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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4677 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cologno
Monzese, Viale Lombardia n. 34;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/08/1971 , con l'avvocato Massimo Azzolina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Parenzo, 6 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Alla udienza del 9.1.2025 le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la consensualizzazione nei seguenti termini: pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio affido condiviso con collocamento presso la madre a Milano il padre può tenere con sé dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, a fine settimana alternati;
Per_1 inoltre tutti i sabati in occasione degli allenamenti e partite di calcio, con impegno a comunicare alla signora entro la fine della settimana i turni della settimana successiva, per concordare l'orario di presa in Parte_1 carico del minore il venerdì.
Pasqua, Natale, festività principali in alternanza annuale con la madre;
durante l'estate trascorrerà 15 Per_1 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare tra le parti entro il 31.5 di ogni anno, nel rispetto del calendario scolastico;
il padre corrisponderà alla madre euro 200 mensili a titolo di contributo al mantenimento di , Per_1 comprensivi della mensa scolastica, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza, le parti divideranno al 50% l'assegno unico per il figlio le parti dichiarano che con il presente accordo hanno definito ogni pretesa economica pregressa e non sussistono più pendenze reciproche spese di lite compensate i legali rinunciano alla solidarietà professionale pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
13.7.1997 con che dalla unione nascevano (Milano – 21/9/1999) e CP_1 Persona_2 [...]
(Garbagnate Milanese – 15/3/2011); che il marito la vessava e maltrattava;
che allo stesso Persona_3 veniva impartito il divieto di avvicinamento nel 2018 ex articolo 282 ter c.p.p.; che nell'ambito del procedimento di separazione, conclusosi nel 2019, i figli venivano affidati in via esclusiva alla madre e veniva disposto il monitoraggio dei servizi sociali;
che i rapporti padre – figli venivano disciplinati alla presenza di un operatore dei servizi sociali;
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale di Nova
Milanese; che il padre contribuisse al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di euro 300, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
esponeva che la casa coniugale, gravata da mutuo di euro 750 mensili, era stata venduta e di vivere con in locazione a Milano con canone mensile di euro 650; che Per_1 viveva con il fidanzato;
che il resistente viveva in locazione a Ceriano Laghetto;
di essere titolare Per_2 di piccola pasticceria e che il resistente lavorava per MM Milano;
concludeva domandando la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido esclusivo del minore e collocamento presso di sé; che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro
350 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Il Giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio, sollevando ex articolo 101 c. 2
c.p.c. la questione di competenza territoriale del Tribunale di Monza, essendo la residenza anagrafica del minore a Milano con la madre.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva in primo luogo l'incompetenza territoriale, in quanto il minore viveva a Milano con la madre;
eccepiva che nell'ambito del procedimento penale egli era stato condannato a 9 mesi di reclusione, sottoposti a sospensione condizionale e che il reato oggi era estinto;
che la moglie lo aveva precedentemente tradito con l'attuale compagno della donna;
che non sussistevano i presupposti per l'affido esclusivo del minore;
di aver diminuito il proprio reddito, attualmente di euro 1300 mensili;
di vivere in locazione e di dover rimborsare finanziamento per acquisto di auto per un totale di euro 660 mensili;
concludeva domandando la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, in subordine la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con affido condiviso, collocamento presso la madre, determinazione in euro 150 mensili del contributo al mantenimento del figlio oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie;
che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico.
Alla udienza del 9.1.2025 le parti hanno rispettivamente dichiarato:
dichiara: vivo a Milano in Via Concilio Vaticano II da tre anni, vivo con , mio Parte_1 Per_1 figlio. Viviamo in locazione, con canone mensile di euro 700 comprensivo di spese condominiali. Lavoro a Milano, ho una pasticceria mia, da 12 anni. Attualmente sono in perdita, ho avuto molti debiti, non ho dipendenti. Prenderò 1000 euro al mese circa, e prendo la metà dell'assegno unico, la mia quota non so di quanto è perché ho fatto domanda 4 mesi fa, mi stanno pagina 3 di 5 dando 110 euro perché ci sono anche arretrati. vede il papà ogni 15 giorni e poi quando ha le partite di calcio, dove lo Per_1 porta il padre. lo spazio neutro è durato tre anni, poi abbiamo cessato, e ci siamo organizzati autonomamente. dichiara: vivo a Ceriano Laghetto in locazione con canone mensile di euro 400, oltre le spese CP_1 condominiali, vivo solo. Lavoro come autista per la Città Metropolitana di Milano, con reddito mensile di euro 1800/1900 se faccio gli straordinari, oltre 13ma e 14ma. prendo la metà dell'assegno unico, una cifra variabile: 60 euro, 54 euro ecc. vedo mio figlio ogni 15 giorni, ma quasi tutti i sabati lo porto a calcio.
