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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1103 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/06/1964, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Passaggio Fernanda Venturini n.8, presso lo studio dell'avv. Alaimo Mirella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Milano (MI) in data 11/03/1964, elettivamente domiciliato in Palermo, via CP_1 Dante n. 166, presso lo studio dell'avv. La Nave Rosario, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 04/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno. Il IG. si obbliga CP_1 al cambiamento di residenza entro 30 giorni dall'avvenuta omologazione del presente accordo.
2. L'abitazione familiare sita in Palermo nella Via Parrini, 14, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno, rimane assegnata alla IG.ra , con tutti i mobili che Parte_1
l'arredano e corredano, che continuerà ad abitarla unitamente alla IA allo stato priva di Per_1 occupazione, assumendosi ogni onere ordinario relativo al medesimo immobile, comprese le spese delle varie utenze (es. energia elettrica, fornitura idrica…) restano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie riguardanti l'immobile in comproprietà. Rimangono interamente a carico del IG le rate insolute di oneri condominiali al 31.12.2023 per CP_1 euro 339,92 e i mesi di Gennaio e Febbraio 2024 per euro 82,00 .
3. Il IG. corrisponderà entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento. Il suddetto importo verrà rivalutato annualmente, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra . Pt_1 La IA , se pur maggiorenne, non è economicamente indipendente. Persona_2
4. Il IG quale proprietario dell'autovettura Toyota yaris tg DM553TG si impegna al CP_1 trasferimento della relativa proprietà alla IG.ra , attuale detentore, entro tre mesi Parte_1 dalla sottoscrizione del presente accordo. Si impegna, altresì, al pagamento di tutti i finanziamenti e/o mutui prestiti personali contratti in costanza di matrimonio risultanti dalla allegata documentazione.
5. I coniugi reciprocamente danno atto di avere proceduto alla restituzione degli effetti personali, dichiarando di nulla avere a pretendere per tale causale, ritenendosi completamente tacitati e soddisfatti.
6. Tenuto conto che con la separazione consensuale verranno a crearsi due distinti nuclei familiari, ognuno dei coniugi provvederà per suo conto e spesa a regolarizzare la propria posizione anagrafica a denunciare separatamente i propri redditi ed a pagare le proprie tasse.
7. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio da parte dell'Autorità Parte_2 competente del passaporto individuale per l'estero e documenti validi per l'espatrio”.
2
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 04/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/07/1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 358 - P. II – serie – A - Anno 1987).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1103 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/06/1964, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Passaggio Fernanda Venturini n.8, presso lo studio dell'avv. Alaimo Mirella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Milano (MI) in data 11/03/1964, elettivamente domiciliato in Palermo, via CP_1 Dante n. 166, presso lo studio dell'avv. La Nave Rosario, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 04/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno. Il IG. si obbliga CP_1 al cambiamento di residenza entro 30 giorni dall'avvenuta omologazione del presente accordo.
2. L'abitazione familiare sita in Palermo nella Via Parrini, 14, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno, rimane assegnata alla IG.ra , con tutti i mobili che Parte_1
l'arredano e corredano, che continuerà ad abitarla unitamente alla IA allo stato priva di Per_1 occupazione, assumendosi ogni onere ordinario relativo al medesimo immobile, comprese le spese delle varie utenze (es. energia elettrica, fornitura idrica…) restano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie riguardanti l'immobile in comproprietà. Rimangono interamente a carico del IG le rate insolute di oneri condominiali al 31.12.2023 per CP_1 euro 339,92 e i mesi di Gennaio e Febbraio 2024 per euro 82,00 .
3. Il IG. corrisponderà entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento. Il suddetto importo verrà rivalutato annualmente, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra . Pt_1 La IA , se pur maggiorenne, non è economicamente indipendente. Persona_2
4. Il IG quale proprietario dell'autovettura Toyota yaris tg DM553TG si impegna al CP_1 trasferimento della relativa proprietà alla IG.ra , attuale detentore, entro tre mesi Parte_1 dalla sottoscrizione del presente accordo. Si impegna, altresì, al pagamento di tutti i finanziamenti e/o mutui prestiti personali contratti in costanza di matrimonio risultanti dalla allegata documentazione.
5. I coniugi reciprocamente danno atto di avere proceduto alla restituzione degli effetti personali, dichiarando di nulla avere a pretendere per tale causale, ritenendosi completamente tacitati e soddisfatti.
6. Tenuto conto che con la separazione consensuale verranno a crearsi due distinti nuclei familiari, ognuno dei coniugi provvederà per suo conto e spesa a regolarizzare la propria posizione anagrafica a denunciare separatamente i propri redditi ed a pagare le proprie tasse.
7. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio da parte dell'Autorità Parte_2 competente del passaporto individuale per l'estero e documenti validi per l'espatrio”.
2
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 04/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/07/1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 358 - P. II – serie – A - Anno 1987).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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