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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/02/2024, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2947/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Pia Grassia;
-ricorrente- contro
in persona del direttore regionale pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale CP_1 alle liti in notar di Palermo del 19 gennaio 2023, dall'avvocato Concetto Origlio;
Per_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 febbraio 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento numero 29320220030239230000, notificata l'8 febbraio 2023 per la riscossione della somma di € 128,59 a titolo di premi CP_1 relativi all'anno 2021.
Contestava la sussistenza del presupposto costitutivo della pretesa fatta valere, deducendo di aver cessato l'attività commerciale nel 2017, così venendo meno l'obbligo di pagamento dei premi
. Evidenziava che la giurisprudenza di legittimità e di merito, come pure quella di questo CP_1
Tribunale, aveva ripetutamente precisato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta che l'obbligo di versare i contributi viene meno dalla data di detta cessazione indipendentemente dalla data di
1 notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Ne derivava l'infondatezza dei crediti fatti valere dall' . Chiedeva, pertanto, revocarsi, CP_1
dichiararsi inefficace, invalido e comunque annullare il ruolo di cui alla cartella di pagamento opposta.
1.1. Resisteva in giudizio l' che, avendo sgravato il ruolo, chiedeva dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in quanto non aveva comunicato ad esso istituto la cessazione dell'attività nel termine previsto dall'articolo 12 comma 3 del T.U. 1124/1965.
1.2. Sostituita l'udienza di discussione dell'8 febbraio 2024 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma insistendo, parte opponente, per la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento delle spese del giudizio per il principio della soccombenza virtuale e l' , a sua CP_1 volta, per la condanna alle spese del ricorrente che non aveva comunicato la cessazione dell'attività, solo in subordine chiedendo la compensazione.
La causa veniva trattenuta per la decisione e veniva decisa con la presente sentenza.
***
2. Muovendo dalla qualificazione dell'opposizione, deve osservarsi che attengono al merito della pretesa le doglianze spiegate dall'opponente per contestare la ricorrenza del presupposto del credito per premi assicurativi.
3. Ciò posto, l'opposizione deve ritenersi tempestiva, risultando la stessa spiegata nel rispetto del termine di quaranta giorni cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999 decorrente dalla data di notifica del ricorso avvenuta in data 8 febbraio 2023.
4. Va, a questo punto, evidenziato come sia intervenuta una circostanza -il disposto sgravio della pretesa da parte dell' convenuto- che ha determinato il venire a mancare della posizione di CP_2
contrasto tra le parti.
È evidente, pertanto, atteso che le ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione hanno trovato riscontro nel disposto sgravio, che risulta impossibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo in relazione alla sopra detta pretesa.
5. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di provvedere sulla pronuncia riguardante le spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, siccome richiesto da parte opponente.
È pacifico tra le parti che il ricorrente abbia cessato la propria attività fin dal 2017; da un lato, infatti, parte ricorrente ha prodotto una nota datata 25 agosto 2017 con la quale l' , a seguito CP_3
2 della domanda presentata in data 6 giugno 2017, ha cancellato l'impresa dalla gestione commercianti con effetto dal 31 maggio 2017; dall'altro l' ha ammesso, in memoria, che CP_1
“Dalle visure effettuate a seguito della proposizione del ricorso è emerso invero che la ditta ricorrente ha cessato la propria attività sin dal 2017”.
Alla luce del pacifico dato della cessazione dell'attività da parte del ricorrente non ricorrono i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' relativamente all'anno 2021; non è stato CP_1 provato dall' (sul quale ricadeva il relativo onere) il presupposto costitutivo della pretesa CP_1 previdenziale, avendo anzi la detta parte ammesso l'insussistenza di quel presupposto per avere il ricorrente cessato l'attività commerciale già nel 2017.
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. L., nella sentenza n. 8651 del 12.04.2010, secondo cui "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma….”.
Non costituisce eccezione a tale principio la previsione della obbligatoria denuncia della modifica delle condizioni di rischio ed anche della cessazione di cui all'articolo 12 comma 3 T.U. 1124/1965 in tema di premio assicurativo dovuto dai datori di lavoro all' e riguardante, peraltro, i datori CP_1
di lavoro.
Sulla base delle superiori considerazioni, non essendo stato provato dall' (sul quale ricadeva CP_1 il relativo onere) il presupposto costitutivo della pretesa previdenziale, ed avendo anzi l' CP_2 ammesso l'insussistenza di quel presupposto, ove non fosse stato necessario dichiarare cessata la materia del contendere, l'opposizione sarebbe stata accolta e la cartella sarebbe stata annullata.
6. Quanto alle spese di lite, va osservato che, nonostante la virtuale soccombenza dell' , la CP_1 circostanza che l' abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'altra parte, provvedendo CP_2
a sgravare il ruolo in autotutela prima dell'udienza di discussione, vale, nel caso di specie, a far ritenere la ricorrenza dei motivi di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per compensarle nei limiti di ½, il restante mezzo -che si liquida come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022- dovendosi far gravare sull' . Ed infatti l'iniziativa assunta CP_1 dall' in autotutela appare evidentemente influenzata dai puntuali rilievi difensivi svolti dal CP_1
procuratore della parte ricorrente, avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non disponeva di elementi utili a supportare la pretesa creditoria avanzata ab origine. E se non può ritenersi trascurabile che il ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati
3 dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria, neppure può negarsi rilievo al dato che, proprio in quanto non idoneo, quell'atto è stato eliminato con prontezza dall'Istituto resistente attivando i propri poteri autoritativi prima dell'udienza di discussione. Pertanto, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali, ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per avere tutela.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2947/2023 R.G., promossa da nei confronti dell' ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, Parte_1 CP_1
così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa di cui alla cartella numero
29320220060239230000.
Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del giudizio in misura CP_1 Parte_1
pari ad ½ che, per tale frazione, liquida in misura pari ad € 124,75, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge. Compensa il restante mezzo delle spese.
Così deciso in Catania l'8 febbraio 2024
Il giudice del lavoro
dr. Patrizia Mirenda
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