Esse hanno poi rassegnato le epigrafate conclusioni.
*******
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza pubblicata in data 27.9.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (3.4.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Sebbene il procedimento sia stato incardinato davanti all'intestato Tribunale, in luogo di quello di Milano, territorialmente competente in relazione alla residenza del minore ai sensi dell'articolo 473bis.11 c.p.c., ritiene il Collegio che sia rispondente al supremo interesse del minore una celere definizione del procedimento, per accordo tra le parti.
Gli accordi raggiunti appaiono peraltro tutelanti del suo diritto alla bigenitorialità, sia con riferimento all'affido condiviso, e dunque alla partecipazione del padre alle determinazioni educative che lo riguardano, sia con riferimento ai tempi di permanenza presso il genitore – in continuità a quanto le parti stesse riferiscono avvenire da ormai tre anni circa.
Peraltro, già nella sentenza di separazione, il Collegio dava atto che il padre ed il figlio avevano un buon rapporto, e le limitazioni poste all'esercizio della responsabilità genitoriale del resistente ed al diritto di visita erano motivate dalla situazione contingente, dal procedimento penale in essere (conclusosi con pagina 4 di 5 condanna a 9 mesi di reclusione) ed alla misura degli arresti domiciliari in atto, non già a carenze strutturali nella capacità genitoriale da parte di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorrso,
1.Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 30.7.1997 (atto n. 546 parte II serie A del registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2.Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9.1.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4677 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cologno
Monzese, Viale Lombardia n. 34;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/08/1971 , con l'avvocato Massimo Azzolina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Parenzo, 6 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Alla udienza del 9.1.2025 le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la consensualizzazione nei seguenti termini: pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio affido condiviso con collocamento presso la madre a Milano il padre può tenere con sé dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, a fine settimana alternati;
Per_1 inoltre tutti i sabati in occasione degli allenamenti e partite di calcio, con impegno a comunicare alla signora entro la fine della settimana i turni della settimana successiva, per concordare l'orario di presa in Parte_1 carico del minore il venerdì.
Pasqua, Natale, festività principali in alternanza annuale con la madre;
durante l'estate trascorrerà 15 Per_1 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare tra le parti entro il 31.5 di ogni anno, nel rispetto del calendario scolastico;
il padre corrisponderà alla madre euro 200 mensili a titolo di contributo al mantenimento di , Per_1 comprensivi della mensa scolastica, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza, le parti divideranno al 50% l'assegno unico per il figlio le parti dichiarano che con il presente accordo hanno definito ogni pretesa economica pregressa e non sussistono più pendenze reciproche spese di lite compensate i legali rinunciano alla solidarietà professionale pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
13.7.1997 con che dalla unione nascevano (Milano – 21/9/1999) e CP_1 Persona_2 [...]
(Garbagnate Milanese – 15/3/2011); che il marito la vessava e maltrattava;
che allo stesso Persona_3 veniva impartito il divieto di avvicinamento nel 2018 ex articolo 282 ter c.p.p.; che nell'ambito del procedimento di separazione, conclusosi nel 2019, i figli venivano affidati in via esclusiva alla madre e veniva disposto il monitoraggio dei servizi sociali;
che i rapporti padre – figli venivano disciplinati alla presenza di un operatore dei servizi sociali;
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale di Nova
Milanese; che il padre contribuisse al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di euro 300, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
esponeva che la casa coniugale, gravata da mutuo di euro 750 mensili, era stata venduta e di vivere con in locazione a Milano con canone mensile di euro 650; che Per_1 viveva con il fidanzato;
che il resistente viveva in locazione a Ceriano Laghetto;
di essere titolare Per_2 di piccola pasticceria e che il resistente lavorava per MM Milano;
concludeva domandando la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido esclusivo del minore e collocamento presso di sé; che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro
350 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Il Giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio, sollevando ex articolo 101 c. 2
c.p.c. la questione di competenza territoriale del Tribunale di Monza, essendo la residenza anagrafica del minore a Milano con la madre.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva in primo luogo l'incompetenza territoriale, in quanto il minore viveva a Milano con la madre;
eccepiva che nell'ambito del procedimento penale egli era stato condannato a 9 mesi di reclusione, sottoposti a sospensione condizionale e che il reato oggi era estinto;
che la moglie lo aveva precedentemente tradito con l'attuale compagno della donna;
che non sussistevano i presupposti per l'affido esclusivo del minore;
di aver diminuito il proprio reddito, attualmente di euro 1300 mensili;
di vivere in locazione e di dover rimborsare finanziamento per acquisto di auto per un totale di euro 660 mensili;
concludeva domandando la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, in subordine la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con affido condiviso, collocamento presso la madre, determinazione in euro 150 mensili del contributo al mantenimento del figlio oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie;
che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico.
Alla udienza del 9.1.2025 le parti hanno rispettivamente dichiarato:
dichiara: vivo a Milano in Via Concilio Vaticano II da tre anni, vivo con , mio Parte_1 Per_1 figlio. Viviamo in locazione, con canone mensile di euro 700 comprensivo di spese condominiali. Lavoro a Milano, ho una pasticceria mia, da 12 anni. Attualmente sono in perdita, ho avuto molti debiti, non ho dipendenti. Prenderò 1000 euro al mese circa, e prendo la metà dell'assegno unico, la mia quota non so di quanto è perché ho fatto domanda 4 mesi fa, mi stanno pagina 3 di 5 dando 110 euro perché ci sono anche arretrati. vede il papà ogni 15 giorni e poi quando ha le partite di calcio, dove lo Per_1 porta il padre. lo spazio neutro è durato tre anni, poi abbiamo cessato, e ci siamo organizzati autonomamente. dichiara: vivo a Ceriano Laghetto in locazione con canone mensile di euro 400, oltre le spese CP_1 condominiali, vivo solo. Lavoro come autista per la Città Metropolitana di Milano, con reddito mensile di euro 1800/1900 se faccio gli straordinari, oltre 13ma e 14ma. prendo la metà dell'assegno unico, una cifra variabile: 60 euro, 54 euro ecc. vedo mio figlio ogni 15 giorni, ma quasi tutti i sabati lo porto a calcio.
Esse hanno poi rassegnato le epigrafate conclusioni.
*******
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza pubblicata in data 27.9.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (3.4.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Sebbene il procedimento sia stato incardinato davanti all'intestato Tribunale, in luogo di quello di Milano, territorialmente competente in relazione alla residenza del minore ai sensi dell'articolo 473bis.11 c.p.c., ritiene il Collegio che sia rispondente al supremo interesse del minore una celere definizione del procedimento, per accordo tra le parti.
Gli accordi raggiunti appaiono peraltro tutelanti del suo diritto alla bigenitorialità, sia con riferimento all'affido condiviso, e dunque alla partecipazione del padre alle determinazioni educative che lo riguardano, sia con riferimento ai tempi di permanenza presso il genitore – in continuità a quanto le parti stesse riferiscono avvenire da ormai tre anni circa.
Peraltro, già nella sentenza di separazione, il Collegio dava atto che il padre ed il figlio avevano un buon rapporto, e le limitazioni poste all'esercizio della responsabilità genitoriale del resistente ed al diritto di visita erano motivate dalla situazione contingente, dal procedimento penale in essere (conclusosi con pagina 4 di 5 condanna a 9 mesi di reclusione) ed alla misura degli arresti domiciliari in atto, non già a carenze strutturali nella capacità genitoriale da parte di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorrso,
1.Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 30.7.1997 (atto n. 546 parte II serie A del registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2.Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9.1.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5