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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Giovanna Ferrero Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. N. 1512/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il 17/5/2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Pt_1 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LICCIARDO
SABRINA MARIA ( ) VIA DELLA GUASTALLA 16 20122 C.F._1
; VIA DELLA GUASTALLA, Pt_1 Parte_2 C.F._2
6 20122 ; Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA FRANCESCO DENZA, 19/A 00197 ROMA presso lo studio dell'avv. GRISPINI
MARIA DOMIZIA, che lo rappresenta e difende come da delega;
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da note e fogli conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.12.2022, conveniva in giudizio il Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Parte_1
a causa della caduta, avvenuta in data 7 febbraio 2022, dell'albero censito dal Comune di col numero 678. Pt_1
Nello specifico, l'attore chiedeva al giudice adito di dichiarare la responsabilità del Parte_1
“e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti (…) per
[...]
complessivi euro 11.100,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”, precisando che i danni subiti erano stati stimati in euro 20.172,40 e che la propria compagnia di assicurazione aveva risarcito una cifra pari ad euro 9.400,00.
La difesa del si costituiva in giudizio ed eccepiva la sussistenza del caso Parte_1
fortuito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Allegava il convenuto che nella data del sinistro si abbattevano sulla città di raffiche di Pt_1
vento eccezionalmente forti;
che le raffiche registrate in centro città misuravano si aggiravano a
17,5 m/s (equivalente a 63 km/h), fino a una velocità di circa 25 m/s (pari a 90/100 km/h).
pagina 2 di 8 All'udienza del 17.11.2023, dopo il disposto differimento della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, il giudice pronunciava sentenza.
Con la sentenza n. 9198/2023, pubblicata in data 17.11.2023, poi rettificata su istanza di correzione di errore materiale, il Tribunale di Milano accertava la responsabilità del Parte_1
, condannando lo stesso al risarcimento dei danni in misura di euro 1.126,00 (quale
[...]
differenza fra il danno accertato e la somma già ricevuta dall'assicurazione a titolo di acconto) oltre interessi, come specificati in motivazione.
Il ha proposto appello, articolando un unico motivo, con cui denuncia Parte_1
l'errata ricostruzione e la violazione dell'art. 2051 c.c., avendo il Tribunale erroneamente escluso la ricorrenza del caso fortuito.
Al riguardo, evidenzia come la giurisprudenza di merito ha chiarito che gli eventi atmosferici possono integrare il caso fortuito, esimente la responsabilità del custode, quando abbiano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; il conseguente accertamento presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
Nel caso in esame, l'eccezionalità dell'evento risulterebbe ampiamente documentata a livello tecnico-scientifico (docc. nn.
1-3 fascicolo di primo grado parte convenuta) e accertata sia dagli organi istituzionali (doc. n. 4 fascicolo di primo grado) che dagli organi di stampa (doc. n. 5 fascicolo di primo grado).
Le raffiche registrate rientrano infatti nella descrizione di “burrasca” (nello specifico “burrasca moderata”) che comporta quali effetti tipici il distacco di rami dagli alberi e l'impossibilità camminare controvento.
La sentenza appellata meriterebbe altresì di essere riformata “laddove pretende di desumere e affermare la responsabilità del unicamente sulla base della prospettazione di Parte_1
parte attrice e della documentazione da quest'ultima prodotta in giudizio” (p. 17 atto di citazione in appello). In particolare, l'appellante contesta l'accertamento del Tribunale circa il pagina 3 di 8 cattivo stato di manutenzione degli alberi e la relativa responsabilità del per l'omessa Pt_1
manutenzione; tale conclusione sarebbe stata tratta indebitamente, infatti, da una perizia di parte del danneggiato e dalle allegazioni di quest'ultimo, contestate dal Pt_1
L'appellante, di contro, rileva di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di vigilanza propri del custode e che, dunque, è da escludere la sussistenza di una sua responsabilità ex art. 2051 c.c. Evidenzia inoltre che le aree comunali a verde pubblico hanno un'estensione di oltre
17 milioni di metri quadrati sui quali insistono circa 254.133 alberi e che tale estensione rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo e giornaliero controllo dell'amministrazione civica;
ciononostante – allega il – l'amministrazione adempie Pt_1
periodicamente alla manutenzione degli alberi avvalendosi di soggetti specializzati.
Nominato il relatore ai sensi dell'art. 350 c.p.c., la causa veniva trattata in prima udienza e nell'occasione, visto l'art. 350 bis c.p.c., la Corte rinviava per la decisione al 21 gennaio 2025, assegnando termine per note conclusionali al 10 gennaio 2025.
Visto l'esonero del Presidente dalla relazione orale della causa, accordata dalle parti, l'udienza si teneva in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate, la Corte discuteva quindi la causa in camera di consiglio.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La responsabilità da cosa in custodia è una responsabilità di tipo oggettivo, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere da ogni sua colpa (v. Cass. ord. n. 20943 del 2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass. n. 2477, n.
2480 e n. 2481 del 2018).
Il custode risponde sempre quindi del danno – a patto che lo stesso sia causalmente riconducibile alla cosa – salvo il fortuito. A norma dell'art. 2051 c.c., infatti, il danneggiante può andare esente da responsabilità qualora sia provata la ricorrenza del caso fortuito, ossia del fatto che presenti “caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso
pagina 4 di 8 causale tra la cosa in custodia e il danno” (v. ex multis Cass., 20 novembre 2020, n. 26524; v. ord. n. 27527/2021; Cass. 12/05/2020, n. 8811; Cass. 23/01/2019, n. 1725).
Come è emerso, il danno lamentato dall'attore in primo grado è stato causato dalla caduta di un albero in zona Via XX Settembre di proprietà del Comune di e censito con n. 678, il Pt_1 quale cadeva a seguito di violente raffiche di vento, colpendo l'automobile dell'odierno appellato. Nel caso di specie è provato, quindi, il collegamento fra la res custodita e il danno prodotto;
tuttavia, dalle allegazioni e produzioni delle parti, risulta che l'evento dannoso si è verificato in presenza di eventi meteorologici talmente eccezionali da aver interrotto il nesso di causalità, diventando causa esclusiva dell'evento e costituendo fortuito liberatorio.
Il fortuito, invero, come precisa la giurisprudenza è un fatto eccezionale e imprevedibile che ha valenza causale assorbente dell'evento lesivo. Per stabilire l'effettiva incidenza causale del fatto costituente fortuito (in specie, le raffiche di vento che si sono abbattute sul Parte_1
in data 7 febbraio 2022) il giudice deve procedere al c.d. accertamento controfattuale,
[...] anche alla luce dell'art. 41 cpv. c.p., con la conseguenza che una circostanza ha efficienza causale assorbente rispetto all'evento quando quest'ultimo non si sarebbe verificato in assenza del primo e quando quest'ultimo ne risulti l'antecedente logico esclusivo.
Tanto premesso, è evidente che nel concreto verificarsi del sinistro, la presenza di forti ed eccezionali venti ha di per sé solo causato la caduta dell'albero di cui è causa e che lo stesso non sarebbe ugualmente caduto in assenza di quei fenomeni straordinari.
Ferma l'incidenza causale assorbente di tali fenomeni, occorre accertare anche che gli stessi siano stati imprevedibili (oltreché eccezionali), essendo il fortuito ciò che “praevideri nec vinci potest”; tale valutazione, di imprevedibilità ed eccezionalità, da farsi ex ante, va operata sull'assunto che “non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili” (cfr.
Cass. n. 19974 del 14/10/2005).
pagina 5 di 8 Ebbene, l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici sono provate in atti dalle produzioni del Pt_1
Come si evince dal bollettino meteorologico dell'ARPA, per la giornata del sinistro erano previsti venti abbastanza forti, ma di potenza nettamente inferiore a quella poi verificatasi (v. doc. 2 parte appellante - Misurazioni vento; doc. 4 - Sito Osservatorio Meteorologico Regione
Lombardia; doc. 1 - Meteogiorno ARPA 7 febbraio 2022).
I fenomeni realmente abbattutisi sulla città, contrariamente ad ogni possibile previsione, sono risultati del tutto straordinari, con venti di velocità compresa fra i 60 e 100 km/h circa (come documentano i bollettini ufficiali degli istituti preposti), nonché del tutto imprevedibili (come si evince dalle stesse previsioni ARPA, nonché dalle notizie di stampa, che riportano l'assoluta eccezionalità e il fatto che eventi simili non si erano mai verificati in un lungo arco temporale).
Si tratta, dunque, di eventi meteorologici infrequenti e straordinari per l'area geografica di riferimento, non preventivabili né diversamente ovviabili da parte dell'Amministrazione.
L'evento risulta, insomma, connotato da oggettiva imprevedibilità, ossia da “obiettiva inverosimiglianza”, e da eccezionalità, cioè da sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale.
Ne consegue che i fatti del 7 febbraio 2022 sono da qualificarsi come fortuito liberatorio, trattandosi di circostanze del tutto imprevedibili e dagli effetti inevitabili che, di per sé sole, hanno causato il sinistro.
Il non poteva quindi rispondere del danno, andando esente da responsabilità Parte_1 ex art. 2051 c.c. ultima parte (“salvo che provi il caso fortuito”).
Né rileva quanto allegato dall'attore in primo grado e fatto proprio dal Tribunale circa il presunto difetto di manutenzione degli alberi da parte dell'amministrazione proprietaria.
L'avvenuta manutenzione non rileva anzitutto ai fini della colpa del custode – vertendosi in ipotesi di responsabilità oggettiva –, ma al più per stabilire quanto essa abbia inciso sulla caduta degli alberi.
pagina 6 di 8 In ogni caso, non è stata data prova della cattiva manutenzione degli arbusti e di come questa possa aver determinato o contribuito alla dinamica del sinistro.
A fronte dell'allegazione dell'attore, in primo grado, il ha prodotto il contratto di Pt_1
manutenzione del verde pubblico (doc. 11 convenuto in primo grado), con cui attesta la periodica cura degli alberi della città. Di contro, il danneggiato ha prodotto una consulenza di parte, contestata dal e liberamente valutabile da parte del giudice, essendo atto di parte Pt_1
formatosi fuori dal contraddittorio (ex multis, Cass. 18 marzo-18 settembre 2015, n. 18303).
Ebbene, nel documento di parte si legge che l'albero caduto sull'auto del danneggiato evidenzia, nella parte interna, “una decolorazione tipica riconducibile a carie che dal centro della pianta (midollo) si sviluppa fino a pochi centimetri al disotto della corteccia, in corrispondenza dei tessuti xilematici attivi più giovani (alburno)”. La CTP non opera però un confronto con altri alberi presenti in zona (si tratta infatti di un viale alberato formato dal susseguirsi di arbusti simili fra loro); non esegue alcuna comparazione o campionatura da altri alberi al fine di accertare se la asserita usura dell'arbusto precipitato fosse presente anche nelle piante circostanti;
in questo modo il consulente avrebbe potuto accertare in modo convincente che, ad esempio, di fronte a un albero sano e a uno malato solo il secondo aveva corso il rischio di precipitare a causa dei presunti cedimenti interni.
La CTP, inoltre, non tiene conto del fatto che i fenomeni atmosferici di quel giorno sono stati talmente forti da elevarsi a causa esclusiva della caduta;
infatti, se veramente l'albero esaminato fosse stato di per sé tanto pericolante da rischiare di cadere a causa del suo stato di salute, allora la caduta avrebbe dovuto verificarsi anche in presenza delle raffiche di vento ordinarie che hanno luogo abitualmente in città.
La consulenza di parte, in conclusione, non fornisce l'evidenza processuale – secondo il più probabile che non – che l'albero sia precipitato a causa di omessa manutenzione piuttosto che a causa dei fenomeni meteorologici assolutamente fuori dall'ordinario.
Per questi motivi
, l'appello va accolto. In riforma della sentenza impugnata, accertata la ricorrenza del caso fortuito, deve essere esclusa la responsabilità del nell'evento di cui Pt_1
pagina 7 di 8 è causa e rigettata, conseguentemente, l'originaria domanda risarcitoria proposta da
[...]
CP_1
L'esito della controversia impone la riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese, che restano a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate alla luce dei parametri tabellare di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e del valore del decisum (euro
1.126,00) in euro 2.552,00 oltre accessori di legge.
Le spese del secondo grado sono invece liquidate in favore dell'appellante vittorioso in euro
1.072 oltre accessori;
dal computo va esclusa infatti la fase istruttoria – non tenutasi in appello
– e considerati i minimi per la fase decisionale, risoltasi nel deposito di note scritte di fatto riproduttive degli atti introduttivi e delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. riforma integralmente la sentenza impugnata n. 9198/2022 del Tribunale di Milano, depositata in data 17.11.2023, poi rettificata, su istanza di correzione errore materiale, con provvedimento del 12.12.2023;
2. per l'effetto, accertata la sussistenza del caso fortuito, rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
3. condanna parte appellata alla rifusione in favore del delle spese di Parte_1
lite, che liquida, per il primo grado, in 2.552,00 oltre spese al 15%, IVA, c.p.a. e accessori di legge, se e in quanto dovuti e, per il presente grado, in euro 1.072,00 oltre spese al 15%, IVA, c.p.a. e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Giovanna Ferrero Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. N. 1512/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il 17/5/2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Pt_1 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LICCIARDO
SABRINA MARIA ( ) VIA DELLA GUASTALLA 16 20122 C.F._1
; VIA DELLA GUASTALLA, Pt_1 Parte_2 C.F._2
6 20122 ; Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA FRANCESCO DENZA, 19/A 00197 ROMA presso lo studio dell'avv. GRISPINI
MARIA DOMIZIA, che lo rappresenta e difende come da delega;
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da note e fogli conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.12.2022, conveniva in giudizio il Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Parte_1
a causa della caduta, avvenuta in data 7 febbraio 2022, dell'albero censito dal Comune di col numero 678. Pt_1
Nello specifico, l'attore chiedeva al giudice adito di dichiarare la responsabilità del Parte_1
“e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti (…) per
[...]
complessivi euro 11.100,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”, precisando che i danni subiti erano stati stimati in euro 20.172,40 e che la propria compagnia di assicurazione aveva risarcito una cifra pari ad euro 9.400,00.
La difesa del si costituiva in giudizio ed eccepiva la sussistenza del caso Parte_1
fortuito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Allegava il convenuto che nella data del sinistro si abbattevano sulla città di raffiche di Pt_1
vento eccezionalmente forti;
che le raffiche registrate in centro città misuravano si aggiravano a
17,5 m/s (equivalente a 63 km/h), fino a una velocità di circa 25 m/s (pari a 90/100 km/h).
pagina 2 di 8 All'udienza del 17.11.2023, dopo il disposto differimento della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, il giudice pronunciava sentenza.
Con la sentenza n. 9198/2023, pubblicata in data 17.11.2023, poi rettificata su istanza di correzione di errore materiale, il Tribunale di Milano accertava la responsabilità del Parte_1
, condannando lo stesso al risarcimento dei danni in misura di euro 1.126,00 (quale
[...]
differenza fra il danno accertato e la somma già ricevuta dall'assicurazione a titolo di acconto) oltre interessi, come specificati in motivazione.
Il ha proposto appello, articolando un unico motivo, con cui denuncia Parte_1
l'errata ricostruzione e la violazione dell'art. 2051 c.c., avendo il Tribunale erroneamente escluso la ricorrenza del caso fortuito.
Al riguardo, evidenzia come la giurisprudenza di merito ha chiarito che gli eventi atmosferici possono integrare il caso fortuito, esimente la responsabilità del custode, quando abbiano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; il conseguente accertamento presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
Nel caso in esame, l'eccezionalità dell'evento risulterebbe ampiamente documentata a livello tecnico-scientifico (docc. nn.
1-3 fascicolo di primo grado parte convenuta) e accertata sia dagli organi istituzionali (doc. n. 4 fascicolo di primo grado) che dagli organi di stampa (doc. n. 5 fascicolo di primo grado).
Le raffiche registrate rientrano infatti nella descrizione di “burrasca” (nello specifico “burrasca moderata”) che comporta quali effetti tipici il distacco di rami dagli alberi e l'impossibilità camminare controvento.
La sentenza appellata meriterebbe altresì di essere riformata “laddove pretende di desumere e affermare la responsabilità del unicamente sulla base della prospettazione di Parte_1
parte attrice e della documentazione da quest'ultima prodotta in giudizio” (p. 17 atto di citazione in appello). In particolare, l'appellante contesta l'accertamento del Tribunale circa il pagina 3 di 8 cattivo stato di manutenzione degli alberi e la relativa responsabilità del per l'omessa Pt_1
manutenzione; tale conclusione sarebbe stata tratta indebitamente, infatti, da una perizia di parte del danneggiato e dalle allegazioni di quest'ultimo, contestate dal Pt_1
L'appellante, di contro, rileva di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di vigilanza propri del custode e che, dunque, è da escludere la sussistenza di una sua responsabilità ex art. 2051 c.c. Evidenzia inoltre che le aree comunali a verde pubblico hanno un'estensione di oltre
17 milioni di metri quadrati sui quali insistono circa 254.133 alberi e che tale estensione rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo e giornaliero controllo dell'amministrazione civica;
ciononostante – allega il – l'amministrazione adempie Pt_1
periodicamente alla manutenzione degli alberi avvalendosi di soggetti specializzati.
Nominato il relatore ai sensi dell'art. 350 c.p.c., la causa veniva trattata in prima udienza e nell'occasione, visto l'art. 350 bis c.p.c., la Corte rinviava per la decisione al 21 gennaio 2025, assegnando termine per note conclusionali al 10 gennaio 2025.
Visto l'esonero del Presidente dalla relazione orale della causa, accordata dalle parti, l'udienza si teneva in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate, la Corte discuteva quindi la causa in camera di consiglio.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La responsabilità da cosa in custodia è una responsabilità di tipo oggettivo, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere da ogni sua colpa (v. Cass. ord. n. 20943 del 2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass. n. 2477, n.
2480 e n. 2481 del 2018).
Il custode risponde sempre quindi del danno – a patto che lo stesso sia causalmente riconducibile alla cosa – salvo il fortuito. A norma dell'art. 2051 c.c., infatti, il danneggiante può andare esente da responsabilità qualora sia provata la ricorrenza del caso fortuito, ossia del fatto che presenti “caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso
pagina 4 di 8 causale tra la cosa in custodia e il danno” (v. ex multis Cass., 20 novembre 2020, n. 26524; v. ord. n. 27527/2021; Cass. 12/05/2020, n. 8811; Cass. 23/01/2019, n. 1725).
Come è emerso, il danno lamentato dall'attore in primo grado è stato causato dalla caduta di un albero in zona Via XX Settembre di proprietà del Comune di e censito con n. 678, il Pt_1 quale cadeva a seguito di violente raffiche di vento, colpendo l'automobile dell'odierno appellato. Nel caso di specie è provato, quindi, il collegamento fra la res custodita e il danno prodotto;
tuttavia, dalle allegazioni e produzioni delle parti, risulta che l'evento dannoso si è verificato in presenza di eventi meteorologici talmente eccezionali da aver interrotto il nesso di causalità, diventando causa esclusiva dell'evento e costituendo fortuito liberatorio.
Il fortuito, invero, come precisa la giurisprudenza è un fatto eccezionale e imprevedibile che ha valenza causale assorbente dell'evento lesivo. Per stabilire l'effettiva incidenza causale del fatto costituente fortuito (in specie, le raffiche di vento che si sono abbattute sul Parte_1
in data 7 febbraio 2022) il giudice deve procedere al c.d. accertamento controfattuale,
[...] anche alla luce dell'art. 41 cpv. c.p., con la conseguenza che una circostanza ha efficienza causale assorbente rispetto all'evento quando quest'ultimo non si sarebbe verificato in assenza del primo e quando quest'ultimo ne risulti l'antecedente logico esclusivo.
Tanto premesso, è evidente che nel concreto verificarsi del sinistro, la presenza di forti ed eccezionali venti ha di per sé solo causato la caduta dell'albero di cui è causa e che lo stesso non sarebbe ugualmente caduto in assenza di quei fenomeni straordinari.
Ferma l'incidenza causale assorbente di tali fenomeni, occorre accertare anche che gli stessi siano stati imprevedibili (oltreché eccezionali), essendo il fortuito ciò che “praevideri nec vinci potest”; tale valutazione, di imprevedibilità ed eccezionalità, da farsi ex ante, va operata sull'assunto che “non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili” (cfr.
Cass. n. 19974 del 14/10/2005).
pagina 5 di 8 Ebbene, l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici sono provate in atti dalle produzioni del Pt_1
Come si evince dal bollettino meteorologico dell'ARPA, per la giornata del sinistro erano previsti venti abbastanza forti, ma di potenza nettamente inferiore a quella poi verificatasi (v. doc. 2 parte appellante - Misurazioni vento; doc. 4 - Sito Osservatorio Meteorologico Regione
Lombardia; doc. 1 - Meteogiorno ARPA 7 febbraio 2022).
I fenomeni realmente abbattutisi sulla città, contrariamente ad ogni possibile previsione, sono risultati del tutto straordinari, con venti di velocità compresa fra i 60 e 100 km/h circa (come documentano i bollettini ufficiali degli istituti preposti), nonché del tutto imprevedibili (come si evince dalle stesse previsioni ARPA, nonché dalle notizie di stampa, che riportano l'assoluta eccezionalità e il fatto che eventi simili non si erano mai verificati in un lungo arco temporale).
Si tratta, dunque, di eventi meteorologici infrequenti e straordinari per l'area geografica di riferimento, non preventivabili né diversamente ovviabili da parte dell'Amministrazione.
L'evento risulta, insomma, connotato da oggettiva imprevedibilità, ossia da “obiettiva inverosimiglianza”, e da eccezionalità, cioè da sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale.
Ne consegue che i fatti del 7 febbraio 2022 sono da qualificarsi come fortuito liberatorio, trattandosi di circostanze del tutto imprevedibili e dagli effetti inevitabili che, di per sé sole, hanno causato il sinistro.
Il non poteva quindi rispondere del danno, andando esente da responsabilità Parte_1 ex art. 2051 c.c. ultima parte (“salvo che provi il caso fortuito”).
Né rileva quanto allegato dall'attore in primo grado e fatto proprio dal Tribunale circa il presunto difetto di manutenzione degli alberi da parte dell'amministrazione proprietaria.
L'avvenuta manutenzione non rileva anzitutto ai fini della colpa del custode – vertendosi in ipotesi di responsabilità oggettiva –, ma al più per stabilire quanto essa abbia inciso sulla caduta degli alberi.
pagina 6 di 8 In ogni caso, non è stata data prova della cattiva manutenzione degli arbusti e di come questa possa aver determinato o contribuito alla dinamica del sinistro.
A fronte dell'allegazione dell'attore, in primo grado, il ha prodotto il contratto di Pt_1
manutenzione del verde pubblico (doc. 11 convenuto in primo grado), con cui attesta la periodica cura degli alberi della città. Di contro, il danneggiato ha prodotto una consulenza di parte, contestata dal e liberamente valutabile da parte del giudice, essendo atto di parte Pt_1
formatosi fuori dal contraddittorio (ex multis, Cass. 18 marzo-18 settembre 2015, n. 18303).
Ebbene, nel documento di parte si legge che l'albero caduto sull'auto del danneggiato evidenzia, nella parte interna, “una decolorazione tipica riconducibile a carie che dal centro della pianta (midollo) si sviluppa fino a pochi centimetri al disotto della corteccia, in corrispondenza dei tessuti xilematici attivi più giovani (alburno)”. La CTP non opera però un confronto con altri alberi presenti in zona (si tratta infatti di un viale alberato formato dal susseguirsi di arbusti simili fra loro); non esegue alcuna comparazione o campionatura da altri alberi al fine di accertare se la asserita usura dell'arbusto precipitato fosse presente anche nelle piante circostanti;
in questo modo il consulente avrebbe potuto accertare in modo convincente che, ad esempio, di fronte a un albero sano e a uno malato solo il secondo aveva corso il rischio di precipitare a causa dei presunti cedimenti interni.
La CTP, inoltre, non tiene conto del fatto che i fenomeni atmosferici di quel giorno sono stati talmente forti da elevarsi a causa esclusiva della caduta;
infatti, se veramente l'albero esaminato fosse stato di per sé tanto pericolante da rischiare di cadere a causa del suo stato di salute, allora la caduta avrebbe dovuto verificarsi anche in presenza delle raffiche di vento ordinarie che hanno luogo abitualmente in città.
La consulenza di parte, in conclusione, non fornisce l'evidenza processuale – secondo il più probabile che non – che l'albero sia precipitato a causa di omessa manutenzione piuttosto che a causa dei fenomeni meteorologici assolutamente fuori dall'ordinario.
Per questi motivi
, l'appello va accolto. In riforma della sentenza impugnata, accertata la ricorrenza del caso fortuito, deve essere esclusa la responsabilità del nell'evento di cui Pt_1
pagina 7 di 8 è causa e rigettata, conseguentemente, l'originaria domanda risarcitoria proposta da
[...]
CP_1
L'esito della controversia impone la riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese, che restano a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate alla luce dei parametri tabellare di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e del valore del decisum (euro
1.126,00) in euro 2.552,00 oltre accessori di legge.
Le spese del secondo grado sono invece liquidate in favore dell'appellante vittorioso in euro
1.072 oltre accessori;
dal computo va esclusa infatti la fase istruttoria – non tenutasi in appello
– e considerati i minimi per la fase decisionale, risoltasi nel deposito di note scritte di fatto riproduttive degli atti introduttivi e delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. riforma integralmente la sentenza impugnata n. 9198/2022 del Tribunale di Milano, depositata in data 17.11.2023, poi rettificata, su istanza di correzione errore materiale, con provvedimento del 12.12.2023;
2. per l'effetto, accertata la sussistenza del caso fortuito, rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
3. condanna parte appellata alla rifusione in favore del delle spese di Parte_1
lite, che liquida, per il primo grado, in 2.552,00 oltre spese al 15%, IVA, c.p.a. e accessori di legge, se e in quanto dovuti e, per il presente grado, in euro 1.072,00 oltre spese al 15%, IVA, c.p.a. e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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