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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 708/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
MORBINI PAOLA per che rinuncia agli atti e il convenuto senza difesa Parte_1 tecnica.
Il giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 708/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORBINI Parte_1 C.F._1
PAOLA RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di comodato concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta non si è costituita e non ha quindi potuto provare nulla per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il _________ e registrato a
_____________;
2. ordina alla parte convenuta ______________ il definitivo rilascio dell'immobile sito in
___________________ in favore della parte attrice ______________, libero da persone e/o cose, entro il _______________;
3.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 708/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
MORBINI PAOLA per che rinuncia agli atti e il convenuto senza difesa Parte_1 tecnica.
Il giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 708/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORBINI Parte_1 C.F._1
PAOLA RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di comodato concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta non si è costituita e non ha quindi potuto provare nulla per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il _________ e registrato a
_____________;
2. ordina alla parte convenuta ______________ il definitivo rilascio dell'immobile sito in
___________________ in favore della parte attrice ______________, libero da persone e/o cose, entro il _______________;
3.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli