TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies -127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 946 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
. IVA n. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Francesca Iacoe, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 115, giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._1
Tropea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Ettore e
Ruggero de Medici n. 31, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Parte appellata
E
, (C.F. , in persona del Presidente, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale ed ai fini del giudizio elettivamente domiciliata presso la Sezione decentrata di tale Ufficio, in Reggio Calabria alla Via Cardinale
Portanova - Palazzo «Tommaso Campanella» s.n.c. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte appellata
E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., con sede in , Via Menniti Ippolito n. 16, rappresentata e CP_3
1 difesa nel primo grado di giudizio dall'avv. Eugenio Francesco Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Francesco Colelli n. 1
Parte appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
195/2024, depositata in data 21.03.2024, non notificata
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello parziale avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, emessa a definizione del giudizio civile n. 488/2022 RG, con la quale il
Giudice di primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato
, ha dichiarato illegittimi ed annullato il ruolo n. 0001404/2014 e la Cartella Controparte_1 di pagamento n. 03020140011701837000 relativa a tassa automobilistica 2008, oltre ad aver rigettato l'opposizione in relazione al ruolo 0002088/2012 – cartella di pagamento n.
03020120012102175000 relativa a diritti Camera di per l'anno 2009 e CP_3 compensato interamente le spese del giudizio.
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento sopra indicata, di natura tributaria, in quanto relativo al mancato pagamento di tassa automobilistica, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Catanzaro, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs n. 546/92. Ha altresì impugnato la sentenza di primo grado per avere il
Giudice di Pace disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta avverso l'estratto di ruolo e per avere ritenuto prescritto il credito, senza tenere conto della documentazione prodotta, relativa alla notifica di plurimi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, la parziale riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento n. 03020140011701837000. In subordine ha chiesto all'adito
Tribunale di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, in ulteriore subordine di rigettare l'opposizione proposta avverso l'indicata Cartella di pagamento. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2 2. Si è costituito in giudizio l'appellato , variamente argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
3. Si è altresì costituita in giudizio la aderendo all'impugnazione proposta Controparte_2 dall'Agente della riscossione, stante il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda originariamente proposta, rientrando la stessa nell'ambito della giurisdizione del
Giudice tributario;
l'inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta avverso l'estratto di ruolo e poichè tardiva;
l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Ha quindi chiesto l'accoglimento del gravame interposto dall' , con declaratoria del Controparte_4 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario o, comunque, in subordine, con declaratoria di inammissibilità o infondatezza dell'opposizione originariamente proposta avverso la Cartella di pagamento n. 03020140011701837000.
4. Dichiarata la contumacia dell'appellata e disposta Controparte_3
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza all'8 luglio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adito con riferimento al ruolo n. 2014/0001404 e alla cartella di pagamento n.
03020140011701837000 relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno
2008, dunque ad un credito di natura tributaria.
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora
3 esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08;
17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento indicata.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così
Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, l'appellato ha formulato Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica, deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria, per l'inutile decorso del termine quinquennale, a far data dalla notifica della cartella.
4 Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione alla cartella di pagamento n. 03020140011701837000 notificata in data 28.08.2015, la giurisdizione del giudice tributario.
6. Quanto alle spese di lite, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003). Nel caso di specie, tenuto conto della non uniformità della giurisprudenza, anche di legittimità, sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio di primo grado, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020140011701837000 notificata in data
28.08.2015, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente), innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 9 luglio 2025
5
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies -127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 946 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
. IVA n. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Francesca Iacoe, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 115, giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._1
Tropea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Ettore e
Ruggero de Medici n. 31, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Parte appellata
E
, (C.F. , in persona del Presidente, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale ed ai fini del giudizio elettivamente domiciliata presso la Sezione decentrata di tale Ufficio, in Reggio Calabria alla Via Cardinale
Portanova - Palazzo «Tommaso Campanella» s.n.c. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte appellata
E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., con sede in , Via Menniti Ippolito n. 16, rappresentata e CP_3
1 difesa nel primo grado di giudizio dall'avv. Eugenio Francesco Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Francesco Colelli n. 1
Parte appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
195/2024, depositata in data 21.03.2024, non notificata
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello parziale avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, emessa a definizione del giudizio civile n. 488/2022 RG, con la quale il
Giudice di primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato
, ha dichiarato illegittimi ed annullato il ruolo n. 0001404/2014 e la Cartella Controparte_1 di pagamento n. 03020140011701837000 relativa a tassa automobilistica 2008, oltre ad aver rigettato l'opposizione in relazione al ruolo 0002088/2012 – cartella di pagamento n.
03020120012102175000 relativa a diritti Camera di per l'anno 2009 e CP_3 compensato interamente le spese del giudizio.
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento sopra indicata, di natura tributaria, in quanto relativo al mancato pagamento di tassa automobilistica, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Catanzaro, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs n. 546/92. Ha altresì impugnato la sentenza di primo grado per avere il
Giudice di Pace disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta avverso l'estratto di ruolo e per avere ritenuto prescritto il credito, senza tenere conto della documentazione prodotta, relativa alla notifica di plurimi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, la parziale riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento n. 03020140011701837000. In subordine ha chiesto all'adito
Tribunale di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, in ulteriore subordine di rigettare l'opposizione proposta avverso l'indicata Cartella di pagamento. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2 2. Si è costituito in giudizio l'appellato , variamente argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
3. Si è altresì costituita in giudizio la aderendo all'impugnazione proposta Controparte_2 dall'Agente della riscossione, stante il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda originariamente proposta, rientrando la stessa nell'ambito della giurisdizione del
Giudice tributario;
l'inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta avverso l'estratto di ruolo e poichè tardiva;
l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Ha quindi chiesto l'accoglimento del gravame interposto dall' , con declaratoria del Controparte_4 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario o, comunque, in subordine, con declaratoria di inammissibilità o infondatezza dell'opposizione originariamente proposta avverso la Cartella di pagamento n. 03020140011701837000.
4. Dichiarata la contumacia dell'appellata e disposta Controparte_3
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza all'8 luglio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adito con riferimento al ruolo n. 2014/0001404 e alla cartella di pagamento n.
03020140011701837000 relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno
2008, dunque ad un credito di natura tributaria.
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora
3 esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08;
17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento indicata.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così
Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, l'appellato ha formulato Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica, deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria, per l'inutile decorso del termine quinquennale, a far data dalla notifica della cartella.
4 Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione alla cartella di pagamento n. 03020140011701837000 notificata in data 28.08.2015, la giurisdizione del giudice tributario.
6. Quanto alle spese di lite, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003). Nel caso di specie, tenuto conto della non uniformità della giurisprudenza, anche di legittimità, sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio di primo grado, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020140011701837000 notificata in data
28.08.2015, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente), innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 9 luglio 2025
5
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
6