399/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Nevola, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. -OMISSIS-dell’8/05/2025, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere la conversione in motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per minore età rilasciato in data 10/05/2023 dalla Questura di Udine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato.
Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone:
- di aver fatto il suo ingresso in Italia nel 2023, quando era ancora minorenne;
- di essere stato ospitato a Udine in una struttura per minori, dove ha frequentato un corso di prima alfabetizzazione;
- di aver ottenuto in data 10 maggio 2023, pochi mesi prima del compimento della maggior età, il permesso di soggiorno per minori dalla Questura di Udine;
- al compimento della maggiore età, di essersi trasferito a Milano dove ha iniziato a lavorare come operaio edile dapprima con contratto a tempo determinato poi con contratto a tempo indeterminato;
- di aver presentato in data 8 agosto 2023, a mezzo posta, l’istanza volta ad ottenere la conversione del proprio permesso per minori in permesso di lavoro subordinato.
La motivazione del rigetto da parte della Questura si fonda sulla circostanza che il ricorrente “ non ha documentato, né la conclusione di un progetto educativo (risulta avere frequentato solo un corso di alfabetizzazione della durata di ventidue ore), né l’ottenimento del positivo parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (il parere medesimo non è stato concesso a causa del mancato percorso di integrazione sociale) ”.
L’amministrazione ha ritenuto che tali elementi rendessero vincolato il diniego adottato.
Del provvedimento della Questura il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso con memoria di mera forma e con deposito di documentazione e relazione dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Consolidata giurisprudenza ( ex plurimis Cons. St., sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720) ha chiarito che l’art. 32, comma 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998 – nel testo vigente - prefigura in maniera tassativa i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, correlandoli alternativamente: per i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2, L. 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, al previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (oggi di competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali); per i minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 52, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Nel caso di specie, il ricorrente era un minore affidato, sicché rileverebbe esclusivamente la mancanza del parere positivo del Ministero.
Tuttavia deve osservarsi che il parere ministeriale costituisce un atto endoprocedimentale che va, quindi, acquisito a cura dell'amministrazione procedente e non deve, invece, considerarsi adempimento a carico del richiedente (T.A.R. Torino, sez. I, 5 maggio 2022, n. 424).
In ogni caso, nella materia in esame, anche l’eventuale parere ministeriale assume carattere non vincolante, spettando all’Amministrazione dell’Interno il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno (cfr. Cons. St., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2525). Il testo vigente dell’art. 32, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286/1998 non attribuisce, infatti, carattere vincolante al parere ministeriale, che, del resto, è diretto alla valutazione di specifici profili e non del complesso degli elementi che presiedono alla conversione del titolo, la cui valutazione resta riservata alla Questura (cfr. T.A.R. Milano sez. III 21 marzo 2025 n. 1010).
L’amministrazione è, quindi, comunque tenuta ad effettuare un’autonoma valutazione, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie, come l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa, la condotta civile e sociale, l’inesistenza di pericolosità sociale, al fine di confermare o superare le criticità riscontrate nel parere ministeriale.
Tali valutazioni non sono state compiute dall’Amministrazione, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento di rigetto impugnato.
Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.