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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1251/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in SCHIO, VIA BACCARINI n. 2, con il patrocinio degli avv.ti VIERO FEDERICO e DAL ZOTTO OTELLO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
, CP_2
pagina 1 di 14 (C.F. ) C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliati in VICENZA, VIA BATTAGLIONE VAL CHIESE n. 10,
con il patrocinio dell'avv. ZANNI MONICA.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 6101/242, pubblicata in data
19.6.24.
Conclusioni della appellante:
Nel merito
1) In parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza il 19.06.2024 e notificata il 20.06.2024, nell'ambito del procedimento n. 1025/2024 R.G., disporsi la liquidazione delle spese di lite in favore di parte appellante, in coerenza alla nota spese versata agli atti.
2) In via del tutto subordinata, in caso di valutazione di merito sulla soccombenza in primo grado, condannare la parte appellata al pagamento delle spese di lite, in coerenza alla nota spese versata agli atti.
3) Spese e compensi (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014)
di giudizio integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
Conclusioni degli appellati:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 14 Con ricorso ex art. 447 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Vicenza, , Parte_1
premettendo che le era stato notificato da e il decreto CP_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 2256/2023, in forza del quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 3.750,00, oltre ad interessi e spese di procedura, asseritamente dovuta in relazione al mancato pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo di un immobile locatole dai medesimi dalla scadenza del contratto di locazione, e cioè dal giugno 2022, al momento dell'esecuzione dello sfratto, compiuto nell'agosto 2023,
proponeva opposizione avverso il menzionato provvedimento monitorio chiedendo, tra le altre cose, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex art. 649 cpc,
la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto opposto nonché di intervenuta cessazione della materia del contendere ovvero di inesigibilità del credito azionato ex
adverso, se del caso previa riunione del procedimento così incardinato a quello connesso rubricato sub n. 227/2024 R.G., eccependo:
- essere stato emesso il decreto impugnato al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 664
cpc,
- trattarsi di credito il cui importo era già stato da ella posto in compensazione,
nell'ambito dell'altra procedura più sopra indicata, azionata per ottenere il pagamento di una maggior somma da lei vantata ad altro titolo nei confronti degli ingiungenti.
Costituitisi in giudizio, e , preso atto delle difese svolte dalla CP_2 Controparte_1
opponente, dichiaravano di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto, chiedendo venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A fronte di tale determinazione l'opponente, ritenuto essersi in presenza di una rinuncia agli atti effettuata ai sensi dell'art. 306 cpc dalla parte attrice sostanziale, intervenuta pagina 3 di 14 dopo l'istaurazione del giudizio di opposizione, dichiarava di accettarla previa peraltro liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
Gli opposti, al contrario, ribadivano doversi procedere alla integrale compensazione delle competenze legali in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale di Vicenza definiva quindi la causa emettendo ordinanza di estinzione del giudizio nell'ambito della quale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite osservando:
- che il procedimento di opposizione rappresenta uno sviluppo, sebbene meramente eventuale, della fase monitoria, nel quale è devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso,
- che in esso l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla controparte,
- che, pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo al creditore opposto la prova piena del credito azionato,
- che nel caso di specie l'opposta aveva pacificamente riconosciuto siccome dovute le somme richieste in via monitoria a titolo di indennità di occupazione, avendole fatte oggetto di una eccezione di compensazione in altro procedimento pendente tra le medesime parti,
- che, pertanto, gli ingiungenti non potevano ritenersi soccombenti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata ordinanza ha proposto gravame l'originaria opponente formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
pagina 4 di 14 Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne hanno comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi all'assegnazione del fascicolo ed alla nomina del relatore, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 15 gennaio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti pagina 5 di 14 rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Sempre in via preliminare va poi riscontrata l'ammissibilità del gravame sotto un ulteriore profilo, riconoscendosi che l'ordinanza con cui il giudice dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio e dispone la compensazione delle spese di lite anziché la mera liquidazione delle stesse – non limitandosi a prendere atto della rinuncia e dell'accettazione ma risolvendo la controversia sull'esistenza stessa dei presupposti dell'estinzione – ha valore di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, in quanto provvedimento assunto nel contrasto delle parti e fuori dal paradigma di cui all'art. 306 cpc (Cass.
9.11.21 n.32771, 14.12.09 n. 26210 e 10.10.06 n. 21707).
3.3 Venendo allora al merito delle questioni, si osserva come, con il primo motivo d'appello, la deduca l'errata applicazione alla fattispecie dell'art. 306 cpc Pt_1
rilevando che, poiché gli opposti avevano rinunciato al decreto ingiuntivo e richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ella aveva a sua volta dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, sussistevano allora i presupposti per dare applicazione al quarto comma dell'art. 306 cpc, in forza del quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo intervenuto tra le medesime, in assenza del quale non sussiste alcun potere in capo al giudice di procedere alla compensazione delle stesse. Sicché, nel caso di specie, il giudice di primo grado avrebbe esorbitato rispetto alle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento.
Il motivo è infondato.
L'operatività dell'art. 306 cpc è, invero, subordinata al ricorrere di una espressa rinuncia pagina 6 di 14 agli atti del giudizio ad opera di una delle parti costituite. Nel caso di specie, peraltro, i convenuti opposti, da considerarsi attori sostanziali nel giudizio a cognizione piena di opposizione al decreto ingiuntivo, si sono limitati a rinunciare a quest'ultimo sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, chiedendo che la causa venisse quindi definita con l'emissione di un provvedimento volto ad accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cioè di una circostanza che, secondo la Suprema Corte,
costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale,
allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio e del quale le parti abbiano dato atto al giudice (Cass. 22.5.06 n. 11931).
Situazione, questa, che – non essendo paragonabile al venir meno della pretesa azionata per impulso della parte attrice – preclude allora l'applicabilità alla fattispecie della norma sopra richiamata, la quale deve, del tutto conseguentemente, ritenersi erroneamente invocata dalla odierna appellante.
3.4 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole invece della circostanza che il Tribunale di Vicenza l'abbia ritenuta soccombente basandosi sulla mera circostanza per cui ella avrebbe riconosciuto la debenza del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto, senza peraltro considerare che lo stesso doveva in realtà ritenersi inesigibile a fronte del proprio maggior credito di € 16.600,00, in relazione al quale aveva agito nei confronti degli ingiungenti sempre avanti al Tribunale di Vicenza, nell'ambito di una causa poi conclusasi con l'accoglimento della proprie domande.
Di tal che, quand'anche si fosse voluta pronunciare sentenza dichiarativa della pagina 7 di 14 intervenuta cessazione della materia del contendere, in ogni caso si sarebbero comunque dovute porre a carico dei le spese di lite, in quanto virtualmente soccombenti. CP_1
Il motivo è fondato.
Sotto un primo profilo, anche alla luce di quanto più sopra precisato sub paragrafo 3.3,
va innanzi tutto rilevato che la pronuncia di declaratoria dell'estinzione del giudizio pronunciata dal giudice di primo grado non può di per sé ritenersi complessivamente errata giacché, sebbene nella fattispecie non ricorrano come già detto i presupposti di operatività dell'art. 306 cpc, è pur vero che, secondo la Suprema Corte, anche l'istituto della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714).
Situazione questa, tra l'altro, che non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, anzi, rilevabile d'ufficio da parte del giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass.
7.3.06 n. 4883).
Sicché il capo del dispositivo ove si pronuncia l'estinzione del giudizio può essere considerato corretto, sebbene non correlato all'ipotesi disciplinata dall'art. 306 cpc ma a quella relativa alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sotto un secondo profilo va, invece, rilevato che a tale ultimo tipo di situazione processuale non osta la perdurante esistenza di una posizione di conflittualità in ordine pagina 8 di 14 alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271). A fronte del quale rilievo non può allora sic et
simpliciter ritenersi erronea la determinazione assunta nel caso di specie dal giudice di prime cure dal momento che, vertendosi appunto nel caso di specie in presenza di un sopravvenuto venir meno delle ragioni di merito della controversia in ragione di eventi sopravvenuti, ben competeva allo stesso di valutare a carico di quale delle parti le spese di lite dovessero gravare, non essendo tenuto a fare applicazione dell'automatico principio di liquidazione sancito dall'art. 306 cpc.
Resta peraltro possibile in questa sede, a fronte del gravame proposto dalla , di Pt_1
valutare la fondatezza della determinazione così assunta.
In proposito, una volta osservato:
- che con missiva datata 24.10.23 la invitava i alla stipulazione di una Pt_1 CP_1
convenzione di negoziazione assistita nell'ambito della quale preannunciava l'esperimento di un'azione volta ad ottenere la restituzione dell'importo di €
16.600,00, dando sin da allora atto della propria disponibilità a compensare il proprio maggior credito con la somma viceversa loro dovuta a titolo di canoni di locazione già scaduti e di spese di esecuzione dello sfratto (doc. 13 opponente),
- che l'avv. Zanni rispondeva con PEC del 21.11.23 confermando “la volontà positiva dei miei clienti (n.d.r. i ) di adesione alla negoziazione assistita” così CP_1
proposta (doc. 14 opponente)
- che, ciò nonostante ed in palese mala fede, procedeva in pari data a predisporre ricorso per decreto ingiuntivo relativo all'importo di € 3.750,00 (doc. A opponente),
pagina 9 di 14 - che dopo l'invio da parte del legale della di una bozza di convenzione in data Pt_1
24.11.23 (doc. 15 opponente), nessuna risposta giungeva a cura della controparte,
sicché l'avv. Viero, con PEC del 14.1.24, faceva presente di essere stato incaricato di procedere giudizialmente (doc. 16 opponente),
- che, nel frattempo:
o il Tribunale di Vicenza aveva emesso in data 18.12.23 il provvedimento monitorio richiesto dai locatori per la cifra sopra indicata, oltre interessi e spese di procedura (doc. A opponente),
o in allegato ad una memoria datata 8.1.24, depositata dall'avv. Zanni
nell'ambito di una procedura di correzione di errore materiale, lo stesso aveva provveduto a depositare il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo ottenuti dal Tribunale di Vicenza (doc. 18 opponente),
- che con atto di citazione datato 16.1.24 e notificato alle controparti il successivo 18
e 20.1.24 la azionava infine la domanda di condanna delle controparti al Pt_1
versamento del complessivo importo di € 16.660,00, dando contestualmente atto di invocare la compensazione di tale importo con quello minore vantato dai CP_1
per € 4.500,00 (relativi ai canoni non pagati da giugno 2022 a novembre 2023), oltre le spese di esecuzione dello sfratto per finita locazione,
- che i locatori provvedevano quindi a notificare il decreto ingiuntivo alla in Pt_1
data 1.2.24,
non vi è chi non veda come gli odierni appellanti debbano essere considerati virtualmente soccombenti.
pagina 10 di 14 Ed invero, ove si consideri che a mente del disposto dell'art.1242 cc la compensazione estingue i rispettivi debiti dal giorno della loro coesistenza, appare allora evidente come il credito vantato dai locatori dovesse considerarsi già estinto nel momento in cui gli stessi si determinavano a notificare il decreto ingiuntivo alla controparte, che aveva a quell'epoca già manifestato nell'ambito dell'atto di citazione di cui sopra l'intento di avvalersi della compensazione, la quale presuppone pur sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere, esercitando il correlato diritto potestativo in forza di una libera valutazione del proprio interesse all'adempimento (Cass.
2.10.18 n. 23948).
Il che fondava nel merito la proposizione dell'opposizione e legittimava quindi la opponente a vedersi rifondere le spese legali relative al giudizio così infondatamente instaurato da parte degli ingiungenti in relazione ad un credito già venuto meno, che risultano di conseguenza virtualmente soccombenti in giudizio.
Né, d'altro canto, può giungersi ad una diversa conclusione opinando che il decreto ingiuntivo veniva comunque emesso prima della notifica dell'atto di citazione predisposto dalla essendo incontestabile, a mente del disposto del terzo comma Pt_1
dell'art. 643 cpc, che solo la notificazione del provvedimento monitorio determina la pendenza della relativa lite.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui pagina 11 di 14 onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché
la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.100,01 ed € 5.200,00,
- del fatto che in entrambi i gradi di giudizio la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 850,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.923,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 425,00
Fase introduttiva I^ grado € 425,00
Totale € 850,00
Fase di studio II^ grado € 536,00
Fase introduttiva II^ grado € 536,00
pagina 12 di 14 Fase decisionale II^ grado € 851,00
Totale € 1.923,00
E poiché appare altresì evidente che gli ingiungenti hanno agito in palese e censurabile mala fede, notificando il decreto ingiuntivo pur dopo essere stati posti a conoscenza del fatto che controparte riconosceva l'esistenza del loro controcredito, invocandone la compensazione, ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc per procedere d'ufficio alla condanna dei medesimi al pagamento dell'importo equitativamente determinato di € 1.386,50, pari alla metà dell'ammontare delle spese legali dei due gradi di un giudizio che si sarebbe certamente potuto evitare adottando una condotta più specchiata, avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale,
dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza
(Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie ha ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 6101/242, pubblicata in data 19.6.24, che per il resto conferma:
1) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese pagina 13 di 14 processuali del primo grado che liquida in € 850,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, dichiaratisi procuratori antistatari;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali del secondo grado che liquida in € 1.923,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, dichiaratisi procuratori antistatari;
3) condanna la parte appellata a pagare in favore della appellante l'importo di €
1.386,50 ex art. 96, ultimo comma, cpc.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1251/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in SCHIO, VIA BACCARINI n. 2, con il patrocinio degli avv.ti VIERO FEDERICO e DAL ZOTTO OTELLO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
, CP_2
pagina 1 di 14 (C.F. ) C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliati in VICENZA, VIA BATTAGLIONE VAL CHIESE n. 10,
con il patrocinio dell'avv. ZANNI MONICA.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 6101/242, pubblicata in data
19.6.24.
Conclusioni della appellante:
Nel merito
1) In parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza il 19.06.2024 e notificata il 20.06.2024, nell'ambito del procedimento n. 1025/2024 R.G., disporsi la liquidazione delle spese di lite in favore di parte appellante, in coerenza alla nota spese versata agli atti.
2) In via del tutto subordinata, in caso di valutazione di merito sulla soccombenza in primo grado, condannare la parte appellata al pagamento delle spese di lite, in coerenza alla nota spese versata agli atti.
3) Spese e compensi (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014)
di giudizio integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
Conclusioni degli appellati:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 14 Con ricorso ex art. 447 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Vicenza, , Parte_1
premettendo che le era stato notificato da e il decreto CP_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 2256/2023, in forza del quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 3.750,00, oltre ad interessi e spese di procedura, asseritamente dovuta in relazione al mancato pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo di un immobile locatole dai medesimi dalla scadenza del contratto di locazione, e cioè dal giugno 2022, al momento dell'esecuzione dello sfratto, compiuto nell'agosto 2023,
proponeva opposizione avverso il menzionato provvedimento monitorio chiedendo, tra le altre cose, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex art. 649 cpc,
la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto opposto nonché di intervenuta cessazione della materia del contendere ovvero di inesigibilità del credito azionato ex
adverso, se del caso previa riunione del procedimento così incardinato a quello connesso rubricato sub n. 227/2024 R.G., eccependo:
- essere stato emesso il decreto impugnato al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 664
cpc,
- trattarsi di credito il cui importo era già stato da ella posto in compensazione,
nell'ambito dell'altra procedura più sopra indicata, azionata per ottenere il pagamento di una maggior somma da lei vantata ad altro titolo nei confronti degli ingiungenti.
Costituitisi in giudizio, e , preso atto delle difese svolte dalla CP_2 Controparte_1
opponente, dichiaravano di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto, chiedendo venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A fronte di tale determinazione l'opponente, ritenuto essersi in presenza di una rinuncia agli atti effettuata ai sensi dell'art. 306 cpc dalla parte attrice sostanziale, intervenuta pagina 3 di 14 dopo l'istaurazione del giudizio di opposizione, dichiarava di accettarla previa peraltro liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
Gli opposti, al contrario, ribadivano doversi procedere alla integrale compensazione delle competenze legali in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale di Vicenza definiva quindi la causa emettendo ordinanza di estinzione del giudizio nell'ambito della quale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite osservando:
- che il procedimento di opposizione rappresenta uno sviluppo, sebbene meramente eventuale, della fase monitoria, nel quale è devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso,
- che in esso l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla controparte,
- che, pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo al creditore opposto la prova piena del credito azionato,
- che nel caso di specie l'opposta aveva pacificamente riconosciuto siccome dovute le somme richieste in via monitoria a titolo di indennità di occupazione, avendole fatte oggetto di una eccezione di compensazione in altro procedimento pendente tra le medesime parti,
- che, pertanto, gli ingiungenti non potevano ritenersi soccombenti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata ordinanza ha proposto gravame l'originaria opponente formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
pagina 4 di 14 Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne hanno comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi all'assegnazione del fascicolo ed alla nomina del relatore, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 15 gennaio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti pagina 5 di 14 rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Sempre in via preliminare va poi riscontrata l'ammissibilità del gravame sotto un ulteriore profilo, riconoscendosi che l'ordinanza con cui il giudice dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio e dispone la compensazione delle spese di lite anziché la mera liquidazione delle stesse – non limitandosi a prendere atto della rinuncia e dell'accettazione ma risolvendo la controversia sull'esistenza stessa dei presupposti dell'estinzione – ha valore di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, in quanto provvedimento assunto nel contrasto delle parti e fuori dal paradigma di cui all'art. 306 cpc (Cass.
9.11.21 n.32771, 14.12.09 n. 26210 e 10.10.06 n. 21707).
3.3 Venendo allora al merito delle questioni, si osserva come, con il primo motivo d'appello, la deduca l'errata applicazione alla fattispecie dell'art. 306 cpc Pt_1
rilevando che, poiché gli opposti avevano rinunciato al decreto ingiuntivo e richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ella aveva a sua volta dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, sussistevano allora i presupposti per dare applicazione al quarto comma dell'art. 306 cpc, in forza del quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo intervenuto tra le medesime, in assenza del quale non sussiste alcun potere in capo al giudice di procedere alla compensazione delle stesse. Sicché, nel caso di specie, il giudice di primo grado avrebbe esorbitato rispetto alle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento.
Il motivo è infondato.
L'operatività dell'art. 306 cpc è, invero, subordinata al ricorrere di una espressa rinuncia pagina 6 di 14 agli atti del giudizio ad opera di una delle parti costituite. Nel caso di specie, peraltro, i convenuti opposti, da considerarsi attori sostanziali nel giudizio a cognizione piena di opposizione al decreto ingiuntivo, si sono limitati a rinunciare a quest'ultimo sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, chiedendo che la causa venisse quindi definita con l'emissione di un provvedimento volto ad accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cioè di una circostanza che, secondo la Suprema Corte,
costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale,
allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio e del quale le parti abbiano dato atto al giudice (Cass. 22.5.06 n. 11931).
Situazione, questa, che – non essendo paragonabile al venir meno della pretesa azionata per impulso della parte attrice – preclude allora l'applicabilità alla fattispecie della norma sopra richiamata, la quale deve, del tutto conseguentemente, ritenersi erroneamente invocata dalla odierna appellante.
3.4 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole invece della circostanza che il Tribunale di Vicenza l'abbia ritenuta soccombente basandosi sulla mera circostanza per cui ella avrebbe riconosciuto la debenza del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto, senza peraltro considerare che lo stesso doveva in realtà ritenersi inesigibile a fronte del proprio maggior credito di € 16.600,00, in relazione al quale aveva agito nei confronti degli ingiungenti sempre avanti al Tribunale di Vicenza, nell'ambito di una causa poi conclusasi con l'accoglimento della proprie domande.
Di tal che, quand'anche si fosse voluta pronunciare sentenza dichiarativa della pagina 7 di 14 intervenuta cessazione della materia del contendere, in ogni caso si sarebbero comunque dovute porre a carico dei le spese di lite, in quanto virtualmente soccombenti. CP_1
Il motivo è fondato.
Sotto un primo profilo, anche alla luce di quanto più sopra precisato sub paragrafo 3.3,
va innanzi tutto rilevato che la pronuncia di declaratoria dell'estinzione del giudizio pronunciata dal giudice di primo grado non può di per sé ritenersi complessivamente errata giacché, sebbene nella fattispecie non ricorrano come già detto i presupposti di operatività dell'art. 306 cpc, è pur vero che, secondo la Suprema Corte, anche l'istituto della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714).
Situazione questa, tra l'altro, che non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, anzi, rilevabile d'ufficio da parte del giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass.
7.3.06 n. 4883).
Sicché il capo del dispositivo ove si pronuncia l'estinzione del giudizio può essere considerato corretto, sebbene non correlato all'ipotesi disciplinata dall'art. 306 cpc ma a quella relativa alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sotto un secondo profilo va, invece, rilevato che a tale ultimo tipo di situazione processuale non osta la perdurante esistenza di una posizione di conflittualità in ordine pagina 8 di 14 alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271). A fronte del quale rilievo non può allora sic et
simpliciter ritenersi erronea la determinazione assunta nel caso di specie dal giudice di prime cure dal momento che, vertendosi appunto nel caso di specie in presenza di un sopravvenuto venir meno delle ragioni di merito della controversia in ragione di eventi sopravvenuti, ben competeva allo stesso di valutare a carico di quale delle parti le spese di lite dovessero gravare, non essendo tenuto a fare applicazione dell'automatico principio di liquidazione sancito dall'art. 306 cpc.
Resta peraltro possibile in questa sede, a fronte del gravame proposto dalla , di Pt_1
valutare la fondatezza della determinazione così assunta.
In proposito, una volta osservato:
- che con missiva datata 24.10.23 la invitava i alla stipulazione di una Pt_1 CP_1
convenzione di negoziazione assistita nell'ambito della quale preannunciava l'esperimento di un'azione volta ad ottenere la restituzione dell'importo di €
16.600,00, dando sin da allora atto della propria disponibilità a compensare il proprio maggior credito con la somma viceversa loro dovuta a titolo di canoni di locazione già scaduti e di spese di esecuzione dello sfratto (doc. 13 opponente),
- che l'avv. Zanni rispondeva con PEC del 21.11.23 confermando “la volontà positiva dei miei clienti (n.d.r. i ) di adesione alla negoziazione assistita” così CP_1
proposta (doc. 14 opponente)
- che, ciò nonostante ed in palese mala fede, procedeva in pari data a predisporre ricorso per decreto ingiuntivo relativo all'importo di € 3.750,00 (doc. A opponente),
pagina 9 di 14 - che dopo l'invio da parte del legale della di una bozza di convenzione in data Pt_1
24.11.23 (doc. 15 opponente), nessuna risposta giungeva a cura della controparte,
sicché l'avv. Viero, con PEC del 14.1.24, faceva presente di essere stato incaricato di procedere giudizialmente (doc. 16 opponente),
- che, nel frattempo:
o il Tribunale di Vicenza aveva emesso in data 18.12.23 il provvedimento monitorio richiesto dai locatori per la cifra sopra indicata, oltre interessi e spese di procedura (doc. A opponente),
o in allegato ad una memoria datata 8.1.24, depositata dall'avv. Zanni
nell'ambito di una procedura di correzione di errore materiale, lo stesso aveva provveduto a depositare il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo ottenuti dal Tribunale di Vicenza (doc. 18 opponente),
- che con atto di citazione datato 16.1.24 e notificato alle controparti il successivo 18
e 20.1.24 la azionava infine la domanda di condanna delle controparti al Pt_1
versamento del complessivo importo di € 16.660,00, dando contestualmente atto di invocare la compensazione di tale importo con quello minore vantato dai CP_1
per € 4.500,00 (relativi ai canoni non pagati da giugno 2022 a novembre 2023), oltre le spese di esecuzione dello sfratto per finita locazione,
- che i locatori provvedevano quindi a notificare il decreto ingiuntivo alla in Pt_1
data 1.2.24,
non vi è chi non veda come gli odierni appellanti debbano essere considerati virtualmente soccombenti.
pagina 10 di 14 Ed invero, ove si consideri che a mente del disposto dell'art.1242 cc la compensazione estingue i rispettivi debiti dal giorno della loro coesistenza, appare allora evidente come il credito vantato dai locatori dovesse considerarsi già estinto nel momento in cui gli stessi si determinavano a notificare il decreto ingiuntivo alla controparte, che aveva a quell'epoca già manifestato nell'ambito dell'atto di citazione di cui sopra l'intento di avvalersi della compensazione, la quale presuppone pur sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere, esercitando il correlato diritto potestativo in forza di una libera valutazione del proprio interesse all'adempimento (Cass.
2.10.18 n. 23948).
Il che fondava nel merito la proposizione dell'opposizione e legittimava quindi la opponente a vedersi rifondere le spese legali relative al giudizio così infondatamente instaurato da parte degli ingiungenti in relazione ad un credito già venuto meno, che risultano di conseguenza virtualmente soccombenti in giudizio.
Né, d'altro canto, può giungersi ad una diversa conclusione opinando che il decreto ingiuntivo veniva comunque emesso prima della notifica dell'atto di citazione predisposto dalla essendo incontestabile, a mente del disposto del terzo comma Pt_1
dell'art. 643 cpc, che solo la notificazione del provvedimento monitorio determina la pendenza della relativa lite.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui pagina 11 di 14 onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché
la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.100,01 ed € 5.200,00,
- del fatto che in entrambi i gradi di giudizio la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 850,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.923,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 425,00
Fase introduttiva I^ grado € 425,00
Totale € 850,00
Fase di studio II^ grado € 536,00
Fase introduttiva II^ grado € 536,00
pagina 12 di 14 Fase decisionale II^ grado € 851,00
Totale € 1.923,00
E poiché appare altresì evidente che gli ingiungenti hanno agito in palese e censurabile mala fede, notificando il decreto ingiuntivo pur dopo essere stati posti a conoscenza del fatto che controparte riconosceva l'esistenza del loro controcredito, invocandone la compensazione, ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc per procedere d'ufficio alla condanna dei medesimi al pagamento dell'importo equitativamente determinato di € 1.386,50, pari alla metà dell'ammontare delle spese legali dei due gradi di un giudizio che si sarebbe certamente potuto evitare adottando una condotta più specchiata, avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale,
dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza
(Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie ha ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 6101/242, pubblicata in data 19.6.24, che per il resto conferma:
1) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese pagina 13 di 14 processuali del primo grado che liquida in € 850,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, dichiaratisi procuratori antistatari;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali del secondo grado che liquida in € 1.923,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, dichiaratisi procuratori antistatari;
3) condanna la parte appellata a pagare in favore della appellante l'importo di €
1.386,50 ex art. 96, ultimo comma, cpc.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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