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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 545/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparse l'avv. Spadafora Enrica in sostituzione degli avv. Tomassoli e Garattoni per parte ricorrente, e l'avv.
Silvia Gulmanelli in sostituzione degli avv. Conti e Maresca per la resistente.
L'avv. Spadafora segnala che c'è richiesta di distrazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente.
Per il resto, i procuratori delle parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.00.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 545/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_1 C.F._1
IP e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO ( ) C.SO C.F._2
D'AUGUSTO, 134 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 134 RIMINI presso il difensore avv. TOMASSOLI IP
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CONTI MARCO ( VIA PEDRIALI N. 14 C/O AVV. S. C.F._3
GULMANELLI FORLI', elettivamente domiciliato in VIA PEDRIALI N. 14 C/O AVV. S. GULMANELLI FORLI' presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 5/10/2023, il dottore , conveniva in giudizio la Parte_1
( ) Controparte_2 CP_1
esponendo di essere titolare di trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia) erogato dalla predetta CP_2
Lamentava che sulla suddetta pensione, così come su quelle di tutti i suoi iscritti, la aveva CP_2
applicato una trattenuta per contributo di solidarietà, decurtando mensilmente l'assegno di pensione.
Assumeva che tali prelievi erano illegittimi, in quanto l'atto amministrativo (regolamento della
, con cui la riduceva unilateralmente l'importo della prestazione, non poteva incidere CP_2 CP_2
sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento in essere, e che il Regolamento della non essendo CP_2
un atto con forza di legge, non poteva imporre una riduzione della pensione già maturata e in pagamento.
Richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze Cass. nn. 26102/2014,
26229/2014, Cass. n. 11792/2005 – Cass. 25029/2009; Cass. 25212/09 – Cass. n. 25235/10; Cass.
8847/2011; Cass. 13067/2012; Cass. 1314/2014, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE Parte_1
RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del
14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il CP_1
21.10.2013;
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la Controparte_2 Controparte_2
pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza pagina 3 di 8 CONDANNARE
La alla restituzione a favore dello Controparte_2
stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse.”
2.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
in primo luogo eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso
[...]
avversario ai sensi dell'ex art. 443 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente non aveva esperito, prima dell'introduzione del presente giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, non avendo presentato alla alcuna richiesta di restituzione Controparte_2
del contributo di solidarietà, né il ricorso amministrativo, ai sensi degli artt. 57 e ss. Regolamento
Unitario della per contestare la legittimità del contributo di solidarietà e richiederne la CP_2
restituzione.
Nel merito, affermava la legittimità delle trattenute effettuate a titolo di contributo di solidarietà, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, eccependo inoltre l'inammissibilità della domanda attorea di declaratoria di “non operabilità” della detrazione del contributo di solidarietà
“per il futuro” e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti vantati dal ricorrente.
3.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 26.03.2025, all'esito della discussione orale, viene decisa con sentenza contestuale.
4.
Va anzitutto disattesa l'eccezione della resistente, di improcedibilità del ricorso ai sensi CP_2
dell'art. 443 c.p.c.
Ed invero, la norma richiamata al primo comma dispone che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando pagina 4 di 8 siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 4, fasc. resistente) dispone che è CP_2
ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo.
Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
5.
Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha disatteso le difese proposte anche in questa sede dalla resistente (ex plurimis Cass. n. 4348/2023, Cass. ord. n. CP_2
3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre precedenti).
Assume la di aver esercitato, nell'introdurre il contributo di solidarietà per Controparte_2
cui è causa, i poteri normativi alla stessa attribuiti dal Legislatore in quanto Ente previdenziale privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 e dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, anche così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006, norma che attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio.
pagina 5 di 8 Precisa che, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, la
[...]
aveva - ed ha - il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al CP_2
raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola.
Deduce che la legittimità del contributo di solidarietà sarebbe a maggior ragione evidente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, con cui il Legislatore, al fine di porre fine al dibattito emerso in dottrina ed in giurisprudenza e quindi al contrasto che è derivato sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 1, co. 763, L. n. 206/2006, ne ha dato un'interpretazione autentica, chiarendo che i provvedimenti regolamentari assunti dalle Casse previdenziali private ed approvati dai vigilanti prima del 1.01.2007 “si intendono legittimi ed CP_3
efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Sennonché tali argomentazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione, non apportano ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6301 del
2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e
Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del
"pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Pertanto, deve essere affermata l'illegittimità delle trattenute oggetto di causa e la resistente CP_2
va condannata alla loro restituzione.
pagina 6 di 8 Né rileva la circostanza che il ricorrente non abbia specificato l'ammontare delle trattenute di cui chiede la restituzione, avendo egli svolto domanda di condanna generica, domanda che la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente ammissibile anche nel rito del lavoro.
Venendo quindi all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla nella memoria di costituzione CP_2
tempestivamente depositata, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità di cui ai precedenti sopra citati, che ha più volte ribadito in identiche fattispecie che “nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
Nel caso in esame, vanno quindi considerati prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato a ritroso dal 10.04.2024, data di notifica del ricorso introduttivo.
La deve allora essere condannata alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo CP_2
di solidarietà sulla pensione del ricorrente dal 10 aprile 2014, maggiorato di interessi legali.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere una pronuncia per il futuro, la domanda con cui è stato chiesto dichiararsi “non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”.
6.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto e considerata la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso: pagina 7 di 8 - accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla Controparte_2
sulla pensione di a titolo di contributo di
[...] Controparte_2 Parte_1
solidarietà;
- condanna la alla Controparte_2
restituzione, in favore del ricorrente, di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal
10.04.2014, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €.
43,00 per esborsi ed €. 3.291,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie ex lege, IVA
CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 545/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparse l'avv. Spadafora Enrica in sostituzione degli avv. Tomassoli e Garattoni per parte ricorrente, e l'avv.
Silvia Gulmanelli in sostituzione degli avv. Conti e Maresca per la resistente.
L'avv. Spadafora segnala che c'è richiesta di distrazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente.
Per il resto, i procuratori delle parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.00.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 545/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_1 C.F._1
IP e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO ( ) C.SO C.F._2
D'AUGUSTO, 134 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 134 RIMINI presso il difensore avv. TOMASSOLI IP
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CONTI MARCO ( VIA PEDRIALI N. 14 C/O AVV. S. C.F._3
GULMANELLI FORLI', elettivamente domiciliato in VIA PEDRIALI N. 14 C/O AVV. S. GULMANELLI FORLI' presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 5/10/2023, il dottore , conveniva in giudizio la Parte_1
( ) Controparte_2 CP_1
esponendo di essere titolare di trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia) erogato dalla predetta CP_2
Lamentava che sulla suddetta pensione, così come su quelle di tutti i suoi iscritti, la aveva CP_2
applicato una trattenuta per contributo di solidarietà, decurtando mensilmente l'assegno di pensione.
Assumeva che tali prelievi erano illegittimi, in quanto l'atto amministrativo (regolamento della
, con cui la riduceva unilateralmente l'importo della prestazione, non poteva incidere CP_2 CP_2
sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento in essere, e che il Regolamento della non essendo CP_2
un atto con forza di legge, non poteva imporre una riduzione della pensione già maturata e in pagamento.
Richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze Cass. nn. 26102/2014,
26229/2014, Cass. n. 11792/2005 – Cass. 25029/2009; Cass. 25212/09 – Cass. n. 25235/10; Cass.
8847/2011; Cass. 13067/2012; Cass. 1314/2014, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE Parte_1
RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del
14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il CP_1
21.10.2013;
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la Controparte_2 Controparte_2
pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza pagina 3 di 8 CONDANNARE
La alla restituzione a favore dello Controparte_2
stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse.”
2.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
in primo luogo eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso
[...]
avversario ai sensi dell'ex art. 443 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente non aveva esperito, prima dell'introduzione del presente giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, non avendo presentato alla alcuna richiesta di restituzione Controparte_2
del contributo di solidarietà, né il ricorso amministrativo, ai sensi degli artt. 57 e ss. Regolamento
Unitario della per contestare la legittimità del contributo di solidarietà e richiederne la CP_2
restituzione.
Nel merito, affermava la legittimità delle trattenute effettuate a titolo di contributo di solidarietà, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, eccependo inoltre l'inammissibilità della domanda attorea di declaratoria di “non operabilità” della detrazione del contributo di solidarietà
“per il futuro” e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti vantati dal ricorrente.
3.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 26.03.2025, all'esito della discussione orale, viene decisa con sentenza contestuale.
4.
Va anzitutto disattesa l'eccezione della resistente, di improcedibilità del ricorso ai sensi CP_2
dell'art. 443 c.p.c.
Ed invero, la norma richiamata al primo comma dispone che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando pagina 4 di 8 siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 4, fasc. resistente) dispone che è CP_2
ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo.
Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
5.
Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha disatteso le difese proposte anche in questa sede dalla resistente (ex plurimis Cass. n. 4348/2023, Cass. ord. n. CP_2
3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre precedenti).
Assume la di aver esercitato, nell'introdurre il contributo di solidarietà per Controparte_2
cui è causa, i poteri normativi alla stessa attribuiti dal Legislatore in quanto Ente previdenziale privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 e dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, anche così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006, norma che attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio.
pagina 5 di 8 Precisa che, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, la
[...]
aveva - ed ha - il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al CP_2
raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola.
Deduce che la legittimità del contributo di solidarietà sarebbe a maggior ragione evidente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, con cui il Legislatore, al fine di porre fine al dibattito emerso in dottrina ed in giurisprudenza e quindi al contrasto che è derivato sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 1, co. 763, L. n. 206/2006, ne ha dato un'interpretazione autentica, chiarendo che i provvedimenti regolamentari assunti dalle Casse previdenziali private ed approvati dai vigilanti prima del 1.01.2007 “si intendono legittimi ed CP_3
efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Sennonché tali argomentazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione, non apportano ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6301 del
2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e
Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del
"pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Pertanto, deve essere affermata l'illegittimità delle trattenute oggetto di causa e la resistente CP_2
va condannata alla loro restituzione.
pagina 6 di 8 Né rileva la circostanza che il ricorrente non abbia specificato l'ammontare delle trattenute di cui chiede la restituzione, avendo egli svolto domanda di condanna generica, domanda che la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente ammissibile anche nel rito del lavoro.
Venendo quindi all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla nella memoria di costituzione CP_2
tempestivamente depositata, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità di cui ai precedenti sopra citati, che ha più volte ribadito in identiche fattispecie che “nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
Nel caso in esame, vanno quindi considerati prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato a ritroso dal 10.04.2024, data di notifica del ricorso introduttivo.
La deve allora essere condannata alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo CP_2
di solidarietà sulla pensione del ricorrente dal 10 aprile 2014, maggiorato di interessi legali.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere una pronuncia per il futuro, la domanda con cui è stato chiesto dichiararsi “non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”.
6.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto e considerata la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso: pagina 7 di 8 - accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla Controparte_2
sulla pensione di a titolo di contributo di
[...] Controparte_2 Parte_1
solidarietà;
- condanna la alla Controparte_2
restituzione, in favore del ricorrente, di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal
10.04.2014, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €.
43,00 per esborsi ed €. 3.291,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie ex lege, IVA
CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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