Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1614/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1614/2018, riservata in decisione all'udienza del 5.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avverso la sentenza n. 2916/2017 depositata il 05/10/2017, pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad
OGGETTO: comunione condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese condominiali, e vertente
TRA
(cf. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Izzo (cf. , e con questi elettivamente domiciliato in C.F._2
Riardo, al Viale Dante Alighieri n.3; pec: Email_1
APPELLANTE
E sito in Teano, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t.
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
(cf. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3
Email_2
INTERVENTORE
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.2.2025, parte appellante si è riportata all'atto di appello, alla documentazione prodotta, ai verbali di causa, a tutte le difese svolte, anche in primo grado, chiedendone l'accoglimento, con il rigetto di ogni avversa domanda e richiesta. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza n. 2916/17 del Tribunale di S. Maria C.V., per le ragioni esposte nell'atto di gravame notificato il 14/3/2018.
ha concluso per il rigetto dell'atto di appello, in quanto CP_2 inammissibile, improponibile e soprattutto infondato sia in fatto che in diritto, e quindi perché venga confermata la sentenza n. 2916/2017, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con condanna alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2916/2017, pubblicata il 05/10/2017, il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha accolto la domanda proposta nei confronti di da Parte_1
, quale amministratore giudiziario del , CP_2 Controparte_1 condannando il convenuto a consegnare all'istante la documentazione CP_1 contabile e fiscale, nonché la cassa condominiale. è stato, altresì, Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.678,00, di cui euro 78,00 per spese, ed euro 2600,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al
15%, cpa ed iva, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, ai sensi dell'art
93 c.p.c.
A fondamento della decisione, il giudice ha affermato, quanto alla legittimazione attiva della parte istante, che era stato regolarmente nominato quale CP_2 amministratore del in virtù del provvedimento del Controparte_1
Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emesso il 09.06.2004 ed ha osservato che, pur essendo scritto nel verbale relativo all'assemblea condominiale del 06.09.2004 che i condomini avevano revocato “la figura dell'amministratore”, tale affermazione non doveva essere interpretata come una revoca specifica del , sicché CP_2 la stessa doveva ritenersi priva di valenza giuridica in quanto l'amministratore di condominio è figura istituita dal legislatore che ha espressamente attribuito ad ogni condomino il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la nomina dell'amministratore, a prescindere dal consenso degli altri condomini, come nel caso di specie.
Il giudice, inoltre, ha dichiarato che, pur volendo ritenere valida la revoca del dott.
, non essendovi prova di altre nomine, si sarebbe dovuto ritenere applicabile CP_2
l'istituto della prorogatio. Sulla base di tali premesse, dunque, ha ritenuto che l'istante fosse legittimato astrattamente a chiedere la consegna dei documenti oggetto di causa.
In merito alla fondatezza della domanda di consegna, il giudice ha ritenuto che, sebbene in astratto non vi fossero i presupposti per ordinare detta consegna al convenuto, in quanto non è risultato essere il precedente amministratore, tale rilievo Parte_1 dovesse esser superato alla luce della mancata specifica contestazione da parte del convenuto il quale, al momento della costituzione in giudizio, non ha contestato di essere in possesso della documentazione di cui si domanda la consegna, limitandosi a negare il diritto dell'attore a richiederla.
Per tali motivi ha provveduto all'accoglimento della domanda ed alla condanna del convenuto alla restituzione della documentazione richiesta al . CP_1
2. Avverso la sentenza n. 2916/2017 del tribunale di S.M. Capua Vetere, ha proposto appello deducendo a sostegno cinque motivi. Parte_1
2.1 In particolare con il primo motivo di appello, il ha dedotto che la Pt_1 sentenza appellata è viziata da evidente errore in judicando in quanto l'accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure si basa su presupposti di fatto errati, inesistenti e non provati, consistenti nella qualità di precedente amministratore attribuita al e nella mancata contestazione di tanto da parte dello stesso. Gli elementi posti Pt_1 dal giudice a sostegno del proprio convincimento sarebbero smentiti dagli atti di causa, oltre che inficiati dalla contraddittorietà della motivazione riportata in sentenza.
2.2 Altro decisivo errore di giudizio e motivazione commesso dal tribunale sarebbe consistito nel fatto che il giudice ha valutato come non contestati i fatti di causa, essendo tale convinzione smentita dagli atti difensivi del A parere di quest'ultimo, difatti, il Pt_1 metodo di indagine non può soffermarsi al momento della costituzione in giudizio, ma deve riguardare tutte le difese svolte ed il complessivo comportamento processuale e da ciò si trae la dimostrazione che si è opposto a tutte le domande proposte dalla Pt_1 controparte.
Secondo l'appellante, inoltre, il richiamo che il giudice di prime cure ha fatto alla mancata specifica contestazione sarebbe comunque errato, trattandosi di obbligo introdotto solo con la novella del 2009.
2.3 Il ha dedotto, altresì, che l'appello deve essere accolto perché la Pt_1 domanda non è stata provata e la sentenza è stata resa in palese contrasto col principio secondo il quale il giudice decida “juxta probata partium”.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda, per evitare l'errore di giudizio che inficia la impugnata sentenza, basata su motivazione, in parte contradditoria, prima escludendo e poi affermando la qualità di amministratore del ed in parte Pt_1 viziata da errore in judicando, per aver ritenuto pacifici fatti contestati, nonché per aver posto a fondamento della propria decisione fatti che l'attore non ha minimamente provato.
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante ha rappresentato che la domanda è infondata e va rigettata anche sotto altro profilo ossia in quanto la mancata consegna della documentazione non avrebbe impedito al di espletare le proprie funzioni che aveva CP_2 il potere di compiere in virtù della nomina del Tribunale, ma che avrebbe tralasciato ed omesso, non adducendo prove inerenti agli asseriti ostacoli e gravi danni cui fa cenno in citazione.
2.5 Come ultima doglianza ha contestato la parte della sentenza di I grado in cui il giudice ritiene che i condomini si sarebbero limitati a fare un'astratta revoca dell'amministratore e non specificatamente del . Le complessive difese e risultanze CP_2 istruttorie confermano che non si è trattato di un'astratta revoca, ma di quella del medesimo . CP_2
3. Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
4. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, non è stata svolta alcuna attività istruttoria. All'udienza del 5.2.2025, sulle opposte conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta, da un canto, che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 05/10/2017 e non è stata notificata e, d'altro canto, che l'atto d'appello è stato notificato il 14/03/2018. Ne deriva ch'è stato osservato il termine lungo per proporre impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.
6. Va, a questo punto, esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
6.1. L'eccezione è priva di pregio.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Ancora in via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr. art. 346
c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero della Corte da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Dunque, deve affermarsi che sia passata in giudicato qualsivoglia questione in ordine alla legittimazione attiva di , quale amministratore giudiziario del CP_2
. Controparte_1
Ed invero, non va sottaciuto che , come sopra illustrato, ha Parte_1 impugnato la motivazione resa dal giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo ha affermato che la dedotta revoca dell'amministratore, risultante a dire dell'appellante dal verbale relativo all'assemblea condominiale del 06.09.2004, sarebbe priva di valenza giuridica.
Tuttavia, non avendo proposto gravame, altresì, avverso la statuizione nella quale il giudice di prime cure ha affermato la legittimazione attiva del in quanto, non CP_2 risultando la nomina di altro amministratore, lo stesso doveva, in ogni caso, considerarsi amministratore del istante quanto meno in regime di prorogatio, tale motivo di CP_1 appello deve ritenersi inammissibile, essendo comunque passata in giudicato la statuizione circa la legittimazione attiva del , quale amministratore giudiziario in prorogatio. CP_2
E' appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. n. 2174 del
24/01/2023; n. 13880 del 06/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).
8. Sempre in tema di legittimazione delle parti, si rileva che, nel presente grado di appello, risulta costituito in proprio e non nella qualità di amministratore CP_2 del Condominio “ . Controparte_1
A tal riguardo, deve ribadirsi il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale, che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al
, il quale opera, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio CP_1 organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore di un condominio, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore del condominio già costituito in giudizio a mezzo di procuratore possono comportare conseguenze, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti, il rapporto processuale senza soluzione di continuità
(cfr. Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9282; Cass. Sez. 2, 17/03/1993, n. 3159; Cass. Sez. 2,
10/02/1987, n. 1416; Cass. Sez. 2, 23/12/1987, n. 9628).
E però, pur avendo la parte appellata, nella qualità di amministratore giudiziario del
, comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i CP_1 gradi del giudizio, nel presente grado, lo stesso si è costituito in proprio, sottoscrivendo una autonoma procura in favore del difensore, così implicitamente rinunciando ad avvalersi dell'altra precedentemente conferita, sicché occorre rilevare che il si sia CP_2 costituito in proprio, e non quale amministratore del . CP_1
8.1 Ciò posto deve affermarsi l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato nel presente grado di appello da in proprio. CP_2
Ed invero, ai sensi dell'art. 344 c.p.c. “nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404”.
Dunque, di norma, chi non ha partecipato alle prime fasi del giudizio (ossia non ha preso parte al giudizio di primo grado) non può intervenire in appello. In caso contrario, infatti, si derogherebbe al principio del doppio grado di giurisdizione, dovendosi ammettere la proposizione di domande nuove da parte del terzo o nei suoi confronti.
Tale regola generale conosce, tuttavia, un'eccezione. Si ammette l'intervento anche direttamente in appello da parte di chi sarebbe stato comunque legittimato a impugnare la sentenza con lo strumento dell'opposizione di terzo a norma dell'articolo 404 del codice di procedura civile, sia nella forma ordinaria che in quella revocatoria.
E' chiaro, quindi, che l'intervento di terzi in appello, laddove ammissibile, si configura come una vera e propria opposizione di terzo anticipata.
In tal caso, infatti, colui che interviene nel giudizio d'appello fa valere un diritto autonomo rispetto a quello delle altre parti in causa, che potrebbe altrimenti far valere contro la sentenza emessa in tale grado.
In particolare, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6834).
Ne consegue che, non avendo il neppure dedotto una situazione che lo CP_2 legittimerebbe ad intervenire nel presente giudizio, l'intervento ad adiuvandum dello stesso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Nel merito i restanti quattro motivi d'appello proposti dal sopra riportati, Pt_1 vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi. Gli stessi sono infondati e vanno disattesi per i seguenti motivi.
9.1. Al riguardo, giova premettere che, secondo la giurisprudenza prevalente, al rapporto tra amministratore e condominio si applicano, sia pur con le specificità proprie derivanti dalla natura dell'incarico, le disposizioni sul contratto di mandato (in sede dottrinaria la qualificazione del rapporto nell'ambito del contratto di mandato non è unanimemente riconosciuta).
In ogni caso, non v'è dubbio alcuno che il contratto in questione sia volto alla gestione delle parti comuni dell'edificio. L'amministratore, quindi, è quella persona (fisica e giuridica è indifferente, cfr. art. 71-bis disp. att. c.c.) cui viene demandato il compito di porre in essere degli atti giuridici in nome e per conto dei condomini;
questi ultimi sono i così detti mandanti, il primo è il mandatario.
Quanto alla forma del contratto in parola, si rileva che la nomina dell'amministratore, a seguito della riforma del 2012 (entrata in vigore il 18.6.2012), si struttura quale scambio di proposta e accettazione, così come si desume dai commi 2 e 14 dell'articolo 1129 del c.c., come pure dall'articolo 1130 del c.c., il quale dispone che la nomina deve essere annotata in apposito registro e, più in generale, la delibera di nomina e il correlato contratto di amministrazione devono avere forma scritta. Pertanto, la più recente giurisprudenza ha affermato che risulta così violato l'articolo 1129 c.c., nel punto in cui prescrive che «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta». La specificazione dell'importo non può mai ritenersi implicita, piuttosto è necessario che nella delibera il compenso risulti esplicitato o, almeno, sia richiamato un documento che lo indichi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n.12927).
Tale nuovo assetto normativo, tuttavia, non trova applicazione nel caso in esame essendo il dedotto rapporto tra ed il appellante anteriore alla Parte_1 CP_1 novella del 2012, afferendo a fatti antecedenti alla nomina giudiziaria del avvenuta CP_2 con provvedimento del 5/7/2004.
Il rapporto in questione, dunque, deve essere regolato sulla scorta della disciplina generale in tema di mandato secondo la quale il contratto de quo non necessita di forma scritta. Del resto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte antecedente alla riforma del 2012 aveva affermato che la nomina dell'amministratore di condominio potesse essere effettuata anche in assenza di forma scritta (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/02/2015, n.
3459).
Dunque, pur dovendosi affermare che, all'epoca dei fatti per cui è causa, la nomina di amministrare potesse avvenire anche oralmente, deve tuttavia ritenersi, così condividendo quanto statuito dal giudice di prime cure ed evidenziato dall'appellante, che dalle complessive risultanze non sia emersa univocamente la qualità di amministratore di condominio di . Parte_1
Ed invero, al riguardo, , nel giudizio di primo grado, ha riferito di Parte_1 non essere mai stato amministratore del Condominio appellato e di essersi limitato semplicemente al pagamento delle bollette NE per conto dello stesso.
Parte appellante, dal suo canto, ha evidenziato che il interrogato Pt_1 liberamente all'udienza del 14/12/2005 nell'ambito del giudizio ex articolo 700 c.p.c. proposto ante causam dal per la consegna con urgenza della documentazione CP_1 fiscale e contabile della cassa condominiale, ha dichiarato “la cassa condominiale ammontava a circa 1.500 €; le bollette vengono pagate regolarmente, io sto continuando a curare il pagamento delle bollette, mentre ho interrotto le ulteriori attività di gestione”, così implicitamente ammettendo la sua qualità di amministratore.
E però, tali dichiarazioni, essendo state rilasciate nell'ambito di altro giudizio tra le stesse parti in sede di libero interrogatorio, non possono costituire confessione per cui, in assenza di ulteriori riscontri in ordine all'attività concretamente svolta dal deve Pt_1 affermarsi che non sia risultata la prova certa del fatto che l'appellante fosse amministratore del Condominio appellato (sulla tema differenza tra interrogatorio libero e formale quanto alla valenza probatoria, cfr. Cassazione civile sez. lav., 03/02/2020,
n.2357).
Allo stesso modo, tuttavia, occorre osservare che non sussiste contraddittorietà del percorso argomentativo del giudice d'appello, perchè la restituzione della documentazione amministrativa e contabile e la cassa condominiale risulta essere stata ordinata all'odierno ricorrente non in quanto "amministratore uscente", ma quale mero detentore, privo di ogni titolo per la sua conservazione.
Né la parte appellante ha dedotto motivi che possano escludere tale diritto alla restituzione. Anzi, a ben vedere, non va sottaciuto che, anche sulla scorta delle deduzioni formulate dall'appellante, dovrebbe ritenersi sussistente un rapporto di mandato tra il ed il sia pure esclusivamente per il pagamento delle bollette NE, che CP_1 Pt_1 comporterebbe l'obbligo ai sensi dell'art. 1713 c.c. di restituire, alla scadenza dell'incarico, coincidente con la nomina giudiziaria di un amministratore a tanto deputato, ciò che lo stesso aveva ricevuto nell'esercizio del mandato.
9.2 Quanto alle deduzioni circa l'assenza di prova da parte dell'appellato e l'inapplicabilità al caso di specie del principio di non contestazione essendo CP_1 il presente giudizio anteriore alla novella del 2009, la Corte osserva che tali contestazioni non colgono nel segno.
Difatti, benché l'art. 115 c.p.c., comma 2, non trovi applicazione ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14, che ha sostituito l'art. 115, quale è il presente giudizio, instaurato con atto di citazione notificato in data 31.5.2006, il principio di non contestazione è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla L. n. 69, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, il quale deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (cfr. Cass. 27 febbraio 2020, n. 5429; Cass. 20 dicembre
2021, n.40756), con la precisazione che, per tali giudizi, la non contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, di cui trattasi, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. sez. U. n. 761 del 2002; Cass. n. 5191 del 2008, n. 5407 dl
2013, n. 22787 del 2013, n. 4854 del 2014, n. 19709 del 2015, n. 2040 del 2019, n. 32403 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, , non solo, al momento della costituzione Parte_1 in giudizio, non ha contestato di essere nel possesso della documentazione richiesta, ma ha anche espressamente ammesso di essere nella detenzione delle somme di competenza del Condominio, sia pure esclusivamente al fine di pagare le bollette NE (cfr. comparsa di risposta di primo grado).
Ne consegue che il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi sopra enunziati nella parte in cui ha accolto la domanda formulata dal sulla CP_1 scorta della mancata specifica contestazione da parte del circa il possesso della Pt_1 documentazione per cui è causa.
9.3 Con il quarto motivo, l'appellante ha rappresentato che la domanda andava rigettata anche sotto altro profilo ossia in quanto la mancata consegna della documentazione non avrebbe impedito al di espletare le proprie funzioni che aveva CP_2 il potere di compiere in virtù della nomina del Tribunale, ma che avrebbe tralasciato ed omesso, non adducendo prove inerenti agli asseriti ostacoli e gravi danni cui fa cenno in citazione.
Al riguardo, basti osservare che, in genere, il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la consegna dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale senza necessità di esser autorizzato con delibera assembleare, perché la legittimazione attiva processuale conferita dall'art. 1130 c.c. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.
Consegue da quanto innanzi che non può negarsi la rilevanza della documentazione per cui è causa ai fini dello svolgimento dell'incarico di amministratore.
Ogni altra motivazione dell'appellante risulta assorbita da quanto appena esposto e per tali motivi l'appello deve considerarsi rigettato in toto.
10. Nulla sulle spese a favore del stante la contumacia dello stesso. CP_1
10.1 Le spese di lite tra e vanno integralmente Parte_1 CP_2 compensate stante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che si compendiano nel rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'intervento del . CP_2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da sentenza n. 2916/17 depositata Parte_1 il 5.10.2017 del tribunale di S.M. Capua Vetere provvede:
1- rigetta l'appello;
2- nulla sulle spese a favore del;
CP_1
3- compensa integralmente le spese di lite tra e . Parte_1 CP_2 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello