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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 20 MAGGIO 2025
N. 966 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BAVA ANDREA e l'Avv. BRUMANA ANNABELLA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via XX Settembre 14/12 A 16121 Genova ITALIA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA STATO MILANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la percentuale di invalidità complessiva ex d.p.r. 181/2009 del ricorrente quale Vittima del Dovere ex art. 1 comma 563 L. 266/2005 nella misura del 33% e conseguentemente condanna il resistente al pagamento della Speciale Elargizione, detratto quanto eventualmente già pagato al ricorrente;
condanna il all'erogazione a favore del ricorrente dell'assegno ex art. 2 L. 407/98 Controparte_1 con decorrenza dal novembre 2007, detratto quanto eventualmente già pagato al ricorrente per il medesimo titolo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 2 condanna il all'erogazione a favore del ricorrente dell'assegno vitalizio ex art. 5 Controparte_1 comma 3 L. 206/2004 con decorrenza dal gennaio 2008 detratto quanto eventualmente già pagato al ricorrente per il medesimo titolo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 1 della legge 203/2000; dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 del D.P.R. 243/06; dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge 206/04.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 4.618,00 per Controparte_1 competenze ed € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Pone definitivamente a carico del , le spese di CTU, come liquidate separatamente. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 2 di 2
N. 966 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BAVA ANDREA e l'Avv. BRUMANA ANNABELLA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via XX Settembre 14/12 A 16121 Genova ITALIA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA STATO MILANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la percentuale di invalidità complessiva ex d.p.r. 181/2009 del ricorrente quale Vittima del Dovere ex art. 1 comma 563 L. 266/2005 nella misura del 33% e conseguentemente condanna il resistente al pagamento della Speciale Elargizione, detratto quanto eventualmente già pagato al ricorrente;
condanna il all'erogazione a favore del ricorrente dell'assegno ex art. 2 L. 407/98 Controparte_1 con decorrenza dal novembre 2007, detratto quanto eventualmente già pagato al ricorrente per il medesimo titolo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 2 condanna il all'erogazione a favore del ricorrente dell'assegno vitalizio ex art. 5 Controparte_1 comma 3 L. 206/2004 con decorrenza dal gennaio 2008 detratto quanto eventualmente già pagato al ricorrente per il medesimo titolo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 1 della legge 203/2000; dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 del D.P.R. 243/06; dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge 206/04.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 4.618,00 per Controparte_1 competenze ed € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Pone definitivamente a carico del , le spese di CTU, come liquidate separatamente. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 2 di 2