Articolo 19 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 settembre 1955
>
Versione
11 gennaio 1958
Art. 19.
L'art. 49 e' sostituito dal seguente:
"Le "Casse" devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.
La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle "Casse" alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validita' di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio". ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 novembre 1957, n.1207 ha disposto (con l'articolo unico) che " Il termine stabilito dall' art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707 , entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima viene prorogato di due anni."
Entrata in vigore il 11 gennaio 1958