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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3694/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto:
revocazione ordinanza ex art.395 n.1 cpc
TRA
Parte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso,
[...]
come da procura in atti dall'avv. Eraclite Mautone con la quale elettivamente domicilia in al Viale Della Repubblica n.59 Parte_1
ATTORE
E
E rappresentati e difesi giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in atti dall'avv. Fabio Montella con il quale elettivamente domiciliano in Battipaglia alla via
IV Novembre
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009,
omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Preliminarmente in rito va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, sussistendo nella fattispecie i presupposti processuali, le condizioni dell' azione e la legittimazione delle parti in causa.
La domanda inoltre risulta correttamente formulata e ritualmente proposta. Nel caso che occupa l' avv. Montella per i sigg. , rappresenta che tra le parti è intervenuta una sublocazione e, CP_1
pertanto, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere. L'Avv. Eraclite Mautone, prende atto di quanto rappresentato e chiede la regolamentazione delle spese in virtu' della soccombenza virtuale.
Tutto quanto esposto determina la cessazione della materia del contendere .-
Il processo è continuato soltanto per la determinazione in ordine alle spese. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, infatti, il giudice dovrà applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale in base al quale lo stesso, con una valutazione prognostica, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolare le spese di giudiziale.
Nel caso che occupa la domanda di revocazione non avrebbe trovato accoglimento .-
Le spese di lite esse seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, da respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: Parte_2
1.- dichiara cessata la materia del contendere
2.- Condanna il convenuto al pagamento di spese ed onorario del presente giudizio, che CP_3
liquida in complessive €2323,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Fabio Montella per dichiarazione di averne fatto anticipo.
Salerno 11.01.2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio