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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, all'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ai sensi dell'art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 92/2024 R.G.A.C., promossa
D A
, residente in OS Parte_1
avv. MUSETTI SERENA per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
e residenti in [...] Parte_2 Parte_3
avv. MENONI GIULIA per procure in atti - PARTI CONVENUTE - sulle
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti come nei rispettivi atti introduttivi
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
deducendo di aver concesso in comodato nel 2019 Parte_1
l'immobile ad uso abitativo sito in Castelnuovo Magra, già adibito a residenza coniugale agli zii della moglie, ha agito in giudizio Parte_3 Parte_2
per ottenerne la restituzione, più volte richiesta invano nonchè il pagamento dell'indennità di occupazione dalla richiesta al rilascio.
A tal fine il ha dedotto che il contratto di comodato, motivato dal Pt_1
trasferimento suo e della famiglia in OS e concluso verbalmente, prevedeva l'assunzione da parte dei coniugi dell'onere di Controparte_1 manutenzione dell'immobile e di accudimento degli animali ivi rimasti (una coniglietta ed alcune tartarughe), nonché dell'obbligo di restituzione dell'immobile a richiesta, formulata per la prima volta nella primavera del 2023
e reiterata nel luglio 2023 e quindi con lett. r/r del legale datata 8.9.2023, senza esito.
I convenuti, costituiti in giudizio, opponendosi alle domande del ricorrente, hanno viceversa rilevato che era stato concordato un termine quinquennale, con scadenza al novembre 2024, tenuto conto che la casa in cui vivevano prima di trasferirsi nell'immobile oggetto di causa, di proprietà della figlia, sarebbe stata locata a terzi per un periodo non inferiore a cinque anni;
in via riconvenzionale i convenuti hanno chiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per la manutenzione anche straordinaria dell'immobile.
Espletata l'istruttoria testimoniale, e dato atto della mancata adesione di parti convenute alla proposta conciliativa formulata dal giudice alla prima udienza ed accettata invece dal ricorrente (rilascio dell'immobile a novembre 2024,
2 rinuncia alle rispettive ulteriori domande e spese compensate), la causa giunge ora in decisione.
Si discute in primo luogo dell'apposizione o meno del termine di scadenza al novembre 2024 al contratto di comodato oggetto di causa, stipulato verbalmente.
Laddove non sia stato fissato un termine, infatti, il contratto di comodato deve essere ricondotto all'ipotesi normativa di cui all'art. 1810 c.c. che prevede la restituzione del bene che ne è oggetto a fronte della sola richiesta del comodante.
Le risultanze istruttorie non hanno debitamente comprovato la stipula di un termine di durata del contratto di comodato, come sostenuto dai convenuti.
L'unica teste che avrebbe potuto e dovuto confermare la circostanza della fissazione del termine di comodato a novembre 2025 è Testimone_1
nipote dei convenuti e moglie separata di fatto dal Pt_1
A prescindere dalle riserve di attendibilità sulle dichiarazioni rese dalla teste, che ha incontestatamente in corso una conflittuale separazione che ha dato luogo anche ad esposti in sede penale, e che è legati da stretti vincoli parentali con i convenuti, si rileva che la stessa, all'inizio delle sua deposizione, ha riferito testualmente che: Non c'era un vero e proprio accordo per la restituzione della casa perché anche noi non sapevamo come ci saremmo trovati in OS e quindi era un punto interrogativo”; salvo poi successivamente precisare che avevano pensato di continuare a vivere tutti insieme, in caso di rientro dal OS, fino a quando gli zii non avessero potuto rientrare nella casa che nel frattempo la loro figlia aveva affittato a terzi per un periodo di cinque anni (circostanza peraltro meramente allegata dai convenuti, ma non provata).
3 Non solo. Neppure nella missiva del legale dei convenuti in risposta alla richiesta di rilascio dell'immobile formulata dal ricorrente, anch'esso a mezzo legale, si fa alcun cenno alla pattuizione di un termine per il rilascio ed ancora meno v'è alcun riferimento al novembre 2024.
Il contratto va quindi qualificato come comodato senza previsione di termine e disciplinato alla stregua dell'art. 1810 c.c.
Al riguardo va rilevato che “Nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa
"non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa.”(così da ultimo Cass. sez. 3 ord. n 14084 del 22.5.2023).
Nel caso di specie, devono considerarsi in particolare:
le legittime aspettative dei convenuti di occupare l'immobile per un periodo di tempo certamente non breve: il veva venduto ogni Pt_1
altro bene per trasferirsi a vivere in OS (portando con sé moglie e figlia ed anche la suocera), con l'intenzione di rimanervi se non per sempre quantomeno per un lungo periodo;
lo stesso era Pt_1
presumibilmente a conoscenza del fatto che i convenuti avrebbero
4 dovuto lasciare la casa della figlia, assumendosi gli oneri di un trasloco certamente impegnativo sotto ogni profilo;
il particolare legame familiare tra i convenuti, zii della moglie e frequentatori pressochè quotidiani della famiglia, e la famiglia del Pt_1
fino a quel momento unita, e la conseguente verosimile imprevedibilità della rottura del rapporto coniugale (che ha poi determinato la volontà del i rientrare nella disponibilità dell'immobile); Pt_1
la oggettiva impossibilità di reperire in breve tempo altro adeguato alloggio e, per contro, l'esiguo termine per il rilascio indicato nella missiva avv. Musetti in data 8.9.2023 (30 ottobre 2023).
il fatto che la richiesta di rilascio da parte del on risulta motivata Pt_1
da sue impellenti necessità abitative a seguito della separazione dalla moglie e del rientro in Italia (tanto è vero che il on ha neppure Pt_1
allegato di aver dovuto reperire altro alloggio dal momento della prima richiesta di rilascio ad oggi), quanto dall'inasprimento dei rapporti con la moglie (stante il chiaro tenore del messaggio in data 28.7.2023).
Poiché vi è prova che la prima richiesta di rilascio è avvenuta a fine luglio 2023
(a mezzo whatsapp) ed è stata formalizzata nel settembre 2023 pare ragionevole ritenere che i convenuti dovessero disporre avere almeno sei mesi di tempo (a far data da fine settembre 2023, quando hanno ricevuto la formale richiesta di rilascio) per reperire altro idoneo alloggio, effettuare il trasloco, il trasferimento di residenza e quindi restituire l'immobile.
Pertanto, va riconosciuta al Un'indennità di occupazione solo a far data Pt_1 dall'aprile 2024 e fino all'effettivo rilascio, avvenuto a fine novembre 2024.
Ritenuto antieconomico l'espletamento di una CTU valutativa del valore locativo e tenuto conto viceversa dei valori medi locativi di mercato della zona per immobili similari (desumibili dalle quotazioni dei valori immobiliari
5 dell'Agenzia delle Entrate prodotte dal ricorrente), ridotti equitativamente in considerazione del fatto che i convenuti hanno continuato a manutenere l'immobile e a custodire gli animali ivi contenuti, può essere riconosciuto e liquidato a titolo di indennità di occupazione dovuta da questi ultimi a favore del ricorrente, l'importo complessivo e già attualizzato di € 4.000,00 (pari ad €
500,00 per ogni mese di occupazione dell'immobile da aprile a novembre).
Su tale somma saranno dovuti gli interessi nella misura di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
La domanda riconvenzionale di pagamento di indennità per le opere di manutenzione eseguite nell'immobile deve essere rigettata.
Quanto alla manutenzione ordinaria, trattasi di obbligo gravante sul comodatario ed in ogni caso espressamente assunto dei convenuti, così come quello di accudimento degli animali, come riferito anche dalla teste Pt_3
(“Gli accordi erano che loro non pagassero l'affitto ma si occupassero della manutenzione della casa, dove avevamo lasciato anche una coniglietta, e quattro tartarughe che poi sono diventate tredici”)
Quanto all'eventuale manutenzione straordinaria, questa non può gravare sul comodante, né le prove offerte, e non ammesse in quanto irrilevanti, avrebbero potuto comprovare l'urgenza di provvedere all'effettuazione di tale manutenzione ovvero l'espressa autorizzazione da parte del comodante con assunzione di oneri economici in proprio (cfr. sul punto Cass. sez. I ord. n
15699: “Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a
6 far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla.”)
Le spese seguono la soccombenza, tenuto anche conto del comportamento processuale dei convenuti, che non hanno accettato la proposta del giudice
(per loro decisamente migliorativa rispetto all'esito del giudizio) e vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia, calcolato alla stregua dell'art. 12 c.p.c. e della modesta attività processuale resasi necessaria
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 92/2024 R.G.A.C., così provvede:
Qualificato il comodato alla stregua dell'art. 1810 c.c.
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; condanna parti convenute al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile per il periodo aprile-novembre 2024, quantificata nell'importo già attualizzato di € 4.000,00, oltre interessi nella misura di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento di indennità per la manutenzione dell'immobile formulata di convenuti;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 125,00 per spese ed € 2500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia all'udienza del 23/01/2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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