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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2182/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2182/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEORI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ONIDA Controparte_1 C.F._2 SI RESISTENTE Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede Oggetto: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1) Chiedono che il Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 01.05.2003 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cossoine, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza. 2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale;
avrà una collocazione paritaria alternata, mantenendo la residenza presso l'abitazione del padre, sig. , sita in Cossoine, via Trento n.
7. Ciascun Controparte_1 genitore provvederà al mantenimento diretto della minore. L'assegno unico e universale per la figlia minore sarà richiesto e percepito interamente dal padre, sig. . Persona_1 Controparte_1 Entrambi i genitori si obbligano a versare reciprocamente la somma di € 200,00 mensili in favore della figlia 3) La sig.ra cede e trasferisce al sig. , che Persona_1 Parte_1 Controparte_1 accetta, la piena ed intera proprietà della propria quota pari a ½ (un mezzo) dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cossoine (SS), Via Trento n. 7, piano T-1 e così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune: • Foglio 25, Mappale 497, Categoria A/3, Classe U, Vani 6,5, Rendita € 369,27, superficie totale 163 mq, totale escluse aree scoperte 158 mq;
Il predetto immobile risulta così indentificato a seguito di pratica del 06.04.2016 n. SS0058288 “BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE” n. 31671.1/2016. Per effetto del presente atto, il sig. diviene Controparte_1 unico ed esclusivo proprietario dell'intero immobile. La sig.ra rinuncia all'iscrizione di Parte_1 qualsiasi ipoteca legale che le possa competere in virtù delle convenzioni contenute in questo atto di transazione, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni personale responsabilità al riguardo. Le parti danno atto dell'esistenza del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 22 gennaio 2008 con cointestato ad entrambi, rinegoziato in data Controparte_2 16.09.2015. Con il presente atto, il sig. , pur considerato che le rate del mutuo Controparte_1 sono state sempre da esso pagate, si accolla, con efficacia interna tra le parti e nei confronti di l'intero debito residuo nascente da tale contratto di mutuo, obbligandosi a Controparte_2 corrispondere tutte le rate a scadere, pari ad € 32.749,35 e a tenere indenne e manlevare la sig.ra
[...] da qualsiasi pretesa, azione o richiesta che la banca mutuante dovesse avanzare nei suoi Pt_1 confronti in relazione a detto finanziamento. Per effetto di tale accollo, si intendono integralmente superate e novate le pattuizioni di cui al punto M) delle condizioni di separazione consensuale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile celebrato il 1° maggio 2003 in Cossoine con , atto trascritto Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2003, Atto n. 1, Parte I), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dalla loro unione erano nate tre figlie: il 9 Per_2 novembre 2000, ora agente di polizia ed economicamente indipendente, il 19 luglio 2005, Per_3 maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed il 2 aprile 2009, sedicenne. Persona_1
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata con decreto di omologa di questo tribunale il 16 luglio 2020 a seguito di conclusioni congiunte delle parti, la loro convivenza non era più ripresa e ricorrevano le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva fra i coniugi.
Assumeva che le condizioni concordate in sede di separazione si erano rivelate inadeguate, poiché, diversamente da quanto pattuito, si era verificata di fatto una situazione di collocamento paritario e di mantenimento diretto delle figlie ed che frequentavano in maniera paritetica Per_3 Persona_1 sia la casa della madre sia quella del padre.
Chiedeva quindi che fosse pronunciato il divorzio, ma applicandosi il regime del collocamento paritetico, con contribuzione diretta al mantenimento sia della figlia minore sia della Persona_1 figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente. Per_3
Si costituiva il resistente e, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, Controparte_1 contestava tuttavia la ricostruzione dei fatti operata da controparte. In particolare, evidenziava che le figlie avevano mantenuto solo sporadiche frequentazioni con l'abitazione materna, soggiornando quasi esclusivamente presso la dimora paterna. Per cui, chiedeva che fosse mantenuta la corresponsione del contributo economico materno al mantenimento di entrambe le figlie, Persona_1 minorenne, ed sebbene maggiore di età ma non ancora economicamente indipendente. Per_3 Domandava, inoltre, la condanna della affinché contribuisse nella misura del 50% al pagamento Pt_1 della rata mensile del mutuo cointestato in essere con acceso per l'acquisto e Controparte_2 la ristrutturazione della casa familiare, o, in subordine, al rimborso del 50% delle rate dallo stesso pagate.
All'udienza del 6 novembre 2025 le parti, comparse anche personalmente, pervenivano a conclusioni condivise su tutte le questioni oggetto del procedimento. In particolare, convenivano di corrispondersi reciprocamente la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ritenendo invece non più necessario alcun contributo in favore di la Persona_1 Per_3 quale aveva nel frattempo raggiunto l'indipendenza economica. È stato quindi allegato al verbale telematico il verbale cartaceo relativo al trasferimento immobiliare concordato tra le parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo di cui al verbale cartaceo d'udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni conformi delle parti, meglio specificate nel dispositivo.
*** Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, stante la concorde prospettazione delle parti al riguardo.
Il collegio prende atto delle condizioni economiche del divorzio concordate dalle parti, di cui al verbale cartaceo d'udienza del 6 novembre 2025, recante le pattuizioni inerenti all'accordo raggiunto in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle modalità di mantenimento congiunto, al percepimento dell'assegno unico universale da parte del , nonché al trasferimento CP_1 dell'immobile, condizioni conformi all'interesse della figlia minore e comunque non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto darvi attuazione.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Parte_1 [...]
in Cossoine il 1° maggio 2003, alle condizioni trascritte in epigrafe e di CP_1 cui al verbale cartaceo del 6 novembre 2025, da intendersi qui interamente riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cossoine di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 1, parte I, Anno 2003);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 12 novembre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2182/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEORI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ONIDA Controparte_1 C.F._2 SI RESISTENTE Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede Oggetto: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1) Chiedono che il Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 01.05.2003 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cossoine, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza. 2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale;
avrà una collocazione paritaria alternata, mantenendo la residenza presso l'abitazione del padre, sig. , sita in Cossoine, via Trento n.
7. Ciascun Controparte_1 genitore provvederà al mantenimento diretto della minore. L'assegno unico e universale per la figlia minore sarà richiesto e percepito interamente dal padre, sig. . Persona_1 Controparte_1 Entrambi i genitori si obbligano a versare reciprocamente la somma di € 200,00 mensili in favore della figlia 3) La sig.ra cede e trasferisce al sig. , che Persona_1 Parte_1 Controparte_1 accetta, la piena ed intera proprietà della propria quota pari a ½ (un mezzo) dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cossoine (SS), Via Trento n. 7, piano T-1 e così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune: • Foglio 25, Mappale 497, Categoria A/3, Classe U, Vani 6,5, Rendita € 369,27, superficie totale 163 mq, totale escluse aree scoperte 158 mq;
Il predetto immobile risulta così indentificato a seguito di pratica del 06.04.2016 n. SS0058288 “BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE” n. 31671.1/2016. Per effetto del presente atto, il sig. diviene Controparte_1 unico ed esclusivo proprietario dell'intero immobile. La sig.ra rinuncia all'iscrizione di Parte_1 qualsiasi ipoteca legale che le possa competere in virtù delle convenzioni contenute in questo atto di transazione, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni personale responsabilità al riguardo. Le parti danno atto dell'esistenza del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 22 gennaio 2008 con cointestato ad entrambi, rinegoziato in data Controparte_2 16.09.2015. Con il presente atto, il sig. , pur considerato che le rate del mutuo Controparte_1 sono state sempre da esso pagate, si accolla, con efficacia interna tra le parti e nei confronti di l'intero debito residuo nascente da tale contratto di mutuo, obbligandosi a Controparte_2 corrispondere tutte le rate a scadere, pari ad € 32.749,35 e a tenere indenne e manlevare la sig.ra
[...] da qualsiasi pretesa, azione o richiesta che la banca mutuante dovesse avanzare nei suoi Pt_1 confronti in relazione a detto finanziamento. Per effetto di tale accollo, si intendono integralmente superate e novate le pattuizioni di cui al punto M) delle condizioni di separazione consensuale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile celebrato il 1° maggio 2003 in Cossoine con , atto trascritto Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2003, Atto n. 1, Parte I), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dalla loro unione erano nate tre figlie: il 9 Per_2 novembre 2000, ora agente di polizia ed economicamente indipendente, il 19 luglio 2005, Per_3 maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed il 2 aprile 2009, sedicenne. Persona_1
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata con decreto di omologa di questo tribunale il 16 luglio 2020 a seguito di conclusioni congiunte delle parti, la loro convivenza non era più ripresa e ricorrevano le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva fra i coniugi.
Assumeva che le condizioni concordate in sede di separazione si erano rivelate inadeguate, poiché, diversamente da quanto pattuito, si era verificata di fatto una situazione di collocamento paritario e di mantenimento diretto delle figlie ed che frequentavano in maniera paritetica Per_3 Persona_1 sia la casa della madre sia quella del padre.
Chiedeva quindi che fosse pronunciato il divorzio, ma applicandosi il regime del collocamento paritetico, con contribuzione diretta al mantenimento sia della figlia minore sia della Persona_1 figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente. Per_3
Si costituiva il resistente e, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, Controparte_1 contestava tuttavia la ricostruzione dei fatti operata da controparte. In particolare, evidenziava che le figlie avevano mantenuto solo sporadiche frequentazioni con l'abitazione materna, soggiornando quasi esclusivamente presso la dimora paterna. Per cui, chiedeva che fosse mantenuta la corresponsione del contributo economico materno al mantenimento di entrambe le figlie, Persona_1 minorenne, ed sebbene maggiore di età ma non ancora economicamente indipendente. Per_3 Domandava, inoltre, la condanna della affinché contribuisse nella misura del 50% al pagamento Pt_1 della rata mensile del mutuo cointestato in essere con acceso per l'acquisto e Controparte_2 la ristrutturazione della casa familiare, o, in subordine, al rimborso del 50% delle rate dallo stesso pagate.
All'udienza del 6 novembre 2025 le parti, comparse anche personalmente, pervenivano a conclusioni condivise su tutte le questioni oggetto del procedimento. In particolare, convenivano di corrispondersi reciprocamente la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ritenendo invece non più necessario alcun contributo in favore di la Persona_1 Per_3 quale aveva nel frattempo raggiunto l'indipendenza economica. È stato quindi allegato al verbale telematico il verbale cartaceo relativo al trasferimento immobiliare concordato tra le parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo di cui al verbale cartaceo d'udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni conformi delle parti, meglio specificate nel dispositivo.
*** Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, stante la concorde prospettazione delle parti al riguardo.
Il collegio prende atto delle condizioni economiche del divorzio concordate dalle parti, di cui al verbale cartaceo d'udienza del 6 novembre 2025, recante le pattuizioni inerenti all'accordo raggiunto in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle modalità di mantenimento congiunto, al percepimento dell'assegno unico universale da parte del , nonché al trasferimento CP_1 dell'immobile, condizioni conformi all'interesse della figlia minore e comunque non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto darvi attuazione.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Parte_1 [...]
in Cossoine il 1° maggio 2003, alle condizioni trascritte in epigrafe e di CP_1 cui al verbale cartaceo del 6 novembre 2025, da intendersi qui interamente riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cossoine di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 1, parte I, Anno 2003);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 12 novembre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana