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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11.2.2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2750/2024 vertente
(avv.to Murineddu) Parte_1 APPELLANTE
E
(avv.to Scarlato) Controparte_1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4085/2024 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale di Roma, rigettava la domanda, proposta CP_ da nei confronti dell volta a far dichiarare il suo diritto al ricalcolo della Parte_1 base di calcolo della quota B nella liquidazione della pensione di anzianità secondo i parametri indicati, con conseguente condanna dell CP_1 Il ha proposto appello, mentre l si è costituito opponendosi. Pt_1 CP_1 Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale. Con l'atto d'appello, censura la sentenza del Tribunale di Roma per Parte_1
“violazione e / o falsa applicazione dell'art. 12 del decreto del presidente della repubblica n. 1420 del 31 dicembre 1971; dell'articolo 12 del decreto legislativo 503/1992; degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997”. L'appello è infondato. Si dà atto che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c,p,c, richiamando il precedente pronunciamento di questa Corte reso all'udienza del 19.3.2024. Si controverte qui unicamente sull'interpretazione della normativa di riferimento in ordine CP_ alla corretta quantificazione della quota B, operata dall riguardo alla pensione di anzianità di cui è titolare l'odierna parte ricorrente in riassunzione, ex lavoratore dello spettacolo (non essendo qui in contestazione il calcolo per la quota A relativa agli anni di anzianità contributiva ante 1/1/1993, correttamente effettuato interamente dall in CP_1 base alla normativa di cui al d.P.R. n. 1420/1971, come modificata dal d.lgs. n. 182/1997, che prevede un tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile pari a £ 315.000 rivalutate anno per anno). Al riguardo, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno concordemente opinato che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della quota A del trattamento di quiescenza, mentre non sarebbe più vigente per la quota B, regolata dai nuovi criteri fissati dal d.lgs. n. 182/1997. Tuttavia, la Corte di Cassazione, andando di contrario avviso, ha affermato il seguente principio di diritto: “nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31/12/1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. 31/12/1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 30/4/1997, n. 182”, aggiungendo che “tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo”, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a CP_ quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l Questo Collegio non può che uniformarsi all'orientamento espresso, di recente, dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, a confutazione della tesi sostenuta costantemente da questa Corte territoriale sul punto (v., dapprima, come leading case, Cass., sez. lav., 9/12/2022, n. 36056; sull'abbrivio di quest'ultima, v., ex multis, Cass., sez. lav., nn. 36641, 36644 e 36646 del 14/12/2022; Cass., sez. lav., nn. 36945, 36946 e 36947 del 16/12/2022; Cass., sez. lav., n. 37043 del 17/12/2022; Cass., sez. lav., n. 38016, 38017 e 38018 del 29/12/2022; tutte con identiche argomentazioni, che vengono qui di seguito riportate, cui adde, più di recente, Cass., sez. lav., nn. 867, 868, 869 e 870 del 13/1/2023, nonché Cass., sez. lav., nn. 8734, 8742, 8748, 8755, 8771 e 8792 del 28/3/2023). Si trattava di pronunciarsi su una questione nuova, relativa ai trattamenti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello CP_ spettacolo;
tale Gestione è stata istituita presso l che è subentrato all
[...]
per i lavoratori dello spettacolo (LS), in virtù dell'art. 21 del Controparte_2 decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011. In particolare, si trattava di determinare i trattamenti di cui sopra, che si compongono di una quota A e di una quota B, nei termini delineati dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, come cardine della normativa applicabile al caso di specie. Nello specifico, la quota A corrisponde “all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile” (art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992). Per quantificare l'importo annuo della pensione relativa a tale quota, riguardo ai lavoratori dello spettacolo, si applica il 2% “al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima” (art. 12, comma 1, d.P.R. n. 1420/1971). La retribuzione giornaliera pensionabile, assunta a parametro di riferimento, è costituita “dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa” (art. 12, comma 2, d.P.R. n. 1420/1971), ed è rivalutata sulla base della variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita, solo fino al quinto anno che precede la decorrenza della pensione (art. 12, comma 3). La quota B corrisponde, invece, “all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993”, trattamento liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal d.lgs. n. 503/1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (art. 13, lett. b, citato decreto legislativo). La retribuzione giornaliera pensionabile, per la quota in esame, è variamente modulata nei tre gruppi in cui i lavoratori dello spettacolo risultano oggi suddivisi. Per il gruppo A, composto dai lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 182/1997), la retribuzione giornaliera pensionabile “è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione” (art. 3, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 182/1997); la media è calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere, che equivalgono a 1.900 a decorrere dall'1/1/1998 (tabella B, allegata al d.lgs. n. 182/1997), in riferimento alle migliori tra quelle accreditate;
le retribuzioni sono rivalutate secondo meccanismi diversi, a seconda che riguardino periodi anteriori o posteriori all'1/1/1993 (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 182/1997, che richiama, rispettivamente, i criteri dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 1420/1971 e, per i periodi più recenti, art. 7, comma 4, d.lgs. n. 503/1992). Identica è la disciplina della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori del gruppo B e del gruppo C: gli uni prestano attività artistica o tecnica a tempo determinato al di fuori delle ipotesi di diretta connessione con la produzione e la realizzazione di spettacoli, mentre gli altri prestano attività a tempo indeterminato;
in ambedue i casi, “la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione” (art. 3, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 182/1997); la media è calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere, pari a 2.600 per il gruppo B, a decorrere dall'1/1/2000, ed a 3.120 per il gruppo C, a far tempo dall'1/1/2002 (v. la già citata tabella B); anche tali retribuzioni sono assoggettate a rivalutazione, nei termini tratteggiati dal predetto art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 182/1997. Per effetto delle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 182/1997, l'assetto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è stato adeguato al nuovo sistema contributivo di calcolo delle pensioni, fondato sul totale dei contributi versati dal lavoratore nel corso della propria vita lavorativa, rivalutati nel corso del tempo. A fronte di un'anzianità assicurativa e contributiva che, alla data del 31/12/1995, ammonti ad almeno 18 anni interi, la pensione è liquidata integralmente secondo il sistema retributivo (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 182/1997); quando l'anzianità assicurativa e contributiva sia inferiore, “la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335” (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 182/1997). La pensione è, dunque, determinata dalla somma: “a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) dalla quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”. Esula dal tema del decidere la disciplina applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo dopo il 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva a quella data (art. 3, comma 7, d.lgs. n. 182/1997): tali lavoratori beneficiano, infatti, di una pensione di vecchiaia, liquidata per intero secondo il sistema contributivo. Al tema del decidere sono estranee, ratione temporis, anche le innovazioni introdotte dall'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, che ha esteso l'applicazione del sistema contributivo a tutte le anzianità contributive maturate a decorrere dall'1/1/2012. Come sopra anticipato, l'odierno thema decidendum concerne soltanto la determinazione - non della quota A, correlata agli anni di anzianità contributiva antecedenti all'1/1/1993, bensì - della quota B, corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi a tale data: in particolare, la disputa verte sul permanere, anche per la quota B, del limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, tale disposizione prevede che “[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000”; limite che, a decorrere dall'1/1/1998, “è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat”. In questa sede, non viene in rilievo il profilo del superamento del diverso limite alla retribuzione annua pensionabile (art. 21, comma 6, legge n. 67/1988), applicabile anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti inizialmente gestita dall'LS, in base alla normativa di interpretazione autentica dettata dall'art. 5 del decreto-legge n. 11/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70/1993. La sentenza di appello rileva che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opera per la sola quota A, mentre il limite in esame non sarebbe più in vigore per la quota B della pensione, liquidata secondo il criterio del pro-rata, riconducendo la fattispecie all'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, che regola il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della “quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992”. Il legislatore dispone che si applichi un'aliquota di rendimento annuo del 2% “sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312” (art. 4, comma 8, primo periodo, d.lgs. n. 182/1997). Quanto alle quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite, esse “sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” (art. 4, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 182/1997). Ad avviso del giudice del gravame, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997 sarebbe, quindi, nuova ed autosufficiente, e non recherebbe alcun rinvio al tetto della retribuzione giornaliera pensionabile. Si assume, in particolare, che l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, nel richiamare l'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, menzioni le sole aliquote di rendimento di cui al comma 1, senza fare parola dei limiti enunciati soltanto nel comma 2. Secondo il Supremo Collegio, invece, gli argomenti, su cui si incardina il ragionamento della sentenza della Corte territoriale capitolina, prestano il fianco a varie censure, atteso che
“molteplici e concordanti sono gli indici, di carattere tanto letterale quanto sistematico, che confermano la perdurante operatività del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la quota B della pensione”. In chiave ricostruttiva, occorre ponderare, in primo luogo, la mancanza di un'abrogazione espressa;
il massimale di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 è rimasto inalterato nell'avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale, che hanno investito anche il settore dei lavoratori dello spettacolo;
tale limite, che si correla in linea generale ad “una politica di contenimento della spesa pubblica” ed alle esigenze di “risanamento delle gestioni previdenziali” (v. Corte Cost. n. 173/1986, punto 10 del considerato in diritto), è l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore e costituisce il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi;
riguardo alla disciplina dei lavoratori dello spettacolo, i giudici della Consulta hanno riconosciuto che compete al legislatore la facoltà di individuare, come base di calcolo della pensione, una misura della retribuzione, inferiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore (v. sent. n. 202/2008). Il d.lgs. n. 503/1992, nel tracciare quella linea di demarcazione tra la quota A e la quota B - che qui rileva - non incide sul limite oggi contestato. Neppure la legge n. 335/1995 abroga in maniera espressa il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile;
il legislatore, con l'art. 1, comma 22, ha conferito al Governo una delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici operanti presso l'LS, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: “a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1; c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1; d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati”. La legge n. 335/1995 ha demandato al Governo anche il compito di introdurre norme finalizzate a stabilire “requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività” (art. 2, comma 23, lett. a, legge n. 335/1995). Nessuna delle previsioni citate tocca quel massimale che la gravata sentenza ritiene implicitamente abrogato;
per la determinazione della quota B, la legge n. 335/1995 non rinnega la specialità dell'assetto preesistente, che ha, nel massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, uno snodo essenziale. Neppure nel d.lgs. n. 182/1997, si rinviene traccia di un esplicito superamento di tale regime per la quota B;
e su tale superamento non si sofferma neppure il dibattito parlamentare che ha accompagnato l'esame dello schema di tale decreto legislativo. Il legislatore, nell'alveo delle indicazioni della legge n. 335/1995, ha introdotto gradualmente il nuovo sistema contributivo, con modificazioni che si innestano sulla normativa previgente, senza alterarne le caratteristiche salienti con riguardo alla quota B. È, dunque, significativo il silenzio che il legislatore serba su un punto di rilievo capitale, e, dal succedersi degli interventi normativi, non si evince una scelta gravida di implicazioni, come l'abolizione, per la quota B, del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile. Né possono condurre a diverse conclusioni gli studi attuariali elaborati dall'LS: trattasi di documenti meramente interni, che neppure la sentenza impugnata accredita di un valore probante, per cui essi non possono far luce sulla ratio legis;
la “intenzione del legislatore” (art. 12 preleggi) deve essere individuata in chiave oggettiva sulla scorta del dato normativo in cui si estrinseca, sicché depositarie di tale intenzione non possono essere elaborazioni interne, eccentriche rispetto alla sede in cui la volontà del legislatore si forma e si manifesta. La pregnanza significativa della mancanza di un'abrogazione espressa si apprezza anche alla luce del modus procedendi del legislatore, che ha mostrato di privilegiare le innovazioni mirate della normativa antecedente. Il d.lgs. n. 182/1997 ha provveduto ad abrogare in maniera esplicita la normativa pregressa quando l'ha reputato necessario: l'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 182/1997 abroga ex professo l'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 1420/1971, relativo alla rivalsa delle imprese in materia di contributi. Per il personale che sia iscritto al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo dopo il 31/12/1995 o che abbia optato per l'applicazione del sistema contributivo, il d.lgs. n. 182/1997 detta una disciplina puntuale, che ridefinisce la retribuzione giornaliera di riferimento, pari al “massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312” (art. 1, comma 11). Riguardo alla quota B, il legislatore non abroga in maniera espressa l'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, né delinea una diversa disciplina, volta a regolare in maniera compiuta un elemento imprescindibile del regime previdenziale in esame;
il legislatore ha scelto, al contrario, di rimodulare in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile (art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997), senza alcuna specificazione volta a circoscrivere alla quota A l'operatività delle innovazioni. Rispetto ad una tecnica normativa che predilige le modificazioni espresse, sarebbe distonica la scelta di abrogare in maniera tacita una disciplina basilare, senza mai esternare tale volontà, né nel testo di legge, né nel dibattito che prelude alla sua approvazione;
in contrasto con le esigenze di certezza, preminenti nella materia previdenziale, un'innovazione di ragguardevole impatto sarebbe affidata alle controvertibili opzioni dell'interprete, chiamato a ravvisare, di volta in volta, i presupposti tipizzati dall'art. 15 delle preleggi. La mancanza di “una dichiarazione espressa del legislatore”, che abroghi una normativa dotata di primaria rilevanza, induce a valutare con rigore la configurabilità di un'abrogazione tacita;
a tal fine, sono indispensabili la “incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” o l'intervento di una nuova legge che regoli “l'intera materia già regolata dalla legge anteriore” (art. 15 preleggi), tuttavia, nessuno di tali presupposti si ravvisa nell'odierna fattispecie. Quanto all'incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni di legge, la Corte regolatrice ha affermato che “si verifica solo quando, tra le norme considerate, vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra” (v., ex multis, Cass. n. 29974/2022; Cass. n. 10053/2002; Cass. n. 1429/2002). Non milita a favore dell'incompatibilità tra nuova e pregressa normativa il mero riferimento dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 all'applicazione dell'aliquota del 2% “sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312”, atteso che tale riferimento ben si concilia, da un punto di vista logico e operativo, con il permanere del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito per i lavoratori dello spettacolo, in termini generali, dalla legge preesistente. L'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 modifica l'aliquota di rendimento per la determinazione del trattamento di quiescenza, senza dispensare dall'osservanza del tetto fissato dalla normativa previgente con riguardo al profilo specifico ed autonomo della retribuzione giornaliera pensionabile. Né giova obiettare che l'applicazione del “massimale pensionabile” anche alla quota B consenta di impiegare solo in parte la tabella del citato art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 e implichi l'irrilevanza della terza e della quarta aliquota di rendimento;
la tabella allegata al d.lgs. n. 503/1992 ha valenza generale e non è calibrata in via esclusiva sul regime del personale appartenente al settore dello spettacolo;
essa non può che operare nel rispetto dei limiti che tale regime contempla, in virtù della descritta disciplina speciale. Il medesimo inconveniente è stato segnalato anche riguardo all'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988, concernente, tra l'altro, la determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'LS (art. 5 decreto-legge n. 11/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70/1993); in forza della disposizione citata, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria in esame è computata secondo le aliquote decrescenti di cui alla tabella allegata;
la quota aggiuntiva così calcolata diviene parte integrante della pensione;
anche con riferimento a tale disciplina, strutturata in termini non dissimili rispetto a quella che qui rileva, si è osservato che, per i lavoratori CP_ assicurati presso l essa riceve piena applicazione, laddove, per i dipendenti in regime LS, le quote aggiuntive di pensione sono riconosciute soltanto fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera rivalutato in base all'indice Istat (v. Corte Cost. n. 202/2008, punto 1 del ritenuto in fatto). Tale elemento, tuttavia, non è valso ad escludere la necessità di applicare la disciplina generale dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988, nell'osservanza del limite specifico alla retribuzione giornaliera pensionabile posto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Anche da questo punto di vista, pertanto, non si possono trarre inferenze decisive dal fatto che alcune aliquote, nel caso concreto, siano inapplicabili. Né l'incompatibilità tra vecchia e nuova disciplina si può evincere dalla circostanza che la norma in esame richiami le sole aliquote di rendimento di cui al comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, senza rimandare ai “limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti” di cui al comma 2; l'enfasi sull'omesso richiamo non considera che sono indissolubilmente connesse le previsioni dei commi 1 e 2, riguardanti le aliquote di rendimento ed il modo in cui esse operano, entro i limiti alla retribuzione pensionabile specificamente ribaditi dal comma 2; quel che rileva è che il riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, comunque, non investe il distinto ed autonomo profilo del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito dalla normativa speciale del d.P.R. n. 1420/1971. Alla luce delle considerazioni svolte, non sussiste, dunque, quella palese antinomia che sola consente di ravvisare i presupposti di un'abrogazione tacita, in mancanza di un'espressa volontà del legislatore. L'abrogazione tacita non è suffragata neppure dall'art. 3 del d.lgs. n. 182/1997, che enuclea i criteri di individuazione delle giornate rilevanti, senza dispiegare alcun effetto sul diverso profilo del limite imposto alla retribuzione giornaliera pensionabile. La disposizione citata, con precipuo riguardo alla retribuzione giornaliera pensionabile, richiama a più riprese il d.P.R. n. 1420/1971; la retribuzione giornaliera pensionabile - dispone la previsione richiamata - è quella di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e l'art. 12 individua nel tetto di cui al comma 7 una caratteristica fondamentale della retribuzione di riferimento. Anche in questa prospettiva, emerge che la normativa del 1971 e quella del 1997 non sono antitetiche, ma complementari, per quel che riguarda la determinazione della quota B. La nozione di retribuzione giornaliera pensionabile mantiene intatto, anche in tale àmbito, il suo ruolo di categoria ordinante ed è proprio la fonte più risalente (art. 12 d.P.R. n. 1420/1971), aggiornata per l'occasione, a definirla, anche alla stregua del limite invalicabile posto dal comma 7. Le molteplici correlazioni tra le due discipline impediscono di configurare il d.lgs. n. 182/1997, quanto alla regolamentazione delle anzianità contributive posteriori al 31/12/1992, come una normativa autosufficiente, avulsa da quella più antica e, quindi, destinata a regolare per intero la materia;
per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992, si deve escludere, di conseguenza, l'abrogazione tacita dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Lungi dall'avere abrogato, per la quota B, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, il legislatore l'avrebbe rimodulato;
il limite applicabile alla quota B sarebbe, quindi, parametrato a quello di un milione di lire, che rappresenta l'importo della retribuzione massima imponibile a fini contributivi. La tesi contraria trarrebbe forza da una scelta legislativa implicita, sfornita, nondimeno, di ogni elemento testuale di conferma;
elemento tanto più necessario alla luce delle ripercussioni di una siffatta innovazione, che rimediterebbe la scelta compiuta dal legislatore soltanto nel 1991, con la legge n. 412, elevando il massimale contributivo e differenziandolo rispetto al limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. L'abrogazione per incompatibilità dell'originaria disciplina condurrebbe, in difetto di ogni appiglio testuale, all'introduzione di una nuova disciplina, calibrata su un diverso limite, meno restrittivo;
ma anche da quest'angolo visuale, risaltano con plastica evidenza le asperità del percorso ermeneutico che approda al superamento della disciplina più risalente, in quanto inconciliabile con la nuova. Tale considerazione introduce all'esame dei profili sistematici che corroborano la perdurante vigenza del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 anche per la determinazione della quota B della pensione. Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile è un elemento indefettibile anche nella determinazione della quota B;
il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - come conferma anche la sua evoluzione più recente - presuppone l'indicazione legislativa, univoca e vincolante, di un massimale della retribuzione pensionabile e di un massimale contributivo. È proprio la particolarità del regime applicabile ai lavoratori dello spettacolo ad indirizzare l'interprete e ad avvalorare la continuità, in ordine al massimale pensionabile, tra il regime della quota A e quello della quota B. Uno dei tratti distintivi del regime applicabile ratione temporis risiede nella retribuzione massima imponibile a fini contributivi. Il precedente sistema di contribuzione prevedeva l'obbligo per il lavoratore di versare l'aliquota del 14,70% fino all'ammontare massimo di £ 315.000 di compenso giornaliero, corrispondente al limite della retribuzione giornaliera pensionabile;
sull'eccedenza si applicava un contributo di solidarietà nella misura del 3%; l'importo della retribuzione imponibile a fini contributivi era, dunque, speculare a quello della retribuzione giornaliera pensionabile. L'art. 11, comma 2, della legge n. 412/1991, nel modificare l'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1420/1971, “ha elevato l'aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo di solidarietà dal 3 al 5 per cento” (v. Corte Cost. n. 369/1998). Per i lavoratori - come l'odierna parte ricorrente in riassunzione - già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31/12/1995, il massimale contributivo permane, nei termini definiti dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997: le aliquote contributive “si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore”; la retribuzione soggetta a prelievo contributivo è, quindi, più elevata rispetto alla retribuzione giornaliera pensionabile. Diversa è la disciplina per il personale che sia iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo in data successiva al 31/12/1995 o che eserciti l'opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 14, del d.lgs. n. 182/1997): si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di £ 132 milioni, secondo le modalità stabilite, con valenza generale, dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. L'indiscriminata abolizione, per la quota B, di un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile darebbe àdito ad una situazione rovesciata rispetto a quella che la Corte Costituzionale ha vagliato nella già menzionata decisione n. 202/2008; oggetto di censure era, in quel frangente, il divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ma il giudice delle leggi ha affermato che tale divario non è, di per sé, lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (v. sent. n. 202/2008, punto 2 del considerato in diritto). La Carta fondamentale non richiede una “necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate” (v. sent. n. 202/2008, punto 2), in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce ad una logica meramente corrispettiva (v. sent. n. 173/1986, punto 10 del considerato in diritto); né lo “squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione” pregiudica quelle esigenze minime di protezione della persona, che si impongono come nucleo intangibile anche alla discrezionalità del legislatore (v. sent. n. 202/2008, il già richiamato punto 2 del considerato in diritto), chiamato a tener conto delle risorse finanziarie disponibili;
alla disarmonia denunciata non potrebbe, comunque, porre rimedio la Corte Costituzionale, in quanto un intervento di tal fatta implicherebbe “valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore” (il citato punto 2 del considerato in diritto). Il sindacato di costituzionalità era stato sollecitato in giudizi riguardanti la liquidazione di pensioni costituite da una quota A e da una quota B;
nel giudizio promosso dal Tribunale di Sanremo, aveva agito un “dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di Controparte_3 impiegato,…collocato a riposo in data 31/12/1998 all'età di 64 anni, avendo maturato 34 anni di anzianità di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di contribuzione”; il rimettente aveva esposto che la pensione erogata a decorrere dall1/1/1999 era stata calcolata - sia per la quota A sia per la quota B - “assumendo come massimale di retribuzione giornaliera pensionabile una somma inferiore a quella realmente percepita, con la conseguenza che il trattamento pensionistico globale è risultato inferiore rispetto a quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il criterio di calcolo fosse stato quello della retribuzione effettiva” (punto 1 del ritenuto in fatto). Anche nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino, l'azione era stata intrapresa da “dipendenti a tempo indeterminato, rispettivamente, fino alle date del 31/8/2001 e del 30/6/2003” (punto 3 del ritenuto in fatto), che potevano vantare, quindi, anzianità contributive in data successiva all'1/1/1993. La Corte Costituzionale non considera erroneo il presupposto interpretativo da cui muovono entrambi i rimettenti, che fanno leva sulla perdurante applicabilità del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, anche per la quota B;
limite che il Tribunale di Sanremo ritiene sia stato confermato proprio dal d.lgs. n. 503/1992. Il giudice delle leggi ha dichiarato, però, inammissibili le questioni, stante il carattere manifestamente manipolativo della pronuncia auspicata dai rimettenti;
la correzione dello squilibrio postula scelte squisitamente discrezionali, che esorbitano dai poteri della Corte Costituzionale (art. 28 legge n. 87/1953); quanto alla disparità di trattamento con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, non sussiste l'adombrata lesione del principio di eguaglianza e le censure, pertanto, sono state dichiarate non fondate. La pronuncia dei giudici della Consulta non si arresta ad un rilievo di mera inammissibilità e, nel dichiarare in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni sollevate, muove, comunque, dal presupposto che sussista lo squilibrio denunciato in termini generali, riguardo ad entrambe le quote di pensione, e che sia corretta la premessa interpretativa che fonda il dedotto contrasto con i parametri invocati;
anche da questo punto di vista, trova conferma il fatto che, anche per la quota B, non cessi di trovare applicazione il limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Nell'interpretazione avallata dal giudice di prime cure, si determinerebbe, peraltro, una diversa asimmetria rispetto a quella esaminata dal giudice delle leggi (v. sent. n. 202/2008); il sistema, che impone il pagamento della contribuzione in misura piena fino ad un certo importo (£ 1.000.000) e, per l'eccedenza, il versamento di un mero contributo di solidarietà, si combinerebbe con l'eliminazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile. Ad una disciplina, che ancora fissa ratione temporis un limite alla retribuzione imponibile a fini contributivi, è coessenziale, per contro, la presenza di un limite alla retribuzione pensionabile;
il permanere del primo limite, svincolato dal secondo, non può che generare criticità e sperequazioni, in contrasto con il disegno di armonizzazione e razionalizzazione perseguito dal legislatore con le riforme del 1995 e del 1997. Invero, al lavoratore, che pure abbia pagato i contributi in misura piena solo entro la soglia del massimale di un milione delle vecchie lire, sarebbe corrisposta la pensione sulla base dell'intera retribuzione percepita, senza limitazioni di sorta in ordine alla retribuzione giornaliera di riferimento;
tali incongruenze, d'altronde, condurrebbero a creare un sistema di inedito favore anche rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce, invece, a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, e si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, CP_ rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile, senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (v. Corte Cost. n. 202/2008, punto 3 del considerato in diritto). Tale regime previdenziale, che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e dal settore di appartenenza dell'impresa, è contraddistinto dall'accredito di contributi d'ufficio, da un accesso alle pensioni di vecchiaia, che è anticipato per talune figure rispetto ai regimi ordinari, e dall'erogazione di uno specifico trattamento di invalidità professionale. La specialità, legata ad un lavoro spesso discontinuo e precario, permea anche l'evoluzione normativa più recente, contrassegnata dall'esigenza di sovvenire alla crisi generata dall'emergenza da VI (art. 66 decreto-legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021) e di apprestare una riforma di più ampio respiro, prefigurata dalla legge n. 106/2022, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”; il Parlamento ha delegato il Governo all'introduzione di appropriate misure di sostegno, nel doveroso “riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo” (art. 2, comma 4, lett. a), ma tale specialità non si può tramutare nell'introduzione di un regime di incongruo favore o nella configurazione di un sistema previdenziale che, di questa specialità, riproduca solo gli aspetti più convenienti, disgiunti dal complessivo bilanciamento attuato dal legislatore per garantire la sostenibilità del sistema globalmente inteso. In questa prospettiva, si coglie la giustificazione del permanere del limite massimo della retribuzione pensionabile, con riferimento alla determinazione della quota B della pensione;
tanto l'abolizione del limite quanto l'introduzione di un limite meno rigoroso determinerebbero irragionevoli disparità tra il calcolo delle due quote, caratterizzate da limiti sensibilmente diversi. Si deve, poi, rilevare che, per il calcolo della quota B, il legislatore, con il d.lgs. n. 503/1992, ha introdotto criteri più rigidi, in una prospettiva di contenimento della spesa previdenziale;
in antitesi con le linee ispiratrici degli interventi di riforma, si dovrebbe ipotizzare che, per i lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B sia improntata a criteri più favorevoli, disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurati ad un limite notevolmente meno severo rispetto alla quota A. Inoltre, un sistema, che superi il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e perpetui l'operatività di una retribuzione massima imponibile a fini contributivi, sarebbe disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che non soltanto non racchiude indicazioni di sorta in ordine a tale superamento, ma vincola il legislatore a salvaguardare le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali. Infine, l'indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, a fronte del permanere di un massimale contributivo, porrebbe a repentaglio quelle esigenze di equilibrio che la legge di delega ha enunciato come criterio direttivo cogente, e tale criterio direttivo deve orientare anche l'opera dell'interprete, chiamato ad assicurare, ai sensi dell'art. 76 Cost., la compatibilità del decreto legislativo con i principi ed i criteri direttivi prescritti dal delegante e, di conseguenza, con la Carta fondamentale (v. Cass., sez. lav., 24/2/2006, n. 4163, proprio con riferimento al d.lgs. n. 182/1997, sia pure riguardo alla diversa questione dell'incidenza dello ius superveniens sulle pensioni già liquidate, rimarcando che, “quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella conforme a Costituzione”). Né si può ribattere che la CP_ gestione LS, allorché è stata inglobata nell non registrasse disavanzi di sorta, non essendo tale elemento dirimente per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, risulta insuperabile il dato testuale, che indica, a chiare lettere, l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio delle gestioni previdenziali, esigenza che si impone anche come criterio interpretativo delle disposizioni adottate dal legislatore delegato;
va considerato, inoltre, il momento in cui le innovazioni sono state adottate, prima con la legge n. 335/1995 e poi con il d.lgs. n. 182/1997: il legislatore ha dovuto soppesare tali esigenze di equilibrio, tutt'altro che ipotetiche o remote in quell'arco di tempo (nell'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo, si è notato che “il sistema di finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, realizzato tramite il prelievo contributivo sulle retribuzioni, si è da tempo rivelato insufficiente a garantirne l'equilibrio finanziario, anche a causa delle favorevoli condizioni di accesso ai trattamenti pensionistici, che hanno determinato un notevole incremento dei fruitori di essi”, determinando “un pesante passivo”, v. sedute del 23/1/1997 e 6/2/1997 della XI Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato). Le sopra delineate considerazioni inducono, infine, a ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, questione - su cui segnatamente si incentra il presente ricorso per riassunzione - disattesa anche dalla Sezione Lavoro della Cassazione (v., da ultimo, Cass. nn. 27503 e 27495 del 27/9/2023; Cass. nn. 24555, 24526 e 24524 dell'11/8/2023; Cass. n. 24245 del 9/8/2023; Cass. n. 18517 del 28/6/2023; Cass. n. 18295, 18294, 18216, 18201, 18183, 18171 e 18169 del 27/6/2023; Cass. nn. 17353, 17348, 17315, 17285, 17282, 17278, 17267 e 17260 del 16/6/2023; Cass. nn. 16830 del 13/6/2023; Cass. nn. 15651 e 15653 del 5/6/2013; Cass. n. 15623 dell'1/6/2023; Cass. nn. 14580, 14473 e 14356 del 24/5/2023; Cass. nn. 1389, 13684, 13677 e 13675 del 18/5/2023; Cass. nn. 12130 e 12115 dell'8/5/2023; Cass. nn. 11970, 11933, 11920, 11918 e 11905 del 5/5/2023; oltre la pronuncia remittente n. 14356/2023). In particolare, la difesa della parte appellante, denunciando la violazione dei criteri di delega, sostiene che l'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995 ha previsto, fra i criteri direttivi ai quali il Governo delegato si sarebbe dovuto attenere, quello della “commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti” e, in applicazione di tale criterio, il legislatore delegato avrebbe dovuto disporre l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo e, quindi, elevare il primo sino alla soglia di £ 1.000.000. Si sostiene, altresì, che l'interpretazione dell'art. 4, comma 8, del d.gs. n. 182/1997, adottata dalla Suprema Corte, risulterebbe in contrasto con la legge-delega (art. 2, comma 22, lett. a, della legge n. 335/1995), nella parte in cui prevede, come criterio direttivo, la
“commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”, laddove la lettura offerta verrebbe, invece, a commisurare la retribuzione massima giornaliera a £ 315.000 a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 di lire;
Al riguardo, nelle citate sentenze di legittimità, si è richiamata la Corte Cost. n. 202/2008, la quale, proprio in relazione al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (punto 2 del considerato in diritto). Si è, poi, ricordato che la Carta fondamentale non richiede una “necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”, in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (v. Corte Cost. n. 173/1986, punto 10 del considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui all'art. 2, comma 22, lett. a), della legge n. 335/1995, una volta letta non nella rigorosa accezione di
“necessaria corrispondenza” cui si riferisce la difesa della parte ricorrente in riassunzione, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve, inoltre, aggiungere che - come ricordato ancora da Corte Cost. n. 202/2008 - la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni CP_ di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (v. punto 3 del considerato in diritto). A non diverse conclusioni si perviene riguardo ai dubbi formulati ex art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995, dal quale parte ricorrente in riassunzione pretende di ricavare l'obbligo (che sarebbe stato disatteso dal d.lgs. n. 182/1997) di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e dunque quanto meno di equiparazione tra il massimale pensionabile e quello contributivo. In proposito - come già chiarito da Cass. n. 36056/2022, e successive conformi - va ribadito che non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto equiparandolo al massimale imponibile, limitandosi l'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995, ad indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti ed alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative. Peraltro, è lo stesso art. 2, comma 22, citato, alla lett. d), ad indicare la via di una armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, qual è certamente il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo, più favorevole - come dianzi ricordato - per entità delle prestazioni e condizioni di accesso, CP_ rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l Non risultando, pertanto, alcun contrasto tra la norma delegata - così come, di recente, interpretata dalla Cassazione - ed i principi direttivi di cui alla legge di delega, va ritenuta
“manifestamente infondata” la questione di legittimità sollevata e, quindi, va disattesa l'istanza di trasmissione al giudice delle leggi. Quanto, infine, al dedotto vizio della gravata sentenza per il computo di solo una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della quota b della pensione cosi' come risultanti dall'estratto contributivo in atti va evidenziata la piena legittimità e conformità a legge della pronuncia di inammissibilità, anche alla luce della circostanza che, alla data della prima udienza (30.03.2023), l'odierna parte appellante parte avrebbe dovuto, in CP_ quella sede, contestare in modo specifico i conteggi elaborati dall e formulare conteggi alternativi, senza provvedervi Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere rigettato (le iniziative parlamentari segnalate dalla parte appellante non giustificano un rinvio della decisione, come invece da quest'ultima implicitamente richiesto, poiché, allo stato, vi è un diritto vivente che impone la pronta definizione della controversia. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate a seguito dei recenti pronunciamenti del Supremo Collegio, peraltro in controtendenza all'opzione ermeneutica accolta da tempo (anche) da questo giudice distrettuale. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 11.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11.2.2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2750/2024 vertente
(avv.to Murineddu) Parte_1 APPELLANTE
E
(avv.to Scarlato) Controparte_1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4085/2024 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale di Roma, rigettava la domanda, proposta CP_ da nei confronti dell volta a far dichiarare il suo diritto al ricalcolo della Parte_1 base di calcolo della quota B nella liquidazione della pensione di anzianità secondo i parametri indicati, con conseguente condanna dell CP_1 Il ha proposto appello, mentre l si è costituito opponendosi. Pt_1 CP_1 Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale. Con l'atto d'appello, censura la sentenza del Tribunale di Roma per Parte_1
“violazione e / o falsa applicazione dell'art. 12 del decreto del presidente della repubblica n. 1420 del 31 dicembre 1971; dell'articolo 12 del decreto legislativo 503/1992; degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997”. L'appello è infondato. Si dà atto che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c,p,c, richiamando il precedente pronunciamento di questa Corte reso all'udienza del 19.3.2024. Si controverte qui unicamente sull'interpretazione della normativa di riferimento in ordine CP_ alla corretta quantificazione della quota B, operata dall riguardo alla pensione di anzianità di cui è titolare l'odierna parte ricorrente in riassunzione, ex lavoratore dello spettacolo (non essendo qui in contestazione il calcolo per la quota A relativa agli anni di anzianità contributiva ante 1/1/1993, correttamente effettuato interamente dall in CP_1 base alla normativa di cui al d.P.R. n. 1420/1971, come modificata dal d.lgs. n. 182/1997, che prevede un tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile pari a £ 315.000 rivalutate anno per anno). Al riguardo, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno concordemente opinato che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della quota A del trattamento di quiescenza, mentre non sarebbe più vigente per la quota B, regolata dai nuovi criteri fissati dal d.lgs. n. 182/1997. Tuttavia, la Corte di Cassazione, andando di contrario avviso, ha affermato il seguente principio di diritto: “nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31/12/1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. 31/12/1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 30/4/1997, n. 182”, aggiungendo che “tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo”, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a CP_ quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l Questo Collegio non può che uniformarsi all'orientamento espresso, di recente, dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, a confutazione della tesi sostenuta costantemente da questa Corte territoriale sul punto (v., dapprima, come leading case, Cass., sez. lav., 9/12/2022, n. 36056; sull'abbrivio di quest'ultima, v., ex multis, Cass., sez. lav., nn. 36641, 36644 e 36646 del 14/12/2022; Cass., sez. lav., nn. 36945, 36946 e 36947 del 16/12/2022; Cass., sez. lav., n. 37043 del 17/12/2022; Cass., sez. lav., n. 38016, 38017 e 38018 del 29/12/2022; tutte con identiche argomentazioni, che vengono qui di seguito riportate, cui adde, più di recente, Cass., sez. lav., nn. 867, 868, 869 e 870 del 13/1/2023, nonché Cass., sez. lav., nn. 8734, 8742, 8748, 8755, 8771 e 8792 del 28/3/2023). Si trattava di pronunciarsi su una questione nuova, relativa ai trattamenti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello CP_ spettacolo;
tale Gestione è stata istituita presso l che è subentrato all
[...]
per i lavoratori dello spettacolo (LS), in virtù dell'art. 21 del Controparte_2 decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011. In particolare, si trattava di determinare i trattamenti di cui sopra, che si compongono di una quota A e di una quota B, nei termini delineati dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, come cardine della normativa applicabile al caso di specie. Nello specifico, la quota A corrisponde “all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile” (art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992). Per quantificare l'importo annuo della pensione relativa a tale quota, riguardo ai lavoratori dello spettacolo, si applica il 2% “al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima” (art. 12, comma 1, d.P.R. n. 1420/1971). La retribuzione giornaliera pensionabile, assunta a parametro di riferimento, è costituita “dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa” (art. 12, comma 2, d.P.R. n. 1420/1971), ed è rivalutata sulla base della variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita, solo fino al quinto anno che precede la decorrenza della pensione (art. 12, comma 3). La quota B corrisponde, invece, “all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993”, trattamento liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal d.lgs. n. 503/1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (art. 13, lett. b, citato decreto legislativo). La retribuzione giornaliera pensionabile, per la quota in esame, è variamente modulata nei tre gruppi in cui i lavoratori dello spettacolo risultano oggi suddivisi. Per il gruppo A, composto dai lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 182/1997), la retribuzione giornaliera pensionabile “è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione” (art. 3, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 182/1997); la media è calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere, che equivalgono a 1.900 a decorrere dall'1/1/1998 (tabella B, allegata al d.lgs. n. 182/1997), in riferimento alle migliori tra quelle accreditate;
le retribuzioni sono rivalutate secondo meccanismi diversi, a seconda che riguardino periodi anteriori o posteriori all'1/1/1993 (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 182/1997, che richiama, rispettivamente, i criteri dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 1420/1971 e, per i periodi più recenti, art. 7, comma 4, d.lgs. n. 503/1992). Identica è la disciplina della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori del gruppo B e del gruppo C: gli uni prestano attività artistica o tecnica a tempo determinato al di fuori delle ipotesi di diretta connessione con la produzione e la realizzazione di spettacoli, mentre gli altri prestano attività a tempo indeterminato;
in ambedue i casi, “la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione” (art. 3, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 182/1997); la media è calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere, pari a 2.600 per il gruppo B, a decorrere dall'1/1/2000, ed a 3.120 per il gruppo C, a far tempo dall'1/1/2002 (v. la già citata tabella B); anche tali retribuzioni sono assoggettate a rivalutazione, nei termini tratteggiati dal predetto art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 182/1997. Per effetto delle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 182/1997, l'assetto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è stato adeguato al nuovo sistema contributivo di calcolo delle pensioni, fondato sul totale dei contributi versati dal lavoratore nel corso della propria vita lavorativa, rivalutati nel corso del tempo. A fronte di un'anzianità assicurativa e contributiva che, alla data del 31/12/1995, ammonti ad almeno 18 anni interi, la pensione è liquidata integralmente secondo il sistema retributivo (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 182/1997); quando l'anzianità assicurativa e contributiva sia inferiore, “la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335” (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 182/1997). La pensione è, dunque, determinata dalla somma: “a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) dalla quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”. Esula dal tema del decidere la disciplina applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo dopo il 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva a quella data (art. 3, comma 7, d.lgs. n. 182/1997): tali lavoratori beneficiano, infatti, di una pensione di vecchiaia, liquidata per intero secondo il sistema contributivo. Al tema del decidere sono estranee, ratione temporis, anche le innovazioni introdotte dall'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, che ha esteso l'applicazione del sistema contributivo a tutte le anzianità contributive maturate a decorrere dall'1/1/2012. Come sopra anticipato, l'odierno thema decidendum concerne soltanto la determinazione - non della quota A, correlata agli anni di anzianità contributiva antecedenti all'1/1/1993, bensì - della quota B, corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi a tale data: in particolare, la disputa verte sul permanere, anche per la quota B, del limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, tale disposizione prevede che “[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000”; limite che, a decorrere dall'1/1/1998, “è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat”. In questa sede, non viene in rilievo il profilo del superamento del diverso limite alla retribuzione annua pensionabile (art. 21, comma 6, legge n. 67/1988), applicabile anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti inizialmente gestita dall'LS, in base alla normativa di interpretazione autentica dettata dall'art. 5 del decreto-legge n. 11/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70/1993. La sentenza di appello rileva che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opera per la sola quota A, mentre il limite in esame non sarebbe più in vigore per la quota B della pensione, liquidata secondo il criterio del pro-rata, riconducendo la fattispecie all'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, che regola il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della “quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992”. Il legislatore dispone che si applichi un'aliquota di rendimento annuo del 2% “sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312” (art. 4, comma 8, primo periodo, d.lgs. n. 182/1997). Quanto alle quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite, esse “sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” (art. 4, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 182/1997). Ad avviso del giudice del gravame, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997 sarebbe, quindi, nuova ed autosufficiente, e non recherebbe alcun rinvio al tetto della retribuzione giornaliera pensionabile. Si assume, in particolare, che l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, nel richiamare l'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, menzioni le sole aliquote di rendimento di cui al comma 1, senza fare parola dei limiti enunciati soltanto nel comma 2. Secondo il Supremo Collegio, invece, gli argomenti, su cui si incardina il ragionamento della sentenza della Corte territoriale capitolina, prestano il fianco a varie censure, atteso che
“molteplici e concordanti sono gli indici, di carattere tanto letterale quanto sistematico, che confermano la perdurante operatività del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la quota B della pensione”. In chiave ricostruttiva, occorre ponderare, in primo luogo, la mancanza di un'abrogazione espressa;
il massimale di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 è rimasto inalterato nell'avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale, che hanno investito anche il settore dei lavoratori dello spettacolo;
tale limite, che si correla in linea generale ad “una politica di contenimento della spesa pubblica” ed alle esigenze di “risanamento delle gestioni previdenziali” (v. Corte Cost. n. 173/1986, punto 10 del considerato in diritto), è l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore e costituisce il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi;
riguardo alla disciplina dei lavoratori dello spettacolo, i giudici della Consulta hanno riconosciuto che compete al legislatore la facoltà di individuare, come base di calcolo della pensione, una misura della retribuzione, inferiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore (v. sent. n. 202/2008). Il d.lgs. n. 503/1992, nel tracciare quella linea di demarcazione tra la quota A e la quota B - che qui rileva - non incide sul limite oggi contestato. Neppure la legge n. 335/1995 abroga in maniera espressa il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile;
il legislatore, con l'art. 1, comma 22, ha conferito al Governo una delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici operanti presso l'LS, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: “a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1; c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1; d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati”. La legge n. 335/1995 ha demandato al Governo anche il compito di introdurre norme finalizzate a stabilire “requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività” (art. 2, comma 23, lett. a, legge n. 335/1995). Nessuna delle previsioni citate tocca quel massimale che la gravata sentenza ritiene implicitamente abrogato;
per la determinazione della quota B, la legge n. 335/1995 non rinnega la specialità dell'assetto preesistente, che ha, nel massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, uno snodo essenziale. Neppure nel d.lgs. n. 182/1997, si rinviene traccia di un esplicito superamento di tale regime per la quota B;
e su tale superamento non si sofferma neppure il dibattito parlamentare che ha accompagnato l'esame dello schema di tale decreto legislativo. Il legislatore, nell'alveo delle indicazioni della legge n. 335/1995, ha introdotto gradualmente il nuovo sistema contributivo, con modificazioni che si innestano sulla normativa previgente, senza alterarne le caratteristiche salienti con riguardo alla quota B. È, dunque, significativo il silenzio che il legislatore serba su un punto di rilievo capitale, e, dal succedersi degli interventi normativi, non si evince una scelta gravida di implicazioni, come l'abolizione, per la quota B, del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile. Né possono condurre a diverse conclusioni gli studi attuariali elaborati dall'LS: trattasi di documenti meramente interni, che neppure la sentenza impugnata accredita di un valore probante, per cui essi non possono far luce sulla ratio legis;
la “intenzione del legislatore” (art. 12 preleggi) deve essere individuata in chiave oggettiva sulla scorta del dato normativo in cui si estrinseca, sicché depositarie di tale intenzione non possono essere elaborazioni interne, eccentriche rispetto alla sede in cui la volontà del legislatore si forma e si manifesta. La pregnanza significativa della mancanza di un'abrogazione espressa si apprezza anche alla luce del modus procedendi del legislatore, che ha mostrato di privilegiare le innovazioni mirate della normativa antecedente. Il d.lgs. n. 182/1997 ha provveduto ad abrogare in maniera esplicita la normativa pregressa quando l'ha reputato necessario: l'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 182/1997 abroga ex professo l'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 1420/1971, relativo alla rivalsa delle imprese in materia di contributi. Per il personale che sia iscritto al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo dopo il 31/12/1995 o che abbia optato per l'applicazione del sistema contributivo, il d.lgs. n. 182/1997 detta una disciplina puntuale, che ridefinisce la retribuzione giornaliera di riferimento, pari al “massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312” (art. 1, comma 11). Riguardo alla quota B, il legislatore non abroga in maniera espressa l'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, né delinea una diversa disciplina, volta a regolare in maniera compiuta un elemento imprescindibile del regime previdenziale in esame;
il legislatore ha scelto, al contrario, di rimodulare in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile (art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997), senza alcuna specificazione volta a circoscrivere alla quota A l'operatività delle innovazioni. Rispetto ad una tecnica normativa che predilige le modificazioni espresse, sarebbe distonica la scelta di abrogare in maniera tacita una disciplina basilare, senza mai esternare tale volontà, né nel testo di legge, né nel dibattito che prelude alla sua approvazione;
in contrasto con le esigenze di certezza, preminenti nella materia previdenziale, un'innovazione di ragguardevole impatto sarebbe affidata alle controvertibili opzioni dell'interprete, chiamato a ravvisare, di volta in volta, i presupposti tipizzati dall'art. 15 delle preleggi. La mancanza di “una dichiarazione espressa del legislatore”, che abroghi una normativa dotata di primaria rilevanza, induce a valutare con rigore la configurabilità di un'abrogazione tacita;
a tal fine, sono indispensabili la “incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” o l'intervento di una nuova legge che regoli “l'intera materia già regolata dalla legge anteriore” (art. 15 preleggi), tuttavia, nessuno di tali presupposti si ravvisa nell'odierna fattispecie. Quanto all'incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni di legge, la Corte regolatrice ha affermato che “si verifica solo quando, tra le norme considerate, vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra” (v., ex multis, Cass. n. 29974/2022; Cass. n. 10053/2002; Cass. n. 1429/2002). Non milita a favore dell'incompatibilità tra nuova e pregressa normativa il mero riferimento dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 all'applicazione dell'aliquota del 2% “sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312”, atteso che tale riferimento ben si concilia, da un punto di vista logico e operativo, con il permanere del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito per i lavoratori dello spettacolo, in termini generali, dalla legge preesistente. L'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 modifica l'aliquota di rendimento per la determinazione del trattamento di quiescenza, senza dispensare dall'osservanza del tetto fissato dalla normativa previgente con riguardo al profilo specifico ed autonomo della retribuzione giornaliera pensionabile. Né giova obiettare che l'applicazione del “massimale pensionabile” anche alla quota B consenta di impiegare solo in parte la tabella del citato art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 e implichi l'irrilevanza della terza e della quarta aliquota di rendimento;
la tabella allegata al d.lgs. n. 503/1992 ha valenza generale e non è calibrata in via esclusiva sul regime del personale appartenente al settore dello spettacolo;
essa non può che operare nel rispetto dei limiti che tale regime contempla, in virtù della descritta disciplina speciale. Il medesimo inconveniente è stato segnalato anche riguardo all'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988, concernente, tra l'altro, la determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'LS (art. 5 decreto-legge n. 11/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70/1993); in forza della disposizione citata, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria in esame è computata secondo le aliquote decrescenti di cui alla tabella allegata;
la quota aggiuntiva così calcolata diviene parte integrante della pensione;
anche con riferimento a tale disciplina, strutturata in termini non dissimili rispetto a quella che qui rileva, si è osservato che, per i lavoratori CP_ assicurati presso l essa riceve piena applicazione, laddove, per i dipendenti in regime LS, le quote aggiuntive di pensione sono riconosciute soltanto fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera rivalutato in base all'indice Istat (v. Corte Cost. n. 202/2008, punto 1 del ritenuto in fatto). Tale elemento, tuttavia, non è valso ad escludere la necessità di applicare la disciplina generale dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988, nell'osservanza del limite specifico alla retribuzione giornaliera pensionabile posto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Anche da questo punto di vista, pertanto, non si possono trarre inferenze decisive dal fatto che alcune aliquote, nel caso concreto, siano inapplicabili. Né l'incompatibilità tra vecchia e nuova disciplina si può evincere dalla circostanza che la norma in esame richiami le sole aliquote di rendimento di cui al comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, senza rimandare ai “limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti” di cui al comma 2; l'enfasi sull'omesso richiamo non considera che sono indissolubilmente connesse le previsioni dei commi 1 e 2, riguardanti le aliquote di rendimento ed il modo in cui esse operano, entro i limiti alla retribuzione pensionabile specificamente ribaditi dal comma 2; quel che rileva è che il riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, comunque, non investe il distinto ed autonomo profilo del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito dalla normativa speciale del d.P.R. n. 1420/1971. Alla luce delle considerazioni svolte, non sussiste, dunque, quella palese antinomia che sola consente di ravvisare i presupposti di un'abrogazione tacita, in mancanza di un'espressa volontà del legislatore. L'abrogazione tacita non è suffragata neppure dall'art. 3 del d.lgs. n. 182/1997, che enuclea i criteri di individuazione delle giornate rilevanti, senza dispiegare alcun effetto sul diverso profilo del limite imposto alla retribuzione giornaliera pensionabile. La disposizione citata, con precipuo riguardo alla retribuzione giornaliera pensionabile, richiama a più riprese il d.P.R. n. 1420/1971; la retribuzione giornaliera pensionabile - dispone la previsione richiamata - è quella di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e l'art. 12 individua nel tetto di cui al comma 7 una caratteristica fondamentale della retribuzione di riferimento. Anche in questa prospettiva, emerge che la normativa del 1971 e quella del 1997 non sono antitetiche, ma complementari, per quel che riguarda la determinazione della quota B. La nozione di retribuzione giornaliera pensionabile mantiene intatto, anche in tale àmbito, il suo ruolo di categoria ordinante ed è proprio la fonte più risalente (art. 12 d.P.R. n. 1420/1971), aggiornata per l'occasione, a definirla, anche alla stregua del limite invalicabile posto dal comma 7. Le molteplici correlazioni tra le due discipline impediscono di configurare il d.lgs. n. 182/1997, quanto alla regolamentazione delle anzianità contributive posteriori al 31/12/1992, come una normativa autosufficiente, avulsa da quella più antica e, quindi, destinata a regolare per intero la materia;
per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992, si deve escludere, di conseguenza, l'abrogazione tacita dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Lungi dall'avere abrogato, per la quota B, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, il legislatore l'avrebbe rimodulato;
il limite applicabile alla quota B sarebbe, quindi, parametrato a quello di un milione di lire, che rappresenta l'importo della retribuzione massima imponibile a fini contributivi. La tesi contraria trarrebbe forza da una scelta legislativa implicita, sfornita, nondimeno, di ogni elemento testuale di conferma;
elemento tanto più necessario alla luce delle ripercussioni di una siffatta innovazione, che rimediterebbe la scelta compiuta dal legislatore soltanto nel 1991, con la legge n. 412, elevando il massimale contributivo e differenziandolo rispetto al limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. L'abrogazione per incompatibilità dell'originaria disciplina condurrebbe, in difetto di ogni appiglio testuale, all'introduzione di una nuova disciplina, calibrata su un diverso limite, meno restrittivo;
ma anche da quest'angolo visuale, risaltano con plastica evidenza le asperità del percorso ermeneutico che approda al superamento della disciplina più risalente, in quanto inconciliabile con la nuova. Tale considerazione introduce all'esame dei profili sistematici che corroborano la perdurante vigenza del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 anche per la determinazione della quota B della pensione. Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile è un elemento indefettibile anche nella determinazione della quota B;
il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - come conferma anche la sua evoluzione più recente - presuppone l'indicazione legislativa, univoca e vincolante, di un massimale della retribuzione pensionabile e di un massimale contributivo. È proprio la particolarità del regime applicabile ai lavoratori dello spettacolo ad indirizzare l'interprete e ad avvalorare la continuità, in ordine al massimale pensionabile, tra il regime della quota A e quello della quota B. Uno dei tratti distintivi del regime applicabile ratione temporis risiede nella retribuzione massima imponibile a fini contributivi. Il precedente sistema di contribuzione prevedeva l'obbligo per il lavoratore di versare l'aliquota del 14,70% fino all'ammontare massimo di £ 315.000 di compenso giornaliero, corrispondente al limite della retribuzione giornaliera pensionabile;
sull'eccedenza si applicava un contributo di solidarietà nella misura del 3%; l'importo della retribuzione imponibile a fini contributivi era, dunque, speculare a quello della retribuzione giornaliera pensionabile. L'art. 11, comma 2, della legge n. 412/1991, nel modificare l'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1420/1971, “ha elevato l'aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo di solidarietà dal 3 al 5 per cento” (v. Corte Cost. n. 369/1998). Per i lavoratori - come l'odierna parte ricorrente in riassunzione - già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31/12/1995, il massimale contributivo permane, nei termini definiti dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997: le aliquote contributive “si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore”; la retribuzione soggetta a prelievo contributivo è, quindi, più elevata rispetto alla retribuzione giornaliera pensionabile. Diversa è la disciplina per il personale che sia iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo in data successiva al 31/12/1995 o che eserciti l'opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 14, del d.lgs. n. 182/1997): si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di £ 132 milioni, secondo le modalità stabilite, con valenza generale, dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. L'indiscriminata abolizione, per la quota B, di un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile darebbe àdito ad una situazione rovesciata rispetto a quella che la Corte Costituzionale ha vagliato nella già menzionata decisione n. 202/2008; oggetto di censure era, in quel frangente, il divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ma il giudice delle leggi ha affermato che tale divario non è, di per sé, lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (v. sent. n. 202/2008, punto 2 del considerato in diritto). La Carta fondamentale non richiede una “necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate” (v. sent. n. 202/2008, punto 2), in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce ad una logica meramente corrispettiva (v. sent. n. 173/1986, punto 10 del considerato in diritto); né lo “squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione” pregiudica quelle esigenze minime di protezione della persona, che si impongono come nucleo intangibile anche alla discrezionalità del legislatore (v. sent. n. 202/2008, il già richiamato punto 2 del considerato in diritto), chiamato a tener conto delle risorse finanziarie disponibili;
alla disarmonia denunciata non potrebbe, comunque, porre rimedio la Corte Costituzionale, in quanto un intervento di tal fatta implicherebbe “valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore” (il citato punto 2 del considerato in diritto). Il sindacato di costituzionalità era stato sollecitato in giudizi riguardanti la liquidazione di pensioni costituite da una quota A e da una quota B;
nel giudizio promosso dal Tribunale di Sanremo, aveva agito un “dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di Controparte_3 impiegato,…collocato a riposo in data 31/12/1998 all'età di 64 anni, avendo maturato 34 anni di anzianità di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di contribuzione”; il rimettente aveva esposto che la pensione erogata a decorrere dall1/1/1999 era stata calcolata - sia per la quota A sia per la quota B - “assumendo come massimale di retribuzione giornaliera pensionabile una somma inferiore a quella realmente percepita, con la conseguenza che il trattamento pensionistico globale è risultato inferiore rispetto a quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il criterio di calcolo fosse stato quello della retribuzione effettiva” (punto 1 del ritenuto in fatto). Anche nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino, l'azione era stata intrapresa da “dipendenti a tempo indeterminato, rispettivamente, fino alle date del 31/8/2001 e del 30/6/2003” (punto 3 del ritenuto in fatto), che potevano vantare, quindi, anzianità contributive in data successiva all'1/1/1993. La Corte Costituzionale non considera erroneo il presupposto interpretativo da cui muovono entrambi i rimettenti, che fanno leva sulla perdurante applicabilità del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, anche per la quota B;
limite che il Tribunale di Sanremo ritiene sia stato confermato proprio dal d.lgs. n. 503/1992. Il giudice delle leggi ha dichiarato, però, inammissibili le questioni, stante il carattere manifestamente manipolativo della pronuncia auspicata dai rimettenti;
la correzione dello squilibrio postula scelte squisitamente discrezionali, che esorbitano dai poteri della Corte Costituzionale (art. 28 legge n. 87/1953); quanto alla disparità di trattamento con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, non sussiste l'adombrata lesione del principio di eguaglianza e le censure, pertanto, sono state dichiarate non fondate. La pronuncia dei giudici della Consulta non si arresta ad un rilievo di mera inammissibilità e, nel dichiarare in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni sollevate, muove, comunque, dal presupposto che sussista lo squilibrio denunciato in termini generali, riguardo ad entrambe le quote di pensione, e che sia corretta la premessa interpretativa che fonda il dedotto contrasto con i parametri invocati;
anche da questo punto di vista, trova conferma il fatto che, anche per la quota B, non cessi di trovare applicazione il limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Nell'interpretazione avallata dal giudice di prime cure, si determinerebbe, peraltro, una diversa asimmetria rispetto a quella esaminata dal giudice delle leggi (v. sent. n. 202/2008); il sistema, che impone il pagamento della contribuzione in misura piena fino ad un certo importo (£ 1.000.000) e, per l'eccedenza, il versamento di un mero contributo di solidarietà, si combinerebbe con l'eliminazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile. Ad una disciplina, che ancora fissa ratione temporis un limite alla retribuzione imponibile a fini contributivi, è coessenziale, per contro, la presenza di un limite alla retribuzione pensionabile;
il permanere del primo limite, svincolato dal secondo, non può che generare criticità e sperequazioni, in contrasto con il disegno di armonizzazione e razionalizzazione perseguito dal legislatore con le riforme del 1995 e del 1997. Invero, al lavoratore, che pure abbia pagato i contributi in misura piena solo entro la soglia del massimale di un milione delle vecchie lire, sarebbe corrisposta la pensione sulla base dell'intera retribuzione percepita, senza limitazioni di sorta in ordine alla retribuzione giornaliera di riferimento;
tali incongruenze, d'altronde, condurrebbero a creare un sistema di inedito favore anche rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce, invece, a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, e si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, CP_ rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile, senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (v. Corte Cost. n. 202/2008, punto 3 del considerato in diritto). Tale regime previdenziale, che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e dal settore di appartenenza dell'impresa, è contraddistinto dall'accredito di contributi d'ufficio, da un accesso alle pensioni di vecchiaia, che è anticipato per talune figure rispetto ai regimi ordinari, e dall'erogazione di uno specifico trattamento di invalidità professionale. La specialità, legata ad un lavoro spesso discontinuo e precario, permea anche l'evoluzione normativa più recente, contrassegnata dall'esigenza di sovvenire alla crisi generata dall'emergenza da VI (art. 66 decreto-legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021) e di apprestare una riforma di più ampio respiro, prefigurata dalla legge n. 106/2022, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”; il Parlamento ha delegato il Governo all'introduzione di appropriate misure di sostegno, nel doveroso “riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo” (art. 2, comma 4, lett. a), ma tale specialità non si può tramutare nell'introduzione di un regime di incongruo favore o nella configurazione di un sistema previdenziale che, di questa specialità, riproduca solo gli aspetti più convenienti, disgiunti dal complessivo bilanciamento attuato dal legislatore per garantire la sostenibilità del sistema globalmente inteso. In questa prospettiva, si coglie la giustificazione del permanere del limite massimo della retribuzione pensionabile, con riferimento alla determinazione della quota B della pensione;
tanto l'abolizione del limite quanto l'introduzione di un limite meno rigoroso determinerebbero irragionevoli disparità tra il calcolo delle due quote, caratterizzate da limiti sensibilmente diversi. Si deve, poi, rilevare che, per il calcolo della quota B, il legislatore, con il d.lgs. n. 503/1992, ha introdotto criteri più rigidi, in una prospettiva di contenimento della spesa previdenziale;
in antitesi con le linee ispiratrici degli interventi di riforma, si dovrebbe ipotizzare che, per i lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B sia improntata a criteri più favorevoli, disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurati ad un limite notevolmente meno severo rispetto alla quota A. Inoltre, un sistema, che superi il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e perpetui l'operatività di una retribuzione massima imponibile a fini contributivi, sarebbe disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che non soltanto non racchiude indicazioni di sorta in ordine a tale superamento, ma vincola il legislatore a salvaguardare le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali. Infine, l'indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, a fronte del permanere di un massimale contributivo, porrebbe a repentaglio quelle esigenze di equilibrio che la legge di delega ha enunciato come criterio direttivo cogente, e tale criterio direttivo deve orientare anche l'opera dell'interprete, chiamato ad assicurare, ai sensi dell'art. 76 Cost., la compatibilità del decreto legislativo con i principi ed i criteri direttivi prescritti dal delegante e, di conseguenza, con la Carta fondamentale (v. Cass., sez. lav., 24/2/2006, n. 4163, proprio con riferimento al d.lgs. n. 182/1997, sia pure riguardo alla diversa questione dell'incidenza dello ius superveniens sulle pensioni già liquidate, rimarcando che, “quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella conforme a Costituzione”). Né si può ribattere che la CP_ gestione LS, allorché è stata inglobata nell non registrasse disavanzi di sorta, non essendo tale elemento dirimente per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, risulta insuperabile il dato testuale, che indica, a chiare lettere, l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio delle gestioni previdenziali, esigenza che si impone anche come criterio interpretativo delle disposizioni adottate dal legislatore delegato;
va considerato, inoltre, il momento in cui le innovazioni sono state adottate, prima con la legge n. 335/1995 e poi con il d.lgs. n. 182/1997: il legislatore ha dovuto soppesare tali esigenze di equilibrio, tutt'altro che ipotetiche o remote in quell'arco di tempo (nell'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo, si è notato che “il sistema di finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, realizzato tramite il prelievo contributivo sulle retribuzioni, si è da tempo rivelato insufficiente a garantirne l'equilibrio finanziario, anche a causa delle favorevoli condizioni di accesso ai trattamenti pensionistici, che hanno determinato un notevole incremento dei fruitori di essi”, determinando “un pesante passivo”, v. sedute del 23/1/1997 e 6/2/1997 della XI Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato). Le sopra delineate considerazioni inducono, infine, a ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, questione - su cui segnatamente si incentra il presente ricorso per riassunzione - disattesa anche dalla Sezione Lavoro della Cassazione (v., da ultimo, Cass. nn. 27503 e 27495 del 27/9/2023; Cass. nn. 24555, 24526 e 24524 dell'11/8/2023; Cass. n. 24245 del 9/8/2023; Cass. n. 18517 del 28/6/2023; Cass. n. 18295, 18294, 18216, 18201, 18183, 18171 e 18169 del 27/6/2023; Cass. nn. 17353, 17348, 17315, 17285, 17282, 17278, 17267 e 17260 del 16/6/2023; Cass. nn. 16830 del 13/6/2023; Cass. nn. 15651 e 15653 del 5/6/2013; Cass. n. 15623 dell'1/6/2023; Cass. nn. 14580, 14473 e 14356 del 24/5/2023; Cass. nn. 1389, 13684, 13677 e 13675 del 18/5/2023; Cass. nn. 12130 e 12115 dell'8/5/2023; Cass. nn. 11970, 11933, 11920, 11918 e 11905 del 5/5/2023; oltre la pronuncia remittente n. 14356/2023). In particolare, la difesa della parte appellante, denunciando la violazione dei criteri di delega, sostiene che l'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995 ha previsto, fra i criteri direttivi ai quali il Governo delegato si sarebbe dovuto attenere, quello della “commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti” e, in applicazione di tale criterio, il legislatore delegato avrebbe dovuto disporre l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo e, quindi, elevare il primo sino alla soglia di £ 1.000.000. Si sostiene, altresì, che l'interpretazione dell'art. 4, comma 8, del d.gs. n. 182/1997, adottata dalla Suprema Corte, risulterebbe in contrasto con la legge-delega (art. 2, comma 22, lett. a, della legge n. 335/1995), nella parte in cui prevede, come criterio direttivo, la
“commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”, laddove la lettura offerta verrebbe, invece, a commisurare la retribuzione massima giornaliera a £ 315.000 a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 di lire;
Al riguardo, nelle citate sentenze di legittimità, si è richiamata la Corte Cost. n. 202/2008, la quale, proprio in relazione al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (punto 2 del considerato in diritto). Si è, poi, ricordato che la Carta fondamentale non richiede una “necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”, in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (v. Corte Cost. n. 173/1986, punto 10 del considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui all'art. 2, comma 22, lett. a), della legge n. 335/1995, una volta letta non nella rigorosa accezione di
“necessaria corrispondenza” cui si riferisce la difesa della parte ricorrente in riassunzione, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve, inoltre, aggiungere che - come ricordato ancora da Corte Cost. n. 202/2008 - la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni CP_ di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (v. punto 3 del considerato in diritto). A non diverse conclusioni si perviene riguardo ai dubbi formulati ex art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995, dal quale parte ricorrente in riassunzione pretende di ricavare l'obbligo (che sarebbe stato disatteso dal d.lgs. n. 182/1997) di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e dunque quanto meno di equiparazione tra il massimale pensionabile e quello contributivo. In proposito - come già chiarito da Cass. n. 36056/2022, e successive conformi - va ribadito che non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto equiparandolo al massimale imponibile, limitandosi l'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995, ad indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti ed alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative. Peraltro, è lo stesso art. 2, comma 22, citato, alla lett. d), ad indicare la via di una armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, qual è certamente il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo, più favorevole - come dianzi ricordato - per entità delle prestazioni e condizioni di accesso, CP_ rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l Non risultando, pertanto, alcun contrasto tra la norma delegata - così come, di recente, interpretata dalla Cassazione - ed i principi direttivi di cui alla legge di delega, va ritenuta
“manifestamente infondata” la questione di legittimità sollevata e, quindi, va disattesa l'istanza di trasmissione al giudice delle leggi. Quanto, infine, al dedotto vizio della gravata sentenza per il computo di solo una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della quota b della pensione cosi' come risultanti dall'estratto contributivo in atti va evidenziata la piena legittimità e conformità a legge della pronuncia di inammissibilità, anche alla luce della circostanza che, alla data della prima udienza (30.03.2023), l'odierna parte appellante parte avrebbe dovuto, in CP_ quella sede, contestare in modo specifico i conteggi elaborati dall e formulare conteggi alternativi, senza provvedervi Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere rigettato (le iniziative parlamentari segnalate dalla parte appellante non giustificano un rinvio della decisione, come invece da quest'ultima implicitamente richiesto, poiché, allo stato, vi è un diritto vivente che impone la pronta definizione della controversia. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate a seguito dei recenti pronunciamenti del Supremo Collegio, peraltro in controtendenza all'opzione ermeneutica accolta da tempo (anche) da questo giudice distrettuale. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 11.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste