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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1374/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 241/2024 R.S. pubblicata il 30.05.2024 del Giudice di Pace di Palmi, promossa da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Interdonato Stefania, contro , appellata contumace, si dà Controparte_1
atto che solo parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1374/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1374 /2024 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f ), elettivamente domiciliato in Messina, Via Consolare Valeria n. 81, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Interdonato Stefania, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 241/2024
R.S. pubblicata il 30.05.2024 (R.G. 30/2023) del Giudice di Pace di Palmi.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 14.10.2022 la proponeva opposizione ai Controparte_2
sensi dell'art. 615 cpc avverso il preavviso di fermo amministrativo 2022/000013822, documento n.
09480202200005913000, notificato il 12.10.2022 avente a presupposto, tra l'altro, la cartella n.
09420170013167721000 con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € 464,64 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti al 2015.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria alla data di notifica del preavviso, in assenza di atti interruttivi, e la nullità della notifica a mezzo pec di quest'ultimo e della presupposta cartella.
Si costituiva l' che, documentata la notifica via pec della cartella Controparte_3
di pagamento, contestava l'eccezione di prescrizione. Quanto alla validità della notifica degli atti esattoriali eseguita da indirizzo pec non incluso in registri ufficiali, la convenuta invocava il principio della sanatoria dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo e gli orientamenti giurisprudenziali in materia;
inoltre, alcuna prescrizione era intervenuta, in quanto doveva applicarsi il regime di sospensione per 24 mesi dei pagamenti e delle attività di riscossione con corrispondente sospensione della prescrizione dei tributi/sanzioni, ai sensi dell'art. 68 c. 4bis del D.L. 18/2020.
Con sentenza n. 241/2024 R.S. pubblicata il 30.05.2024, il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione della , per l'intervenuta prescrizione del credito sotteso Controparte_1
al fermo amministrativo impugnato, sul presupposto della non rituale notifica della cartella sottesa, alla luce della documentazione prodotta in atti da parte convenuta;
inoltre, condannava in solido e la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Controparte_4
della società opponente.
Con atto di appello notificato il 27.11.2024 l' impugnava la Parte_2
sentenza in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione/ erronea applicazione della Legge 21 gennaio 1994, n. 53. Il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto l'irritualità del deposito della notifica della cartella, avvenuta tramite “un documento identificato come “messaggio consegna pec cartella 09420170013167721000” consistente nella prova di consegna di un messaggio pec senza tuttavia che vi fosse allegato il corpo del messaggio”; evidenziava la società opponente che, all'epoca dei fatti, doveva ritenersi valida la prova della notifica della cartella di pagamento mediante deposito della stampa del file di
CONSEGNA in formato “pdf, trattandosi di atto stragiudiziale sottratto alla regola del deposito telematico degli atti processuali;
2) Infondatezza della prescrizione. Non vi era alcuna prescrizione, in quanto, doveva tenersi conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale.
In definitiva, l'appellante , chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“
1. Annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando validamente notificata la cartella di pagamento n. 09420170013167721000, e per l'effetto rigettare l'opposizione originaria;
2. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
In grado d'appello la rimaneva contumace. Controparte_1
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie il gravame possa essere accolto in relazione all'assorbente profilo del mancato decorso del termine prescrizionale sulla base dell'operatività della normativa emergenziale Covid 19.
La domanda articolata da in prime cure era finalizzata Controparte_1 all'accertamento negativo del credito di € 464,64, già portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200005913000 riferita a sanzioni amministrative dell'anno 2015, per l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale maturata alla data della citazione
(14/10/2022).
Il Giudice di Pace nell'appellata sentenza ha riconosciuto l'effetto prescrittivo prendendo atto della irritualità della prova della notifica della cartella esattoriale n. 09420170013167721000.
La pronuncia di prime cure non può essere condivisa.
Invero, o opportuno premettere che tra le parti non vi è contestazione in ordine all'effettiva notifica della cartella esattoriale.
Ciò che viene contestato da parte opponente (vedi atto introduttivo e Controparte_1
le note difensive depositate il 25.09.2023) è la validità della trasmissione della cartella di pagamento dalla pec del mittente non risultante da pubblici elenchi (scrive l'opponente “in difetto di presenza nell'IPA dell'indirizzo mittente, come nel caso di specie, in cui la pec dalla quale è giunta la cartella impugnata non è oggettivamente e con certezza riferibile all' .”). Controparte_5
A tal proposito, è stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società ricorrente ed è quindi pacifico che la società ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla essendo Controparte_6 stato presentato il ricorso con notifica dello stesso ad in relazione ai crediti contenuti nella CP_7
cartella di pagamento.
Parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
Infatti, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge
890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito,
l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (cfr. Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, n.23511).
Tenuto conto che l'utilizzo della pec ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie,
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, prevista dalle norme in materia di notifica, è destinata ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Dunque, si ritiene che alcun ipotesi di inesistenza abbia afferito la notificazione in parola, in quanto, secondo gli stringenti criteri adottati dalla Suprema Corte, risultano presenti sia l'attività di trasmissione sia quella di consegna all'indirizzo del destinatario tratto dai pubblici elenchi, tanto che la società ricorrente è stata in grado di proporre ricorso avverso gli atti in questione e ciò anche stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, c.p.c. che esclude che possa essere dichiarata la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023 n.6015, Cassazione civile sez. trib., 14/10/2024 n.26682) la quale, nell'affrontare identiche questioni, ha affermato che è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio Parte_1
b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo Email_1
risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto impugnato.
Quindi, sulla scorta di quanto deciso dalle sezioni unite della corte di cassazione già nel 2022, si deve ritenere valida la notifica della cartella esattoriale n. 09420170013167721000 effettuata a mezzo PEC in data 9.01.2017.
Inoltre, la prescrizione quinquennale non è maturata, dovendosi considerare la sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, durata dal giorno 8.3.2020 fino al
31.8.2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, D.L. n. 18 del 2020
(successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021), che, richiamando l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, statuisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento… comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo… la sospensione… dei termini di prescrizione e decadenza in materia di… riscossione a favore… degli agenti della riscossione…". La durata della sospensione, pari a 478 giorni, in forza dell'art. 68, comma
1 (o di 492 giorni, in base al comma 2-bis del medesimo articolo), D.L. n. 18 del 2020, deve essere detratta in sede del computo del tempo necessario a far estinguere il debito per decorso del tempo. In questo caso, aggiungendo i 472 giorni suddetti a decorrere dal 9.01.2017 (giorno in cui è stato notificato l'ultimo atto interruttivo prima di quello odierno), il quinquennio sconfina oltre il
12.10.2022, quando è avvenuta la notifica della comunicazione di fermo amministrativo n.
09480202200005913000 impugnata.
Da qui, in integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. formulata dalla Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono posti a carico della
[...]
e in favore dell' ; le stesse vengono Controparte_1 Parte_1
liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M 147/2022, secondo il valore dichiarato della causa, senza fase istruttoria non espletata, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti della , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello di e, in integrale riforma della sentenza n. Controparte_6
241/2024 R.S. pubblicata il 30.05.2024 del Giudice di Pace di Palmi, rigetta l'opposizione della
[...]
avverso il preavviso di fermo amministrativo 2022/000013822, Controparte_1 documento n. 09480202200005913000, notificato il 12.10.2022 avente a presupposto, tra l'altro, la cartella n. 09420170013167721000 con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di €
464,64 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti al 2015;
- condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore Controparte_1 dell' che si liquidano in Euro 139,00 per compensi, oltre spese Controparte_6
generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore dell' che si liquidano in Euro 232,00 per Controparte_6
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 26/05/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 241/2024 R.S. pubblicata il 30.05.2024 del Giudice di Pace di Palmi, promossa da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Interdonato Stefania, contro , appellata contumace, si dà Controparte_1
atto che solo parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1374/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1374 /2024 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f ), elettivamente domiciliato in Messina, Via Consolare Valeria n. 81, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Interdonato Stefania, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 241/2024
R.S. pubblicata il 30.05.2024 (R.G. 30/2023) del Giudice di Pace di Palmi.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 14.10.2022 la proponeva opposizione ai Controparte_2
sensi dell'art. 615 cpc avverso il preavviso di fermo amministrativo 2022/000013822, documento n.
09480202200005913000, notificato il 12.10.2022 avente a presupposto, tra l'altro, la cartella n.
09420170013167721000 con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € 464,64 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti al 2015.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria alla data di notifica del preavviso, in assenza di atti interruttivi, e la nullità della notifica a mezzo pec di quest'ultimo e della presupposta cartella.
Si costituiva l' che, documentata la notifica via pec della cartella Controparte_3
di pagamento, contestava l'eccezione di prescrizione. Quanto alla validità della notifica degli atti esattoriali eseguita da indirizzo pec non incluso in registri ufficiali, la convenuta invocava il principio della sanatoria dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo e gli orientamenti giurisprudenziali in materia;
inoltre, alcuna prescrizione era intervenuta, in quanto doveva applicarsi il regime di sospensione per 24 mesi dei pagamenti e delle attività di riscossione con corrispondente sospensione della prescrizione dei tributi/sanzioni, ai sensi dell'art. 68 c. 4bis del D.L. 18/2020.
Con sentenza n. 241/2024 R.S. pubblicata il 30.05.2024, il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione della , per l'intervenuta prescrizione del credito sotteso Controparte_1
al fermo amministrativo impugnato, sul presupposto della non rituale notifica della cartella sottesa, alla luce della documentazione prodotta in atti da parte convenuta;
inoltre, condannava in solido e la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Controparte_4
della società opponente.
Con atto di appello notificato il 27.11.2024 l' impugnava la Parte_2
sentenza in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione/ erronea applicazione della Legge 21 gennaio 1994, n. 53. Il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto l'irritualità del deposito della notifica della cartella, avvenuta tramite “un documento identificato come “messaggio consegna pec cartella 09420170013167721000” consistente nella prova di consegna di un messaggio pec senza tuttavia che vi fosse allegato il corpo del messaggio”; evidenziava la società opponente che, all'epoca dei fatti, doveva ritenersi valida la prova della notifica della cartella di pagamento mediante deposito della stampa del file di
CONSEGNA in formato “pdf, trattandosi di atto stragiudiziale sottratto alla regola del deposito telematico degli atti processuali;
2) Infondatezza della prescrizione. Non vi era alcuna prescrizione, in quanto, doveva tenersi conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale.
In definitiva, l'appellante , chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“
1. Annullare e/o riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando validamente notificata la cartella di pagamento n. 09420170013167721000, e per l'effetto rigettare l'opposizione originaria;
2. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
In grado d'appello la rimaneva contumace. Controparte_1
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie il gravame possa essere accolto in relazione all'assorbente profilo del mancato decorso del termine prescrizionale sulla base dell'operatività della normativa emergenziale Covid 19.
La domanda articolata da in prime cure era finalizzata Controparte_1 all'accertamento negativo del credito di € 464,64, già portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200005913000 riferita a sanzioni amministrative dell'anno 2015, per l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale maturata alla data della citazione
(14/10/2022).
Il Giudice di Pace nell'appellata sentenza ha riconosciuto l'effetto prescrittivo prendendo atto della irritualità della prova della notifica della cartella esattoriale n. 09420170013167721000.
La pronuncia di prime cure non può essere condivisa.
Invero, o opportuno premettere che tra le parti non vi è contestazione in ordine all'effettiva notifica della cartella esattoriale.
Ciò che viene contestato da parte opponente (vedi atto introduttivo e Controparte_1
le note difensive depositate il 25.09.2023) è la validità della trasmissione della cartella di pagamento dalla pec del mittente non risultante da pubblici elenchi (scrive l'opponente “in difetto di presenza nell'IPA dell'indirizzo mittente, come nel caso di specie, in cui la pec dalla quale è giunta la cartella impugnata non è oggettivamente e con certezza riferibile all' .”). Controparte_5
A tal proposito, è stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società ricorrente ed è quindi pacifico che la società ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla essendo Controparte_6 stato presentato il ricorso con notifica dello stesso ad in relazione ai crediti contenuti nella CP_7
cartella di pagamento.
Parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
Infatti, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge
890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito,
l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (cfr. Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, n.23511).
Tenuto conto che l'utilizzo della pec ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie,
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, prevista dalle norme in materia di notifica, è destinata ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Dunque, si ritiene che alcun ipotesi di inesistenza abbia afferito la notificazione in parola, in quanto, secondo gli stringenti criteri adottati dalla Suprema Corte, risultano presenti sia l'attività di trasmissione sia quella di consegna all'indirizzo del destinatario tratto dai pubblici elenchi, tanto che la società ricorrente è stata in grado di proporre ricorso avverso gli atti in questione e ciò anche stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, c.p.c. che esclude che possa essere dichiarata la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023 n.6015, Cassazione civile sez. trib., 14/10/2024 n.26682) la quale, nell'affrontare identiche questioni, ha affermato che è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio Parte_1
b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo Email_1
risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto impugnato.
Quindi, sulla scorta di quanto deciso dalle sezioni unite della corte di cassazione già nel 2022, si deve ritenere valida la notifica della cartella esattoriale n. 09420170013167721000 effettuata a mezzo PEC in data 9.01.2017.
Inoltre, la prescrizione quinquennale non è maturata, dovendosi considerare la sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, durata dal giorno 8.3.2020 fino al
31.8.2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, D.L. n. 18 del 2020
(successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021), che, richiamando l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, statuisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento… comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo… la sospensione… dei termini di prescrizione e decadenza in materia di… riscossione a favore… degli agenti della riscossione…". La durata della sospensione, pari a 478 giorni, in forza dell'art. 68, comma
1 (o di 492 giorni, in base al comma 2-bis del medesimo articolo), D.L. n. 18 del 2020, deve essere detratta in sede del computo del tempo necessario a far estinguere il debito per decorso del tempo. In questo caso, aggiungendo i 472 giorni suddetti a decorrere dal 9.01.2017 (giorno in cui è stato notificato l'ultimo atto interruttivo prima di quello odierno), il quinquennio sconfina oltre il
12.10.2022, quando è avvenuta la notifica della comunicazione di fermo amministrativo n.
09480202200005913000 impugnata.
Da qui, in integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. formulata dalla Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono posti a carico della
[...]
e in favore dell' ; le stesse vengono Controparte_1 Parte_1
liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M 147/2022, secondo il valore dichiarato della causa, senza fase istruttoria non espletata, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti della , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello di e, in integrale riforma della sentenza n. Controparte_6
241/2024 R.S. pubblicata il 30.05.2024 del Giudice di Pace di Palmi, rigetta l'opposizione della
[...]
avverso il preavviso di fermo amministrativo 2022/000013822, Controparte_1 documento n. 09480202200005913000, notificato il 12.10.2022 avente a presupposto, tra l'altro, la cartella n. 09420170013167721000 con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di €
464,64 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzioni al CdS risalenti al 2015;
- condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore Controparte_1 dell' che si liquidano in Euro 139,00 per compensi, oltre spese Controparte_6
generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore dell' che si liquidano in Euro 232,00 per Controparte_6
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 26/05/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella