TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 5614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5614 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa
DA
(nata a [...] [...] - CF. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Gabriella Gensini, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 24/07/2023 e RE Tata, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 6/12/2023 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla via G.B. Vitagliano n. 20
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - CF. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Maione e Salvatore Matarazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Troiano n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 27.2.2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Monte di OC (NA) il 3.8.1999 e che dalla loro Controparte_1 relazione erano nati cinque figli: WA (3.5.2000), OR (15.2.2002), Per_1
(25.6.2004), maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, nonché
29.1.2007) e (29.1.2007), all'epoca minorenni, esponeva che da tempo Per_2 Per_3 tra i coniugi era cessata la comunione di intenti a causa di divergenze caratteriali e difficoltà economiche, che da circa un anno i coniugi vivevano separati nella stessa casa, che essa ricorrente svolgeva la professione di insegnante ed il resistente svolgeva la professione di commerciante.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sè,
l'assegnazione della casa familiare e la fissazione di un obbligo di contribuzione nel mantenimento dei cinque figli a carico del padre pari ad € 1.500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. si costituiva esponendo che a partire dal 2022 la ricorrente aveva Controparte_1 avviato una nuova relazione affettiva e che il rapporto con i figli si era incrinato, motivo per cui tutti e cinque i ragazzi avevano espresso la volontà di restare ad abitare con lui.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, la collocazione dei cinque figli presso di sè,
l'assegnazione della casa familiare e la fissazione di un obbligo di contribuzione nel mantenimento dei figli a carico della madre pari ad € 1.500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con successiva memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.7.2023, la ricorrente integrava la domanda e chiedeva determinarsi altresì un contributo per il proprio mantenimento a carico del marito pari ad € 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 19.10.2023, tenutasi dinanzi al giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, la ricorrente dichiarava che da circa un anno, a seguito di un periodo di difficoltà, il rapporto con i propri figli si era incrinato;
che gli stessi avevano preso le parti del padre. Il resistente dichiarava che attualmente si occupava in via esclusiva delle esigenze dei figli.
Ascoltate le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato rinviava in prosieguo l'udienza presidenziale disponendo l'ascolto dei due figli ancora minori e l'acquisizione di una relazione socioambientale da parte dei Servizi Sociali sulle condizioni di vita dei minori.
2 Alla successiva udienza del 14.11.2023, tenuto conto della relazione dei servizi sociali e di quanto emerso dall'ascolto dei due minori, in via provvisoria e urgente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori che venivano collocati presso il padre cui veniva assegnata la casa famigliare, venivano regolamentati i tempi di permanenza dei minori presso la madre, a carico della quale veniva posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei cinque figli versando un assegno mensile di € 850,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative e assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. vigente ratione temporis, rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che, alla luce delle reciproche allegazioni nonché delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, va rilevato che anche gli ultimi due figli, e sono divenuti maggiorenni, Per_3 Per_2 per cui nulla deve pronunciarsi in ordine al regime di affido.
Pacifico che nessuno dei ragazzi ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, sta proseguendo il percorso di studi postuniversitario, e entrambi CP_2 Per_4 Per_1 diplomati, sono in cerca di una stabile occupazione lavorativa, e Per_3 Per_2 frequentano l'ultimo anno del Liceo Artistico. Nè, del resto, la ricorrente ha chiesto revocarsi l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per alcuno di essi in ragione di circostanze sopravvenute.
Pacifica altresì la collocazione di tutti i figli presso il padre, i primi tre per aver compiuto tale scelta già prima del giudizio, gli ultimi due a seguito dei provvedimenti provvisori, né alcun mutamento della situazione di fatto è stato dedotto dalle parti.
Alla luce di tale situazione non può che essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al resistente con cui tutti i figli convivono.
Quanto al contributo nel mantenimento dei cinque figli da porre a carico della madre, posto che il padre con cui convivono vi provvede in via diretta, occorre considerare che
3 la ricorrente svolge la professione di insegnante ed ha prodotto nel 2021 (ultimo periodo di riferimento disponibile agli atti) un reddito complessivo di circa € 26.000,00, mentre il resistente gestisce un negozio di elettrodomestici a Monte di OC e non vi è documentazione reddituale in atti;
che la casa familiare, di proprietà, è stata assegnata al resistente e dunque la ricorrente deve sostenere le spese per un alloggio;
che la pluralità di figli (cinque nel caso di specie) non comporta una moltiplicazione di pari entità dell'importo necessario al loro mantenimento, essendovi una serie di spese (quali ad es. quelle connesse alle utenze domestiche) che non crescono proporzionalmente all'aumentare dei figli.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene di confermare l'importo mensile di € 850,00, pari ad
€ 170,00 per figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'ottobre 2026.
La ricorrente ha formulato altresì domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi,
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n.
13592).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013). In tema di determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento si afferma che: “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 975 del
20/01/2021).
4 Orbene, venendo al caso di specie, premesso che la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e della propria condizione economica spetta al coniuge che richiede l'assegno (Cass. 25781/2017), la domanda va rigettata proprio in quanto la ricorrente non ha dedotto né provato alcuna circostanza specifica in relazione al tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, impedendo di effettuare un confronto con la condizione economica attuale della richiedente e di far emergere l'eventuale squilibrio. In mancanza dei presupposti costitutivi dell'assegno di mantenimento, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della natura del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 22, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
[...]
b) pone a carico di l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 di contributo nel mantenimento dei cinque figli, la somma di € 850,00 mensili (pari ad €
170,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, somma da rivalutare secondo gli indici Istat a partire da ottobre 2026;
c) rigetta la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento:
d) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte di OC (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.09.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5614 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa
DA
(nata a [...] [...] - CF. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Gabriella Gensini, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 24/07/2023 e RE Tata, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 6/12/2023 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla via G.B. Vitagliano n. 20
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - CF. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Maione e Salvatore Matarazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Troiano n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 27.2.2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Monte di OC (NA) il 3.8.1999 e che dalla loro Controparte_1 relazione erano nati cinque figli: WA (3.5.2000), OR (15.2.2002), Per_1
(25.6.2004), maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, nonché
29.1.2007) e (29.1.2007), all'epoca minorenni, esponeva che da tempo Per_2 Per_3 tra i coniugi era cessata la comunione di intenti a causa di divergenze caratteriali e difficoltà economiche, che da circa un anno i coniugi vivevano separati nella stessa casa, che essa ricorrente svolgeva la professione di insegnante ed il resistente svolgeva la professione di commerciante.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sè,
l'assegnazione della casa familiare e la fissazione di un obbligo di contribuzione nel mantenimento dei cinque figli a carico del padre pari ad € 1.500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. si costituiva esponendo che a partire dal 2022 la ricorrente aveva Controparte_1 avviato una nuova relazione affettiva e che il rapporto con i figli si era incrinato, motivo per cui tutti e cinque i ragazzi avevano espresso la volontà di restare ad abitare con lui.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, la collocazione dei cinque figli presso di sè,
l'assegnazione della casa familiare e la fissazione di un obbligo di contribuzione nel mantenimento dei figli a carico della madre pari ad € 1.500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con successiva memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.7.2023, la ricorrente integrava la domanda e chiedeva determinarsi altresì un contributo per il proprio mantenimento a carico del marito pari ad € 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 19.10.2023, tenutasi dinanzi al giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, la ricorrente dichiarava che da circa un anno, a seguito di un periodo di difficoltà, il rapporto con i propri figli si era incrinato;
che gli stessi avevano preso le parti del padre. Il resistente dichiarava che attualmente si occupava in via esclusiva delle esigenze dei figli.
Ascoltate le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato rinviava in prosieguo l'udienza presidenziale disponendo l'ascolto dei due figli ancora minori e l'acquisizione di una relazione socioambientale da parte dei Servizi Sociali sulle condizioni di vita dei minori.
2 Alla successiva udienza del 14.11.2023, tenuto conto della relazione dei servizi sociali e di quanto emerso dall'ascolto dei due minori, in via provvisoria e urgente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori che venivano collocati presso il padre cui veniva assegnata la casa famigliare, venivano regolamentati i tempi di permanenza dei minori presso la madre, a carico della quale veniva posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei cinque figli versando un assegno mensile di € 850,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative e assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. vigente ratione temporis, rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che, alla luce delle reciproche allegazioni nonché delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, va rilevato che anche gli ultimi due figli, e sono divenuti maggiorenni, Per_3 Per_2 per cui nulla deve pronunciarsi in ordine al regime di affido.
Pacifico che nessuno dei ragazzi ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, sta proseguendo il percorso di studi postuniversitario, e entrambi CP_2 Per_4 Per_1 diplomati, sono in cerca di una stabile occupazione lavorativa, e Per_3 Per_2 frequentano l'ultimo anno del Liceo Artistico. Nè, del resto, la ricorrente ha chiesto revocarsi l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per alcuno di essi in ragione di circostanze sopravvenute.
Pacifica altresì la collocazione di tutti i figli presso il padre, i primi tre per aver compiuto tale scelta già prima del giudizio, gli ultimi due a seguito dei provvedimenti provvisori, né alcun mutamento della situazione di fatto è stato dedotto dalle parti.
Alla luce di tale situazione non può che essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al resistente con cui tutti i figli convivono.
Quanto al contributo nel mantenimento dei cinque figli da porre a carico della madre, posto che il padre con cui convivono vi provvede in via diretta, occorre considerare che
3 la ricorrente svolge la professione di insegnante ed ha prodotto nel 2021 (ultimo periodo di riferimento disponibile agli atti) un reddito complessivo di circa € 26.000,00, mentre il resistente gestisce un negozio di elettrodomestici a Monte di OC e non vi è documentazione reddituale in atti;
che la casa familiare, di proprietà, è stata assegnata al resistente e dunque la ricorrente deve sostenere le spese per un alloggio;
che la pluralità di figli (cinque nel caso di specie) non comporta una moltiplicazione di pari entità dell'importo necessario al loro mantenimento, essendovi una serie di spese (quali ad es. quelle connesse alle utenze domestiche) che non crescono proporzionalmente all'aumentare dei figli.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene di confermare l'importo mensile di € 850,00, pari ad
€ 170,00 per figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'ottobre 2026.
La ricorrente ha formulato altresì domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi,
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n.
13592).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013). In tema di determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento si afferma che: “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 975 del
20/01/2021).
4 Orbene, venendo al caso di specie, premesso che la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e della propria condizione economica spetta al coniuge che richiede l'assegno (Cass. 25781/2017), la domanda va rigettata proprio in quanto la ricorrente non ha dedotto né provato alcuna circostanza specifica in relazione al tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, impedendo di effettuare un confronto con la condizione economica attuale della richiedente e di far emergere l'eventuale squilibrio. In mancanza dei presupposti costitutivi dell'assegno di mantenimento, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della natura del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 22, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
[...]
b) pone a carico di l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 di contributo nel mantenimento dei cinque figli, la somma di € 850,00 mensili (pari ad €
170,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, somma da rivalutare secondo gli indici Istat a partire da ottobre 2026;
c) rigetta la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento:
d) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte di OC (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.09.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
5
6